{"id":4308,"date":"2021-03-02T17:22:57","date_gmt":"2021-03-02T16:22:57","guid":{"rendered":"http:\/\/antigone.filarete.it\/?p=4308"},"modified":"2021-05-04T22:11:49","modified_gmt":"2021-05-04T20:11:49","slug":"essere-madri-in-carcere-il-rapporto-tra-genitorialita-e-detenzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/essere-madri-in-carcere-il-rapporto-tra-genitorialita-e-detenzione\/","title":{"rendered":"Essere madri in carcere: il rapporto tra genitorialit\u00e0 e detenzione"},"content":{"rendered":"<section class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>Paola Cisternas Navarro e Manuela Mascolo <\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (7.4.18) simplesharebuttons.com --><div id=\"ssba-classic-2\" class=\"ssba ssbp-wrap left ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:left\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"email\" class=\"ssba_email_share\" href=\"mailto:?subject=Essere%20madri%20in%20carcere:%20il%20rapporto%20tra%20genitorialit\u00e0%20e%20detenzione&body=%20https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4308\"><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/email.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Email\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Email this to someone\" \/><div title=\"email\" class=\"ssbp-text\">email<\/div><\/a><a data-site=\"\" class=\"ssba_facebook_share\" href=\"http:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4308\"  target=\"_blank\" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on Facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"\" class=\"ssba_twitter_share\" href=\"http:\/\/twitter.com\/share?url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4308&text=Essere%20madri%20in%20carcere%3A%20il%20rapporto%20tra%20genitorialit%C3%A0%20e%20detenzione%20\"  target=&quot;_blank&quot; ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Tweet about this on Twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><\/div><\/div>     <div class=\"scaricapdf\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/31.-ANTIGONE_XVIIrapporto_MadriCarcere.pdf\" target=\"_blank\"><i class=\"fa fa-arrow-circle-down\" aria-hidden=\"true\"><\/i>  <\/a>\n    <\/div>\n    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>Essere madri in carcere: il rapporto tra genitorialit\u00e0 e detenzione<\/span><\/h4><h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 sottotitolo\" style=\"\"><span><\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]La privazione degli affetti personali, di uno spazio proprio e della capacit\u00e0 di decidere autonomamente possono causare diversi scompensi, fisici e psicologici.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Ingresso in carcere e maternit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Spesso, nella fase iniziale della detenzione, tra le persone detenute si riscontrano disturbi psicologici che possono essere legati all\u2019arresto, all\u2019imprigionamento, al rimorso per il delitto commesso, alla previsione della condanna, o a disturbi preesistenti. Con l\u2019ingresso in carcere la persona perde il ruolo sociale che aveva prima. La privazione degli affetti personali, di uno spazio proprio e della capacit\u00e0 di decidere autonomamente possono causare diversi scompensi, fisici e psicologici. Nelle carceri femminili vi \u00e8 un\u2019ulteriore variante. Rispetto ai padri detenuti, le detenute madri sembrano vivere con maggiore difficolt\u00e0 il peso della detenzione, che \u00e8 aggravato da un maggiore dolore per il distacco dai figli.<br \/>\nLa detenzione comporta una completa dipendenza dall\u2019istituzione; come conseguenza si manifestano spesso ansia da separazione, ansia reattiva da perdita e crisi di identit\u00e0. All\u2019inizio della carcerazione i disturbi d\u2019ansia possono manifestarsi come crisi d\u2019ansia generalizzata. Se poi il disadattamento persiste, possono sopraggiungere attacchi di panico e claustrofobia. Nel carcere femminile di Pozzuoli, dove Antigone ha uno sportello di informazione legale che la porta a incontrare settimanalmente delle donne detenute, ci \u00e8 capitato spesso di riscontrare questi sintomi in donne che facevano per la prima volta ingresso in un istituto penitenziario. Molte tra le 181 persone attualmente detenute in quel carcere sono madri private della responsabilit\u00e0 genitoriale, in conseguenza di una pena accessoria o di una decisione emessa dal Tribunale dei Minori.