{"id":4296,"date":"2021-03-02T17:19:51","date_gmt":"2021-03-02T16:19:51","guid":{"rendered":"http:\/\/antigone.filarete.it\/?p=4296"},"modified":"2021-05-04T21:56:50","modified_gmt":"2021-05-04T19:56:50","slug":"salute-mentale-e-rems-1-a-che-punto-siamo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/salute-mentale-e-rems-1-a-che-punto-siamo\/","title":{"rendered":"Salute mentale e Rems\/1: a che punto siamo?"},"content":{"rendered":"<section class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>Michele Miravalle<\/span><\/h4>[vc_column_text el_class=&#8221;nota-autore&#8221;]<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_4296_1('footnote_plugin_reference_4296_1_1');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_4296_1('footnote_plugin_reference_4296_1_1');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_4296_1_1\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">1)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_4296_1_1\" class=\"footnote_tooltip\">I dati e le informazioni qui riportate fanno parte di una ricerca pi\u00f9 ampia curata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Torino e dalla Regione Campania. La ricerca ha utilizzato le informazioni caricate dagli operatori sul sistema SMOP- Sistema informativo per il Monitoraggio del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Il gruppo di ricerca \u00e8 formato da: Perla Arianna Allegri, Michele Miravalle, Karma Natali, Marco Pelissero, Daniela Ronco, Laura Scomparin e Giovanni Torrente.<\/span><\/span><script type=\"text\/javascript\"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_4296_1_1').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_4296_1_1', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });<\/script>[\/vc_column_text][vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (7.4.18) simplesharebuttons.com --><div id=\"ssba-classic-2\" class=\"ssba ssbp-wrap left ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:left\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"email\" class=\"ssba_email_share\" href=\"mailto:?subject=Salute%20mentale%20e%20Rems\/1:%20a%20che%20punto%20siamo?&body=%20https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4296\"><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/email.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Email\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Email this to someone\" \/><div title=\"email\" class=\"ssbp-text\">email<\/div><\/a><a data-site=\"\" class=\"ssba_facebook_share\" href=\"http:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4296\"  target=\"_blank\" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on Facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"\" class=\"ssba_twitter_share\" href=\"http:\/\/twitter.com\/share?url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4296&text=Salute%20mentale%20e%20Rems%2F1%3A%20a%20che%20punto%20siamo%3F%20\"  target=&quot;_blank&quot; ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Tweet about this on Twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><\/div><\/div>     <div class=\"scaricapdf\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/25.-ANTIGONE_XVIIrapporto_SaluteMentaleRems1.pdf\" target=\"_blank\"><i class=\"fa fa-arrow-circle-down\" aria-hidden=\"true\"><\/i>  <\/a>\n    <\/div>\n    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>Salute mentale e Rems: a che punto siamo. Difendere la riforma, guardando oltre<\/span><\/h4><h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 sottotitolo\" style=\"\"><span><\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]L\u2019attenzione deve conseguentemente rivolgersi non gi\u00e0 alla produzione bens\u00ec all\u2019<em>esecuzione<\/em> delle norme e alla loro <em>implementazione<\/em>. Si tratta di una fase che ha come protagonisti sia l\u2019attivit\u00e0 interpretativa dei giudici e sia le pratiche degli operatori.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Con le ispezioni della Commissione parlamentare d\u2019inchiesta per l\u2019Efficacia e l\u2019Efficienza del Servizio Sanitario nazionale del 2012, il percorso di \u201csuperamento\u201d degli Ospedali psichiatrici giudiziari ha subito un\u2019accelerazione che ha portato \u2013 non senza tentennamenti \u2013 all\u2019uscita delle ultime due persone internate dall\u2019Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto nei primi giorni di maggio del 2017, chiudendo cos\u00ec una storia secolare.<br \/>\nSono infatti trascorsi pi\u00f9 140 anni da quando ad Aversa, nella casa penale per invalidi ospitata nel convento cinquecentesco di San Francesco da Paola, nasceva la prima \u201csezione per maniaci\u201d, che poteva ospitare fino a diciannove persone. Vi erano rinchiusi i \u201c<em>delinquenti impazziti, che rappresentano scene di terrore e che portano scompiglio<\/em>\u201d, cos\u00ec li descrive Filippo Saporito, psichiatra e storico direttore del manicomio di Aversa. Erano pazzi e criminali allo stesso tempo, troppo pazzi per stare in un carcere, troppo criminali per un manicomio civile. Erano (e sono?) la rappresentazione dello stigma (anzi del doppio stigma, quello del deviante e quello del <em>malato di mente<\/em>) che spaventava (e spaventa?) la societ\u00e0 <em>perbene<\/em>.<br \/>\nIn termini generali dunque, ci troviamo oggi in una fase di \u201cstabilit\u00e0\u201d normativa.<br \/>\nSalvo alcune lacune e punti oscuri che non mancheremo di sottolineare nelle prossime righe, all\u2019orizzonte non si vedono infatti stravolgimenti del quadro legislativo: il tema della cura\/controllo dei pazienti psichiatrici autori di reato non sembra tra le priorit\u00e0 dell\u2019agenda legislativa, essendo stata raggiunta una sorta di \u201cpacificazione\u201d tra istanze contrapposte, che ha nella l. 81\/2014 la sua sintesi pi\u00f9 significativa.<br \/>\nL\u2019attenzione deve conseguentemente rivolgersi non gi\u00e0 alla produzione bens\u00ec all\u2019<em>esecuzione<\/em> delle norme e alla loro <em>implementazione<\/em>. Si tratta di una fase che ha come protagonisti sia l\u2019attivit\u00e0 interpretativa dei giudici e sia le pratiche degli operatori.<br \/>\nQuesto s\u00ec, \u00e8 terreno di conflitto e scontro tra visioni inconciliabili. Riconducibili, ancora una volta, a quelle di cura e riabilitazione socio-sanitaria da un lato e quelle di neutralizzazione e difesa sociale dall\u2019altro. Uno scontro che si dipana anche sul piano semantico, con gli operatori della salute mentale che utilizzano il vocabolario proprio della scienza medica e gli operatori del diritto che devono riferirsi a categorie giuridiche ancora attuali quali la <em>pericolosit\u00e0 sociale<\/em> e la <em>non imputabilit\u00e0 per vizio di mente<\/em>.<br \/>\nProprio in queste opposte visioni, si organizza la quotidianit\u00e0 professionale degli operatori: spesso conflittuale, a volte reciprocamente indifferente, raramente cooperativa. Ma su questo avremo modo di soffermarci ancora.<\/p>\n<p>Come spesso accade, la \u201cchiusura\u201d definitiva degli Opg e l\u2019entrata in vigore della l. 81\/2014 \u2013 oggi caposaldo dell\u2019intero impianto normativo \u2013 ha reso sfuocate le attenzioni della politica, dei media e dell\u2019opinione pubblica. Proprio tale attenzione aveva avuto un ruolo fondamentale \u2013 anzi, decisivo &#8211; nel processo di riforma. Forse, senza la forza di quelle immagini shock girate dalla gi\u00e0 citata Commissione d\u2019inchiesta parlamentare, commentate dall\u2019allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come \u00abestremo orrore che umilia l\u2019Italia rispetto al resto d\u2019Europa, (\u2026) indegno di un Paese che voglia definirsi civile\u00bb, mandate in onda in prima serata sulla tv pubblica il 20 marzo 2011, il processo riformatore non avrebbe avuto lo stesso esito e la medesima scansione temporale.<\/p>\n<p>Proviamo a sistematizzare in dieci punti i \u201cnodi cruciali\u201d. Tracciamo un decalogo, pensato con spirito critico ma costruttivo, tenendo lo sguardo aperto all\u2019orizzonte.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Al 30 novembre 2020 nelle 31 REMS vi erano 551 persone ricoverate. Si tratta del dato pi\u00f9 basso della storia delle misure di sicurezza detentive dal Dopoguerra ad oggi[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>1. De-istituzionalizzazione o neo-istituzionalizzazione<\/strong><\/p>\n<p>Occorre anzitutto discutere se il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari pu\u00f2 essere descritto come un (raro) processo di <em>de-istituzionalizzazione<\/em> nel campo dell\u2019esecuzione penale oppure se, al contrario, siamo di fronte ad una \u201c<em>truffa delle etichette<\/em>\u201d, che ha sostituito gli Opg con istituzioni totali come le Residenze per l\u2019Esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) diverse nel nome, ma del tutto assimilabili sul piano ontologico.