{"id":7159,"date":"2023-05-23T11:20:27","date_gmt":"2023-05-23T09:20:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-94-del-2023-ed-il-caso-cospito-2\/"},"modified":"2023-05-31T11:39:27","modified_gmt":"2023-05-31T09:39:27","slug":"capitani-dietro-le-sbarre-la-condizione-degli-scafisti-nelle-carceri-e-nei-cpr-italiani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/capitani-dietro-le-sbarre-la-condizione-degli-scafisti-nelle-carceri-e-nei-cpr-italiani\/","title":{"rendered":"Capitani dietro le sbarre. La condizione degli \u201cscafisti\u201d nelle carceri e nei CPR italiani"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]<\/p>\n<h4>di Richard Braude, Maria Giulia Fava, Sara Traylor<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_7159_1('footnote_plugin_reference_7159_1_1');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_7159_1('footnote_plugin_reference_7159_1_1');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_7159_1_1\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">1)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_7159_1_1\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span><\/h4>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.4) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=Capitani dietro le sbarre. La condizione degli \u201cscafisti\u201d nelle carceri e nei CPR italiani&u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7159\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"whatsapp\" class=\"ssba_whatsapp_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/web.whatsapp.com\/send?text=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7159\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/whatsapp.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"whatsapp\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on whatsapp\" \/><div title=\"Whatsapp\" class=\"ssbp-text\">Whatsapp<\/div><\/a><a data-site=\"twitter\" class=\"ssba_twitter_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=Capitani dietro le sbarre. La condizione degli \u201cscafisti\u201d nelle carceri e nei CPR italiani&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7159&via=\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><a data-site=\"linkedin\" class=\"ssba_linkedin_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?title=Capitani dietro le sbarre. La condizione degli \u201cscafisti\u201d nelle carceri e nei CPR italiani&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7159\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/linkedin.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"linkedin\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on linkedin\" \/><div title=\"Linkedin\" class=\"ssbp-text\">Linkedin<\/div><\/a><\/div><\/div>\u00a0    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>Capitani dietro le sbarre. La condizione degli \u201cscafisti\u201d nelle carceri e nei CPR italiani<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<blockquote class=\"grve-element\" style=\"\"><p>\u201cLa giustizia italiana mi ha finito. Ho perso tutto. Ho perso le mie ambizioni. Ho perso il mio futuro. Ho perso la mia innamorata. Amico mio non voglio perdere anche me stesso in prigione. Sono una persona piena di dolore, piena di amore, piena di sofferenza e piena di avventure. E questa \u00e8 l\u2019avventura pi\u00f9 lunga e pi\u00f9 difficile della mia vita.\u201d<br \/>\n\u2013 M., cittadino libico condannato a 30 anni di detenzione<\/p><\/blockquote>[\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]La detenzione in carcere \u00e8, per definizione, una pena. Le persone che devono affrontarla sono viste in primo luogo come soggetti da punire: sono condannate a una sofferenza che non scaturisce solo dalla privazione della libert\u00e0, ma anche dalle condizioni carcerarie stesse. Tuttavia la sofferenza causata dalla pena inflitta non \u00e8 uguale per tutt\u0259: varia, ad esempio, a seconda del contesto sociale e geografico di provenienza della persona detenuta, delle sue inclinazioni personali, del suo stato di salute, della sua storia, e della dimensione politica e culturale del reato commesso. Inoltre, le tutele e le garanzie disponibili spesso non sono ideate per le persone che subiscono dalla nostra societ\u00e0 diverse forme di discriminazione. Le persone condannate in quanto \u2018scafisti\u2019 si trovano all\u2019intersezione di plurime forme di discriminazione e oppressione, e perci\u00f2 costrette a subire una condizione detentiva particolarmente afflittiva. L\u2019incarcerazione delle persone destinatarie di questa accusa, posta in essere in modo sistematico e in queste condizioni, costituisce un\u2019ulteriore forma di oppressione.