<br \/>\nAlcuni casi sono ancora pi\u00f9 tragici. Si pensi agli ingressi in carcere di donne in gravidanza, che a volte sono anche a rischio. Quali possibilit\u00e0 hanno queste persone di portare avanti la gravidanza in maniera sana? Quali conseguenze ha la detenzione per la diade?[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]A. ci ha raccontato di provare sensazioni gravi di soffocamento, fame d\u2019aria, tachicardia e vertigini[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>La storia di A.L.<\/strong><\/p>\n<p>Abbiano deciso di raccontare la storia di A. L., una donna di 30 anni, di origini rumene, in quanto ci \u00e8 sembrato che aprisse uno squarcio nel sistema dell\u2019esecuzione penale. A. \u00e8 entrata nel carcere femminile di Pozzuoli a marzo 2019, incinta di quasi 3 mesi. Non parlava bene italiano ed era molto spaventata. Il Gip di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto per lei gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ma in seguito gli atti sono passati a Napoli, per una questione di competenza territoriale, e il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere, poi disposta dal Gip. La ragazza si \u00e8 avvicinata al nostro sportello spinta da altre ragazze, che le hanno consigliato di chiederci aiuto; era spaventata, si stringeva il grembo. Ci ha raccontato della sua gravidanza a rischio e della paura di perdere la potest\u00e0 genitoriale dei suoi 7 figli, di cui 4 erano gi\u00e0 in affido. Quando l\u2019abbiamo conosciuta, A. presentava tutti i sintomi della cosiddetta \u201csindrome da ingresso in carcere\u201d, che si manifesta sia con disturbi psichici che psicosomatici e compare tanto pi\u00f9 frequentemente e pesantemente quanto pi\u00f9 elevato \u00e8 il grado di educazione, sensibilit\u00e0 e cultura del soggetto, costituendo uno dei momenti pi\u00f9 drammatici dell\u2019esistenza. Da un punto di vista sintomatologico la \u201csindrome da ingresso in carcere\u201d presenta: disturbi dispeptici (inappetenza, senso di peso gastrico, ecc.), morboso disgusto per tutti i cibi con conseguente impossibilit\u00e0 di alimentarsi (Sindrome di Gull), nonch\u00e9 violenti e persistenti spasmi esofagei che non permettono la prosecuzione del cibo lungo il canale digerente. A. ci ha raccontato di provare sensazioni gravi di soffocamento, fame d\u2019aria, tachicardia e vertigini; inoltre, da un punto di vista psicologico, presentava un forte stato d\u2019ansia, agitazione psicomotoria, anedonia e disorientamento spazio-temporale. Dopo aver esplicitato i suoi problemi di salute all\u2019amministrazione penitenziaria e dopo l\u2019autorizzazione del Gip, \u00e8 stata sottoposta a controlli all\u2019ospedale La Schiana di Pozzuoli. Circa 10 giorni dopo la ginecologa del carcere ha accertato la morte del feto, alla quale ha fatto seguito l\u2019immediato trasferimento in ospedale, per il raschiamento. Si \u00e8 sospettato che il feto fosse morto gi\u00e0 da qualche giorno. Dopo poche ore dall\u2019operazione A. \u00e8 tornata nel penitenziario femminile. Non vi \u00e8 stato alcun riconoscimento del suo lutto, nessun supporto specialistico.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]<span style=\"font-weight: 400;\">Carcere e maternit\u00e0 sembrano dunque mondi inconciliabili. Eppure molti bambini vivono , direttamente o indirettamente, per un periodo della loro vita, l\u2019esperienza del carcere, avendo un genitore detenuto, e in alcuni casi entrambi.