<br \/>\nSe ci trovassimo di fronte ad un caso di <em>de-istituzionalizzazione<\/em>, sarebbe una vera novit\u00e0 nel panorama degli strumenti controllo sociale e penale della societ\u00e0 contemporanea.<br \/>\nIl \u201cbisogno\u201d di istituzioni totali capaci di \u201ccontenere\u201d o rispondere ai bisogni sociali \u00e8 infatti crescente. Si pensi al tema del governo delle migrazioni e alla nascita delle \u201cnuove\u201d istituzioni totali che, utilizzando gli strumenti del diritto amministrativo, segregano i migranti irregolari in attesa di espulsione dal Paese. Oppure alla questione del governo dell\u2019invecchiamento demografico, dove le residenze per anziani hanno progressivamente sostituito il ruolo della famiglia nell\u2019accudimento degli anziani.<br \/>\nInsomma sono forse i folli-rei l\u2019unica \u2018categoria\u2019 nei cui confronti si \u00e8 fatta una scelta in controtendenza?<br \/>\nSolo apparentemente si tratta di una discussione teorica che poco interessa ai \u201cpratici\u201d, cio\u00e8 ai diversi operatori della giustizia e della salute mentale che si trovano quotidianamente a operare con i pazienti psichiatrici autori di reato.<br \/>\nDai punti fermi della l. 81\/2014 sul piano dell\u2019organizzazione delle Rems, gi\u00e0 contenuti nel Decreto Ministeriale del Ministro della Salute 1\u00b0 ottobre 2012 &#8211; a cui facciamo risalire l\u2019inizio della dismissione degli Opg, si evince, da parte del decisore una volont\u00e0 di attenuare gli aspetti custodiali delle misure di sicurezza e ti tracciare una discontinuit\u00e0 tra vecchi Opg e nuove Rems. Si prevede infatti:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019esclusiva gestione sanitaria delle Rems, affidate esclusivamente alla sanit\u00e0 pubblica regionale, senza alcun potere decisionale o organizzativo del Ministero della Giustizia;<\/li>\n<li>le ridotte dimensioni per evitare l\u2019 \u201ceffetto-manicomio\u201d: la capienza massima di ogni Rems non deve superiore ai 20 posti. Una dimensione assimilabile a quella delle comunit\u00e0 terapeutiche, ma superiore a quella dei Servizi psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) ospedalieri;<\/li>\n<li>la capillare diffusione sul territorio, per implementare il principio della \u201cterritorialit\u00e0\u201d della sanzione penale e favorire i contatti con il territorio esterno;<\/li>\n<li>l\u2019assimilazione agli standard ospedalieri per quanto riguarda le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivit\u00e0 sanitarie e quelle necessarie a garantire la sicurezza del paziente e della struttura, nonch\u00e9 le dotazioni minime di personale sanitario e infermieristico per il funzionamento della struttura;<\/li>\n<li>l\u2019obbligo, per le Regioni, di adottare un piano di formazione del personale delle strutture sanitarie residenziali volto ad acquisire e a mantenere competenze cliniche, medico legali e giuridiche (con particolare attenzione ai rapporti con la Magistratura di sorveglianza), specifiche per la gestione dei soggetti affetti da disturbo mentale autori di reato.<\/li>\n<li>che la sola attivit\u00e0 perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna non costituisce competenza del Servizio sanitario nazionale n\u00e9 dell\u2019Amministrazione penitenziaria, bens\u00ec affidata alle Regioni e le Province autonome, attraverso specifici accordi con le Prefetture, che tengano conto dell\u2019aspetto logistico delle strutture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. Al tema sicurezza si ricollega anche l\u2019assenza di personale di polizia penitenziaria all\u2019interno della struttura, presente invece nei \u201cvecchi\u201d Opg.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ognuna di queste previsioni rafforza l\u2019idea che quello dell\u2019istituzione delle Rems sia stato \u2013 almeno sulla carta &#8211; un percorso di de-istituzionalizzazione. Ci\u00f2 non significa, che, sul piano <em>micro<\/em> della singola Rems, si possano riprodurre in taluni casi quelle dinamiche tipiche dell\u2019istituzione totale, che portano ad una <em>violenta<\/em> compressione delle principali sfere di vita dell\u2019uomo, lo <em>spazio<\/em>, il <em>tempo<\/em>, le <em>relazioni<\/em>.<br \/>\nProprio tra i dati quantitativi presentati nel report ritroviamo un altro argomento forte che segna un \u201ccambio di passo\u201d rispetto alla dinamica manicomiale dell\u2019Opg: i numeri delle persone presenti.<br \/>\nAl 30 novembre 2020 nelle 31 REMS vi erano 551 persone ricoverate. Si tratta del dato pi\u00f9 basso della storia delle misure di sicurezza detentive dal Dopoguerra ad oggi. <span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_4296_1('footnote_plugin_reference_4296_1_2');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_4296_1('footnote_plugin_reference_4296_1_2');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_4296_1_2\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">2)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_4296_1_2\" class=\"footnote_tooltip\">Per una completa analisi statistica sull\u2019uso del ricovero in Opg nel corso del Novecento, cfr. il saggio di Luigi Daga consultabile a questo indirizzo <span class=\"footnote_url_wrap\">http:\/\/www.rassegnapenitenziaria.it\/cop\/63.pdf<\/span><\/span><\/span><script type=\"text\/javascript\"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_4296_1_2').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_4296_1_2', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });<\/script>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<div id=\"viz1614960811182\" class=\"tableauPlaceholder\" style=\"position: relative;\"><noscript><a href='#'><img alt=' ' src='https:\/\/public.tableau.com\/static\/images\/RE\/REMS\/Dashboard3\/1_rss.png' style='border: none' \/><\/a><\/noscript><object class=\"tableauViz\" style=\"display: none;\" width=\"300\" height=\"150\"><param name=\"host_url\" value=\"https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F\" \/><param name=\"embed_code_version\" value=\"3\" \/><param name=\"site_root\" value=\"\" \/><param name=\"name\" value=\"REMS\/Dashboard3\" \/><param name=\"tabs\" value=\"no\" \/><param name=\"toolbar\" value=\"yes\" \/><param name=\"static_image\" value=\"https:\/\/public.tableau.com\/static\/images\/RE\/REMS\/Dashboard3\/1.png\" \/><param name=\"animate_transition\" value=\"yes\" \/><param name=\"display_static_image\" value=\"yes\" \/><param name=\"display_spinner\" value=\"yes\" \/><param name=\"display_overlay\" value=\"yes\" \/><param name=\"display_count\" value=\"yes\" \/><param name=\"language\" value=\"it\" \/><param name=\"filter\" value=\"publish=yes\" \/><\/object><\/p>\n<\/div>\n<p><script type='text\/javascript'> var divElement = document.getElementById('viz1614960811182'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.minWidth='420px';vizElement.style.maxWidth='650px';vizElement.style.width='100%';vizElement.style.minHeight='587px';vizElement.style.maxHeight='887px';vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+'px';} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.minWidth='420px';vizElement.style.maxWidth='650px';vizElement.style.width='100%';vizElement.style.minHeight='587px';vizElement.style.maxHeight='887px';vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+'px';} else { vizElement.style.width='100%';vizElement.style.height='727px';} var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https:\/\/public.tableau.com\/javascripts\/api\/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); <\/script>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<div class=\"visualizer-actions\"><a href=\"#\" class=\"visualizer-action visualizer-action-csv\" data-visualizer-type=\"csv\" data-visualizer-chart-id=\"4780\" data-visualizer-container-id=\"visualizer-4780-1887510872\" data-visualizer-mime=\"application\/csv\" title=\"Download as a CSV\">CSV<\/a> &nbsp;<a href=\"#\" class=\"visualizer-action visualizer-action-xls\" data-visualizer-type=\"xls\" data-visualizer-chart-id=\"4780\" data-visualizer-container-id=\"visualizer-4780-1887510872\" data-visualizer-mime=\"application\/vnd.ms-excel\" title=\"Download as a spreadsheet\">Excel<\/a> &nbsp;<a href=\"#\" class=\"visualizer-action visualizer-action-image\" data-visualizer-type=\"image\" data-visualizer-chart-id=\"4780\" data-visualizer-container-id=\"visualizer-4780-1887510872\" data-visualizer-mime=\"\" title=\"Download as an image\">Download<\/a> &nbsp;<\/div><div id=\"visualizer-4780-1887510872\"class=\"visualizer-front  visualizer-front-4780\"><\/div><!