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Dopo il naufragio di Cutro si sono ancora una volta accesi i riflettori sugli effetti mortiferi delle frontiere italiane. Immediatamente si \u00e8 cercato un colpevole che non fosse l\u2019Italia e le sue politiche.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Il carcere, poi, non \u00e8 il primo ostacolo deterrente e punitivo affrontato dalle persone arrestate come scafisti. Arriva infatti alla fine di un viaggio lungo e pericoloso, che raggiunge il culmine nel mortale attraversamento del Mediterraneo. Dopo il naufragio di Cutro si sono ancora una volta accesi i riflettori sugli effetti mortiferi delle frontiere italiane. Immediatamente, come dopo ogni grande naufragio spettacolarizzato nella storia recente, si \u00e8 cercato un colpevole che non fosse l\u2019Italia e le sue politiche. Dopo aver individuato coloro che presumibilmente avevano condotto l\u2019imbarcazione, i c.d. scafisti, il problema sembrava risolto. Per suggellare una condanna quasi certa ed esorbitante, il Governo ha emanato il c.d. Decreto Cutro, che oltre a togliere forme di protezione offerte dall\u2019Italia ai cittadini stranieri e a disporre un potenziamento dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) ha anche inasprito le pene previste per il reato di favoreggiamento dell\u2019immigrazione irregolare (art. 12 TUI), fattispecie contestata ai c.d. scafisti, e introdotto una nuova fattispecie incriminatrice (Art 12-bis TUI) che dispone una detenzione da venti a trent\u2019anni nel caso in cui siano morte delle persone durante l\u2019attraversamento della frontiera.[\/vc_column_text][vc_column_text]Chi osserva attentamente sa che questo accanimento politico contro la figura del cosiddetto scafista non \u00e8 nuovo, ma un fermo immagine di un processo che va avanti da quasi trent\u2019anni, da quando negli anni \u201890 le imbarcazioni che arrivavano in Italia provenivano dall\u2019Albania e dalla Turchia. Sa anche che questo fenomeno coinvolge migliaia di persone, e non solo quelle che vengono direttamente demonizzate dalla maggior parte della stampa nazionale. Chi osserva l\u2019arresto sistematico dei c.d. scafisti sa anche che, nella pratica, quest\u2019ultimo intervento normativo avr\u00e0 un minor impatto di quello che viene pubblicizzato dal Governo, semplicemente perch\u00e9 nelle carceri italiane ci sono gi\u00e0 persone sopravvissute ai naufragi e poi condannate a pene di 30 anni. Ci possiamo per\u00f2 aspettare che in questo clima politico le pene comunque in media aumenteranno, oltre al fatto che le persone accusate di art. 12 e art. 12bis saranno costrette a espiare l\u2019intera pena in carcere, senza possibilit\u00e0 di accedere alle misure alternative al carcere, in attuazione dell\u2019art. 4 bis dell\u2019ordinamento penitenziario, di cui parleremo nei prossimi paragrafi.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<h5><strong>Chi sono i cosiddetti scafisti?<\/strong><\/h5>\n<p>Per riconoscere il carico demonizzante che la parola \u2018scafista\u2019 comporta, scegliamo di riferirci alle persone criminalizzate come i \u2018capitani\u2019 delle barche. Anche riconoscendo che ci sono tante persone accusate che dichiarano di non aver mai preso in mano un timone nella loro vita, ci sembra importante utilizzare una parola pi\u00f9 neutrale, e comunque una parola pi\u00f9 frequentemente utilizzata dai detenuti stessi per descrivere il ruolo criminalizzato.<\/p>\n<p>Quanto segue \u00e8 tratto dalle attivit\u00e0 e dalla ricerca del nostro gruppo di lavoro, \u2018Dal mare al carcere\u2019, un progetto militante nato da esperienze antirazziste, che tramite attivit\u00e0 di ricerca e supporto socio-legale dall\u2019esterno si \u00e8 avvicinata alle realt\u00e0 e alle questioni legate al carcere, cercando di amplificare le storie e le prospettive di alcune tra le persone pi\u00f9 colpite dalle politiche razziste e carcerarie dello Stato italiano.