<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>La normativa<\/strong><\/p>\n<p>Se diamo uno sguardo alle norme in tema di provvedimenti restrittivi della libert\u00e0 relativi alla condizione della detenuta madre o della donna incinta, troviamo che gli articoli 146 e 147 del Codice Penale, modificati dalla legge 40\/2001, prevedono per questi soggetti il rinvio (obbligatorio e facoltativo) dell\u2019esecuzione della pena. Anche il Codice di Procedura Penale contiene delle norme in merito a provvedimenti restrittivi della libert\u00e0 nei confronti di donne incinte o di madri con figli piccoli. \u00c8 prevista, fra le misure cautelari, solo come &#8220;estrema ratio&#8221;, la custodia in carcere, da applicarsi soltanto quando le esigenze cautelari, esistenti in concreto, non possono essere soddisfatte con nessuna delle altre misure. L\u2019art. 275 c.p.p. dispone che essa possa essere applicata solo quando ogni altra misura risulti inadeguata.<br \/>\nIl legislatore ha per\u00f2 considerato l\u2019eventualit\u00e0 che, anche qualora la custodia in carcere fosse l\u2019unico rimedio utilizzabile, essa non possa essere disposta nei confronti di particolari soggetti. Ai sensi dell\u2019art. 275, comma 4, c.p.p.: &#8220;<em>Non pu\u00f2 essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di et\u00e0 inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole\u2026<\/em>\u201d. Il legislatore, pertanto, si dimostra restio all\u2019applicazione della custodia in carcere per esigenze cautelari nei confronti di donna incinta o madre di figli piccoli, poich\u00e9 la tutela del rapporto madre-figlio ha il sopravvento e necessita di un\u2019attenzione particolare e, quindi, di una disciplina altrettanto particolare.<\/p>\n<p>Carcere e maternit\u00e0 sembrano dunque mondi inconciliabili. Eppure molti bambini vivono , direttamente o indirettamente, per un periodo della loro vita, l\u2019esperienza del carcere, avendo un genitore detenuto, e in alcuni casi entrambi. Al 30\/11\/2020 erano 31 le madri presenti nelle carceri italiane, con 34 figli al seguito. Rispetto ad A.L., ci si chiede quale futuro avrebbe atteso la madre con il suo bambino. Una doppia carcerazione? La perdita della potest\u00e0 genitoriale?[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Ogni individuo, qualunque sia la sua situazione contingente, \u00e8 titolare, in quanto persona, di diritti inalienabili.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>La responsabilit\u00e0 genitoriale, tra presunzione di inadeguatezza del ristretto e funzione rieducativa della pena<\/strong><\/p>\n<p>Il problema del rapporto tra genitorialit\u00e0 e detenzione si pone in ogni istituto di pena. La questione \u00e8 resa quanto mai attuale da una recente pronuncia della Corte di Cassazione <span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_4308_1('footnote_plugin_reference_4308_1_1');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_4308_1('footnote_plugin_reference_4308_1_1');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_4308_1_1\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">1)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_4308_1_1\" class=\"footnote_tooltip\">Corte di Cassazione, Sezione sesta Civile, ordinanza del 10 gennaio 2020 n.319.<\/span><\/span><script type=\"text\/javascript\"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_4308_1_1').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_4308_1_1', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });<\/script>, con la quale si fa dipendere lo stato di abbandono del figlio dalla condizione di reclusione di entrambi i genitori, con inevitabili ripercussioni sulla perdita definitiva della genitorialit\u00e0 e sull\u2019adottabilit\u00e0 del minore. La prospettiva di tutela dei diritti delle persone detenute richiede di porsi in un rapporto dialettico sia con l\u2019intrinseca complessit\u00e0 del sistema penale che con i sistemi regolativi delle relazioni umane. Ogni individuo, qualunque sia la sua situazione contingente, \u00e8 titolare, in quanto persona, di diritti inalienabili. A ci\u00f2 si aggiunga il fatto che il carcere, come previsto dalla Costituzione, dovrebbe avere sempre un ruolo rieducativo, mai meramente punitivo. Rispetto alla questione del rapporto tra genitorialit\u00e0 e privazione della libert\u00e0, non \u00e8 di certo positiva la perdita di vigore del dibattito sulle pene alternative, quali la detenzione domiciliare, l\u2019affidamento in prova ai servizi sociali e la semilibert\u00e0. Per quanto i dati mostrino da tempo come queste espletino in maniera pi\u00f9 efficace quel reinserimento sociale di derivazione costituzionale, abbattendo i tassi di recidiva.