{"id":7109,"date":"2023-05-18T17:00:53","date_gmt":"2023-05-18T15:00:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/i-numeri-della-detenzione-femminile-2\/"},"modified":"2023-05-29T14:21:00","modified_gmt":"2023-05-29T12:21:00","slug":"alta-sicurezza-e-41-bis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/alta-sicurezza-e-41-bis\/","title":{"rendered":"41 bis e Alta sicurezza"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.4) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=41 bis e Alta sicurezza&u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7109\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"whatsapp\" class=\"ssba_whatsapp_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/web.whatsapp.com\/send?text=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7109\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/whatsapp.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"whatsapp\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on whatsapp\" \/><div title=\"Whatsapp\" class=\"ssbp-text\">Whatsapp<\/div><\/a><a data-site=\"twitter\" class=\"ssba_twitter_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=41 bis e Alta sicurezza&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7109&via=\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><a data-site=\"linkedin\" class=\"ssba_linkedin_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?title=41 bis e Alta sicurezza&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7109\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/linkedin.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"linkedin\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on linkedin\" \/><div title=\"Linkedin\" class=\"ssbp-text\">Linkedin<\/div><\/a><\/div><\/div>\u00a0    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>41 bis e Alta sicurezza<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Il caso Cospito ha acceso un ampio dibattito sul regime 41-bis sia a livello istituzionale che nell\u2019opinione pubblica. Al fine di contribuire alla corretta informazione sul regime e sul caso specifico, in questi mesi Antigone ha pubblicato diversi documenti fra i quali si trovano un <a href=\"https:\/\/www.antigone.it\/upload2\/uploads\/docs\/Il%20caso%20di%20Alfredo%20Cospito.%20Italiano..docx.pdf\">dossier sul caso Cospito<\/a>, una <a href=\"https:\/\/www.antigone.it\/upload2\/uploads\/docs\/Il%2041bis.pdf\">ricerca sul regime 41 bis<\/a> presentata in occasione di un recente <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=WYTWv7hffGE\">convegno<\/a> e un <a href=\"https:\/\/antigoneonlus.medium.com\/non-chiamiamolo-carcere-duro-68e1c9f460ce\">articolo di sintesi<\/a> riguardante l\u2019<a href=\"https:\/\/www.garantenazionaleprivatiliberta.it\/gnpl\/pages\/it\/homepage\/dettaglio_contenuto\/?contentId=CNG15133&modelId=10021\">ultimo rapporto sul regime speciale pubblicato dal Garante Nazionale<\/a>.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Il regime 41-bis \u00e8 stato introdotto nel 1992 e aveva inizialmente un carattere temporaneo finch\u00e9 l\u2019introduzione della legge 279\/2002 non ha reso questo regime permanente.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Il regime ha subito nel corso del tempo vari interventi normativi, gli ultimi dei quali risalgono al 2009 e al 2020. Le restrizioni a cui sono sottoposti i detenuti al 41-bis sono molte e non tutte sono contenute nella legge. Altre sono invece disposte da una circolare apposita emanata dal DAP nel 2017 al fine di normare in maniera molto, se non troppo, dettagliata i contenuti del regime. [\/vc_column_text][vc_column_text]Nel corso degli anni sul regime \u00e8 intervenuta varie volta sia la Corte di legittimit\u00e0, che la Corte Suprema, ma anche la Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo. Per esempio la Corte Costituzionale nel 2013 e\u0300 intervenuta sul diritto alla difesa abolendo i limiti ai colloqui (sia telefonici che in presenza) con i difensori che inizialmente erano limitati dal punto di vista numerico e di durata.<\/p>\n<p>L\u2019imposizione della misura si effettua tramite decreto del Ministro della Giustizia e la sua durata \u00e8 pari a quattro anni la prima volta che viene imposto, mentre le proroghe seguenti sono di due anni. \u201cLa proroga e\u0300 disposta quando risulta che la capacita\u0300 di mantenere collegamenti con l&#8217;associazione criminale, terroristica o eversiva non e\u0300 venuta meno\u201d, tale capacit\u00e0 non pu\u00f2 essere esclusa tramite \u201cil mero decorso del tempo\u201d.