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Dal 2013 alla fine del 2022 sono state fermate in seguito agli sbarchi almeno 2.870 persone identificate come c.d. scafisti o come \u201cequipaggio\u201d[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Grazie ad un monitoraggio degli arresti degli ultimi 10 anni effettuato insieme all\u2019Ong borderline-europe, abbiamo rilevato che dal 2013 alla fine del 2022 sono state fermate in seguito agli sbarchi almeno 2.870 persone identificate come c.d. scafisti o come \u201cequipaggio\u201d,\u00a0<span style=\"font-weight: 400;\">persone che vengono da una vasta gamma di paesi: dall&#8217;Africa settentrionale, occidentale e orientale, dal medio-oriente, dall\u2019Europa dell\u2019est e dal subcontinente indiano.<\/span> Un\u2019inchiesta della rivista Altreconomia a cui abbiamo collaborato, pubblicata a maggio 2023, mostra che al 23 marzo 2023 in Italia erano detenute 1.124 persone per questo reato, quasi tutte straniere (1.012 persone). Emerge inoltre un\u2019incidenza fortissima dell\u2019utilizzo della custodia cautelare in carcere: la percentuale di persone detenute in attesa di primo giudizio \u00e8 del 30%, una percentuale di gran lunga superiore rispetto alla media che si riscontra per altri detenuti stranieri in attesa di primo giudizio imputati per altri reati (17%).[\/vc_column_text][vc_column_text]La ricerca condotta da noi finora, presentata nel 2021 con il report \u201cDal Mare al Carcere\u201d e da allora aggiornata a cadenza trimestrale, esamina nel dettaglio ogni fase del processo di criminalizzazione: dal viaggio all\u2019arresto, dalla detenzione in carcere alla detenzione amministrativa in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), a cui sistematicamente si viene sottoposti al momento della scarcerazione, fino a soffermarsi sulla vita dopo la detenzione, sulle difficolt\u00e0 nella regolarizzazione e quelle poste dagli ulteriori ostacoli economici, di salute e di opportunit\u00e0 che tutte le persone detenute, ma quelle straniere in particolar modo, affrontano dopo il carcere.<\/p>\n<p>Le persone che conducono le imbarcazioni in Europa si trovano a farlo per una variet\u00e0 di ragioni. Alcune sono obbligate con la violenza e con l\u2019inganno, altre agiscono per senso di solidariet\u00e0, altre per non dover pagare il viaggio, e altre ancora per averne un guadagno economico. Hanno et\u00e0, livelli di istruzione, classi sociali, genere, provenienze geografiche, motivazioni e storie di vita diverse. Molte delle persone con cui abbiamo parlato dichiarano di non aver guidato l\u2019imbarcazione, quindi di non aver commesso il reato. D\u2019altronde i processi si svolgono spesso in maniera sommaria, basati quasi esclusivamente sulle dichiarazioni rese da pochissimi testimoni che spesso si rendono irreperibili dopo l\u2019inizio del processo.<\/p>\n<p>Lo scafismo \u00e8 un reato politico. Ci\u00f2 che accomuna i capitani \u00e8 che si trovano in carcere con l\u2019accusa di aver aiutato s\u00e9 stesse ed altre ad attraversare la frontiera italiana. Una pi\u00f9 complessiva e profonda valutazione politica del fenomeno migratorio, infatti, porterebbe a riconoscere che la morte e la violenza che avviene alla frontiera italiana sono il prodotto diretto delle politiche, italiane ed europee, di chiusura e di controllo delle frontiere, di cui anche la minaccia e la punizione carceraria \u00e8 parte integrante. Non esistendo una via legale e sicura di ingresso per le persone che hanno necessit\u00e0 di muoversi, non esiste altra scelta se non quella di affidarsi a servizi di \u201csmuggling\u201d di vario stampo e natura. Questi servizi rispondono ad una necessit\u00e0 irremovibile, creata e perpetuata dalle politiche italiane ed europee.