{"id":7180,"date":"2023-05-24T11:32:22","date_gmt":"2023-05-24T09:32:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/i-trasferimenti-delle-persone-detenute-e-il-lavoro-del-difensore-civico-2\/"},"modified":"2023-05-29T18:34:43","modified_gmt":"2023-05-29T16:34:43","slug":"la-rigida-separazione-tra-donne-e-uomini-in-carcere-cose-di-un-altro-mondo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/la-rigida-separazione-tra-donne-e-uomini-in-carcere-cose-di-un-altro-mondo\/","title":{"rendered":"Cose di un altro mondo. La separazione donne e uomini"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>di Valeria Polimeni<\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.4) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=Cose di un altro mondo. 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La separazione donne e uomini&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7180\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/linkedin.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"linkedin\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on linkedin\" \/><div title=\"Linkedin\" class=\"ssbp-text\">Linkedin<\/div><\/a><\/div><\/div>\u00a0    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>La rigida separazione tra donne e uomini in carcere. \u201cCose di un altro mondo\u201d<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Che il carcere costituisca una sorta di \u201cmondo a s\u00e9\u201d non \u00e8 certo una novit\u00e0: in quanto istituzione totale, esso \u00e8 infatti caratterizzato da precise e peculiari regole che scandiscono minuziosamente la vita dei detenuti, intente, almeno in teoria, ad assicurare l\u2019ordine e la sicurezza interna. Ma se la particolare durezza di tali norme e pratiche pu\u00f2 trovare giustificazione nelle specifiche caratteristiche che differenziano il contesto penitenziario dalla comunit\u00e0 libera, non sempre la diversa regolazione della vita delle persone ristrette rispetto a quelle libere appare a priori ragionevole.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Solo nel 10% degli istituti penitenziari a \u201ccomposizione mista\u201d si registrano attivit\u00e0 in comune di tipo formativo, professionalizzante, culturale o sportivo[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]\u00c8 il caso, per esempio, di quella prassi, riscontrata nella maggior parte degli istituti penitenziari lombardi ospitanti donne e uomini, di mantenere una rigida separazione tra detenuti di sesso opposto nella gestione della vita penitenziaria quotidiana. Guardando, infatti, ai dati relativi alle visite svolte durante l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Osservatorio di Antigone effettuate su tutto il territorio nazionale nel corso dell\u2019anno 2022 emerge come i momenti trattamentali intramurari comuni tra donne e uomini ristretti siano molto scarsi: solo nel 10% degli istituti penitenziari a \u201ccomposizione mista\u201d si registrano attivit\u00e0 in comune di tipo formativo, professionalizzante, culturale o sportivo (seppure in miglioramento in confronto all\u2019anno precedente, rispetto al quale il tasso di istituti visitati con sezioni femminili in cui erano previste attivit\u00e0 \u201cmiste\u201d si attestava al 4,3%).[\/vc_column_text][vc_column_text]Questi dati nazionali risultano confermati anche nella pi\u00f9 circoscritta realt\u00e0 lombarda: nelle case circondariali di Milano San Vittore e Como e nella casa di reclusione di Vigevano, ad esempio, non si rilevano momenti di \u201csocialit\u00e0 mista\u201d tra detenuti di sesso opposto. Circostanza che vale anche per gli istituti di Bergamo e Brescia-Verziano, fatta eccezione per le rare occasioni di incontro che riguardano solamente le attivit\u00e0 teatrali nel primo caso e quelle scolastiche nel secondo. Anche se \u00e8 interessante notare come nella casa di reclusione di Brescia sia prevista la possibilit\u00e0 per donne e uomini di prestare attivit\u00e0 lavorativa presso una cooperativa per il confezionamento di cialde di caff\u00e8, ma su turni rigorosamente separati. Singolare risulta poi l\u2019esperienza della casa di reclusione di Bollate, in cui, rispetto al passato, si riscontra oggi una maggiore chiusura all\u2019integrazione tra donne e uomini nelle attivit\u00e0 trattamentali miste. Le uniche opportunit\u00e0 che si muovono in tal senso sono attualmente costituite dal progetto \u201cCommissione cultura\u201d, formato da una persona detenuta per ogni reparto (compreso quello femminile) e deputato ad organizzare la realizzazione di progetti e attivit\u00e0 culturali da svolgersi in istituto, nonch\u00e9 dal progetto \u201cRedazione Carte Bollate\u201d, che vede impegnati settimanalmente donne e uomini detenuti insieme. Dal punto di vista professionale e lavorativo poi solo nell\u2019attivit\u00e0 di call center \u00e8 prevista una partecipazione mista di (tre) donne e uomini detenuti. Inoltre, nella seconda casa di reclusione di Milano la possibilit\u00e0 di svolgere colloqui privati tra detenuti di sesso opposto richiede, secondo una curiosa prassi ormai consolidata nel tempo, che tra i medesimi vi sia stato un precedente periodo di scambio epistolare di almeno quattro mesi (di cui due con bollo affrancato e due senza).