{"id":7299,"date":"2023-05-29T12:42:16","date_gmt":"2023-05-29T10:42:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/un-anno-da-difensore-civico-2\/"},"modified":"2023-05-29T12:59:32","modified_gmt":"2023-05-29T10:59:32","slug":"affettivita-in-carcere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/affettivita-in-carcere\/","title":{"rendered":"Affettivit\u00e0 in carcere"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>di Agata Russo<\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.4) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=Affettivit\u00e0 in carcere&u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7299\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"whatsapp\" class=\"ssba_whatsapp_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/web.whatsapp.com\/send?text=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7299\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/whatsapp.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"whatsapp\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on whatsapp\" \/><div title=\"Whatsapp\" class=\"ssbp-text\">Whatsapp<\/div><\/a><a data-site=\"twitter\" class=\"ssba_twitter_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=Affettivit\u00e0 in carcere&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7299&via=\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><a data-site=\"linkedin\" class=\"ssba_linkedin_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?title=Affettivit\u00e0 in carcere&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7299\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/linkedin.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"linkedin\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on linkedin\" \/><div title=\"Linkedin\" class=\"ssbp-text\">Linkedin<\/div><\/a><\/div><\/div>\u00a0    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>Affettivit\u00e0 e sessualit\u00e0, tra i diritti sommersi in carcere.<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Non \u00e8 un esercizio semplice, nell&#8217;immaginare la vita di una persona detenuta, rendersi conto di ogni singolo effetto che l&#8217;esecuzione della pena carceraria ha sulla vita intramuraria. Non ci si rende conto di come tale condizione incida, inesorabilmente, dal primo all&#8217;ultimo giorno, sull&#8217;intera rete di relazioni sociali che ruotano attorno al detenuto. Non ci si rende conto di come la vita in carcere possa portare alla negazione del piacere pi\u00f9 semplice, del pi\u00f9 banale contatto, quello umano, intimo e personale.<\/p>\n<p><em>\u201cDignit\u00e0 e persona coincidono: eliminare o comprimere la dignit\u00e0 di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualit\u00e0 di persona.&#8221;<\/em> Cos\u00ec Gaetano Silvestri, ex Presidente della Corte Costituzionale a valle della sentenza CEDU sul caso Torreggiani. E ad oggi, nel 2023, il confliggente binomio affettivit\u00e0-carcere continua a minare all&#8217;espressione della dignit\u00e0 dei detenuti. L&#8217;impossibilit\u00e0 di intrattenere, durante il periodo di reclusione, una relazione che non veda amputata una dimensione intima, affettiva, anche sessuale, resta un problema senza risposta.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]L&#8217;irrisolta questione della privazione della sfera affettiva e intima della popolazione carceraria \u00e8 tornata all&#8217;attenzione della Corte Costituzionale, dopo oltre dieci anni[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Nel nostro quotidiano, si d\u00e0 per scontata la possibilit\u00e0 di ritagliarsi un tempo proprio, privato, con una persona che si vuole guardare, toccare, ascoltare, con cui ci si consente di essere vulnerabili, con cui ci si lascia andare nella sfera pi\u00f9 intima. \u00c8 un desiderio legittimo, che in carcere si trasforma in un diritto negato. L&#8217;irrisolta questione della privazione della sfera affettiva e intima della popolazione carceraria \u00e8 tornata all&#8217;attenzione della Corte Costituzionale, dopo oltre dieci anni.