<\/p>\n<p>Le conseguenze di queste accuse e della detenzione carceraria che quasi sempre ne consegue sono enormi, e ledono la vita di migliaia di persone. Nei prossimi paragrafi esamineremo in maniera pi\u00f9 approfondita gli aspetti della condizione detentiva dei capitani, iniziando con qualche osservazione sulle conseguenze pratiche dell\u2019intersezionalit\u00e0 di oppressioni vissute dai detenuti stranieri appena approdati in Italia, per poi approfondire le conseguenze del regime di cui all\u2019art. 4 bis o.p. e della detenzione amministrativa che solitamente colpisce ulteriormente le persone condannate per art 12 TUI.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h5><strong>Le condizioni detentive dei capitani. Un approccio intersezionale.<\/strong><\/h5>\n<p>Abbiamo gi\u00e0 accennato al fatto che i cosiddetti scafisti si trovano all\u2019intersezione di forme di discriminazione. Riscontriamo che molti dei diritti fondamentali formalmente riconosciuti alle persone detenute e sottoposte ad un procedimento penale \u2013 quali ad esempio il diritto di difesa, il diritto di essere informato in una lingua comprensibile della natura e dei motivi delle accuse a proprio carico e del contenuto delle udienze, il diritto alla salute e all\u2019integrit\u00e0 fisica, e il diritto di asilo \u2013 sono sistematicamente violati per quelle persone che si trovano in un\u2019intersezione di caratteristiche discriminanti. Le storie dei capitani ne sono un\u2019importante dimostrazione, in quanto incarnano un\u2019intersezione di caratteristiche che amplifica le sofferenze spesso vissute in detenzione.<\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol>\n<li><strong>Mancanza di una rete sul territorio<\/strong><br \/>\nInnanzitutto, come premesso nei paragrafi precedenti, quasi la totalit\u00e0 delle persone identificate come capitani vengono immediatamente sottoposte alla custodia cautelare in carcere, e sono quindi detenute anche in assenza di una condanna definitiva. Questo viene giustificato dal fatto che i capitani al momento del loro arresto sono considerati ad alto rischio di fuga, perch\u00e9 privi di legami sociali e risorse materiali sul territorio. La mancanza di una rete o di una comunit\u00e0 in Italia ha un ulteriore impatto sulle persone detenute, che non ricevono supporto dai loro cari e non sono noti a comunit\u00e0 e reti di supporto sociale all\u2019esterno. Generalmente, non conoscendo nessun avvocato di fiducia da poter nominare, viene assegnato loro un avvocato d\u2019ufficio, che non sempre ha le risorse o le competenze per seguire questo genere di casi. Il risultato \u00e8 che, regolarmente, a prescindere dall\u2019affidabilit\u00e0 delle prove o dallo stato dei fatti, spesso i legali optano per il rito abbreviato o il patteggiamento, rimedi che, pur ottenendo uno sconto di pena, comportano una rinuncia a una difesa piena ed effettiva. La mancanza di una rete sociale di supporto ha anche fatto s\u00ec che i processi per anni si svolgessero senza osservazione esterna.<\/li>\n<li><strong>Problemi linguistici<\/strong><br \/>\nA questo vanno aggiunti poi i problemi linguistici. Non avendo avuto l\u2019opportunit\u00e0 di imparare l\u2019italiano prima dell\u2019ingresso in carcere, le persone si trovano catapultate nel sistema carcerario, a volte senza nemmeno aver compreso le ragioni del loro arresto, e senza la possibilit\u00e0 di comprendere il sistema o esprimere le proprie necessit\u00e0 e i propri bisogni. Questo \u00e8 dovuto ad una carenza endemica di mediazione culturale, nelle carceri e nei tribunali. Non sempre mediatori culturali o interpreti sono assunti dalle strutture carcerarie, e, quando lo sono, i numeri esigui fanno s\u00ec che le loro competenze linguistiche non possano colmare i bisogni di una popolazione diversa e multilingue. A volte il terzo settore prova a sopperire a questa carenza, senza per\u00f2 poter aspirare a risolvere un problema strutturale. In tribunale, i servizi di interpretariato sono pagati male ed in ritardo, senza una copertura delle spese di trasporto. Spesso le udienze sono rinviate per assenza di interprete, causando una protrazione dei tempi del processo e, quindi, della condizione di limbo in cui l\u2019imputato si viene a trovare. Questo \u00e8 emerso in maniera particolarmente drammatica in Calabria, regione in cui gli interpreti disponibili sono pochissimi, per cui anche agli avvocati risulta estremamente difficile, a volte impossibile, interagire con i propri assistiti.