{"id":7194,"date":"2023-05-24T15:17:51","date_gmt":"2023-05-24T13:17:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/la-criminalizzazione-della-tortura-nel-mondo-e-in-europa-2\/"},"modified":"2023-05-24T15:24:39","modified_gmt":"2023-05-24T13:24:39","slug":"si-e-punita-la-tortura-non-faremo-passi-indietro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/si-e-punita-la-tortura-non-faremo-passi-indietro\/","title":{"rendered":"S\u00ec, \u00e8 punita la tortura. Non faremo passi indietro"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>di Susanna Marietti<\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.5) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=S\u00ec, \u00e8 punita la tortura. 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Non faremo passi indietro<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Lo scorso 9 marzo il Tribunale di Siena ha condannato cinque poliziotti penitenziari accusati di tortura ai danni di una persona detenuta. I fatti sono avvenuti nell\u2019ottobre 2018 all\u2019interno del carcere di San Gimignano. Antigone si era costituita parte civile nel processo. Nel comunicato che ha seguito la condanna si fa sapere che \u201cil Collegio ha riconosciuto la natura di autonomo titolo di reato della fattispecie di tortura cd. Pubblica (o \u2018di Stato\u2019 o verticale o propria) di cui all\u2019art. 613 <em>bis comma 2<\/em> c.p., a tal fine valorizzando, tra l\u2019altro, gli obblighi costituzionali e sovranazionali gravanti sullo Stato italiano in materia di incriminazione degli atti di tortura\u201d. Vengono citate la Costituzione italiana, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, la Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo. Tutte impongono che la tortura sia reato.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Vi \u00e8 un obbligo di codificazione del crimine di tortura nell\u2019ordinamento italiano, obbligo che dovrebbe metterlo al riparo da qualsiasi stravagante intenzione di abrogarlo[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Vi \u00e8 un obbligo di codificazione del crimine di tortura nell\u2019ordinamento italiano, obbligo che dovrebbe metterlo al riparo da qualsiasi stravagante intenzione di abrogarlo. \u00c8 proprio l\u2019abrogazione del reato di tortura introdotto nel 2017 nel codice penale italiano che \u00e8 prevista dalla proposta di legge del novembre scorso a prima firma della deputata Imma Vietri di Fratelli d\u2019Italia, proposta che, adducendo motivazioni tante volte ascoltate nel passato, vorrebbe farne una mera circostanza attenuante. Nella relazione che l\u2019accompagna si legge che \u201cl\u2019ordinamento penale italiano contempla gi\u00e0 una sufficiente \u2018batteria di norme repressive\u2019\u201d, riprendendo cos\u00ec antichi argomenti in malafede superati dai dati di realt\u00e0.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Non vi era modo, con gli strumenti giuridici a disposizione, di non incorrere nella prescrizione o comunque nell\u2019impunit\u00e0 dovuta a incriminazioni meno gravi[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Per quasi trent\u2019anni l\u2019Italia \u00e8 stata inadempiente davanti al mondo intero rispetto agli obblighi di criminalizzazione della tortura imposti dalla Convenzione delle Nazioni Unite. \u201cChiamiamola tortura\u201d, chiedeva Antigone con la sua omonima campagna. Ma no, \u00e8 sufficiente parlare di percosse, lesioni personali, sequestro di persona, abuso di autorit\u00e0, violenza privata, minacce e via dicendo, hanno risposto per decenni le autorit\u00e0 italiane. Prima del 2017 la parola tortura non esisteva nel nostro ordinamento. Quando nel 2010 l\u2019Italia pass\u00f2 al vaglio dello Human Rights Council delle Nazioni Unite, si oppose all\u2019introduzione del reato con gli stessi argomenti che tornano oggi nella retorica dell\u2019estrema destra, sostenendo che \u201cla legislazione italiana ha disposto misure sanzionatorie a fronte di tutte le condotte che possono ricadere nella