<br \/>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]La Corte Europea per i Diritti dell\u2019Uomo ha condannato l\u2019Italia varie volte per violazione dell\u2019Articolo 13 della Convenzione (right to an effective remedy) il diritto a un rimedio effettivo[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]La modifica del 2009 ha individuato come un unico tribunale competente a ricevere il ricorso del detenuto il Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il ricorso deve essere inviato entro venti giorni dalla comunicazione dell\u2019imposizione della misura e il tribunale deve decidere entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso; tuttavia, questo in pratica non avviene e per questo motivo la Corte Europea per i Diritti dell\u2019Uomo ha condannato l\u2019Italia varie volte per violazione dell\u2019Articolo 13 della Convenzione (right to an effective remedy) il diritto a un rimedio effettivo, per la mancata pronuncia in tempi brevi, che di fatto vanificava il reclamo stesso, e per violazione dell\u2019articolo 6 della CEDU, quando il Tribunale di Sorveglianza non prendeva nemmeno in esame il ricorso a causa della sua inammissibilita\u0300, in quanto il provvedimento ministeriale su cui si basava era gia\u0300 decaduto.<\/p>\n<p>Le restrizioni previste dal regime devono essere \u201cnecessarie per il soddisfacimento\u201d delle esigenze di ordine e sicurezza e hanno lo scopo di \u201cimpedire i collegamenti con l&#8217;associazione\u201d a cui la persona sottoposta al regime appartiene. Siamo dunque arrivati a uno dei punti cruciali delle discussioni sul 41-bis. Questo regime viene infatti troppo spesso chiamato \u201ccarcere duro\u201d come a indicare che lo scopo del regime sia quello di punire pi\u00f9 duramente le persone che vi sono sottoposte, quando invece la ratio \u00e8 quella di impedire le comunicazioni e rescindere i collegamenti con le associazioni mafiose di appartenenza. L\u2019idea contemporanea di pena detentiva \u00e8 che la privazione della libert\u00e0 sia la pena e che altre punizioni aggiuntive siano contrarie a questo principio. Proprio per questo motivo il Garante raccomanda di astenersi dal riferirsi a questo regime come \u201ccarcere duro\u201d.<\/p>\n<p>Intanto i detenuti sottoposti al regime sono separati dagli altri detenuti in apposite sezioni collocate in alcuni specifici istituti penitenziari e trascorrono la gran parte della giornata (21 o 22 ore) in cella, rigorosamente singola. Al loro ingresso vengono inseriti in \u201cgruppi di socialit\u00e0\u201d formati da al massimo 4 persone all\u2019interno dei quali \u00e8 possibile comunicare liberamente sia durante l\u2019apertura delle porte blindate (a meno che nella stessa sezione non siano presenti detenuti appartenenti ad altri gruppi di socialit\u00e0) sia durante le ore da trascorrere fuori dalla cella. Le comunicazioni con appartenenti ad altri gruppi di socialit\u00e0 sono vietate.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]I colloqui con i familiari sono limitati a uno al mese e sono della durata di un\u2019ora[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Rispetto alle comunicazioni con il mondo extra carcerario, i colloqui con i familiari sono limitati a uno al mese e sono della durata di un\u2019ora. I colloqui vengono effettuati con il vetro divisore e soltanto i minori di 12 anni possono passare dall\u2019altro lato del vetro e stare a contatto con il proprio genitore detenuto. Anche le telefonate sono limitate al caso in cui non si usufruisca del colloquio di persona e la telefonata \u00e8 una e della durata di 10 minuti. Sia i colloqui che le telefonate sono registrati.<\/p>\n<p>Altre restrizioni riguardano aspetti della vita quotidiana che poco hanno a che fare con le esigenze di sicurezza, quanto con quelle di uniformare il regime. Da qui hanno origine alcune restrizioni che sembra abbiano pi\u00f9 lo scopo di infliggere maggiori vessazioni piuttosto che garantire la sicurezza o le interruzioni dei contatti con le associazioni di appartenenza. Alcuni esempi sono la grandezza delle pentole consentite o il numero e la grandezza di foto e di libri che possono essere tenuti in cella. Fino al 2018 i detenuti non potevano nemmeno cuocere cibi in cella, ma soltanto riscaldarli ed \u00e8 dovuta intervenire la Corte Costituzionale per rimuovere questa restrizione.