-- Not showing structured data for chart 4780 because description is empty -->[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]Da questo punto di vista, quello dei folli-rei, insieme a quello dei minori autori di reato, potrebbero diventare i primi due campi dell\u2019esecuzione penale su cui sperimentare l\u2019assenza di istituzioni totali contenitive.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Il numero era quasi tre volte superiore ai tempi delle ispezioni parlamentari e aveva raggiunto il suo picco massimo nel 1961 quando si contavano 2.182 persone internate in Opg. A partire dal 2012 il numero \u00e8 in costante calo e si \u00e8 stabilizzato nell\u2019ultimo triennio, attestandosi sulla capienza massima dei posti disponibili in Rems (circa seicento).<br \/>\nStatisticamente la popolazione internata \u00e8 marginale rispetto alla popolazione detenuta e non sembrano esserci significative correlazioni dirette tra l\u2019andamento delle persone presenti in carcere e quello dei ricoverati in Opg\/Rems. Il rapporto percentuale \u00e8 storicamente stato intorno al 3% e oggi \u00e8 sceso all\u20191% (la popolazione detenuta \u00e8 infatti, a fine 2020, composta da 53 mila persone).<br \/>\nSe il dato sulla popolazione detenuta \u00e8 stato caratterizzato da fortissime oscillazioni, anche dovute all\u2019impatto di politiche criminali carcero-centriche, quello delle misure di sicurezza detentive \u00e8 un dato storicamente caratterizzato da una maggiore stabilit\u00e0.<br \/>\nNell\u2019ultimo decennio, il trend delle presenze appare dunque in discesa e non si esclude che possa ulteriormente scendere, soprattutto attraverso pi\u00f9 attente \u201cselezioni\u201d all\u2019ingresso, se \u00e8 vero, come segnalato da numerosi operatori, che esiste un cospicuo numero di c.d. cripto-imputabili (v. infra) che non dovrebbero stare in Rems.<br \/>\nVisti questi numeri, la sfida, operativa e politica, dovrebbe essere oggi quella di una tendenziale <em>abolizione<\/em> del \u2018bisogno\u2019 di Rems. Da questo punto di vista, quello dei folli-rei, insieme a quello dei minori autori di reato, potrebbero diventare i primi due campi dell\u2019esecuzione penale su cui sperimentare l\u2019assenza di istituzioni totali contenitive.Questi numeri dimostrano per\u00f2 una dinamica ben nota agli studiosi di istituzioni totali: l\u2019effettivo utilizzo dell\u2019internamento dipende dalla concreta disponibilit\u00e0 di posti. Pi\u00f9 strutture esistono e pi\u00f9 verranno riempite, dando vita ad un circolo vizioso di crescente \u201cbisogno\u201d di istituzioni totali.<br \/>\nSolo un approccio attento ai bisogni e alle condizioni della persona nella sua individualit\u00e0 ha portato a constatare che quasi due terzi della popolazione internata in Opg era in realt\u00e0 \u201cdimissibile\u201d e che veniva invece tenuta internata per semplice \u201cinerzia\u201d o inattivit\u00e0 delle istituzioni preposte.<br \/>\nQuesti numeri dimostrano dunque che non vi \u00e8 alcun <em>bisogno<\/em> di pi\u00f9 Rems n\u00e8 di aumentare le categorie giuridiche di persone che possono farvi accesso, ma vi \u00e8 piuttosto la necessit\u00e0 di riaffermare la <em>progressivit\u00e0<\/em> del trattamento terapeutico, lavorando affinch\u00e9 la Rems sia una soluzione <em>transitoria<\/em> e <em>temporanea<\/em>. Come avremo modo di analizzare, solo accelerando le dimissioni dalle Rems e trovando soluzioni alternative si riducono le liste d\u2019attesa.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]Il fatto che il 27,4% (151 persone, di cui 133 uomini e 18 donne) della popolazione sottoposta a misura di sicurezza detentiva in Rems sia concentrata in un solo luogo, il sistema polimodulare di Rems di Castiglione delle Stiviere in Lombardia, \u00e8 certamente un\u2019anomalia. Per i critici, una stortura del sistema.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>2. L\u2019anomalia di Castiglione delle Stiviere<\/strong><\/p>\n<p>Il fatto che il 27,4% (151 persone, di cui 133 uomini e 18 donne) della popolazione sottoposta a misura di sicurezza detentiva in Rems sia concentrata in un solo luogo, il sistema polimodulare di Rems di Castiglione delle Stiviere in Lombardia, \u00e8 certamente un\u2019anomalia. Per i critici, una stortura del sistema.<br \/>\nNon \u00e8 questa la sede per un\u2019attenta disamina sui punti critici e di forza del c.d. \u201cmodello Castiglione\u201d, n\u00e9 sulle ragioni politiche, amministrative e sanitarie che hanno portato Castiglione delle Stiviere ad essere, nel bene e nel male, un \u201cmodello\u201d.<br \/>\nL\u2019\u201canomalia\u201d di Castiglione ha radici antiche, \u00e8 stato infatti il primo tra gli Ospedali psichiatrici giudiziari ad essere \u201csanitarizzato\u201d e dunque totalmente gestito dalla sanit\u00e0 regionale lombarda, vedendo impiegati nei suoi padiglioni professionalit\u00e0 esclusivamente socio-sanitarie.<br \/>\nIl passaggio da Opg a Rems non ha prodotto in quel luogo sostanziali trasformazioni, se non di denominazione. Eppure la stessa Regione Lombardia, chiamata dal Governo fin dal 2012 a redigere piani di riforma degli Opg, aveva previsto di soddisfare il requisito della \u201cterritorialit\u00e0\u201d delle misure di sicurezza, affiancando a Castiglione delle Stiviere (nei progetti originali, erano qui previsti 240 posti, pari alla capienza \u201cstorica\u201d di quel luogo), altre tre strutture (nelle province di Como, Brescia e Milano) per un totale di ulteriori 40 posti.<br \/>\nQuel piano originario fu poi ridimensionato e oggi Castiglione delle Stiviere \u00e8 l\u2019unico luogo in Lombardia dove eseguire la misura di sicurezza del ricovero in Rems.<br \/>\nIn un momento storico in cui, causa pandemia, si sta riaprendo la riflessione su quali siano i modelli che meglio interpretano il diritto alla salute costituzionalmente garantito, occorre aprire una riflessione franca, ragionata e non ideologica se questa anomalia debba continuare o se si debbano promuovere modelli diversi.<br \/>\nPerch\u00e9 pi\u00f9 di un quarto di pazienti sottoposti a ricovero in Rems debbono concentrarsi in un solo luogo? C\u2019\u00e8 un concreto rischio di eludere le finalit\u00e0 della riforma, riproponendo un modello residenziale che, almeno nei numeri, \u00e8 di chiaro stampo manicomiale.<br \/>\nNon vi sono evidenze di carattere socio-demografico che giustifichino il fatto che in Lombardia vi sia il triplo dei ricoverati rispetto anche alle altre regioni pi\u00f9 popolose d\u2019Italia (43 in Campania, 46 in Sicilia, 60 nel Lazio).[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]Ci\u00f2 che non va dimenticato, \u00e8 il particolare <em>status<\/em> della persona ricoverata in Rems: si tratta di persone <em>private della libert\u00e0<\/em> in virt\u00f9 dell\u2019applicazione di una misura di sicurezza e dunque particolarmente <em>vulnerabili<\/em>.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>3. Quale modello di Rems: omologazione o differenziazione<\/strong><\/p>\n<p>Superate le difficolt\u00e0 iniziali legate all\u2019apertura delle Rems e all\u2019adattamento ad un generale nuovo approccio alle misure di sicurezza per pazienti psichiatrici, \u00e8 oggi necessario domandarsi se esista e <em>quale<\/em> sia il modello di Rems che funziona meglio di altri.<br \/>\nAncora una volta, si assiste ad una differenza di visione tra operatori della salute mentale e della giustizia.<br \/>\nI primi sono molto affezionati all\u2019autonomia e alla valorizzazione dei particolarismi locali e dunque rivendicano la libert\u00e0 di organizzare la quotidianit\u00e0 in Rems secondo parametri esclusivamente \u201csanitari\u201d e seguendo le regole e le prassi proprie del servizio.<br \/>\nGli operatori della giustizia si trovano invece spesso \u201csmarriti\u201d di fronte a modalit\u00e0 di funzionamento cos\u00ec diverse ed alla mancanza di una cornice di regole uguali per tutte le strutture. Riflettendo una visione \u201cpenitenziarista\u201d della misura di sicurezza, lamentano la mancanza di un regolamento\/ordinamento valido per tutto il territorio nazionale.<br \/>\nEntrambe le visioni trovano una loro logica. Ci\u00f2 che non va dimenticato, \u00e8 il particolare <em>status<\/em> della persona ricoverata in Rems: si tratta di persone <em>private della libert\u00e0<\/em> in virt\u00f9 dell\u2019applicazione di una misura di sicurezza e dunque particolarmente <em>vulnerabili<\/em>.