<\/li>\n<li><strong>Isolamento<\/strong><br \/>\nLa difficolt\u00e0 di comunicare isola ulteriormente la persona gi\u00e0 detenuta, rendendogli difficile far valere i propri diritti o denunciare eventuali abusi o disagi che possono risultare dalla sua condizione. Ci sono casi, per esempio, di persone che per mesi, o addirittura per tutta la durata della loro detenzione, non sono riuscite a chiamare a casa per comunicare il loro arresto. Non ricevendo pi\u00f9 notizie dopo essere partiti per attraversare il Mediterraneo, molte famiglie nei paesi di origine si sono trovate a dover ricercare figli dispersi, e spesso a temere che fossero morti in mare. Spesso queste persone non sono informate del loro diritto alla chiamata, n\u00e9 delle procedure per richiederla, complicate dal fatto che la chiamata deve passare per la mediazione dell\u2019ambasciata.<br \/>\nA questa barriera si aggiunge l\u2019uso improprio dell\u2019isolamento penitenziario. T., che sta scontando una pena di 30 anni, \u00e8 stato messo in isolamento nel carcere siciliano in cui era appena stato trasferito. La ragione, comunicata all\u2019avvocato in seguito a pi\u00f9 solleciti e al coinvolgimento del Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti, era la protezione della sua incolumit\u00e0 personale: T. era stato brutalmente picchiato da un gruppo di altri detenuti, e gli agenti di polizia avevano scelto di non intervenire sul momento per non aumentare il disordine e mettersi a rischio. La soluzione avrebbe dovuto essere transitoria in vista di un trasferimento immediato in un altro carcere: \u00e8 durata quasi due mesi.<\/li>\n<li><strong>Mancanza di tutela sanitaria<\/strong><br \/>\nAltre storie che emergono dal contatto con i capitani e i loro avvocati dimostrano anche le gravissime carenze dell\u2019assistenza sanitaria penitenziaria. Questo emerge in maniera particolarmente allarmante in Calabria, dove queste mancanze generano morte e sofferenza estrema. Il sig. <a href=\"https:\/\/www.arci.it\/morte-detenuto-catanzaro\/?fbclid=IwAR05NoTEfex5F_3YHpN1SxnjSnl3_cjhXnNbDJkyEvOx_aEm-md4hxfJM5k\">Oleksandr Krasiukov<\/a> \u00e8 deceduto, all\u2019et\u00e0 di 43 anni, nel carcere di Catanzaro il 17 febbraio 2023 in seguito ad un\u2019emergenza medica che non ha ricevuto la dovuta attenzione. Di nazionalit\u00e0 ucraina, il sig. Krasiukov era stato arrestato al momento del suo arrivo in Italia per aver condotto un\u2019imbarcazione con a bordo migranti. Le preoccupanti condizioni sanitarie del carcere erano state documentate e rese pubbliche solamente una settimana prima dall\u2019osservatorio Antigone.<br \/>\nInoltre, non avendo le risorse per procurare un\u2019adeguata assistenza medica, diverse istituzioni carcerarie fanno regolarmente ricorso ad un uso improprio dell\u2019isolamento, spesso disposto per \u201cmotivi sanitari\u201d. \u00c8 il caso di un detenuto sieropositivo, M., che al momento della sua diagnosi \u00e8 stato messo in isolamento, situazione in cui si trova tuttora dopo 5 mesi. In questo tempo, non ricevendo informazioni utili per elaborare la sua condizione, trovandosi in isolamento prolungato, il sig. M. \u00e8 caduto in una depressione profonda e commette regolari e gravi atti di autolesionismo che mettono a rischio la sua vita. Ma l\u2019isolamento sanitario viene usato anche per casi di malattie facilmente curabili. Un avvocato in Calabria ci ha riferito che quando ha fatto visita al suo assistito era stato in isolamento sanitario per 8 mesi perch\u00e9 affetto da scabbia, un problema che avrebbe potuto essere facilmente curato in circa due settimane con l\u2019uso dell\u2019adeguata crema.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Le condizioni carcerarie in generale, la mancanza di speranze per il futuro per persone arrestate spesso appena maggiorenni che scontano pene fino a 30 anni, il senso di ingiustizia per aver subito una condanna per aver provato ad attraversare la frontiera, la lontananza dai cari in un carcere di un paese straniero, contribuiscono alle frequenti depressioni, a tentativi di autolesionismo e anche, orribilmente, a tentativi di suicidio.