[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Questi sporadici progetti costituiscono per\u00f2 una vera e propria eccezione. Nelle strutture penitenziarie promiscue la regola di fondo rimane, infatti, quella della ferrea separazione tra donne e uomini[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Questi sporadici progetti costituiscono per\u00f2 una vera e propria eccezione. Nelle strutture penitenziarie promiscue la regola di fondo rimane, infatti, quella della ferrea separazione tra donne e uomini, a fronte di quanto previsto dall\u2019art. 14, co. 6, ordin. penit., secondo cui, com\u2019\u00e8 noto, le donne devono essere ospitate in istituti separati da quelli maschili oppure in apposite sezioni di questi ultimi.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]\u00abUomo in sezione!\u00bb[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]A conferma della permanenza di questa tradizionale prassi, fanno riflettere lo stupore e l\u2019imbarazzo del personale penitenziario \u2013 spesso percepiti durante le suddette visite sul territorio lombardo \u2013 di fronte alla richiesta di informazioni circa le possibilit\u00e0 di socialit\u00e0 intramurarie tra donne e uomini detenuti nel medesimo istituto, quasi come se si trattasse di domande dal contenuto scandaloso. Non solo, in alcuni casi questa angoscia tra gli operatori penitenziari nel gestire la popolazione detenuta nel rapporto con l\u2019altro sesso non sembra rivolta solo alla parte maschile della popolazione ristretta, ma anche nei confronti delle persone di sesso maschile provenienti dalla comunit\u00e0 esterna. Invero, in occasione di alcune visite condotte insieme ad altri volontari di Antigone di entrambi i sessi, si \u00e8 avvertito un certo senso di ansia tra gli educatori e il personale di polizia penitenziaria che ci ha accompagnato durante l\u2019attivit\u00e0 di osservazione quando ad entrare in contatto con le detenute della sezione femminile dell\u2019istituto fossero volontari uomini. Ci\u00f2 si \u00e8 reso evidente dal \u201cgrido di allarme\u201d che in quella circostanza ha preceduto l\u2019entrata in reparto della componente maschile del gruppo: \u00abUomo in sezione!\u00bb.[\/vc_column_text][vc_column_text]Questa prassi, se pu\u00f2 costituire ordinaria amministrazione per gli addetti al mestiere, appare per\u00f2 inconsueta a chi, da esterno, osserva i meccanismi propri delle istituzioni totali, soprattutto perch\u00e9, in quelle occasioni, un medesimo segnale non \u00e8 stato rilasciato quando lo stesso gruppo di volontari (donne e uomini) si \u00e8 recato nelle sezioni maschili dell\u2019istituto; n\u00e9 tale pratica \u00e8 stata osservata in altri istituti lombardi con sezioni femminili quando a svolgere la visita era una delegazione di volontarie formata interamente da donne.<\/p>\n<p>Ebbene, queste non rare reazioni dimostrano quanto nel mondo penitenziario sia ancora inimmaginabile garantire alcuni diritti e libert\u00e0, che sono invece pienamente affermati al di fuori delle mura del carcere. Ci si riferisce, ovviamente, a quella sfera di \u00abdiritti sommersi\u00bb, tra cui, anzitutto, il diritto all\u2019affettivit\u00e0 e sessualit\u00e0 in carcere, il quale, dopo la nota sentenza costituzionale n. 301\/2012, \u00e8 oggi nuovamente tornato in auge a seguito della recente questione di legittimit\u00e0 costituzionale, sollevata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto, dell\u2019art. 18 ordin. penit. nella parte in cui non prevede che al detenuto sia consentito, quando non vi siano ragioni di sicurezza, lo svolgimento di colloqui intimi (anche a carattere sessuale) con la persona convivente non detenuta, stante il controllo a vista da parte del personale di custodia. Antigone \u00e8 peraltro entrata nel giudizio presentando un proprio atto di intervento.