<br \/>\nPerci\u00f2 sarebbe opportuno individuare un nucleo di \u201cregole minime\u201d comuni, in particolare riguardo a quei diritti maggiormente in tensione durante la privazione della libert\u00e0. Che, in un elenco non esaustivo, potremmo individuare in: rapporti con l\u2019esterno e la famiglia (comunicazioni, telefonate, incontri), accesso e utilizzo degli strumenti tecnologici, affettivit\u00e0, libert\u00e0 religiosa, provvedimenti disciplinari (Quali? Chi li decide? Con quali procedure e quali effetti?), accesso e rifiuto delle terapie farmacologiche e gestione di eventuali Trattamenti sanitari obbligatori. A questi diritti di natura pubblicistica, si affiancano le questioni privatistiche legate allo <em>status<\/em> della persona, nella quasi totalit\u00e0 dei casi si tratta di persone compromesse nella loro capacit\u00e0 di agire, con amministratori di sostegno, curatori o tutori.<br \/>\nUn altro tema che riguarda pi\u00f9 l\u2019aspetto organizzativo \u00e8 quello della <em>sicurezza<\/em>. La legge prevede la presenza esclusiva di personale socio-sanitario-assistenziali, ma \u00e8 crescente il numero di Rems che impiega personale di vigilanza (non armato) all\u2019interno degli spazi del ricovero, ai fini del mantenimento dell\u2019ordine e della prevenzione di aggressioni al personale e ad altri ospiti. Si tratta di una questione delicata, poich\u00e9 i confini tra intervento sanitario e di ordine pubblico sono piuttosto labili.<br \/>\n\u00c8 dunque auspicabile l\u2019esistenza di un luogo istituzionale che, anche coinvolgendo soggetti esterni all\u2019amministrazione sanitaria e della giustizia (ad esempio i Garanti delle persone private della libert\u00e0), sia formalmente chiamato a monitorare l\u2019applicazione della normativa e a condividere problematiche e buone pratiche tra le varie Rems.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]Le buone pratiche vanno proprio in questo senso, anticipare le attenzioni dei servizi sanitari gi\u00e0 nella fase del giudizio, senza attendere che la \u201cpresa in carico\u201d inizi dopo la sentenza.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>4. Il codice penale, dogma immodificabile. La pericolosit\u00e0 sociale ha ancora un senso?<\/strong><\/p>\n<p>La novit\u00e0 pi\u00f9 rilevante della l. 81\/2014 sul piano giuridico riguarda la modifica alla concezione di pericolosit\u00e0\u0300 sociale, un istituto controverso ma ancora presenta nel nostro codice penale, nonostante si tratti di un giudizio prognostico che lo stesso grado di certezza del lancio di una moneta o di un tiro a dadi.<br \/>\nIl legislatore ha ridisegnato il presupposto soggettivo di applicazione delle misure di sicurezze, stabilendo che l\u2019accertamento della pericolosit\u00e0 sociale debba basarsi sulle \u00abqualit\u00e0\u0300 soggettive della persona\u00bb, ma senza tenere conto \u00abdelle condizioni di cui all\u2019art. 133 secondo comma, numero 4\u00bb, cio\u00e8\u0300 \u00abdelle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo\u00bb. La stessa legge ha poi previsto che \u00abnon costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosit\u00e0\u0300 sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali\u00bb.<br \/>\nCosa pu\u00f2 esserci di cosi\u0300 rivoluzionario in queste due affermazioni?<br \/>\nAnzitutto, restringere il campo di valutazione alle sole qualit\u00e0\u0300 soggettive della persona significa, da una parte, deludere le aspettative di parte della dottrina giuridica che avrebbe voluto veder sostituito l\u2019aleatorio termine <em>pericolosit\u00e0 sociale<\/em>, con un pi\u00f9\u0300 pragmatico <em>bisogno di cure<\/em>, che avrebbe rafforzato il carattere sanitario-riabilitativo delle misure di sicurezza e ridotto la valutazione ai soli aspetti medici, tralasciando quelli giuridici-criminologici.<br \/>\nPer una modifica cosi\u0300 radicale, che muterebbe i connotati dal c.d. sistema del doppio binario, su cui si basa l\u2019intero sistema sanzionatorio italiano, sarebbe auspicabile una riforma completa del codice penale. Ma oggi sembrano mancare i presupposti e la volont\u00e0 politica.<br \/>\nDall\u2019altra, affermare che non si debba pi\u00f9 tener conto del contesto ambientale di vita del folle-reo, significa (e questo si\u0300 che e\u0300, a suo modo, rivoluzionario) togliere al giudice la possibilit\u00e0 di valutare quei fattori sociali e famigliari che erano spesso decisivi nel giudizio di pericolosit\u00e0.<br \/>\nIn pratica, si cancella per legge la nozione di <em>pericolosit\u00e0 sociale situazionale<\/em>, che tendeva a valorizzare (e giudicare) in base al contesto in cui il folle reo viveva (ha una famiglia in grado di accoglierlo? E\u0300 seguito dai servizi psichiatrici territoriali? Vive in contesti in grado di scongiurare il rischio recidiva?). Tutte domande che occupavano le riflessioni del giudice e che, a partire dall\u2019entrata in vigore della legge sono passate in secondo piano.<br \/>\nLa <em>ratio<\/em> della norma e\u0300 certamente apprezzabile: riaffermare un principio tipicamente garantista; l\u2019eventuale limitazione della liberta\u0300 personale del soggetto infatti non puo\u0300 dipendere dalla valutazione di elementi incontrollabili e indipendenti dal soggetto stesso, ma frutto dei contesti di marginalita\u0300 in cui egli si e\u0300 trovato a vivere.<br \/>\nTuttavia, c\u2019e\u0300 chi sottolinea i rischi di decontestualizzare la pericolosita\u0300 sociale, trasformando il folle-reo in \u00abun soggetto da laboratorio sottratto all\u2019influenza dei fattori esterni\u00bb (Pelissero, 2014, pag. 218). Si tornerebbe addirittura ad una nozione biologica di pericolosita\u0300 sociale, ancorata esclusivamente alle caratteristiche personali, psicologiche e psichiatriche dell\u2019autore. Il giudice sarebbe appiattito sulle decisioni dello psichiatra e si lascerebbe sedurre \u00abdal fascino della scienza\u00bb (Pelissero, 2014, pag. 917).<br \/>\nAd oltre cinque anni dall\u2019entrata in vigore della legge, possiamo affermare che la \u201cnuova\u201d nozione di pericolosit\u00e0 sociale ha favorito il dialogo costruttivo tra servizi della salute mentale e magistratura e ha messo al centro l\u2019importanza di avere, fin dal giudizio di cognizione, un\u2019idea su quale progetto costruire intorno al paziente. Le buone pratiche vanno proprio in questo senso, anticipare le attenzioni dei servizi sanitari gi\u00e0 nella fase del giudizio, senza attendere che la \u201cpresa in carico\u201d inizi dopo la sentenza.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]Il codice penale non \u00e8 un <em>dogma<\/em> e ripensare ad una radicale riforma del sistema sanzionatorio non pu\u00f2 essere degradato ad esercizio di stile dell\u2019accademia.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Non \u00e8 questa la sede per riproporre una discussione puntuale sull\u2019attualit\u00e0 del sistema del doppio binario, ma \u00e8 da sottolineare come, allo stato, la modifica del codice penale non sia all&#8217;ordine del giorno dell\u2019agenda politica. Le proposte, anche del recente passato (vedi, ad esempio i lavori della Commissione Grosso) non mancano.<br \/>\nIl codice penale non \u00e8 un <em>dogma<\/em> e ripensare ad una radicale riforma del sistema sanzionatorio non pu\u00f2 essere degradato ad esercizio di stile dell\u2019accademia, andrebbero valutate con grande attenzione le proposte di un definitivo superamento del \u201csistema del doppio binario\u201d, sancendo una definitiva cesura, culturale e giuridica, che porta a considerare la persona con diagnosi psichiatrica un \u201cdiverso\u201d, un \u201caltro\u201d rispetto alla societ\u00e0 degli imputabili.<br \/>\nIl patrimonio di esperienza accumulato dagli operatori in questi anni di percorso di superamento degli Opg pu\u00f2 diventare prezioso anche in quest\u2019ottica.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]Nel contesto italiano, nessun istituto penitenziario si rifiuterebbe di ospitare una persona destinataria di un ordine di carcerazione perch\u00e9 \u00e8 stata raggiunta la capienza massima. Nel microcosmo Rems queste \u201cimpossibilit\u00e0\u201d rappresentate dalla direzione sanitaria all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria sono invece prassi quotidiana.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>5. Le liste d\u2019attesa: come non sovraffollare le Rems<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019\u2019intricata questione delle \u201cliste d\u2019attesa\u201d, cio\u00e8 di quelle persone che pur destinatarie di un ordine di ricovero in Rems non vi accedono, per mancanza di posti disponibili. Oggi \u00e8 forse questo il terreno di maggiore attrito tra cultura giuridica e cultura sanitaria, che qui ci limitiamo a sintetizzare e che recentemente l\u2019intervento della Corte Costituzionale, investita della questione dal Tribunale di Tivoli (<a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/data\/doc\/2549\/tivoli-questione-legittimita-costituzionale-rems.pdf\">qui il testo completo dell\u2019ordinanza<\/a>). Anche la Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo ha affrontato il caso di un giovane italiano rimasto in carcere per quasi un anno dalla scadenza del titolo cautelare perch\u00e9, pur dovendo essere condotto in una Rems, non ve ne era alcuna disponibile. E \u201cin attesa di posto in Rems\u201d era Valerio Guerrieri, morto suicida nel febbraio 2017 nella sua cella del carcere di Regina Coeli a Roma.