<br \/>\nUna maggiore applicazione delle pene alternative, unita a una pi\u00f9 ampia previsione normativa della loro applicabilit\u00e0, consentirebbe di certo una pi\u00f9 forte garanzia del mantenimento del legame genitore-figlio.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Storia di P.A.<\/strong><\/p>\n<p>Paradigmatica in tal senso \u00e8 la storia di P. A., di origini nigeriane, madre di un bambino che rappresenta il suo unico legame col mondo esterno. P. non vede suo figlio da almeno 2 anni e quando (il 17 maggio 2019) si \u00e8 vista notificare un provvedimento del Tribunale dei Minori, si \u00e8 rivolta a noi per comprenderne il contenuto. Quello che stringeva tra le mani era un provvedimento di decadenza della responsabilit\u00e0 genitoriale, gi\u00e0 divenuto inoppugnabile perch\u00e9 decorso il termine di appena 10 giorni entro il quale \u00e8 possibile proporre reclamo. In seguito alla condanna di 6 anni di reclusione e alla sospensione della responsabilit\u00e0 genitoriale, infatti, T., il figlio, era stato affidato temporaneamente ad una coppia di coniugi, che, in seguito, ne ha ottenuto l\u2019affido definitivo. Negli occhi di P. si legge l\u2019incredulit\u00e0 di chi non riesce a rassegnarsi dinanzi ad un provvedimento che segna definitivamente la fine del rapporto con suo figlio. Le sue compagne le spiegheranno che \u00e8 questo il destino delle madri in carcere. Forse rivedr\u00e0 suo figlio quando avr\u00e0 raggiunto la maggiore et\u00e0. Tutte loro hanno deciso di prestare il consenso all\u2019adozione dei propri figli, accontentandosi di contatti sporadici.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>La tutela del minore nell\u2019ordinamento italiano<\/strong><\/p>\n<p>Nel nostro ordinamento la tutela del minore viene garantita attraverso un doppio meccanismo che opera sia in sede civile che penale. Ratio comune alle diverse normative \u00e8 la cura prioritaria del sereno sviluppo del minore, alterato dalla condotta dei genitori che abusano dei propri doveri o li trascurano, o ancora che commettono reati strettamente connessi alla loro funzione genitoriale. Nel primo caso, i provvedimenti vengono adottati dal giudice tutelare su richiesta di parte (altro genitore, affidatario temporaneo, PM) o anche d\u2019ufficio. In sede penale, invece, la perdita o sospensione della responsabilit\u00e0 genitoriale si configura come pena accessoria, applicabile nei casi previsti dalla legge, o talvolta in base ad una valutazione del giudice.<br \/>\nLa reiterata violazione o trascuratezza degli obblighi che in sede civile sono posti a carico dei genitori consente al giudice tutelare di disporre la decadenza della responsabilit\u00e0 genitoriale, laddove l\u2019attivit\u00e0 di monitoraggio dei servizi sociali rilevi l\u2019incapacit\u00e0 di provvedere alla prole. Tra gli elementi presi in considerazione a tal fine assume un ruolo centrale lo stato di abbandono morale e fisico in cui eventualmente verte il minore, e che la Corte di Cassazione fa discendere automaticamente dallo stato di detenzione dei genitori. \u00c8 stato, infatti, precisato di recente che \u201c<em>la condizione di abbandono del minore pu\u00f2 essere dimostrata anche dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, essendo imputabile alla condotta criminosa posta in essere dal genitore nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore<\/em>\u201d. Si vede cos\u00ec accolto l\u2019automatismo per cui il ristretto \u00e8 di per s\u00e9 incapace di attendere alle esigenze e alla cura dei propri figli. Per altro versante, in sede penale la perdita o sospensione della responsabilit\u00e0 genitoriale derivano dall\u2019applicazione di una pena accessoria. In particolare, la perdita viene disposta quando il ruolo di genitore \u00e8 elemento costitutivo del reato (reati di violenza sessuale su minore, maltrattamenti, abuso dei mezzi di correzione), o in caso