<\/p>\n<p>Un\u2019altra criticita\u0300 (lungi da essere l\u2019ultima) su cui ci si vuole soffermare \u00e8 rappresentata dalla presenza delle c.d. \u201caree riservate\u201d, sezioni che rappresentano una specificita\u0300 ancora piu\u0300 specifica del 41-bis, a cui sono destinate le persone ritenute figure apicali delle associazioni. La funzione delle aree riservate pero\u0300 si sovrappone a quella che e\u0300 la funzione del 41-bis stesso oltre che essere un regime piu\u0300 afflittivo per due detenuti, uno dei quali si trova all\u2019interno dell\u2019area riservata soltanto per fare \u201cda compagnia\u201d a un altro.<\/p>\n<p>Al 27 febbraio 2023, come riportato dal Garante Nazionale, erano 740 i detenuti sottoposti al 41-bis di cui 728 uomini e 12 donne, tutte ristrette nella Casa Circondariale di L\u2019Aquila, in cui \u00e8 presente l\u2019unica sezione femminile del regime 41-bis. Rispetto all\u2019andamento delle presenze dei detenuti ristretti in questo regime, negli ultimi anni il dato sembra essersi stabilizzato fra le 740 e le 750 unit\u00e0.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/13778012\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]I reparti 41-bis sono in totale 60 distribuiti su 12 istituti, le aree riservate sono 11 in cui sono ristrette 35 persone. Come si evince dal grafico, i detenuti sono distribuiti in maniera poco uniforme fra i vari istituti. L\u2019istituto con pi\u00f9 detenuti in regime speciale (150) \u00e8 quello dell\u2019Aquila mentre quello che ne ha meno (3) \u00e8 la Casa Circondariale di Nuoro-Baddu e Carros in Sardegna.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-map\" data-src=\"visualisation\/13778258\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]La maggior parte dei detenuti sono definitivi (613) mentre 92 non sono definitivi. Di questi ultimi 15 sono in attesa di primo giudizio, 33 sono appellanti e 44 ricorrenti. Infine 29 sono misti senza definitivo e 6 sono in misura di sicurezza in regime 41-bis. Gli ergastolani sono 204.<\/p>\n<p>Rispetto alle fasce d\u2019et\u00e0, visto il ruolo ricoperto dalle persone soggette al 41-bis all\u2019interno delle organizzazioni criminali e le pene lunghe a cui sono condannati, \u00e8 chiaro come la maggioranza dei detenuti abbiano fra i 50 e i 69 anni.<br \/>\n[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/13778574\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h5><strong>Alta sicurezza<\/strong><\/h5>\n<p>Non meno problematica \u00e8 la situazione delle persone in Alta sicurezza. L\u2019Alta sicurezza non \u00e8 infatti un \u201cregime detentivo\u201d, bens\u00ec un \u201ccircuito\u201d regolato non dalla legge, ma da una serie di circolari dell\u2019Amministrazione penitenziaria.<\/p>\n<p>Per essere considerati detenuti ad \u201calta pericolosit\u00e0\u201d rileva il solo reato commesso per cui si \u00e8 condannati o accusati. Se \u00e8 uno dei reati previsti nel (sempre pi\u00f9 lungo) elenco di cui all\u2019art 4 bis dell\u2019Ordinamento penitenziario, allora si entra automaticamente in questo circuito. C\u2019\u00e8 in effetti una remota possibilit\u00e0 che la collocazione avvenga per decisione dell\u2019Amministrazione penitenziaria, ma si tratta di casi residuali. I circuiti di Alta sicurezza, regolati dalla gi\u00e0 citata circolare dell\u2019Amministrazione penitenziaria del 2009, sono suddivisi in tre livelli (Alta sicurezza 1, 2 e 3).<\/p>\n<p>L\u2019AS1 \u00e8 dedicato alle persone detenute detenute ed internate nei cui confronti sia stato dichiarato inefficace il decreto di applicazione del regime di cui all\u2019art. 41 bis o.p. (i c.d. declassificati); l\u2019AS2 \u00e8 invece pensata per detenuti accusati i condannati per delitti commessi con finalit\u00e0 di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell\u2019ordine democratico mediante il compimento diatti di violenza. L\u2019AS3 \u00e8 invece dedicato ai detenuti per delitti di cui agli art. 416 bis c.p (associazione di stampo mafiosi, ma senza ruoli apicali) o reati connessi all\u2019organizzazione per lo spaccio di stupefacenti.<\/p>\n<p>Non essendo stati pubblicati recentemente dati ufficiali che possano darci un\u2019indicazione quantitativa delle persone presenti in ciascun circuito, ci affidiamo ai nostri dati, in modo da restituire una fotografia almeno parziale della situazione. Secondo i dati raccolti dal nostro Osservatorio, durante le 97 visite effettuate negli istituti penitenziari (circa la met\u00e0 degli istituti) sono state rilevate 4.756 persone in AS3, 39 in AS2 e 146 in AS1.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/13778938\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Il caso Cospito ha acceso un ampio dibattito sul regime 41-bis sia a livello istituzionale che nell\u2019opinione pubblica. 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