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<h5><strong>Gli effetti del regime ostativo di cui all\u2019art. 4 bis dell\u2019ordinamento penitenziario<\/strong><\/h5>\n<p>Un altro elemento che rende la detenzione in carcere particolarmente gravosa per persone condannate per il reato di cui all\u2019art. 12 TUI \u00e8 rappresentato dal fatto che esso \u00e8 annoverato nell&#8217;elenco dei reati previsti dall&#8217;art. 4 bis dell\u2019ordinamento penitenziario, disposizione che comprime notevolmente i diritti dei detenuti, o meglio di una particolare categoria di detenuti.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]L\u2019art. 4 bis prevede il divieto della concessione di misure alternative al carcere e altri benefici per gli autori di determinati delitti (i cosiddetti reati ostativi), salvo la sussistenza di alcune circostanze che attestino una collaborazione con la giustizia[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]L\u2019art. 4 bis prevede il divieto della concessione di misure alternative al carcere e altri benefici per gli autori di determinati delitti (i cosiddetti reati ostativi), salvo la sussistenza di alcune circostanze che attestino una collaborazione con la giustizia, collaborazione che peraltro \u00e8 difficilissima da dimostrare. Il risultato \u00e8 che gli autori di questi reati sono considerati \u201csocialmente pericolosi\u201d unicamente sulla base del titolo di reato e devono espiare tutta la pena in carcere. In forza dell\u2019art. 4 bis, quindi, ai capitani \u00e8 in linea generale preclusa la possibilit\u00e0 di accedere a misure alternative alla detenzione.[\/vc_column_text][vc_column_text]Questa preclusione \u00e8 diventata ancor pi\u00f9 netta in seguito all\u2019emanazione del decreto Cutro che ha inserito nel novero dei reati previsti dal 4 bis, oltre all\u2019art. 12, anche l\u2019art. 12 bis con gravi conseguenze. Infatti, se prima del decreto nel caso in cui ci fossero stati morti durante la traversata, alla persona criminalizzata veniva contestato, oltre all\u2019art. 12 TUI, il reato di omicidio colposo plurimo, che non rientrando nel novero dei reati ostativi, consentiva, attraverso il meccanismo dello scorporo della pena, l\u2019accesso alle misure alternative, oggi questo non \u00e8 pi\u00f9 possibile a causa della contestazione dell\u2019onnicomprensivo reato di cui al nuovo art.12-bis, come gi\u00e0 detto, anch\u2019esso reato ostativo ai sensi dell\u2019art. 4 bis o.p.<\/p>\n<p>\u00c8 inoltre importante evidenziare che i modi per superare l\u2019ostativit\u00e0 \u2013 anche alla luce delle recenti modifiche operate dalla riforma Cartabia \u2013 purtroppo sono pi\u00f9 apparenti che reali. Come gi\u00e0 accennato, essa \u2013 anche prima della riforma \u2013 pu\u00f2 essere superata dimostrando di aver tenuto un comportamento, processuale e non, collaborante. La riforma ha poi introdotto una nuova prospettiva di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti la cui portata dipender\u00e0 dall\u2019interpretazione che verr\u00e0 data alla norma e dalla volont\u00e0 di ampliarne o restringerne l\u2019ambito di applicazione. In particolare, per chi \u00e8 stato condannato per art. 12 \u2013 al pari dei condannati per mafia e altri reati associativi \u2013 vengono richiesti elementi specifici, diversi dal comportamento tenuto in carcere, dalla partecipazione al percorso rieducativo o dalla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l\u2019attualit\u00e0 dei collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata. Seppur in termini diversi, ancora una volta la chiave per accedere ai benefici penitenziari consiste nel dimostrare di essersi dissociati dal contesto criminale di appartenenza.