di condanna all\u2019ergastolo. La sospensione invece, viene disposta in presenza di abuso della responsabilit\u00e0 o in caso di condanna ad una pena di reclusione superiore a 5 anni e per tutto il periodo relativo all&#8217;espiazione della stessa, salvo che il Giudice, tramite l&#8217;utilizzo dei poteri discrezionali riconosciutigli, disponga altrimenti. In tale ultima ipotesi, si prescinde dalla natura del reato e da un giudizio effettivo circa la compromissione del ruolo genitoriale. La ratio della norma, infatti, \u00e8 quella di tutelare il minore impedendo che una persona non presente nella quotidianit\u00e0 possa influire indebitamente sul suo sviluppo psicofisico.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]Se, dunque, nel nostro ordinamento la tutela del minore assume un ruolo prioritario tanto quanto la funzione rieducativa della pena, occorre individuare strumenti alternativi per preservare il rapporto madre-figlio.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Un principio di dubbia applicazione<\/strong><\/p>\n<p>Non pu\u00f2 considerarsi, tuttavia, esclusivamente preordinato a tal fine un quadro normativo che recide ogni collegamento tra genitori e figli anche quando la preservazione del rapporto familiare non \u00e8 compromessa dalla condotta criminosa. Occorre infatti evidenziare che ad essere privati della responsabilit\u00e0 genitoriale sono altres\u00ec gli autori di reati non connessi alla funzione genitoriale. Dai dati relativi alla detenzione femminile emerge che su 2.248 donne ristrette, la maggior parte ha commesso reati contro il patrimonio o relativi al traffico di stupefacenti.<br \/>\nDall\u2019assetto legislativo nonch\u00e9 dalla casistica giurisprudenziale, emerge una presunzione di inadeguatezza e inattitudine del detenuto a partecipare alla vita familiare e ad assumere decisioni nell\u2019interesse dei propri figli. Essa appare frutto di un pregiudizio che vede il ristretto come un cattivo modello, non solo nel contesto sociale ma anche in quello familiare, privandolo del suo ruolo nel rapporto con la prole. Sul piano civilistico, in particolare, la privazione della responsabilit\u00e0 genitoriale deriva dalla fisiologica assenza del genitore recluso, che raramente riesce ad ottemperare ai suoi obblighi. L\u2019esercizio dei suoi diritti-doveri \u00e8 confinato in sporadici colloqui e conversazioni telefoniche, tenuti per lo pi\u00f9 in presenza di terzi e in un ambiente inadeguato per i rapporti familiari. Gli spazi destinati all\u2019affettivit\u00e0 sono in effetti inesistenti nella maggior parte degli istituti di pena italiani, e i luoghi in cui si svolge la vita detentiva costituiscono un trauma, in primis per il minore.<br \/>\nTuttavia, non pu\u00f2 prescindersi dalla considerazione che l\u2019azione educativa di genitori consapevoli passi attraverso l\u2019attenzione e la sollecitudine con la quale essi si occupano dei loro figli, e sotto tale aspetto la relazione madre figlio va preservata. A un approccio che propone la totale deresponsabilizzazione del detenuto, dovrebbe sostituirsene uno basato sull\u2019assunzione di responsabilit\u00e0 e formazione all\u2019interno del nucleo familiare. La dimensione affettiva connessa alla maternit\u00e0 ha, in tal senso, una sua valenza culturale e dovrebbe essere considerata elemento di trattamento e punto di partenza nel processo di risocializzazione. Diversamente, la sua assenza produce la destrutturazione del contesto familiare. Pertanto, la possibilit\u00e0 di continuare ad esercitare la responsabilit\u00e0 genitoriale attraverso l\u2019assunzione di decisioni relative alla vita e alla cura della prole, contribuisce a rendere effettivo il principio di rieducazione della pena. La negazione del rapporto familiare in virt\u00f9 di un automatismo legislativo integra la violazione di un diritto costituzionalmente garantito indistintamente ad uomini liberi e ristretti, e risponde ad una logica meramente retributiva della pena. Siffatta violazione si verifica ogni qualvolta lo Stato non predispone gli strumenti che possano consentire al detenuto che ne sia grado di continuare ad essere genitore. Se, dunque, nel nostro ordinamento la tutela del minore assume un ruolo prioritario tanto quanto la funzione rieducativa della pena, occorre individuare strumenti alternativi per preservare il rapporto madre-figlio.