{"id":7237,"date":"2023-05-26T13:50:46","date_gmt":"2023-05-26T11:50:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/staff-e-operatori-penitenziari-2\/"},"modified":"2025-09-26T20:03:35","modified_gmt":"2025-09-26T18:03:35","slug":"35-ter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/35-ter\/","title":{"rendered":"Trattamenti inumani o degradanti: i risarcimenti"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.5) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=Trattamenti inumani o degradanti: i risarcimenti&u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7237\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"whatsapp\" class=\"ssba_whatsapp_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/web.whatsapp.com\/send?text=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7237\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/whatsapp.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"whatsapp\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on whatsapp\" \/><div title=\"Whatsapp\" class=\"ssbp-text\">Whatsapp<\/div><\/a><a data-site=\"twitter\" class=\"ssba_twitter_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=Trattamenti inumani o degradanti: i risarcimenti&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7237&via=\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><a data-site=\"linkedin\" class=\"ssba_linkedin_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?title=Trattamenti inumani o degradanti: i risarcimenti&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7237\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/linkedin.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"linkedin\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on linkedin\" \/><div title=\"Linkedin\" class=\"ssbp-text\">Linkedin<\/div><\/a><\/div><\/div>\u00a0    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>Condizioni di detenzione inumane o degradanti e reclamo ex art. 35 ter<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]L\u2019Italia ha introdotto nel 2014 un rimedio risarcitorio in favore delle persone detenute che hanno subito un trattamento in violazione dell\u2019art. 3 della Convenzione[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Nel 2013 la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo &#8211; con la sentenza \u201cTorreggiani\u201d (ricorsi nn. 43517\/09, 46882\/09, 55400\/09; 57875\/09, 61535\/09, 35315\/10, 37818\/10) adottata con decisione presa all\u2019unanimit\u00e0 &#8211; ha condannato l\u2019Italia per la violazione dell\u2019art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), giudicando che le condizioni di vita dei detenuti integravano i requisiti necessari per la sottoposizione degli stessi a trattamenti inumani o degradanti. Da allora l\u2019Italia ha adottato numerose riforme, e ha tra l\u2019altro introdotto nel 2014 un rimedio risarcitorio in favore delle persone detenute che hanno subito un trattamento in violazione dell\u2019art. 3 della Convenzione europea.[\/vc_column_text][vc_column_text]Le persone che hanno subito un trattamento non conforme alla Convenzione e sono state detenute per almeno quindici giorni in condizioni che violano l\u2019art. 3 hanno adesso il diritto di ottenere una riduzione della pena detentiva ancora da scontare, pari a un giorno per ogni dieci giorni di violazione. Coloro che hanno scontato una pena inferiore a quindici giorni o non si trovano pi\u00f9 in stato di detenzione (o la cui pena ancora da scontare non consente la detrazione completa della riduzione della pena descritta sopra) hanno il diritto di ottenere un risarcimento di 8,00 euro per ogni giorno trascorso in detenzione nelle suddette condizioni. \u00c8 possibile presentare un reclamo entro sei mesi dalla fine della detenzione o della custodia cautelare in carcere. [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Il ricorso alla Cedu dunque non \u00e8 pi\u00f9 possibile. Ma cosa sappiamo dell\u2019applicazione del rimedio interno?[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Il ricorso alla Cedu dunque non \u00e8 pi\u00f9 possibile, almeno senza prima tentare il ricorso interno, e dunque non abbiamo pi\u00f9 subito condanne dalla corte europea per le nostre condizioni di detenzione. Ma cosa sappiamo dell\u2019applicazione del rimedio interno?<br \/>\n[\/vc_column_text][vc_column_text]Nel 2022 sono arrivate agli uffici di sorveglianza italiani 7.643 istanze. Ne sono state decise 7.859 e di queste 4.514, il 57,4%, sono state accolte. Gli accoglimenti erano stati 3.115 nel 2018, 4.347 nel 2019, 3.382 nel 2020 e 4.212 nel 2021. Come si vede, l&#8217;Italia viene sistematicamente condannata, dai suoi stessi tribunali, per violazione dell&#8217;art. 3 della CEDU, pi\u00f9 che ai tempi della sentenza torreggiani. In quel caso si \u00e8 parlato in totale di circa 4.000 ricorsi pendenti, con potenziale esito positivo, oggi siamo ad oltre 4.000 condanne l\u2019anno. [\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/13895934\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]La realt\u00e0 \u00e8 probabilmente peggiore di quello che ci dicono i numeri[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Questo non significa che le condizioni di vita nelle nostre carceri oggi siano peggiori di quelle di allora. Molte cose sono cambiate, nel 2010 arrivammo ad avere oltre 69.000 detenuti mentre da allora abbiamo al massimo raggiunto le 60.000 presenze, e nel frattempo sono cambiate alcune norme in materia di droghe, custodia cautelare, misure di sicurezza psichiatriche etc.. Eppure il fatto resta, a giudizio degli uffici di sorveglianza italiani la detenzione in condizioni inumane o degradanti non si verifica di rado. E la realt\u00e0 \u00e8 