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 questo bisogno di dissociazione? L\u2019art. 4 bis \u00e8 stato introdotto nel 1991 come strumento di contrasto alla criminalit\u00e0 organizzata al pari del 41 bis. Le condizioni che hanno portato all\u2019introduzione di una simile disposizione hanno fatto s\u00ec che la maggior parte dei reati ostativi ivi previsti sono reati che presuppongono la vicinanza a organizzazioni criminali: cos\u00ec si spiega la logica, sebbene perversa, di offrire l\u2019accesso a una misura alternativa solo in cambio di una riscontrata collaborazione. Tuttavia, negli anni l\u2019art. 4 bis ha visto aumentare spropositatamente e immotivatamente il numero di reati che ne giustificano l\u2019applicazione e nel 2002 \u00e8 rientrato anche l\u2019art. 12 TUI. \u00c8 importante evidenziare che la logica sottesa alla previsione di cui al 4 bis, gi\u00e0 non condivisibile, perde di senso se applicata alle persone condannate come scafisti ai sensi dell\u2019art. 12: infatti, la maggior parte di loro non ha mai avuto nulla a che fare con le organizzazioni dedite allo <em>smuggling<\/em>. Lo Stato italiano chiede quindi una collaborazione o l\u2019allegazione di specifici elementi che attestino una sua dissociazione dall\u2019organizzazione criminale che il detenuto spesso non d\u00e0 per il semplice fatto che non la pu\u00f2 dare. E qui si torna alla connotazione politica che caratterizza il reato di cui all\u2019art. 12, considerato inspiegabilmente, a prescindere dalla sua applicazione concreta, un reato talmente grave da giustificare una previsione che obbliga chi lo commette a espiare tutta la pena in carcere.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<h5><strong>I CPR e le deportazioni forzate<\/strong><\/h5>\n<p>Altri non-luoghi con cui si scontrano le persone criminalizzate per art. 12 sono i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), centri di detenzione amministrativa, dove, purtroppo, molti capitani si trovano a scontare un periodo di trattenimento successivo alla detenzione in carcere per il solo fatto di non avere ancora documenti in Italia (nonostante i lunghi periodi spesso trascorsi in carcere), oppure perch\u00e9 considerati, automaticamente, in quanto ex-detenuti, socialmente pericolosi.<\/p>\n<p>Riteniamo importante riportare alcune storie esemplificative dell\u2019utilizzo sistematico e seriale della detenzione amministrativa come strumento di controllo sociale e elemento strategico di una criminalizzazione senza fine.<br \/>\nIl trattenimento in CPR e le esigenze di rimpatrio spesso sono ritenute prioritarie rispetto al diritto di difesa e ad altri fondamentali diritti, primo tra tutti, il diritto di asilo di cui all\u2019art. 10 della Costituzione. Ne \u00e8 un esempio la storia un capitano biafrano \u2013 da noi supportato nel 2022 \u2013 richiedente asilo rimpatriato in Nigeria prima di poter essere ascoltato dal giudice che doveva valutare la domanda di asilo e, anche se non seguiti direttamente, abbiamo notizia di molti capitani tunisini a cui \u00e8 toccata la stessa sorte.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Lo stigma creato dall\u2019essere stati condannati per art. 12, come purtroppo per qualsiasi altro reato, porta al trattenimento in CPR anche a prescindere dalle positive relazioni e valutazioni rese dal personale penitenziario o della magistratura di sorveglianza[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Lo stigma creato dall\u2019essere stati condannati per art. 12, come purtroppo per qualsiasi altro reato, porta al trattenimento in CPR anche a prescindere dalle positive relazioni e valutazioni rese dal personale penitenziario o della magistratura di sorveglianza. Questo determina uno scollamento tra due sistemi di detenzione, quello del carcere e quello dei CPR, che rende i secondi, privi di regolamentazione e soggetti ad ogni tipo di discrezionalit\u00e0, ancora pi\u00f9 micidiali dei primi. \u00c8 il caso di Alieu, un capitano del Gambia che nonostante avesse intrapreso un percorso di studio e formazione in carcere, nonostante avesse presentato una richiesta di asilo, nonostante un\u2019associazione del territorio si fosse dichiarata disponibile ad ospitarlo al momento della scarcerazione, \u00e8 stato tradotto dal carcere di Palermo direttamente al CPR di Bari. [\/vc_column_text][vc_column_text]Purtroppo a volte neanche una sentenza di assoluzione evita il CPR: \u00e8 quello che \u00e8 successo l\u2019anno scorso a un cittadino libico, assolto per il reato di cui all\u2019art 12, che dopo anni di integrazione in Italia si \u00e8 visto arbitrariamente trattenuto in CPR in quanto ritenuto socialmente pericoloso per lo stesso reato per cui era stato assolto.