definizione di tortura (&#8230;). Pertanto, la tortura \u00e8 punita anche se essa non costituisce un particolare tipo di reato ai sensi del codice penale italiano\u201d. Non pass\u00f2 molto tempo che, nel gennaio 2012, trovandosi a giudicare delle atroci torture subite da due detenuti nel carcere di Asti in un processo seguito da Antigone, un giudice scrisse nero su bianco nella sentenza che \u201ci fatti avrebbero potuto agevolmente qualificarsi come tortura\u201d ma tuttavia \u201cin Italia non \u00e8 prevista alcuna fattispecie penale che punisca coloro che pongono in essere comportamenti che (universalmente) costituiscono il concetto di tortura\u201d e quindi non vi era modo, con gli strumenti giuridici a disposizione, di non incorrere nella prescrizione o comunque nell\u2019impunit\u00e0 dovuta a incriminazioni meno gravi.<\/p>\n<p>Da quella sentenza, grazie all\u2019intervento della Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo, si arriv\u00f2 all\u2019introduzione del reato di tortura nel luglio del 2017. Un testo non perfetto, ma che permette oggi di pronunciare quella parola nelle aule di tribunale. Tornare indietro non si pu\u00f2, come fortemente abbiamo voluto sottolineare con il titolo del presente Rapporto.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Qualsiasi ipotesi di abrogazione o riforma della legge sulla tortura non pu\u00f2 non considerare che il campo giuridico di riferimento non \u00e8 dato solamente dalla discrezionalit\u00e0 parlamentare[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]La codificazione del crimine nell\u2019ordinamento giuridico interno \u00e8 esito di un adattamento a norme provenienti dall\u2019ordinamento internazionale, che l\u2019art. 117 della Costituzione rende sovraordinate alla legge ordinaria. Qualsiasi ipotesi di abrogazione o riforma della legge sulla tortura non pu\u00f2 non considerare che il campo giuridico di riferimento non \u00e8 dato solamente dalla discrezionalit\u00e0 parlamentare. Esiste inoltre un obbligo costituzionale diretto: \u201c\u00e8 punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert\u00e0\u201d, afferma l\u2019art. 13 al quarto comma. Notava Luigi Ferrajoli come l\u2019idea di punizione sia presente nella Carta esclusivamente in questa frase, rendendo la tortura il solo crimine previsto costituzionalmente in forma esplicita. \u201cIl paradigma del diritto penale minimo\u201d, scriveva prima che la tortura divenisse reato in Italia, \u201crichiede una rifondazione della scala dei beni giuridici meritevoli di tutela penale: per esempio che si introduca il delitto di tortura (che manca, vergognosamente, nell\u2019ordinamento italiano)\u201d.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]L\u2019interpretazione che della norma \u00e8 stata data dai giudici in questi primi anni di applicazione ha punto per punto rassicurato coloro che, per un motivo o per un altro, ritenevano che il reato introdotto sarebbe stato inapplicabile[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Vi \u00e8 dunque un obbligo costituzionale di punire i torturatori. E, nonostante i limiti del testo di legge introdotto nel 2017, ci\u00f2 sta adesso avvenendo. L\u2019interpretazione che della norma \u00e8 stata data dai giudici in questi primi anni di applicazione ha punto per punto rassicurato coloro che, per un motivo o per un altro, ritenevano che il reato introdotto sarebbe stato inapplicabile (perch\u00e9 la richiesta di plurime condotte avrebbe escluso eventi non ripetuti a distanza di tempo, perch\u00e9 il trauma psichico non sarebbe mai stato verificabile, perch\u00e9 la crudelt\u00e0 non sarebbe un concetto adatto a fondare l\u2019antigiuridicit\u00e0 del comportamento). I processi per tortura vanno avanti. Il reato viene contestato e si arriva alle condanne. Attraverso l\u2019interpretazione e la cultura giuridica dei magistrati, la tortura potrebbe inoltre pienamente tornare nell\u2019alveo originale di delitto proprio e non generico. \u00c8 importante in questo senso che la sentenza sui fatti di San Gimignano abbia voluto dare rilievo al tema, in un momento politico dove il reato di tortura torna sotto attacco.