[\/vc_column_text][vc_column_text]\u00c8 chiaro che quella resistenza del nostro legislatore e dell\u2019Amministrazione penitenziaria a riconoscere momenti e spazi di socialit\u00e0 tra donne e uomini ristretti nel medesimo istituto penitenziario \u00e8 riscontrabile ancora di pi\u00f9 nell\u2019assenza di luoghi e istituti giuridici che garantiscano alla popolazione penitenziaria (maschile e femminile) il diritto all\u2019affettivit\u00e0 con i propri cari. Da questo punto di vista, peraltro, l\u2019ordinamento penitenziario per adulti sembra discostarsi da quello minorile, per il quale \u00e8 invece oggi prevista, grazie alla riforma Orlando, la possibilit\u00e0 di usufruire, ai sensi dell\u2019art. 19 d.lgs. n. 121\/2018, di \u00abvisite prolungate\u00bb all\u2019interno di apposite unit\u00e0 abitative con i propri familiari o con altre persone con le quali sussista un legame affettivo. Eppure, nemmeno ci\u00f2 varrebbe ad affermare che almeno per i detenuti minorenni sia avvenuto un superamento della logica di separazione sottesa al rapporto con l\u2019altro sesso, considerato il caso del carcere di Pontremoli, unico istituto penale minorile italiano interamente costituito da popolazione femminile.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]La forzata separazione tra i due sessi in carcere appare, quindi, espressione di quel perdurante e dannoso approccio infantilizzante alla popolazione detenuta, secondo cui quest\u2019ultima viene concepita come oggetto del trattamento, piuttosto che come insieme di persone titolari di diritti[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]La forzata separazione tra i due sessi in carcere appare, quindi, espressione di quel perdurante e dannoso approccio infantilizzante alla popolazione detenuta, secondo cui quest\u2019ultima viene concepita come oggetto del trattamento, piuttosto che come insieme di persone titolari di diritti. Tale prassi risulta poi pericolosa anche perch\u00e9 ha senza dubbio favorito il radicarsi nel tempo dell\u2019idea del carcere come istituzione pensata anzitutto a forma d\u2019uomo, alle cui regole le donne detenute devono, in via residuale, adeguarsi.[\/vc_column_text][vc_column_text]Guardando, infatti, alle disposizioni contenute nella legge o nel regolamento penitenziario ci si accorge di come, nonostante le Regole di Bangkok per il trattamento delle donne detenute<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_7180_1('footnote_plugin_reference_7180_1_1');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_7180_1('footnote_plugin_reference_7180_1_1');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_7180_1_1\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">1)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_7180_1_1\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>, nel nostro ordinamento non vi sia alcuna attenzione alle specifiche condizioni e ai peculiari bisogni delle donne ristrette e ci\u00f2 probabilmente anche a causa dell\u2019esiguo numero che esse rappresentano rispetto al totale della popolazione detenuta (il solo 4,2 %). Una situazione, questa, che permane malgrado la citata riforma dell\u2019ordinamento penitenziario del 2018, la quale \u00e8 intervenuta sul menzionato art. 14, co. 6, ordin. penit., prevedendo che nelle sezioni femminili di istituti maschili vi sia una dimensione minima di donne detenute \u00abin numero tale da non compromettere le attivit\u00e0 trattamentali\u00bb, e ha introdotto, all\u2019art. 31, co. 2, ordin. penit., la possibilit\u00e0 anche per la popolazione femminile di far parte delle rappresentanze dei detenuti e degli internati.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Costituendo, le donne detenute una minoranza e non essendo consentito loro di partecipare alle attivit\u00e0 pensate principalmente per gli uomini, si determinano evidenti disparit\u00e0 trattamentali tra i due sessi[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Costituendo, quindi, le donne detenute una minoranza e non essendo consentito loro di partecipare alle attivit\u00e0 pensate principalmente per gli uomini, si determinano evidenti disparit\u00e0 trattamentali tra i due sessi, come evidenziato, in particolare riferimento al carcere di San Vittore, anche nel rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti in occasione delle visite effettuate in alcuni istituti penitenziari italiani nel 2022. Differenziazioni in tal senso sono rinvenibili altres\u00ec nella casa circondariale di Como, in cui la maggior parte delle offerte di trattamento sono destinate ai detenuti di sesso maschile, non essendo prevista alcuna attivit\u00e0 lavorativa, ricreativa, sportiva o culturale specifica per le sezioni femminili. Del resto, ci\u00f2 \u00e8 confermato dal <a href=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/\">primo rapporto di Antigone sulle donne detenute in Italia<\/a>, secondo cui risulta davvero difficile enucleare dai dati sulle offerte trattamentali intramurarie quelli specificamente destinati alla popolazione femminile, a riprova della scarsit\u00e0 di attivit\u00e0 di questo tipo.