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]Altro aspetto che merita considerazione \u00e8 quello attinente i percorsi di accompagnamento alla genitorialit\u00e0 in carcere, allo stato attivi soltanto in pochi istituti, come quelli di Bollate, Opera, San Vittore, Torino.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Tutela dei diritti delle donne detenute<\/strong><\/p>\n<p>In tale prospettiva, le misure alternative alla detenzione introdotte appositamente per le madri in carcere ricevono ancora scarsa applicazione nella pratica, per i rigorosi requisiti che la normativa stessa pone. Le detenzione domiciliare speciale per detenute madri, in realt\u00e0, non \u00e8 subordinata a limiti di pena (non superiore ai 4 anni) e alla natura del reato (inaccessibile agli ostativi) della detenzione semplice. Essa \u00e8 accessibile a prescindere dalla pena comminata, ma a condizione che, per le pene superiori ai 4 anni, ne sia stata scontata almeno 1\/3, o 15 anni in caso di condanna all\u2019ergastolo. Inoltre, per le detenute che hanno commesso reati ostativi, l\u2019accesso al beneficio \u00e8 subordinato ad una condotta collaborativa con la giustizia o un giudizio circa l\u2019irrilevanza di una tale collaborazione. Ulteriori presupposti sono la possibilit\u00e0 di ripristinare delle condizioni di convivenza con i minori, nonch\u00e9 un giudizio relativo all\u2019assenza del pericolo di commissione di altri reati.<br \/>\nSebbene l\u2019intervento del legislatore abbia rappresentato un passo in avanti nella tutela della maternit\u00e0, nella pratica le condizioni poste dalla normativa non consentono un rilevante accesso al beneficio. Il giudizio di assenza del pericolo di commissione di altri reati, inoltre, rende difficile l\u2019accesso alla misura per le detenute tossicodipendenti o appartenenti ad etnie nomadi, per le quali i tassi di recidiva sono alti.<br \/>\nAltra misura in favore delle detenute-madri \u00e8 prevista dall\u2019art. 21 bis della legge 354\/75, che consente alle condannate e internate di assistere all\u2019esterno i propri figli minori di 10 anni. In presenza di condanna per reato ostativo, tuttavia, l\u2019accesso al beneficio \u00e8 subordinato all\u2019espiazione di un 1\/3 della pena, o di almeno 5 anni. Rispetto a tale limite \u00e8 intervenuta una pronuncia di illegittimit\u00e0 della Corte costituzionale <span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_4308_1('footnote_plugin_reference_4308_1_2');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_4308_1('footnote_plugin_reference_4308_1_2');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_4308_1_2\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">2)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_4308_1_2\" class=\"footnote_tooltip\">Sentenza 23\/07\/2018 n\u00b0 174.<\/span><\/span><script type=\"text\/javascript\"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_4308_1_2').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_4308_1_2', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });<\/script>, secondo la quale i requisiti legislativi previsti per l\u2019accesso all&#8217;assistenza di cui all\u2019art. 21 bis non possono coincidere con quelli per l\u2019accesso al lavoro all&#8217;esterno. Il primo, infatti, \u00e8 un beneficio prevalentemente finalizzato a favorire il rapporto tra madre e figli in tenera et\u00e0, il secondo \u00e8 preordinato al reinserimento sociale del condannato. L\u2019equiparazione delle due misure si pone in contrasto con l&#8217;art. 31 della Costituzione, giacch\u00e9 condiziona in via assoluta e presuntiva il rapporto tra madre e figlio ad un indice legale del \u201cravvedimento\u201d della condannata. Altro aspetto che merita considerazione \u00e8 quello attinente i percorsi di accompagnamento alla genitorialit\u00e0 in carcere, allo stato attivi soltanto in pochi istituti, come quelli di Bollate, Opera, San Vittore, Torino.