[\/vc_column_text][vc_column_text]Al di l\u00e0 della proposta di legge per la sua abrogazione &#8211; che il Governo sa bene che non pu\u00f2 che limitarsi a essere una trovata provocatoria senza esito, se l\u2019Italia non vuole venire sepolta dalla vergogna internazionale &#8211; sono state avanzate ipotesi di riforma della legge sulla tortura, giustificate ufficialmente dall\u2019intento di renderne il testo pi\u00f9 coerente con le previsioni delle Nazioni Unite. Il ministro Carlo Nordio ha reso noto di voler intervenire sul reato per renderlo a dolo specifico, ovvero circoscritto alle finalit\u00e0 di estorcere informazioni, punire, intimidire, discriminare. Finalit\u00e0 non facili da recuperare oggi, a procedimento avanzato, nell\u2019aula nella quale si sta valutando la mattanza avvenuta nell\u2019aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere come altrove. Ha annunciato inoltre di voler separare il riferimento ai trattamenti inumani o degradanti, ben sapendo quanto tale espressione sia fondamentale nell\u2019equilibrio del testo attuale. Il sottosegretario Andrea Ostellari ha inoltre parlato di interventi per modificare le norme sull\u2019adempimento di un dovere. \u201cSe un ristretto appicca fuoco ad una cella e non vuole uscire\u201d, ha affermato, \u201cper salvarlo gli agenti sono costretti a trascinarlo fuori con la forza. Ad oggi questa azione potrebbe anche essere oggetto di incriminazione\u201d. No, sottosegretario, quei poliziotti non potrebbero venire accusati di tortura. E infatti non \u00e8 mai accaduto in questi anni.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Questa \u00e8 la tortura, non l\u2019adempimento del proprio dovere. E finalmente la tortura \u00e8 punita in Italia. L\u2019Italia democratica terr\u00e0 gli occhi ben aperti affinch\u00e9 non si faccia neanche il pi\u00f9 piccolo passo indietro.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Questa \u00e8 la tortura, non l\u2019adempimento del proprio dovere. E finalmente la tortura \u00e8 punita in Italia. L\u2019Italia democratica terr\u00e0 gli occhi ben aperti affinch\u00e9 non si faccia neanche il pi\u00f9 piccolo passo indietro.<\/p>\n<p>Si legga invece le imputazioni dei processi in corso: \u201centrava nella sua cella e, dopo avergli chiesto se avesse voluto farsi una doccia, lo aggrediva colpendolo con violenti schiaffi in faccia e sul collo, contestualmente insultandolo chiamandolo \u2018Merda\u2019\u201d; \u201cuna violenza cieca ai danni di detenuti (\u2026) che veniva esercitata addirittura su uomini immobilizzati, o affetti da patologie ed aiutati negli spostamenti da altri detenuti, e addirittura non deambulanti, e perci\u00f2 costretti su una sedia a rotelle\u201d; dopo aver condotto in infermeria un detenuto, gli sputavano addosso mentre uno di loro pronunciava la frase \u201cfiglio di puttana, ti devi impiccare\u201d, e lo colpivano con violenti pugni al volto a seguito dei quali l\u2019uomo perder\u00e0 un dente incisivo superiore; \u201ccostretti senza cibo, e, per 5 giorni, senza biancheria da letto e da bagno, senza ricambio di biancheria personale, senza possibilit\u00e0 di fare colloqui con i familiari; tant\u2019\u00e8 che alcuni detenuti indossavano ancora la maglietta sporca di sangue, e, per il freddo patito di notte, per la mancanza di coperte e di indumenti, erano stati costretti a dormire abbracciati\u201d; \u201coltre alle violenze, venivano imposte umiliazioni degradanti \u2013 far bere l\u2019acqua prelevata dal water, sputi, ecc. \u2013, che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto, il tremore, lo svenimento, l\u2019incontinenza urinaria\u201d.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Lo scorso 9 marzo il Tribunale di Siena ha condannato cinque poliziotti penitenziari accusati di tortura ai danni di una persona detenuta. 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