<br \/>\nL\u2019idea che un ordine legittimamente posto dall\u2019autorit\u00e0 non venga eseguito, o meglio non possa essere eseguito per mancanza di posti, \u00e8 una novit\u00e0 assoluta nel campo dell\u2019esecuzione penale. Nel contesto italiano, nessun istituto penitenziario si rifiuterebbe di ospitare una persona destinataria di un ordine di carcerazione perch\u00e9 \u00e8 stata raggiunta la capienza massima. Nel microcosmo Rems queste \u201cimpossibilit\u00e0\u201d rappresentate dalla direzione sanitaria all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria sono invece prassi quotidiana, motivo per il quale nessuna Rems ospita un numero superiore di persone rispetto ai posti disponibili. Il personale sanitario conosce infatti il pericolo potenziale costituito da una Rems sovraffollata e la conseguente impossibilit\u00e0 di svolgere alcuna funzione riabilitativa, limitandosi al mero contenimento.<br \/>\nQuesta indisponibilit\u00e0 di posti disponibili ha per\u00f2 creato, fin dai primi mesi di apertura delle Rems, delle \u201cliste d\u2019attesa\u201d di persone \u201cin attesa\u201d di fare ingresso in Rems.<br \/>\nSul tema \u00e8 tuttavia difficile avere una posizione minimamente oggettiva, basata su dati realistici e verificati. Le \u201cliste d\u2019attesa\u201d sono infatti gestite a livello regionale, senza criteri di priorit\u00e0 condivisi e senza una banale condivisione dei numeri. Per questo motivo, al 30 novembre 2020, il sistema Smop segnala 175 persone \u201cin lista d\u2019attesa\u201d (di cui il 31% in attesa in istituto penitenziario), numeri in crescita rispetto alla stessa data del 2019, quando le persone in lista d\u2019attesa erano 92. Tali numeri sono tuttavia fortemente sottostimati, altre autorevoli fonti, come la Relazione annuale al Parlamento dell\u2019Autorit\u00e0 garante delle persone private della libert\u00e0, segnala un numero ben maggiore, oltre le 700 persone.<br \/>\nSenza una raccolta dati centralizzata e credibile, ogni presa di posizione sulla questione delle liste d\u2019attesa non potr\u00e0 che essere ideologica e frutto della percezione individuale. Al netto di questa osservazione, l\u2019allungarsi delle liste d\u2019attesa pone due questioni: sull\u2019accuratezza con cui vengono ordinati i ricoveri in Rems e su dove collocare le persone \u201cin attesa\u201d.<\/p>\n<p>Occorre infatti notare come le persone in lista d\u2019attesa non sono \u201cmostri in libert\u00e0\u201d che creano gravi problemi di ordine pubblico, anzi sono persone che \u201cin attesa\u201d della Rems incominciano percorsi terapeutici-riabilitativi in altre strutture e in altri forme (prevalentemente percorsi in comunit\u00e0), durante i quali spesso raggiungono un loro equilibrio. A dimostrarlo, c\u2019\u00e8 il numero di misure di sicurezza che vengono \u201ctrasformate\u201d dal giudice durante la permanenza in lista d\u2019attesa. Tale trasformazione segnala che una soluzione diversa dalla Rems sarebbe stata possibile fin dal principio, evitando di allungare le \u201clista d\u2019attesa\u201d. Torna dunque, ancora una volta, la gi\u00e0 richiamata necessit\u00e0 che, fin dal momento della commissione del reato, si avvii un dialogo costruttivo tra autorit\u00e0 giudiziaria e servizi sanitari per \u201canticipare\u201d il pi\u00f9 possibile la presa in carico del paziente, evitando che l\u2019ordine di ricovero in Rems sia dettato da un\u2019eccessiva \u201cansia custodialistica\u201d legata al pericolo della commissione di un nuovo reato.<\/p>\n<p>I casi pi\u00f9 problematici riguardano le persone che \u201cattendono\u201d l\u2019ingresso in Rems da detenuti in carcere. La legittimit\u00e0 della base giuridica della loro carcerazione \u00e8 incerta e, in pi\u00f9, creano tensioni all\u2019interno degli istituti penitenziari di difficile gestione. La soluzione pi\u00f9 netta, ma anche pi\u00f9 rispettosa dei diritti fondamentali della persona, sarebbe quella di prevedere un divieto formale di carcerazione per tutte le persone in attesa di Rems. Il dibattito tanto aperto quanto urgente.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]I numeri ci dicono che i due gruppi sono quantitativamente ormai omogenei e che la tendenza degli ultimi anni \u00e8 quella di un lieve ma costante incremento delle misure provvisorie e di una stabilit\u00e0 di quelle definitive.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>6. Definitivi e provvisori: il tradimento della legge 81\/2014.<\/strong><\/p>\n<p>Tra le questioni pi\u00f9 problematiche, vi \u00e8 quello relativo alle posizioni giuridiche dei ricoverati. La suddivisione che qui interessa \u00e8 tra ricoveri <em>provvisori<\/em> (art. 206 c.p.) e <em>definitivi<\/em> (art. 222 c.p.). Nel primo gruppo rientrano coloro che sono ancora sottoposti a procedimento penale, i <em>definitivi<\/em> sono coloro che sono gi\u00e0 stati prosciolti perch\u00e9 non imputabili, ma sottoposti a misura di sicurezza perch\u00e9 socialmente pericolosi.<br \/>\nUna differenza rilevante \u00e8 che la competenza a decidere sulle misure provvisorie \u00e8 dei giudici di cognizione (nella quasi totalit\u00e0 dei casi, i giudici per le indagini preliminari), sulle misure definitive (revoche, proroghe, trasformazione delle misure) decide la magistratura di sorveglianza.<br \/>\nI numeri ci dicono che i due gruppi sono quantitativamente ormai omogenei e che la tendenza degli ultimi anni \u00e8 quella di un lieve ma costante incremento delle misure provvisorie e di una stabilit\u00e0 di quelle definitive. Se, con una certa approssimazione giuridica, paragoniamo le misure di sicurezza provvisoria alle condanne non definitive e alle misure cautelari in carcere, scopriamo una rilevante differenza: le persone in Rems in attesa di una sentenza definitiva sono sensibilmente di pi\u00f9 di quelle in carcere (quasi il 50% in Rems, intorno al 30% in carcere). Possono essere molte le spiegazioni del dato, su tutte il fatto che quando viene decisa una misura provvisoria ci troviamo tendenzialmente in epoca pi\u00f9 vicina alla commissione del reato ed \u00e8 dunque possibile che la situazione psicopatologica della persona sia ancora in fase acuta. Va considerato che la persona in misura provvisoria verosimilmente \u00e8 meno conosciuta dai servizi psichiatrici territoriali \u2013 salvo che non abbia una pregressa presa in carico per altri motivi diversi dalla commissione del reato. Sono questi alcuni dei fattori che rendono pi\u00f9 difficile l\u2019individuazione di un Programma terapeutico individuali e di soluzioni \u201calternative\u201d alla Rems. Il giudice, in attesa di definire il processo, sar\u00e0 dunque pi\u00f9 propenso a optare per una misura pi\u00f9 custodiale come il ricovero in Rems.<br \/>\nOccorrerebbe un\u2019analisi caso per caso, ma, torniamo a ribadire, che \u00e8 necessario un contatto il pi\u00f9 immediato possibile tra magistratura e servizi sanitari per trovare, fin dalle primissime fasi del processo, la collocazione pi\u00f9 opportuna, ribadendo che l\u2019uso della Rems deve costituire l\u2019eccezionalit\u00e0 ed essere <em>extrema ratio<\/em> tra le varie opzioni a disposizione del giudice.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]La questione dei cripto-imputabili chiama direttamente in causa il ruolo dei periti e dei consulenti tecnici, che, in sede processuale, devono pronunciarsi sulla capacit\u00e0 di intendere e volere della persona: al loro sapere esperto si \u201caffida\u201d infatti il giudice per decidere se la persona presenti un \u201cvizio di mente\u201d o meno.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>7. I cripto-imputabili<\/strong><\/p>\n<p>Gli operatori della salute mentale che lavorano nelle Rems, segnalano una crescente presenza dei c.d. \u201ccripto-imputabili\u201d, cio\u00e8 di persone che non presenterebbero gravi patologie psichiatriche, ma problematiche diverse e non strettamente sanitarie (dipendenza da sostanze, marginalit\u00e0 sociale, biografie criminali) che vengono comunque ricoverate in Rems, eludendone la funziona terapeutico-riabiliativa.<br \/>\nSi tratta di un effetto collaterale della <em>bulimia diagnostica<\/em> che ha segnato gli ultimi decenni di sviluppo della psichiatrica, raggiungendo il suo apice nell\u2019ultima versione del manuale diagnostico internazionalmente riconosciuto (DSM V), ove sono indicate un numero di patologie e disturbi psichiatrici mai cos\u00ec grande.