[\/vc_column_text][vc_column_text]Con l&#8217;Ordinanza n. 23 del 12 gennaio 2023, il magistrato di sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi, ha sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;articolo 18 della legge 354\/1975 <em>(Norme sull&#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u00e0 personale, di seguito anche &#8220;Ordinamento Penitenziario&#8221;), \u201cnella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia, per contrasto con gli art. 2, 3, 13, commi 1 e 4, 27, comma 3, 29, 30, 31, 32 e 117, comma 1 Cost., quest\u2019ultimo in rapporto agli art. 3 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Il magistrato rimettente, utilizzando la nostra Costituzione come parametro, richiede un intervento della Consulta per dichiarare contrastante con i diritti fondamentali garantiti dai costituenti la norma dell&#8217;Ordinamento Penitenziario che prevede il controllo a vista del detenuto durante i colloqui con gli esterni.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]La questione, cos\u00ec delicata, era gi\u00e0 stata sottoposta al vaglio costituzionale dal magistrato di sorveglianza di Firenze[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Non \u00e8 la prima volta. La questione, cos\u00ec delicata, era gi\u00e0 stata sottoposta al vaglio costituzionale dal magistrato di sorveglianza di Firenze. In tale occasione, nonostante la pronuncia di inammissibilit\u00e0 della questione, con sentenza n. 301\/2012, la Corte Costituzionale sottolineava come la questione concernesse <em>&#8220;una esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libert\u00e0 personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale: esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale nell&#8217; [\u2026] istituto dei permessi premio [\u2026] la cui fruizione \u2013 stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi, resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria. Si tratta di un problema che merita ogni attenzione da parte del legislatore&#8221;. Gi\u00e0 nel 2012, quindi, la Corte Costituzionale pronunciava un chiaro monito per il legislatore. Un legislatore che pi\u00f9 di dieci anni dopo \u00e8 ancora inadempiente.<\/em>[\/vc_column_text][vc_column_text]Vale allora la pena di soffermarsi sui profili innovativi della recente questione posta dal Tribunale di Sorveglianza di Spoleto, per comprendere le ragioni per le quali ci si possa almeno auspicare un diverso esito nella pronuncia della Consulta, e per analizzare pi\u00f9 a fondo la cornice legislativa all&#8217;interno della quale ci si muove. Come riassunto dallo stesso Magistrato remittente, la questione viene sollevata in quanto un detenuto lamenta il divieto, derivante dall&#8217;attuale normativa, di poter disporre di spazi di adeguata intimit\u00e0, anche per esercitare la sessualit\u00e0 con la compagna, nel momento in cui gli \u00e8 consentito di svolgere con la stessa colloqui visivi che prevedono la costante sottoposizione al controllo visivo della polizia penitenziaria.<\/p>\n<p>Per i non addetti ai lavori: le questioni vengono presentate sulla base di reclami da parte dei detenuti. Quella in commento, quindi, scaturisce da una reale avvertita esigenza che, come si pu\u00f2 immaginare, dilaga fra la popolazione carceraria. E una voce, del coro, riceve attenzione. Si legge, nell&#8217;Ordinanza di rimessione <em>&#8220;a venire in rilievo appare innanzitutto il diritto alla libera espressione della propria affettivit\u00e0, anche mediante rapporti sessuali, quale diritto inviolabile riconosciuto e garantito, secondo il disposto dell&#8217;art. 2 Cost. Si tratta di un diritto cos\u00ec qualificato dalla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha esplicato da tempo come l&#8217;attivit\u00e0 sessuale sia &#8220;indispensabile completamento e piena manifestazione&#8221; del diritto all&#8217;affettivit\u00e0 e come costituisca &#8220;uno degli essenziali modi di espressione della persona umana [\u2026] che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l&#8217;art. 2 Cost. impone di garantire&#8221; (sent. 561\/1987)&#8221;.