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Tale progetto si avvale del lavoro di psicologi che seguono il genitore detenuto, creando un ponte con il figlio e la famiglia, nonch\u00e9 con i servizi territoriali. Ci\u00f2 al fine di sostenere la relazione genitoriale, anche attraverso il supporto durante le visite familiari. Alla stessa logica risponde l\u2019intento di creare spazi destinati all\u2019interazione tra genitori e figli diversi da quelli in cui si tengono i colloqui ordinari e che richiamino un ambiente pi\u00f9 familiare. L\u2019esigua attivazione di questi percorsi \u00e8 data dalle scarse risorse impiegate dal sistema penitenziario nell\u2019assunzione di personale civile qualificato, e dal fatto che l\u2019intervento sia allo stato appannaggio esclusivo del terzo settore. \u00c8 ancora troppo forte il disinteresse dell\u2019istituzione rispetto all\u2019affettivit\u00e0 e alla genitorialit\u00e0 che, diversamente, dovrebbero essere prioritari nella tutela dei diritti dei detenuti e dei loro figli. L\u2019indifferenza verso ci\u00f2 che accade nelle carceri significa anche indifferenza ed ingiustizia della societ\u00e0 verso la persona umana.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>BIBLIOGRAFIA<\/strong><br \/>\nAnna Paola Canova, 2012\/2013, Genitori autori di reato tra responsabilit\u00e0 penale e genitoriale<br \/>\nAPA, 2000, DSM-IV-TR, APA Press, Washington (DC)<br \/>\nAntonio Salvati, 2010, La detenzione femminile<br \/>\nAss. Antigone, Donne e carcere: quale genere di detenzione?<br \/>\nCeraudo F.,1997, La sessualit\u00e0 in carcere: aspetti psicologici, comportamentali e ambientali, in Simonelli C., Petruccelli F. e Vizzari V. (a cura di), 2000, Sessualit\u00e0 e terzo millennio, vol. I, Franco Angeli, Milano.<br \/>\nGoffman E., 2003, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell&#8217;esclusione e della violenza, Einaudi, Torino (ed.or.1968)<\/p>\n<p><strong>SITOGRAFIA<\/strong><\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"qreJgAT8Yn\"><p><a href=\"https:\/\/welforum.it\/\">Home<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" title=\"&#8220;Home&#8221; &#8212; welforum.it\" src=\"https:\/\/welforum.it\/embed\/#?secret=qreJgAT8Yn\" data-secret=\"qreJgAT8Yn\" width=\"600\" height=\"338\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><br \/>\nhttps:\/\/www.giustizia.it<br \/>\nhttps:\/\/www.antigone.it<br \/>\nwww.ristretti.it<br \/>\nwww.iusitinere.it[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/section><div class=\"speaker-mute footnotes_reference_container\"> <div class=\"footnote_container_prepare\"><p><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_label pointer\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_4308_1();\">References<\/span><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_collapse_button\" style=\"display: none;\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_4308_1();\">[<a id=\"footnote_reference_container_collapse_button_4308_1\">+<\/a>]<\/span><\/p><\/div> <div id=\"footnote_references_container_4308_1\" style=\"\"><table class=\"footnotes_table footnote-reference-container\"><caption class=\"accessibility\">References<\/caption> <tbody> \r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_4308_1('footnote_plugin_tooltip_4308_1_1');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_4308_1_1\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>1<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">Corte di Cassazione, Sezione sesta Civile, ordinanza del 10 gennaio 2020 n.319.<\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_4308_1('footnote_plugin_tooltip_4308_1_2');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_4308_1_2\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>2<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">Sentenza 23\/07\/2018 n\u00b0 174.<\/td><\/tr>\r\n\r\n <\/tbody> <\/table> <\/div><\/div><script type=\"text\/javascript\"> function footnote_expand_reference_container_4308_1() { jQuery('#footnote_references_container_4308_1').show(); 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