{"id":7126,"date":"2023-05-19T16:02:22","date_gmt":"2023-05-19T14:02:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/donne-e-bambini-2\/"},"modified":"2023-05-29T15:01:50","modified_gmt":"2023-05-29T13:01:50","slug":"telefonate-e-videochiamate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/telefonate-e-videochiamate\/","title":{"rendered":"Telefonate e videochiamate"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.4) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=Telefonate e videochiamate&u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7126\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"whatsapp\" class=\"ssba_whatsapp_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/web.whatsapp.com\/send?text=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7126\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/whatsapp.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"whatsapp\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on whatsapp\" \/><div title=\"Whatsapp\" class=\"ssbp-text\">Whatsapp<\/div><\/a><a data-site=\"twitter\" class=\"ssba_twitter_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=Telefonate e videochiamate&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7126&via=\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><a data-site=\"linkedin\" class=\"ssba_linkedin_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?title=Telefonate e videochiamate&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7126\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/linkedin.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"linkedin\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on linkedin\" \/><div title=\"Linkedin\" class=\"ssbp-text\">Linkedin<\/div><\/a><\/div><\/div>\u00a0    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>Telefonate e videochiamate<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Tra le finalit\u00e0 della pena, cos\u00ec come sancito dalla Costituzione ex art.27, vi \u00e8 quella rieducativa. La legge recante norme sull\u2019Ordinamento Penitenziario prevede &#8211; ex art.1 co2 &#8211; che \u00ab<em>il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l&#8217;ambiente esterno, al reinserimento sociale ed \u00e8 attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati<\/em>\u00bb e che &#8211; ex art.28 &#8211; \u00ab<em>particolare cura \u00e8 dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie<\/em>\u00bb.[\/vc_column_text][vc_column_text]Fondamentale \u00e8 quindi il rapporto che la persona detenuta ha con la comunit\u00e0 esterna e, prima su tutti, con la famiglia. Mantenere tali relazioni, coltivarle o riallacciarle ai fini del reinserimento sociale \u00e8 enunciato dall\u2019Ordinamento Penitenziario (ex \u2019art.15 co1) \u201c<em>Il trattamento del condannato e dell&#8217;internato \u00e8 svolto avvalendosi principalmente dell&#8217;istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilit\u00e0, della religione, delle attivit\u00e0 culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia<\/em>\u201d e ribadito dal Regolamento penitenziario (ex art.1 co1-2) \u201c <em>Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libert\u00e0 consiste nell&#8217;offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati \u00e8 diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonch\u00e9 delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale<\/em>\u201d.[\/vc_column_text][vc_column_text]L\u2019Ordinamento Penitenziario prevede che detenuti e internati siano ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i familiari e, in casi particolari, con terzi (art.18 O.P.) rimandando per le modalit\u00e0 al D.P.R. 230\/00. Il nostro Regolamento penitenziario, pi\u00f9 restrittivo in tal senso, concede una telefonata a settimana, della durata di dieci minuti, e tendenzialmente solo con i familiari, tenendo fuori amici e tutte le persone terze. Solo in qualche caso e in qualche Istituto sono autorizzate telefonate straordinarie e solo da Direttori disponibili.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Per quanto riguarda invece i colloqui, generalmente detenuti e internati possono usufruire di sei colloqui al mese[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Per quanto riguarda invece i colloqui, generalmente detenuti e internati possono usufruire di sei colloqui al mese. Quantit\u00e0 che cambia quando si tratta di persone detenute o internate per uno dei delitti previsti dall\u2019art.4-bis co1 O.P., e che non pu\u00f2 essere superiore a quattro incontri al mese. Il colloquio ha la durata massima di un&#8217;ora, prolungabile sino a due in presenza di eccezionali circostanze.[\/vc_column_text][vc_column_text]Da nessuna parte si disciplinano i giorni e gli orari in cui si dovrebbero svolgere i colloqui, ma generalmente questi si fanno la mattina e durante i giorni settimanali, cosa che facilita l\u2019organizzazione degli stessi in istituto, ma rende pi\u00f9 difficile la partecipazione dei familiari che lavorano o che vanno a scuola. Per questo motivo si raccomanda che i colloqui avvengano, almeno ogni tanto, anche di sabato o di domenica, o in orario pomeridiano. Durante le 97 visite che l\u2019osservatorio di Antigone ha svolto in carcere nel 2022, abbiamo chiesto negli istituti dove siamo stati, se questo avvenisse o meno. Sotto quanto rilevato.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/13798373\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]Nella maggior parte degli istituti, generalmente una volta o due la settimana, si accede al colloquio anche nel pomeriggio, ma non \u00e8 cos\u00ec in quasi un terzo degli istituti, nei quali dunque il colloquio \u00e8 possibile solo la mattina.<\/p>\n<p>In circa met\u00e0 degli istituti invece \u00e8 possibile, generalmente una o due volte al mese, svolgere i colloqui il sabato o la domenica. In pi\u00f9 di un terzo \u00e8 contemplato il sabato, ma non la domenica, e in 6 istituti tra quelli da noi visitati n\u00e9 il sabato n\u00e9 la domenica.