<\/p>\n<p>Infine \u00e8 importante evidenziare come a volte la logica del rimpatrio mostra il suo volto pi\u00f9 crudele: sono i casi in cui il sistema si mostra estremamente \u201cefficiente\u201d e le persone vengono rimpatriate direttamente dal carcere, senza bisogno di passare per il CPR: ne \u00e8 un esempio la storia di un cittadino gambiano \u2013 da noi seguito all\u2019inizio dell\u2019anno \u2013 che tramite il riconoscimento consolare in carcere, alla scarcerazione \u00e8 stato portato direttamente in aeroporto, e forzatamente rimpatriato.<\/p>\n<p>\u00c8 importante allargare le attenzioni e le esperienze di molte associazioni attive nel mondo del carcere anche ai CPR in quanto sono ritenuti da molte persone l\u00ec trattenute luoghi ancor peggiori delle carceri stesse. Le condizioni nei CPR sono talmente deleterie che ci sono arrivate domande dalle persone recluse che chiedono di essere riportate in carcere.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<div class=\"speaker-mute footnotes_reference_container\"> <div class=\"footnote_container_prepare\"><p><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_label pointer\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_7159_1();\">References<\/span><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_collapse_button\" style=\"display: none;\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_7159_1();\">[<a id=\"footnote_reference_container_collapse_button_7159_1\">+<\/a>]<\/span><\/p><\/div> <div id=\"footnote_references_container_7159_1\" style=\"\"><table class=\"footnotes_table footnote-reference-container\"><caption class=\"accessibility\">References<\/caption> <tbody> \r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_7159_1('footnote_plugin_tooltip_7159_1_1');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_7159_1_1\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>1<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\"><a href=\"https:\/\/dalmarealcarcere.blog\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Progetto \u2018Dal Mare al Carcere\u2019, Arci Porco Rosso, Palermo. <\/span><\/a><\/td><\/tr>\r\n\r\n <\/tbody> <\/table> <\/div><\/div><script type=\"text\/javascript\"> function footnote_expand_reference_container_7159_1() { jQuery('#footnote_references_container_7159_1').show(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_7159_1').text('\u2212'); } function footnote_collapse_reference_container_7159_1() { jQuery('#footnote_references_container_7159_1').hide(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_7159_1').text('+'); } function footnote_expand_collapse_reference_container_7159_1() { if (jQuery('#footnote_references_container_7159_1').is(':hidden')) { footnote_expand_reference_container_7159_1(); } else { footnote_collapse_reference_container_7159_1(); } } function footnote_moveToReference_7159_1(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_7159_1(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } } function footnote_moveToAnchor_7159_1(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_7159_1(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } }<\/script>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;] di Richard Braude, Maria Giulia Fava, Sara Traylor1) [\/vc_column_text][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]La detenzione in carcere \u00e8, per definizione, una pena. Le persone che devono affrontarla sono viste in primo luogo come soggetti da punire: sono condannate a una sofferenza che non scaturisce solo dalla privazione della libert\u00e0, ma anche [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":7113,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[9],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7159"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7159"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7159\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7355,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7159\/revisions\/7355"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7159"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7159"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7159"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}