<br \/>\nLa questione dei cripto-imputabili chiama direttamente in causa il ruolo dei periti e dei consulenti tecnici, che, in sede processuale, devono pronunciarsi sulla capacit\u00e0 di intendere e volere della persona: al loro sapere esperto si \u201caffida\u201d infatti il giudice per decidere se la persona presenti un \u201cvizio di mente\u201d o meno.<br \/>\nPer minimizzare la questione dei cripto-imputabili, molto sentita dagli operatori delle Rems, occorre arrivare ad un bilanciamento tra diritti procedurali e questioni operative: \u00e8 auspicabile che i periti, tramite il giudice, entrino in contatto fin dall\u2019affidamento della questione peritale con gli operatori della salute mentale affinch\u00e9 prospettino soluzioni trattamentali condivise, che non vengano \u201ccalate dall\u2019alto\u201d dei servizi di salute mentale solo al momento della sentenza?[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>8. Il \u201cfine\u201d della misura di sicurezza per pazienti psichiatrici. Durata del ricovero e percorsi di uscita.<\/strong><\/p>\n<p>Ci sono due dati presentati in questo report su cui focalizzare l\u2019attenzione: l\u2019aumento della durata del ricovero in Rems e le \u201cdestinazioni\u201d dei pazienti una volta usciti dalla Rems.<br \/>\nEntrambi i dati, pur con rilevanti differenze territoriali, fotografano una tendenza nazionale che dovrebbe preoccupare operatori e <em>policy makers<\/em>.<br \/>\nAl 30 novembre 2020 la durata media del ricovero in Rems \u00e8 di 236 giorni, tre anni fa, nel 2017 era di 206 giorni. Una crescita costante. Tra i capisaldi della legge 81\/2014 vi era la necessaria transitoriet\u00e0 della Rems, questi dati iniziano a metterla in discussione. In prospettiva, torner\u00e0 a riproporsi la questione degli \u201cergastoli-bianchi\u201d, oggi vietati dalla l. 81\/2014, che causavano continue proroghe della misura di sicurezza detentiva.<br \/>\nLe Rems, nelle intenzioni del legislatore e delle buone pratiche, devono invece diventare \u201ctappe\u201d di un percorso progressivo (la c.d. progressivit\u00e0 terapeutica). L\u2019aumento della durata dei ricoveri fotografa un rischio di trasformazione delle Rems in <em>cronicari<\/em>, dove la durata del ricovero non dipende affatto dalle condizioni di salute il ricovero si allunga per il solo fatto che non si riescono a trovare soluzioni altre, con la conseguenza di allungare le liste d\u2019attesa e \u201cnegare\u201d il posto in Rems a persone ancora nella fase acuta della loro patologia.<br \/>\nLegato al tema della durata dei ricoveri, vi \u00e8 la questione del \u201cdopo-Rems\u201d. Cosa succede quando termina la fase acuta del ricovero e il paziente \u00e8 pronto a lasciare la struttura. I dati ci dicono che il \u201critorno in libert\u00e0\u201d \u00e8 un\u2019ipotesi sostanzialmente mai presa in considerazione dai giudici: dei 172 pazienti dimessi dalle Rems nel corso del 2020 (fino al 30 novembre) solo uno \u00e8 andato agli arresti domiciliari, mentre per il 72% dei pazienti dimessi (154) vi \u00e8 la trasformazione della misura in libert\u00e0 vigilata o l\u2019applicazione della licenza finale di esperimento. Proprio a questo tema dedichiamo il prossimo paragrafo.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>9. La libert\u00e0 vigilata (quasi sempre in comunit\u00e0 terapeutica riabilitativa) \u00e8 l\u2019architrave del sistema delle misure di sicurezza<\/strong><\/p>\n<p>Tra le misure sicurezza destinate ai pazienti psichiatrici autori di reato vi \u00e8 la <em>libert\u00e0 vigilata<\/em>, che pu\u00f2 essere decisa <em>ab origine<\/em> dal giudice oppure arrivare in seguito ad una trasformazione del ricovero in Rems (caso piuttosto frequente come abbiamo visto).<br \/>\nLa <em>libert\u00e0 vigilata<\/em> si caratterizza per la sua estrema flessibilit\u00e0, si tratta infatti di imporre alla persona non imputabile, ma socialmente pericolosa un percorso terapeutico-riabilitativo che pu\u00f2 andare dalla \u201csemplice\u201d presa in carico del centro di salute mentale fino (ed \u00e8 l\u2019ipotesi pi\u00f9 frequente) alla permanenza in strutture residenziali pubbliche o accreditate. Tali strutture, che sinteticamente chiamiamo <em>comunit\u00e0<\/em> \u2013 pur consapevoli delle diverse denominazioni date dalle legislazioni regionali in materia e dalle caratteristiche differenti richieste per l\u2019accreditamento \u2013 costituiscono luoghi essenziali nei percorsi di cura\/controllo dei pazienti psichiatrici autori di reato.<br \/>\nAnzi, l\u2019enfasi posta sulle Rems a partire dal 2012 in poi, ha condotto le comunit\u00e0 in un \u201ccono d\u2019ombra\u201d, producendo un mosaico di modelli piuttosto variegato. Anche l\u2019attenzione dei ricercatori e della societ\u00e0 civile organizzata si \u00e8 concentrata quasi esclusivamente sulle Rems, spesso dimenticando che il ruolo centrale dell\u2019arcipelago delle misure di sicurezza psichiatriche, \u00e8 costituito oggi dalle comunit\u00e0.<br \/>\nCi\u00f2 \u00e8 vero anzitutto sul piano quantitativo. Il numero di persone in misura sicurezza non detentiva \u00e8 enormemente superiore alle persone in misura di sicurezza detentiva: a livello nazionale per ogni persona internata in Rems ve ne sono 7 in libert\u00e0 vigilata.<br \/>\n\u00c8 bene fornire qualche specificazione ulteriore a questo dato, che aiuti a comprendere perch\u00e9 definiamo la libert\u00e0 vigilata l\u2019architrave dell\u2019intero sistema delle misure di sicurezza.<br \/>\nI dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia non permettono di distinguere tra \u201ctipologie\u201d di libert\u00e0 vigilata e dunque dobbiamo forzatamente analizzare i dati totali, senza poter distinguere quanti sono le persone in libert\u00e0 vigilata in ragione di un vizio totale o parziale di mente, da quelli che sono stati dichiarati socialmente pericolosi per ragioni diverse dalla patologia psichiatrica, ad esempio perch\u00e9 \u201cdelinquenti abituali, professionali o per tendenza\u201d (categorie giuridiche ancora considerate dal nostro codice penale).<br \/>\nI dati ufficiali non distinguono neanche il \u201ccontenuto\u201d della libert\u00e0 vigilata e dunque non \u00e8 possibile risalire, nemmeno genericamente, a quale sia il grado di restrizione della libert\u00e0 imposto dal giudice. Non sappiamo dunque a quanti dei soggetti in libert\u00e0 vigilata viene fatto obbligo di stare in una struttura residenziale e quanti invece rimangono al proprio domicilio o a quello dei famigliari.<br \/>\nFatte queste due necessarie premesse, proviamo a \u201cfar parlare\u201d i dati.[\/vc_column_text][vc_column_text]<div class=\"visualizer-actions\"><a href=\"#\" class=\"visualizer-action visualizer-action-csv\" data-visualizer-type=\"csv\" data-visualizer-chart-id=\"4783\" data-visualizer-container-id=\"visualizer-4783-1148751348\" data-visualizer-mime=\"application\/csv\" title=\"Download as a CSV\">CSV<\/a> &nbsp;<a href=\"#\" class=\"visualizer-action visualizer-action-xls\" data-visualizer-type=\"xls\" data-visualizer-chart-id=\"4783\" data-visualizer-container-id=\"visualizer-4783-1148751348\" data-visualizer-mime=\"application\/vnd.ms-excel\" title=\"Download as a spreadsheet\">Excel<\/a> &nbsp;<a href=\"#\" class=\"visualizer-action visualizer-action-image\" data-visualizer-type=\"image\" data-visualizer-chart-id=\"4783\" data-visualizer-container-id=\"visualizer-4783-1148751348\" data-visualizer-mime=\"\" title=\"Download as an image\">Download<\/a> &nbsp;<\/div><div id=\"visualizer-4783-1148751348\"class=\"visualizer-front  visualizer-front-4783\"><\/div><!-- Not showing structured data for chart 4783 because description is empty --><\/p>\n<p>I dati complessivi nazionali delle persone in libert\u00e0 vigilata dimostrano che si tratta di una misura in costante aumento negli ultimi dieci anni, con un vistoso aumento nel triennio corrispondente al superamento degli Opg (2013-2015). In questo lasso di tempo si \u00e8 infatti assistito ad un deciso aumento delle persone in libert\u00e0 vigilata (+ 758), che contribuisce a far aumentare, nel decennio 2010-2020, il totale delle persone in libert\u00e0 vigilata di 1.283 soggetti, percentualmente significa un aumento di oltre il 20%. Anche le statistiche sembrerebbero dunque confermare che tra gli \u201ceffetti collaterali\u201d della riforma, vi \u00e8 una l\u2019effetto espansivo delle misure di sicurezza personali non detentive.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Questo costante aumento che rileviamo tra i soggetti in libert\u00e0 vigilata, non ha evidenti correllazioni con il numero di persone in carcere. Ad ulteriore dimostrazione che, \u201ccarcere\u201d e \u201cmisure di sicurezza\u201d rimangono microcosmi relativamente indipendenti.