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Importanti differenze di possibilit\u00e0 risocializzative si riscontrano poi soprattutto rispetto alle attivit\u00e0 scolastiche, a cui generalmente le detenute possono accedere per i soli gradi inferiori di istruzione[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Nonostante la previsione di cui all\u2019art. 19, co. 3, ordin. penit., che assicura la parit\u00e0 di accesso alla formazione culturale e professionale per le donne detenute e internate, importanti differenze di possibilit\u00e0 risocializzative si riscontrano poi soprattutto rispetto alle attivit\u00e0 scolastiche, a cui generalmente le detenute possono accedere per i soli gradi inferiori di istruzione (come i corsi di alfabetizzazione), mancando nella maggior parte dei casi spazi e numeri sufficienti a consentire l\u2019attivazione di corsi di istruzione di secondo livello o di corsi di studi universitari.[\/vc_column_text][vc_column_text]Per evitare allora che il carattere minoritario della popolazione detenuta femminile venga utilizzato come pretesto per giustificare la penalizzazione di fatto di un\u2019intera categoria di persone che spesso si traduce in una carenza di risorse e attivit\u00e0 risocializzative, sarebbe forse opportuno che, nel ripensare un diverso modello di amministrazione detentiva, ci si spogli di regole eccessivamente anacronistiche e afflittive, le quali, richiedendo una gestione separata della popolazione mista, implicano anche una differenziazione delle opportunit\u00e0 di reinserimento sociale, con il risultato di renderle poi nettamente sbilanciate a favore della componente maschile. Peraltro, una differente gestione della popolazione penitenziaria all\u2019interno delle strutture promiscue consentirebbe anche il definitivo superamento di quelle logiche che spesso portano alla genderizzazione delle poche attivit\u00e0 presenti nelle sezioni femminili, secondo cui alle detenute vengono generalmente offerte solo quelle attivit\u00e0 ritenute pi\u00f9 confacenti al genere femminile (quali, per esempio, attivit\u00e0 di sartoria, ricamo, lavanderia, pasticceria, giardinaggio, estetista o parrucchiera).[\/vc_column_text][vc_column_text]Pertanto, laddove le fondamentali esigenze di sicurezza lo consentano, sarebbe davvero utile, sotto diversi punti di vista, sostenere una normalizzazione delle attivit\u00e0 c.d. \u201cmiste\u201d, nonch\u00e9 della socialit\u00e0 tra donne e uomini del medesimo istituto, al pari di quanto accade, d\u2019altronde, nel mondo libero: non potendo ravvisarsi nulla di scandaloso o immorale nel garantire alle persone private della libert\u00e0 personale quei diritti la cui restrizione o negazione non trova alcuna giustificazione plausibile se non quella di un\u2019ulteriore afflizione. Il principio di separazione espresso dal citato art. 14, co. 6, ordin. penit. non dovrebbe, dunque, intendersi in senso assoluto: per evitare che alcuni gruppi rimangano privi di opportunit\u00e0 risocializzative sarebbe comunque possibile (se non doveroso) ipotizzare attivit\u00e0 che coinvolgano insieme categorie disomogenee tra loro. In questo senso, proprio per attenuare il forte divario che rende il carcere una sorta di universo a parte rispetto al resto della societ\u00e0, negli istituti a prevalenza maschile che ospitano sezioni femminili si potrebbe favorire l\u2019organizzazione di attivit\u00e0 diurne comuni, partendo, ad esempio, dal campo educativo e formativo attraverso l\u2019istituzione generalizzata di classi miste, oppure nell\u2019ambito delle manifestazioni religiose. Ci\u00f2 implicherebbe certamente anche un ripensamento degli spazi \u2013 gi\u00e0 insufficienti \u2013 da destinare alle attivit\u00e0 trattamentali, nonch\u00e9 delle tipologie di queste ultime: affinch\u00e9, nella regolamentazione della gestione della vita quotidiana detentiva cos\u00ec come nell\u2019offerta di opportunit\u00e0 di reinserimento sociale, possa finalmente rivolgersi la dovuta attenzione anche alla componente femminile della popolazione penitenziaria ed evitarne cos\u00ec la sua progressiva marginalizzazione.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]L\u2019auspicio, allora, \u00e8 che il tema del rapporto con l\u2019altro sesso riceva una maggiore attenzione all\u2019interno delle politiche di management penitenziario, non fosse altro che per le evidenti e concrete ripercussioni che esso ha sulle condizioni di vita intramuraria delle persone ristrette.