<\/em>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Il diritto all&#8217;affettivit\u00e0, quale espressione della persona umana, ha rilievo costituzionale.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Un passo indietro. Il diritto all&#8217;affettivit\u00e0, quale espressione della persona umana, ha rilievo costituzionale. [\/vc_column_text][vc_column_text]Ci\u00f2 significa che la nostra Carta Costituzionale prevede tale diritto come un diritto inviolabile della persona. Dal riconoscimento dei diritti della famiglia, parificato alla convivenza e alle relazioni stabili, al diritto di libert\u00e0 inteso nel suo senso pi\u00f9 ampio, al riconoscimento dell&#8217;affettivit\u00e0 quale diritto sociale, che come tale impone un ruolo propulsivo sui pubblici poteri per garantirne l&#8217;effettivit\u00e0 e la tutela senza discriminazioni di sorta. Il tutto, calato nel contesto intramurario, con un fine ultimo: la garanzia di finalismo rieducativo. Quel faro, talvolta a luce fioca, che dovrebbe guidare nel buio delle condanne a pena detentiva (art. 27 co. 3 cost.). E proprio al fine di garantire che la pena abbia l&#8217;intento rieducativo e di reinserimento in societ\u00e0, lo stesso Ordinamento Penitenziario pone in una posizione di assoluta preminenza il mantenimento delle relazioni familiari e affettive. La legge sull&#8217;ordinamento penitenziario, al suo articolo 1 prevede che <em>&#8220;[i]l trattamento tende, anche attraverso i contatti con l&#8217;ambiente esterno, al reinserimento sociale ed \u00e8 attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.&#8221;<\/em> Ancora pi\u00f9 esplicito a presidio dei rapporti affettivi \u00e8 l&#8217;articolo 15 dell&#8217;Ordinamento Penitenziario, laddove sancisce che <em>&#8220;[i]l trattamento del condannato e dell&#8217;internato \u00e8 svolto avvalendosi principalmente dell&#8217;istruzione [\u2026] e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia&#8221;.<\/em> Addirittura con l&#8217;articolo 28 dell&#8217;Ordinamento Penitenziario \u00e8 stata inserita una vera e propria tensione (ex post, utopica) al miglioramento delle relazioni famigliari.<\/p>\n<p>\u00c8 quindi dal 1975 che l&#8217;affettivit\u00e0 rappresenta ed \u00e8 riconosciuta quale elemento positivo del trattamento detentivo, volto a non spezzare il legame con l&#8217;esterno e quindi garantire umanit\u00e0 della pena e tensione al reinserimento sociale, necessari per garantire il rispetto dei dettami costituzionali. Tuttavia, la realt\u00e0 \u00e8 diversa.<\/p>\n<p>Per quanto difficile comprendere tutto ci\u00f2 che accade e ci\u00f2 che manca, nella vita di un soggetto privato della libert\u00e0 personale, non \u00e8 difficile cogliere le ripercussioni dell&#8217;astinenza coatta da qualsiasi manifestazione affettuosa, intima e, poi, sessuale, per anni. Spesso molti.<\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 da chiedersi, quindi, quali siano gli ostacoli concreti alla realizzazione di quanto normativamente previsto. Vi \u00e8, anzitutto, un (enorme) limite quantitativo. I colloqui visivi, della durata di un&#8217;ora, sono sei al mese per i detenuti comuni (quattro per coloro i quali sono detenuti a regime speciale). I contatti telefonici, una volta a settimana per i detenuti comuni (non pi\u00f9 di due al mese per i detenuti a regime speciale) hanno la durata massima di dieci minuti. La pandemia da Covid-19 ha introdotto la possibilit\u00e0 di effettuare colloqui tramite video. Nel ricongiungersi con qualcuno, c&#8217;\u00e8 sempre una fase di assestamento, di ri-familiarizzazione. Una fase di pi\u00f9 libera manifestazione verbale e corporea gi\u00e0 pare fortemente compromessa da un limite di tempo cos\u00ec stringente.