[\/vc_column_text][vc_column_text]<div class=\"visualizer-actions\"><a href=\"#\" class=\"visualizer-action visualizer-action-csv\" data-visualizer-type=\"csv\" data-visualizer-chart-id=\"4785\" data-visualizer-container-id=\"visualizer-4785-2011252730\" data-visualizer-mime=\"application\/csv\" title=\"Download as a CSV\">CSV<\/a> &nbsp;<a href=\"#\" class=\"visualizer-action visualizer-action-xls\" data-visualizer-type=\"xls\" data-visualizer-chart-id=\"4785\" data-visualizer-container-id=\"visualizer-4785-2011252730\" data-visualizer-mime=\"application\/vnd.ms-excel\" title=\"Download as a spreadsheet\">Excel<\/a> &nbsp;<a href=\"#\" class=\"visualizer-action visualizer-action-image\" data-visualizer-type=\"image\" data-visualizer-chart-id=\"4785\" data-visualizer-container-id=\"visualizer-4785-2011252730\" data-visualizer-mime=\"\" title=\"Download as an image\">Download<\/a> &nbsp;<\/div><div id=\"visualizer-4785-2011252730\"class=\"visualizer-front  visualizer-front-4785\"><\/div><!-- Not showing structured data for chart 4785 because description is empty --><\/p>\n<p>Questi dati dimostrano che non \u00e8 affatto esercizio di stile occuparsi di individuare modelli sostenibili di comunit\u00e0 e rispettosi dei diritti delle persone ospitate. Anzi, la \u201cspecializzazione\u201d di alcune comunit\u00e0 nell\u2019accoglienza in prevalenza di persone provenienti dal circuito penale ha posto nuovi interrogativi circa il ruolo del privato sociale, gli obiettivi dei percorsi comunitari, la loro durata, i profili professionali degli operatori\u2026<br \/>\nSul piano giuridico sarebbe opportuno domandarsi la categoria \u201clibert\u00e0 vigilata\u201d non sia troppo ampia e non sia opportuno distinguere tra libert\u00e0 vigilata svolta in comunit\u00e0 o in strutture residenziale e altre svolte al domicilio o in situazioni non residenziali. Il rischio \u00e8 che, soprattutto in determinati contesti, il percorso comunitario sia del tutto assimilabile alla misura di sicurezza detentiva e dovrebbe dunque essere sottoposto agli stessi limiti di durata.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>10. I rei-folli: le questioni aperte della salute mentale nel contesto penitenziario<\/strong><\/p>\n<p>Tradizionalmente la macro-categoria di persone con patologia psichica autori di reato si divide in due gruppi, i \u201cfolli-rei\u201d e i \u201crei-folli\u201d.<br \/>\nI folli-rei sono coloro che sono giudicati capaci di intendere di volere, per i quali la patologia psichica si aggrava o insorge successivamente all\u2019ingresso in carcere, tanto da renderne incompatibile la condizione di salute con lo stato detentivo. Fino al superamento degli Opg, tali \u201cgruppi\u201d erano distinti sul piano normativo, ma indistinti sul piano delle risposte di cura\/controllo. Per entrambi, si aprivano le porte dell\u2019Opg. A partire dalle l. 9\/2012 e, poi, l. 81\/2014 anche le risposte sanzionatorie e trattamentali cambiano: per i \u201crei-folli\u201d devono invece essere trovati gli strumenti di cura esclusivamente all\u2019interno del sistema penitenziario, essendo negata loro, per legge, qualsiasi \u201calternativa\u201d (la detenzione domiciliare, il ricovero in un luogo di cura, un affidamento \u201cterapeutico\u201d).<br \/>\n\u00c8 dunque quel carcere, psicopatogeno e \u201cfabbrica di handicap\u201d, che deve trovare al proprio interno luoghi e strumenti adatti a curare e controllare, allo stesso tempo, il reo-folle. Lo ha fatto, o almeno ci ha provato, con scarso successo, istituendo, le <em>Articolazioni per la tutela della salute mentale<\/em>, sezioni a prevalente gestione sanitaria, con un compito impossibile: curare in un luogo di espiazione di pena. Un ossimoro, che ha prodotto sistematiche violazioni dei diritti individuali e gravi problemi gestionali.<br \/>\nTale distinzione tra \u201cfolli-rei\u201de \u201crei-folli\u201d \u00e8 stata adottata per esigenze molto concrete (e di scarsa prospettiva): il legislatore aveva l\u2019urgenza di chiudere gli Opg dopo troppi rinvii.<br \/>\nPer farlo doveva togliere all\u2019istituzione penitenziaria la possibilit\u00e0 di avere un\u2019<em>istituzione di scarico<\/em> verso cui indirizzare tutti i casi problematici e di difficile gestione.<br \/>\nSi tratta di un meccanismo che gli studiosi delle istituzioni totali conoscono bene. Il carcere avrebbe continuato ad affollare le Rems, come prima faceva degli Opg, usando l\u2019etichetta di malattia mentale, come \u201cscusa\u201d per delegare ad altri la gestione di quell&#8217;individuo. L\u2019unico modo di rompere questo meccanismo, era distinguere la risposta sanzionatoria.<br \/>\nNel farlo, per\u00f2, il legislatore ha omesso di prevedere strumenti terapeutici adeguati, utilizzando la variet\u00e0 di soluzioni, accessibili alla persona affetta da patologia psichica non autrice di reato.<br \/>\nCos\u00ec i \u201crei folli\u201d non possono essere curati in carcere (ma al pi\u00f9, contenuti, compensati, neutralizzati) ma neppure essere curati \u201cfuori\u201d dal carcere.<\/p>\n<p>A provare, almeno sul piano formale e normativo, a districare la matassa, ci ha pensato Consulta con la sentenza 99\/2019. Investita della questione dalla Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza n. 13382, 22 marzo 2018) sulla compatibilit\u00e0 costituzionale della differenza tra grave patologia fisica e psichica, impedendo ai malati psichici di usufruire delle possibilit\u00e0 date ai malati fisici e, principalmente, del rinvio della pena ex art. 147 CP e della detenzione domiciliare ex art. 47, terzo comma, 1-ter (la c.d detenzione domiciliare \u201cin deroga\u201d o \u201cumanitaria\u201d).<br \/>\nDopo la decisione della Suprema Corte, se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice potr\u00e0 disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potr\u00e0 concedergli, anche quando la pena residua \u00e8 superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare \u201cumanitaria\u201d, o \u201cin deroga\u201d, cos\u00ec come gi\u00e0 accade per le gravi malattie di tipo fisico. In particolare, il giudice dovr\u00e0 valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalit\u00e0 che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovr\u00e0 quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosit\u00e0, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell\u2019istituto penitenziario, la necessit\u00e0 di salvaguardare la sicurezza collettiva.<br \/>\nD\u2019ora innanzi dunque c\u2019\u00e8 la possibilit\u00e0 di costruire percorsi personalizzati, se operatori della giustizia e della salute sapranno collaborare in modo costruttivo, ponendosi come obiettivo del loro intervento quello di cura. C\u2019\u00e8 un giudice a Berlino.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]Di tutte le modifiche, quella che rimane invece davvero difficile comprendere riguarda la mancata attuazione della delega relativa alla \u201cnecessit\u00e0 di potenziare l\u2019assistenza psichiatrica negli istituti di pena\u201d di cui all\u2019art. 1 dello stesso articolo.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]\u00c8 questo uno dei sempre pi\u00f9 numerosi casi in cui la Corte deve \u201csupplire\u201d alle inerzie e ai tentennamenti del legislatore. Il tanto lungo quanto atteso processo di riforma dell\u2019Ordinamento penitenziario, iniziato con il governo Renzi e la costituzione degli Stati generali dell\u2019Esecuzione penale, proseguito con il governo Gentiloni, era arrivato in fase di approvazione proprio a ridosso delle elezioni politiche del 4 marzo 2018.<br \/>\nE cos\u00ec, il testo della riforma aveva subito conseguenze dirette dal risultato elettorale. Infatti tra la prima e la seconda lettura (effettuata dal rinnovato Parlamento) erano molte le modifiche e le censure, conseguenza della \u201csopravvenuta volont\u00e0 politica\u201d, cos\u00ec come esplicitamente dichiarato nella relazione illustrativa della riforma. Il cambio di governo e di maggioranza parlamentare hanno dunque prodotto un testo normativo pi\u00f9 attento alle istanze securitarie che al finalismo rieducativo della pena, in particolare nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell\u2019accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi (lettere <em>b, c, d, e<\/em> del comma 85 dell\u2019art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103).<br \/>\nDi tutte le modifiche, quella che rimane invece davvero difficile comprendere riguarda la mancata attuazione della delega relativa alla \u201cnecessit\u00e0 di potenziare l\u2019assistenza psichiatrica negli istituti di pena\u201d di cui all\u2019art. 1 dello stesso articolo. Tali norme, secondo la ratio della legge delega originaria, avrebbero dovuto essere coordinate con le novit\u00e0 previste da altri punti della stessa delega (in particolare ex art. 1 comma 16 lett. c) e d) che prevedeva la \u201crevisione della disciplina delle misure di sicurezza personali\u201d), per addivenire ad un intervento integrale in tema di salute mentale ed esecuzione penale, che interessasse certamente l\u2019Ordinamento penitenziario, ma anche il codice penale e il codice di procedura penale.