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]L\u2019auspicio, allora, \u00e8 che il tema del rapporto con l\u2019altro sesso riceva una maggiore attenzione all\u2019interno delle politiche di management penitenziario, non fosse altro che per le evidenti e concrete ripercussioni che esso ha sulle condizioni di vita intramuraria delle persone ristrette.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Breve bibliografia <\/strong><\/p>\n<p>Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia, pubblicato in <a href=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/\">https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/<\/a><\/p>\n<p>F. Brioschi, <em>Donne ai margini di un carcere che parla al maschile<\/em>, 10 marzo 2023, in <a href=\"https:\/\/ristretti.org\/donne-ai-margini-di-un-carcere-che-parla-al-maschile\">https:\/\/ristretti.org\/donne-ai-margini-di-un-carcere-che-parla-al-maschile<\/a><\/p>\n<p>G. Masullo, V. Fidolini, <em>Sessualit\u00e0 negate? L\u2019eros negli istituti penitenziari<\/em>, in Salute e Societ\u00e0, n. 1\/2018, pp. 27 ss.<\/p>\n<p>Report to the Italian Government on the periodic visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 28 March to 8 April 2022, pubblicato in <a href=\"https:\/\/www.coe.int\/it\/web\/portal\/-\/il-comitato-anti-tortura-pubblica-il-rapporto-sull-italia\">https:\/\/www.coe.int\/it\/web\/portal\/-\/il-comitato-anti-tortura-pubblica-il-rapporto-sull-italia<\/a><\/p>\n<p>S. Ronconi, G. Zuffa, <em>La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti<\/em>, Roma, 2020<\/p>\n<p>S. Talini, <em>L\u2019affettivit\u00e0 ristretta<\/em>, in M. Rutolo, S. Talini (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Napoli, 2017, pp. 198 ss.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<div class=\"speaker-mute footnotes_reference_container\"> <div class=\"footnote_container_prepare\"><p><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_label pointer\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_7180_1();\">References<\/span><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_collapse_button\" style=\"display: none;\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_7180_1();\">[<a id=\"footnote_reference_container_collapse_button_7180_1\">+<\/a>]<\/span><\/p><\/div> <div id=\"footnote_references_container_7180_1\" style=\"\"><table class=\"footnotes_table footnote-reference-container\"><caption class=\"accessibility\">References<\/caption> <tbody> \r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_7180_1('footnote_plugin_tooltip_7180_1_1');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_7180_1_1\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>1<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">La Regola 1 delle Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute stabilisce che: \u00abAffinch\u00e9 sia messo in pratica il principio di non discriminazione, sancito dalla regola 6 delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti, bisogna tener conto delle esigenze peculiari delle donne detenute per l\u2019attuazione delle presenti regole. Le misure adottate per soddisfare tali necessit\u00e0 nella prospettiva della parit\u00e0 di genere non devono essere considerate discriminatorie\u00bb.<br \/>\n<\/td><\/tr>\r\n\r\n <\/tbody> <\/table> <\/div><\/div><script type=\"text\/javascript\"> function footnote_expand_reference_container_7180_1() { jQuery('#footnote_references_container_7180_1').show(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_7180_1').text('\u2212'); } function footnote_collapse_reference_container_7180_1() { jQuery('#footnote_references_container_7180_1').hide(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_7180_1').text('+'); } function footnote_expand_collapse_reference_container_7180_1() { if (jQuery('#footnote_references_container_7180_1').is(':hidden')) { footnote_expand_reference_container_7180_1(); } else { footnote_collapse_reference_container_7180_1(); } } function footnote_moveToReference_7180_1(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_7180_1(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } } function footnote_moveToAnchor_7180_1(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_7180_1(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } }<\/script>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Che il carcere costituisca una sorta di \u201cmondo a s\u00e9\u201d non \u00e8 certo una novit\u00e0: in quanto istituzione totale, esso \u00e8 infatti caratterizzato da precise e peculiari regole che scandiscono minuziosamente la vita dei detenuti, intente, almeno in teoria, ad assicurare l\u2019ordine e la sicurezza interna. 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