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]I colloqui si svolgono &#8220;sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia&#8221;[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8221;][vc_column_text]In seconda battuta, vi \u00e8 un limite qualitativo. Un vero e proprio sbarramento all&#8217;espressione del diritto all&#8217;affettivit\u00e0. I colloqui si svolgono &#8220;sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia&#8221; (cos\u00ec l&#8217;articolo 18 comma 3 dell&#8217;Ordinamento Penitenziario, come modificato dall&#8217;art. 11 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123). Sotto il controllo a vista, sempre. [\/vc_column_text][vc_column_text]Tale previsione normativa \u00e8 inequivoca: la sfera intima, \u00e8 del tutto annientata. Il principio della sorveglianza continua sul detenuto rappresenta l&#8217;architrave del dispositivo proibizionista dell&#8217;intimit\u00e0 e, quindi, della sessualit\u00e0 inframuraria. La <em>ratio<\/em> \u00e8 intuibile. Il manifesto della sicurezza sociale, dell&#8217;ordine pubblico e di prevenzione dei reati, dentro e fuori dal carcere.<\/p>\n<p>Allo stesso tempo, \u00e8 intuibile anche immediato l&#8217;effetto inibitorio. Lo sguardo incessante di un controllore, in qualunque momento del giorno, anche nei momenti fisiologicamente pi\u00f9 intimi, senza intermittenza o pausa, annichilisce, ancor prima dell&#8217;intimit\u00e0 con un altro soggetto, quella con il proprio corpo. E ne consegue uno strappo costituzionale, declinato nella violazione della libert\u00e0 di disporre del proprio corpo (articolo 13 Cost.), del diritto alla salute (articolo 32 Cost.), della dignit\u00e0 personale del detenuto (art. 2 Cost.) e un ostacolo alla risocializzazione (violazione dell&#8217;articolo 27 Cost.). Il dispositivo proibizionista incide in profondit\u00e0 sul disegno costituzionale del diritto punitivo, mettendone a rischio la finalit\u00e0. Prescindere dalla dimensione fisica dell&#8217;affettivit\u00e0, che \u00e8 senza ombra di dubbio parte integrante dell&#8217;identit\u00e0 di ogni individuo, allontana del tutto dall&#8217;obiettivo che la Costituzione stessa affida all&#8217;esecuzione penale. Quali rimedi, dunque?<\/p>\n<p>Non da ultimo, vi \u00e8 un ulteriore limite all&#8217;implementazione di qualsiasi miglioramento alla vita dietro le sbarre, ed \u00e8 il pi\u00f9 banale e talvolta il pi\u00f9 feroce: l&#8217;opinione pubblica. Capita spesso di sentire che chi si trova in carcere \u00e8 giusto che stia peggio rispetto a chi \u00e8 libero. Altrimenti che carcere sarebbe? In quest&#8217;ottica l&#8217;idea del sesso in carcere \u00e8 un vero e proprio tab\u00f9. L&#8217;ultimo dei problemi, sicuramente per chi sta fuori. Lo spirito pubblico continua a vedere la pena come afflizione anche corporale, da scontare senza lamentele e senza pretese.<\/p>\n<p>Come precisato anche dall&#8217;<em>Amicus curiae<\/em> a firma del Presidente dell&#8217;Associazione Antigone Onlus, Patrizio Gonnella, esprimendo alla adita Corte Costituzionale la propria opinione sulla questione di legittimit\u00e0 costituzionale presentata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto, qualsiasi previsione rimediale alla situazione sopra riassunta, risulta ad oggi del tutto insoddisfacente.