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Le Circolari del DAP che si sono susseguite da marzo a maggio 2020 hanno visto l\u2019Amministrazione penitenziaria impegnarsi per l\u2019attuazione concreta di misure alternative ai colloqui in presenza[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Durante il periodo dell\u2019emergenza pandemica da Covid-19, l\u2019impossibilit\u00e0 di effettuare colloqui in presenza e la reale importanza del mantenere vivo e costante il rapporto tra le persone detenute e i propri familiari \u00e8 stata attesa dalle norme, con diverse circolari del DAP e una legge recante misure urgenti sull\u2019Ordinamento Penitenziario (l.70\/2020), prevedendo una dilatazione quantitativa delle telefonate e introducendo le videochiamate in sostituzione ai colloqui. In particolare, le Circolari del DAP che si sono susseguite da marzo a maggio 2020 hanno visto l\u2019Amministrazione penitenziaria impegnarsi per l\u2019attuazione concreta di misure alternative ai colloqui in presenza, concedendo la possibilit\u00e0 di fare video-colloqui e incrementando la corrispondenza telefonica anche verso utenze mobili e arrivando fino a prevedere un\u2019autorizzazione, per la corrispondenza telefonica, oltre i limiti di cui all\u2019art.39 co2 del D.P.R. n.230\/00, che regola la corrispondenza telefonica.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Si chiede al Ministro della Giustizia di sollecitare le Direzioni degli Istituti affinch\u00e9 prevedano e autorizzino telefonate straordinarie quotidiane al fine di migliorare il mantenimento delle relazioni sociali e affettive[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]In tal senso muove anche l\u2019interrogazione parlamentare presentata dalla senatrice Ilaria Cucchi nel marzo scorso, e ancora in attesa di risposta, in cui si chiede al Ministro della Giustizia di sollecitare le Direzioni degli Istituti affinch\u00e9 prevedano e autorizzino telefonate straordinarie quotidiane al fine di migliorare il mantenimento delle relazioni sociali e affettive durante l&#8217;esecuzione della pena.[\/vc_column_text][vc_column_text]Attualmente in molte carceri italiane, si \u00e8 tornati alla disciplina precedente la pandemia da Covid-19 e ci\u00f2 di cui soffre maggiormente la popolazione detenuta sono le limitazioni alle telefonate con i familiari.<\/p>\n<p>Questo \u00e8 quello che, ad esempio, \u00e8 successo nella Casa Circondariale di Teramo, nella quale un avviso affisso in bacheca il 29.04.23 avverte la popolazione ivi detenuta che dal 1.05.23 sarebbe stata concessa una sola telefonata a settimana, salvo casi particolari (corrispondenza con figli minori o affetti da disabilit\u00e0 grave ecc.). Decisione analoga \u00e8 stata presa dalla Direzione della Casa Circondariale di Rebibbia femminile nella quale \u00e8 stata formalizzata la riduzione del numero di colloqui mensili, portati al minimo previsto dall&#8217;Ordinamento Penitenziario. I colloqui telefonici, a partire dal primo maggio, sono uno a settimana per le donne detenute comuni e due al mese per le donne detenute in regime ostativo e non sono permessi i colloqui con conviventi pregiudicati. Inoltre, la durata delle videochiamate, sostitutive ai colloqui visivi in presenza, \u00e8 stata ridotta da 60 a 20 minuti. Decisione motivata con la scarsit\u00e0 di personale e\/o risorse.[\/vc_column_text][vc_column_text]Le Direzioni di altri Istituti, invece, hanno preso decisioni opposte e stanno usando la loro discrezionalit\u00e0 per favorire una corrispondenza pi\u00f9 frequente tra le persone detenute e i loro familiari. \u00c8 il caso della Casa Circondariale di Velletri, dove le persone ristrette, su propria richiesta possono beneficiare fino ad una telefonata al giorno previa verifica dell\u2019utenza. \u00c8 una decisione che corrisponde a quanto chiesto, con una lettera aperta ai Direttori penitenziari, dalla Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia. Si muovono nella medesima direzione anche la Casa di Reclusione di Padova, la Casa Circondariale di Firenze e quella di Trieste. Ci\u00f2 dimostra che un\u2019organizzazione di risorse e personale, in favore di una vita carceraria pi\u00f9 sostenibile e soprattutto finalizzata al reinserimento in societ\u00e0, \u00e8 possibile.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Quando fu stabilito questo limite probabilmente 10 minuti sembravano sufficienti anche in relazione agli elevati costi, soprattutto delle interurbane. Oggi, per\u00f2, questo limite non trova giustificazione in tal senso.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Come sostenuto in una nostra precedente campagna, iniziata ad agosto 2022: \u201cUna telefonata allunga la vita\u201d. Come gi\u00e0 detto, l\u2019attuale Regolamento penitenziario pone il limite di 10 minuti a settimana alle telefonate. Quando fu stabilito questo limite probabilmente 10 minuti sembravano sufficienti anche in relazione agli elevati costi, soprattutto delle interurbane. Oggi, per\u00f2, questo limite non trova giustificazione in tal senso. Tutti gli Istituti, a seguito dell\u2019emergenza pandemica si sono dotati di numerosi dispositivi telefonici e tablet. Inoltre, lo stesso periodo emergenziale ci ha mostrato quanto sia positivo supportare i rapporti familiari, sia per le persone ristrette che per la comunit\u00e0 libera e che le chiamate e le videochiamate non mettono a rischio la sicurezza e non pongono problemi organizzativi insormontabili.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Tra le finalit\u00e0 della pena, cos\u00ec come sancito dalla Costituzione ex art.27, vi \u00e8 quella rieducativa. La legge recante norme sull\u2019Ordinamento Penitenziario prevede &#8211; ex art.1 co2 &#8211; che \u00abil trattamento tende, anche attraverso i contatti con l&#8217;ambiente esterno, al reinserimento sociale ed \u00e8 attuato secondo un criterio di individualizzazione [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":7113,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[8],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7126"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7126"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7126\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7334,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7126\/revisions\/7334"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}