<br \/>\nCon precisione chirurgica invece, sono stati espunti tutti i riferimenti alla tutela della salute mentale nel contesto penitenziario contenuti nella proposta elaborata dalla Commissione Pelissero e nelle relazioni conclusive dei Tavoli 10 e 11 degli Stati generali dell\u2019Esecuzione penale. Come se la questione psichiatrica sia oggetto di contesa politica.<br \/>\nDunque l\u2019armonizzazione dell\u2019ordinamento penitenziario rispetto alle novita\u0300 in tema di misure di sicurezza rimane ancora un processo inconcluso. Eppure dagli operatori penitenziari e sanitari proviene un deciso \u2013 e non sempre giustificato \u2013 allarme legato all\u2019aumento dei casi di disagio psichico in carcere, spesso trattato attraverso un uso massiccio di terapie farmacologiche. L\u2019aumento dei tassi di autolesionismo e di suicidi ne e\u0300 uno dei tragici corollari. Certamente l\u2019intervento normativo non avrebbe risolto il problema, ma avrebbe influito sulla diffusione di pratiche virtuose. E invece nulla, l\u2019occasione e\u0300 stata sprecata. Proposte come l\u2019introduzione di una specifica tipologia di affidamento in prova per i soggetti con disagio psichico (simile a quella prevista per le persone tossicodipendenti); la definizione di un chiaro perimetro normativo che regoli le sezioni penitenziarie specializzate nel trattamento del disagio psichico, chiarendo, ad esempio, la competenza circa le modalita\u0300 di accesso e i rapporti con i servizi di salute mentale esterni; il riordino delle misure di sicurezza non detentive, specificando meglio il contenuto terapeutico della liberta\u0300 vigilata, resteranno, per ora, lettera morta.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Bibliografia essenziale<\/strong><\/p>\n<p>Collica Maria Teresa (2007), Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive, Giappichelli, Torino.<\/p>\n<p>Corleone Franco, Pugiotto Andrea (2013), Volti e maschere della pena. Una riflessione sui tanti volti della pena e sui suoi mascheramenti. Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa, Ediesse, Roma.<\/p>\n<p>Dunagan J.F. (2014), Politics for the neurocentric Age, in Journal of future studies, n. 15, Tamkang University, Tamsui, Taipei, Taiwan.<\/p>\n<p>Ferranini Luigi e Peloso Francesco (2000), Il comportamento violento in psichiatria e il disturbo antisociale di personalita\u0300: problemi e prospettive nell\u2019in- tervento del dipartimento di salute mentale, in Rassegna italiana di criminolo- gia, IX, Pensa, Padova, pp. 423-451.<\/p>\n<p>Fioravanti Luigi (1992), Le infermita\u0300 psichiche nella giurisprudenza penale, Cedam, Padova.<\/p>\n<p>Fornari Ugo (2012), Le neuroscienze forensi: una nuova forma di neopositivismo?, in Cassazione penale, volume 52, fascicolo 7\/8, Giuffre\u0300, Milano, pp. 2715-2733.<\/p>\n<p>Foucault Michel (2008), Discipline, Potere e Verita\u0300 (1970-1984), Marietti, Genova.<\/p>\n<p>Frances Allen (2013), Primo, non curare chi e\u0300 normale, Bollati Boringhieri, Torino.<\/p>\n<p>Gazzaniga Michael (2004), Free will in the twenty-first Century, Dana, New York.<\/p>\n<p>Goffman Erving (2003), ed. originale 1961), Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell&#8217;esclusione e della violenza, Einaudi, Torino<\/p>\n<p>Lupo Emilio (2003), il progetto di modifica della legge 180: una controri- forma fondata sulla segregazione, in Questione giustizia, n. 1\/2003, FrancoAngeli, Milano, pp. 87-94.<\/p>\n<p>Manacorda Alberto (1988), Folli e reclusi. Una ricerca sugli internati in Opg, la Casa Usher, Perugia.<\/p>\n<p>Merzagora-Betsos Isabella (2003), I cascami del positivismo: ancora su Opg e pericolosita\u0300 sociale, in Rivista italiana medicina legale, fascicolo V, Giuffre\u0300, Milano, pp. 1149-1180<\/p>\n<p>Miravalle Michele (2015), Roba da matti. Il difficile superamento degli Ospedali psichiatrici Giudiziari, Edizioni Gruppo Abele, Torino.<\/p>\n<p>Pelissero Marco (2008), Pericolosita\u0300 sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Giappichelli, Torino.<\/p>\n<p>Pelissero Marco (2014), Ospedali psichiatrici giudiziari in proroga e prove maldestre di riforma della disciplina delle misure di sicurezza, in Diritto penale e processo, n. 8\/2014, Ipsoa, Milano, pp. 917-930.<\/p>\n<p>Peloso Paolo Francesco, D\u2019Alema Marco, Fioritti Angelo (2014), Mental health care in prisons and the issue of forensic hospitals in Italy, in The Journal of Nervous and Mental Disease, June, 202(6): 473-8.<\/p>\n<p>Piccione Daniele (2013), Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione, Collana 180, Alpha Beta Verlag, Merano (Bz)<\/p>\n<p>Portigliatti Barbos Mario (1995), Responsabilita\u0300 penale e imputabilita\u0300, in imputabilita\u0300 e trattamento del malato di mente autore di reato, a cura di Canepa e Marugo, Cedam, Padova.<\/p>\n<p>Ronco Daniela (2018), Cura sotto controllo. Il diritto alla salute in carcere, Carocci, Roma.<\/p>\n<p>Saporito Filippo (1908), Su gl&#8217;incorreggibili e il loro governo razionale: nota di psicologia criminale, Aversa, p. 362[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/section><div class=\"speaker-mute footnotes_reference_container\"> <div class=\"footnote_container_prepare\"><p><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_label pointer\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_4296_1();\">References<\/span><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_collapse_button\" style=\"display: none;\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_4296_1();\">[<a id=\"footnote_reference_container_collapse_button_4296_1\">+<\/a>]<\/span><\/p><\/div> <div id=\"footnote_references_container_4296_1\" style=\"\"><table class=\"footnotes_table footnote-reference-container\"><caption class=\"accessibility\">References<\/caption> <tbody> \r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_4296_1('footnote_plugin_tooltip_4296_1_1');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_4296_1_1\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>1<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">I dati e le informazioni qui riportate fanno parte di una ricerca pi\u00f9 ampia curata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Torino e dalla Regione Campania. La ricerca ha utilizzato le informazioni caricate dagli operatori sul sistema SMOP- Sistema informativo per il Monitoraggio del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Il gruppo di ricerca \u00e8 formato da: Perla Arianna Allegri, Michele Miravalle, Karma Natali, Marco Pelissero, Daniela Ronco, Laura Scomparin e Giovanni Torrente.<\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_4296_1('footnote_plugin_tooltip_4296_1_2');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_4296_1_2\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>2<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">Per una completa analisi statistica sull\u2019uso del ricovero in Opg nel corso del Novecento, cfr. il saggio di Luigi Daga consultabile a questo indirizzo <span class=\"footnote_url_wrap\">http:\/\/www.rassegnapenitenziaria.it\/cop\/63.pdf<\/span><\/td><\/tr>\r\n\r\n <\/tbody> <\/table> <\/div><\/div><script type=\"text\/javascript\"> function footnote_expand_reference_container_4296_1() { jQuery('#footnote_references_container_4296_1').show(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_4296_1').text('\u2212'); } function footnote_collapse_reference_container_4296_1() { jQuery('#footnote_references_container_4296_1').hide(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_4296_1').text('+'); } function footnote_expand_collapse_reference_container_4296_1() { if (jQuery('#footnote_references_container_4296_1').is(':hidden')) { footnote_expand_reference_container_4296_1(); } else { footnote_collapse_reference_container_4296_1(); } } function footnote_moveToReference_4296_1(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_4296_1(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } } function footnote_moveToAnchor_4296_1(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_4296_1(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } }<\/script>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;nota-autore&#8221;]1)I dati e le informazioni qui riportate fanno parte di una ricerca pi\u00f9 ampia curata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Torino e dalla Regione Campania. 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