<\/p>\n<p>I sostenitori di un quadro gi\u00e0 adeguato a garantire la necessaria intimit\u00e0 ai detenuti fanno riferimento ai permessi premio di cui all&#8217;articolo 30 dell&#8217;Ordinamento Penitenziario. Ad una parentesi extra-penitenziaria, quindi. Il permesso premio, per\u00f2, non pu\u00f2 che rappresentare una risoluzione parziale del problema poich\u00e9 determina la conseguenza di spostare il piano dell&#8217;esercizio di un diritto che deve annoverarsi tra quelli fondamentali della persona, verso l&#8217;orizzonte della premialit\u00e0, certamente non garantito ad ogni detenuto (precluso, a mero titolo di esempio, a chi non abbia ancora maturato le quote di pena previste dagli artt. 30-ter e <em>quater<\/em> Ordinamento Penitenziario, per l&#8217;ammissibilit\u00e0 della richiesta). Per dare un ordine di grandezza: secondo i dati dell&#8217;amministrazione penitenziaria, nel corso del 2022, il totale delle concessioni dei permessi premio \u00e8 stato riconosciuto ad un numero estremamente basso di detenuti. \u00c8 stato stimato intorno al decimo della popolazione carceraria, che si attesta intorno alle 56.000 unit\u00e0 secondo le statistiche aggiornate al gennaio 2023.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]In fondo, trattare l&#8217;affettivit\u00e0 e la sessualit\u00e0 esclusivamente come premio significa ammettere che comprimere la sessualit\u00e0 di un detenuto sia parte integrante dell&#8217;essenza della pena carceraria.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]In fondo, trattare l&#8217;affettivit\u00e0 e la sessualit\u00e0 esclusivamente come premio \u2013 alla stregua degli sconti di pena, dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione \u2013 significa ammettere che comprimere la sessualit\u00e0 di un detenuto sia parte integrante dell&#8217;essenza della pena carceraria. Del permesso premio \u00e8 stato detto in modo molto evocativo che equivale ad una &#8220;caramella da assaggiare per quarantacinque giorni all&#8217;anno (al massimo)&#8221;.<\/p>\n<p>La sessualit\u00e0, quindi, trattata come elemento del trattamento sanzionatorio, quando invece costituisce un diritto fondamentale della persona. Il difetto interpretativo non \u00e8 di poco conto, e le ripercussioni, come visto, sono enormi.<br \/>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera, taluni Paesi dell\u2019Europa dell\u2019est \u2013 solo per rimanere in ambito continentale \u2013 sono tra gli Stati ove \u00e8 prevista la possibilit\u00e0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Del resto, a riprova del fatto che la sessualit\u00e0 intra muraria debba essere considerata un diritto e non solo un desiderio legittimo, basta uscire dalla piccola realt\u00e0 italiana. Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera, taluni Paesi dell\u2019Europa dell\u2019est \u2013 solo per rimanere in ambito continentale \u2013 sono tra gli Stati ove \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di usufruire di appositi spazi penitenziari all\u2019interno dei quali, sottratti al controllo visivo del personale di custodia, il detenuto pu\u00f2 trascorrere diverse ore in compagnia del proprio partner. Ci\u00f2 che garantisce la possibilit\u00e0 di riprendere familiarit\u00e0, o di mantenerla, e di esprimere la propria sfera pi\u00f9 intima con qualcuno. Una cosa semplice e fondamentale. E umana.[\/vc_column_text][vc_column_text]Come ulteriormente elaborato dall&#8217;Associazione Antigone nel proprio <em>amicus curiae<\/em> presentato alla Corte Costituzionale, l&#8217;immobilismo parlamentare a seguito del monito della stessa Consulta nel 2012, \u00e8 ancor pi\u00f9 inspiegabile se si pensa al recente mutamento del quadro normativo in materia di affettivit\u00e0 per i detenuti minorenni. Con il D.Lgs. n. 121 del 2018, articolo 19, proprio al fine di favorire le relazioni affettive, \u00e8 previsto per la popolazione carceraria minorenne la possibilit\u00e0 di usufruire ogni mese di quattro visite prolungate che si svolgono in unit\u00e0 abitative appositamente attrezzate all&#8217;interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico. All&#8217;interno di tali spazi, \u00e8 senz&#8217;altro tutelata la sfera intima dei detenuti pi\u00f9 giovani. L&#8217;intento \u00e8 sempre lo stesso: non spezzare i legami sociali, non rendere la risocializzazione, una volta riottenuta la libert\u00e0, una scalata verso qualcosa che nemmeno si ricorda.