probabilmente peggiore di quello che ci dicono i numeri. Nonostante l\u2019elevata percentuale di accoglimento come vedremo nei fatti in molti distretti \u00e8 estremamente difficile vedere il proprio reclamo accolto, e c\u2019\u00e8 anche da dubitare se ne valga davvero la pena. Come abbiamo detto, chi vede riconosciuta la violazione di questo diritto riceve 1 giorno di riduzione di pena ogni 10 giorni di detenzione in condizioni disumane o degradanti o, se ha gi\u00e0 finito di scontare la pena, 8 euro al giorno. Non molto se ci si pensa. Sei mesi di vita al di sotto della soglia della decenza equivalgono a 1.440 euro, o a 18 giorni di sconto di pena. Mente a sua volta l&#8217;accesso alla giustizia ha inevitabilmente dei costi. Non ci sarebbe da stupirsi se molte persone che ritengono che i propri diritti siano stati violati decidessero di non presentare il ricorso.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Sorprende infatti l\u2019enorme disomogeneit\u00e0 del tasso di accoglimento tra i diversi uffici[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Come dicevamo poi, in molti distretti l\u2019accoglimento \u00e8 un fatto davvero improbabile. Sorprende infatti l\u2019enorme disomogeneit\u00e0 del tasso di accoglimento tra i diversi uffici. Se la media nazionale nel 2022 era superiore al 50%, guardando al dato per ufficio si va da situazioni come Trento (83,6%), Brescia (82,3%) o Potenza (80,6%), in cui l\u2019accoglimento appare un esito abbastanza probabile, a situazioni come Bologna (27,2%), Catanzaro (27,3%) o Roma (26,2%), in cui lo \u00e8 decisamente meno. [\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/13896400\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Ovviamente questo non significa che in Trentino, Lombardia o Basilicata le condizioni di detenzione siano peggiori che in Calabria, Emilia-Romagna o Lazio. N\u00e9 appaiono risolutive altre tradizionali chiavi di lettura. La divisione tra nord, centro e sud ad esempio, che influisce notevolmente sulla composizione della popolazione detenuta, in particolare per la presenza degli stranieri, che potrebbero avere maggiori difficolt\u00e0 di accesso al reclamo, qui non appare determinante. Nel nord Italia la percentuale media di accoglimento da parte degli uffici \u00e8 del 59,4%, al centro del 56,7% e al sud e nelle isole del 53,0%.<\/p>\n<p>N\u00e9 appare risolutivo nemmeno il riferimento al carico di lavoro, in questo caso al numero di reclami sopravvenuti, per quell\u2019ufficio. Tanto nella parte destra che in quella sinistra del grafico abbiamo sia uffici a cui pervengono un elevato numero di reclami, sia uffici che ne ricevono molti meno.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Ogni tribunale ha le proprie culture professionali e prassi operative, il cui esito per\u00f2 \u00e8 appunto una notevole disparit\u00e0 nel modo in cui le persone eseguono la propria pena[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Probabilmente l\u2019unico modo per spiegare questa notevole disomogeneit\u00e0 \u00e8 qualcosa di gi\u00e0 noto, anche se del tutto ingiustificabile: uffici diversi ragionano, e decidono, in maniera molto diversa, anche di fronte a casi concreti molto simili tra loro. Al di l\u00e0 della ovvia autonomia ed indipendenza di ciascun magistrato, ogni tribunale ha le proprie culture professionali e prassi operative, il cui esito per\u00f2 \u00e8 appunto una notevole disparit\u00e0 nel modo in cui le persone eseguono la propria pena, o in questo caso nel modo in cui vengono tutelate quando finiscono per essere detenute in condizioni disumane. [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Guai se l\u2019Europa definisce le condizioni di detenzione in Italia indegne di un paese civile. Poco male se a farlo sono i nostri stessi giudici[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Ma se questo non \u00e8 accettabile, non \u00e8 probabilmente nemmeno l\u2019aspetto pi\u00f9 grave di questa vicenda. Quello che pi\u00f9 sorprende \u00e8 l\u2019assoluta indifferenza con cui queste decisioni vengono accolte. Quando a condannarci fu la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo la cosa suscit\u00f2 un grido di indignazione e diede vita ad una importante stagione di riforme. Oggi che le condanne arrivano dai tribunali italiani, in virt\u00f9 di una norma che adotta gli stessi criteri della CEDU (non a caso l\u2019art. 35 ter \u00e8 rubricato \u201cRimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell&#8217;articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati\u201d) la cosa cade nella generale indifferenza. Guai se l\u2019Europa definisce le condizioni di detenzione in Italia indegne di un paese civile. Poco male se a farlo sono i nostri stessi giudici. [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]L\u2019Italia ha introdotto nel 2014 un rimedio risarcitorio in favore delle persone detenute che hanno subito un trattamento in violazione dell\u2019art. 3 della Convenzione[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Nel 2013 la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo &#8211; con la sentenza \u201cTorreggiani\u201d (ricorsi nn. 43517\/09, 46882\/09, 55400\/09; 57875\/09, 61535\/09, 35315\/10, 37818\/10) adottata con decisione presa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":7113,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[8],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7237"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7237"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7237\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7375,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7237\/revisions\/7375"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}