<\/p>\n<p>Dell&#8217;esigenza di replicare tali spazi nascosti dallo sguardo dei controllori anche per i detenuti adulti, sono consapevoli tutti gli operatori in gioco. Lo urla a gran voce la stessa normativa italiana appena citata, lo urla a gran voce l&#8217;esperienza estera. Ne ha dato monito e spunto la Corte Costituzionale pi\u00f9 di dieci anni fa. E certamente ne coglie l&#8217;importanza chi, come chi scrive, d\u00e0 per scontata la possibilit\u00e0, a conclusione di una giornata sotto lo sguardo di chiunque, di poter chiudere la porta. Ed essere liberi.<\/p>\n<p>Il diritto all&#8217;affettivit\u00e0 e alla soddisfazione sessuale che ne rappresenta una delle pi\u00f9 basilari manifestazioni, rappresenta un baluardo costituzionale assediato da malcelati preconcetti, retoriche semplicistiche e un&#8217;idea di carcere e di pena ancora intesa in senso retributivo, gi\u00e0 manchevole di quel senso di umanit\u00e0 di bricolana memoria.<\/p>\n<p>Cambier\u00e0 qualcosa adesso?[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<blockquote>\n<h5>Bibliografia<\/h5>\n<p>[1] Alberti D. G., Relazioni affettive dei detenuti, stanziati 28 milioni di euro, in Ristretti Orizzonti, 22 maggio 2022<\/p>\n<p>[2] Aliprandi D., Affettivit\u00e0 e sessualit\u00e0 in carcere: &#8220;Ce lo chiede l&#8217;Europa&#8221;, in Ristretti Orizzonti, 27 maggio 2022<\/p>\n<p>[3] Anastasia S. e Grieco S., Una nuova quaestio sul diritto alla sessualit\u00e0 in carcere, in Garante dei detenuti, 17 marzo 2023<\/p>\n<p>[4] Associazione Antigone Onlus, Amicus Curiae sull&#8217;ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale n. 23\/2023<\/p>\n<p>[5] Bevere P., Sentenza Corte Costituzionale n. 301\/2012. Il diritto all&#8217;affettivit\u00e0 e alla sessualit\u00e0 in carcere<\/p>\n<p>[6] Della Bella A., Riconoscimento del diritto all&#8217;affettivit\u00e0 delle persone detenute: uno sguardo all&#8217;esperienza francese, disponibile a <a href=\"https:\/\/www.giustizia.it\/resources\/cms\/documents\/SGEP_tavolo14_allegato3.pdf\">https:\/\/www.giustizia.it\/resources\/cms\/documents\/SGEP_tavolo14_allegato3.pdf<\/a><\/p>\n<p>[7] Giurisprudenza Penale con Associazione Antigone Onlus, Affettivit\u00e0 e carcere: un binomio (im)possibile?, Fascicolo 2019, 2-bis<\/p>\n<p>[8] Longo G., Sul ricorso di un detenuto di Spoleto decider\u00e0 la Corte costituzionale. Contrari i sindacati di polizia penitenziaria, su La Stampa, 15 gennaio 2023<\/p>\n<p>[9] Morelli F., Coltivare gli affetti in carcere \u00e8 possibile, in Ristretti Orizzonti, 27 maggio 2022<\/p>\n<p>[10] Pugiotto A., Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualit\u00e0 in carcere come problema di legalit\u00e0 costituzionale, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 2-bis \u2013 &#8220;Affettivit\u00e0 e carcere: un binomio (im)possibile&#8221;?<\/p>\n<p>[11] Valentino N., L&#8217;ergastolo. Dall&#8217;inizio alla fine. Sensibili alle foglie, 2009, p. 47<\/p><\/blockquote>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Non \u00e8 un esercizio semplice, nell&#8217;immaginare la vita di una persona detenuta, rendersi conto di ogni singolo effetto che l&#8217;esecuzione della pena carceraria ha sulla vita intramuraria. Non ci si rende conto di come tale condizione incida, inesorabilmente, dal primo all&#8217;ultimo giorno, sull&#8217;intera rete di relazioni sociali che ruotano attorno [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":7113,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[9],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7299"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7299"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7299\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7307,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7299\/revisions\/7307"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7299"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7299"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7299"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}