{"id":4318,"date":"2021-03-02T17:25:15","date_gmt":"2021-03-02T16:25:15","guid":{"rendered":"http:\/\/antigone.filarete.it\/lisolamento-penitenziario-norme-effetti-sui-detenuti-strumenti-di-monitoraggio-2\/"},"modified":"2021-05-04T22:14:16","modified_gmt":"2021-05-04T20:14:16","slug":"il-mostro-in-prima-pagina-il-fragile-diritto-alla-riservatezza-nel-procedimento-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/il-mostro-in-prima-pagina-il-fragile-diritto-alla-riservatezza-nel-procedimento-penale\/","title":{"rendered":"Il mostro in prima pagina. Il fragile diritto alla riservatezza nel procedimento penale"},"content":{"rendered":"<section class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>Claudio Paterniti Martello<\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (7.4.18) simplesharebuttons.com --><div id=\"ssba-classic-2\" class=\"ssba ssbp-wrap left ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:left\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"email\" class=\"ssba_email_share\" href=\"mailto:?subject=Il%20mostro%20in%20prima%20pagina.%20Il%20fragile%20diritto%20alla%20riservatezza%20nel%20procedimento%20penale&body=%20https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4318\"><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/email.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Email\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Email this to someone\" \/><div title=\"email\" class=\"ssbp-text\">email<\/div><\/a><a data-site=\"\" class=\"ssba_facebook_share\" href=\"http:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4318\"  target=\"_blank\" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on Facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"\" class=\"ssba_twitter_share\" href=\"http:\/\/twitter.com\/share?url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4318&text=Il%20mostro%20in%20prima%20pagina.%20Il%20fragile%20diritto%20alla%20riservatezza%20nel%20procedimento%20penale%20\"  target=&quot;_blank&quot; ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Tweet about this on Twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><\/div><\/div>     <div class=\"scaricapdf\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/34.-ANTIGONE_XVIIrapporto_MostroPrimaPagina.pdf\" target=\"_blank\"><i class=\"fa fa-arrow-circle-down\" aria-hidden=\"true\"><\/i>  <\/a>\n    <\/div>\n    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>Il mostro in prima pagina. Il fragile diritto alla riservatezza nel procedimento penale<\/span><\/h4><h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 sottotitolo\" style=\"\"><span><\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]A farne le spese non sono solo le garanzie per le persone coinvolte nei procedimenti penali, ma anche la serenit\u00e0 di giudizio del Magistrato, la sua effettiva imparzialit\u00e0 e la necessaria riservatezza delle indagini.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Molto spesso giornali e TV diffondono nomi e immagini di persone coinvolte in processi e indagini senza preoccuparsi del loro diritto alla riservatezza, per quanto negli ultimi anni siano state introdotte diverse norme che proteggono la loro privacy. Perch\u00e9 la realt\u00e0 fatica tanto ad adattarsi a queste norme? La questione \u00e8 complessa, e ha a che fare con vari diritti, tutti costituzionalmente garantiti. Da un lato il diritto di cronaca e informazione (art. 21 della Costituzione) e il diritto di conoscere le modalit\u00e0 con cui \u00e8 gestita la giustizia (art. 101 Cost.), anche al fine di modificarne le regole; dall\u2019altro il diritto all\u2019identit\u00e0, all\u2019immagine, alla privacy (artt. 2 e 3 Cost.) e il diritto alla presunzione di innocenza (art. 27 Cost.). Quasi sempre a prevalere \u00e8 il primo paniere di diritti e a farne le spese non sono solo le garanzie per le persone coinvolte nei procedimenti penali, ma anche la serenit\u00e0 di giudizio del Magistrato, la sua effettiva imparzialit\u00e0 e la necessaria riservatezza delle indagini.<br \/>\nL\u2019interesse della stampa non riguarda tutte le fasi di un procedimento penale. Per lo pi\u00f9 si concentra sulle indagini preliminari, il momento degli arresti e degli avvisi di garanzia. Coinvolge quindi solo la fase iniziale di procedimenti spesso lunghi e complessi, ma i suoi risultati sono percepiti come l\u2019esito di un accertamento dei fatti che invece avviene nel corso del processo. Inoltre molte conferenze stampa nelle Procure o negli uffici di Polizia avvengono con le immagini delle persone arrestate sullo sfondo.<br \/>\nUna ricerca condotta pochi anni fa dell\u2019Unione delle Camere Penali su un campione di pi\u00f9 di 7000 articoli di stampa mostrava come in oltre il 60% dei casi prevalesse un approccio colpevolista alle vicende giudiziarie, o che recepiva in maniera acritica le ipotesi dell\u2019accusa.<br \/>\nLa Corte di Cassazione gi\u00e0 nel 1984 (sentenza 5259) ha individuato tre criteri che \u00e8 necessario rispettare per esercitare in maniera legittima il diritto di cronaca: la verit\u00e0 dell\u2019informazione, la moderazione della forma espositiva e la sua pertinenza, cio\u00e8 il suo interesse pubblico. Altri limiti sono stati stabiliti nel tempo dai numerosi codici deontologici che regolano l\u2019attivit\u00e0 dei giornalisti (i quali sono riassunti nel Testo Unico dei doveri del giornalista del 2016). Norme e sentenze sono dunque di stampo garantista, ma la prassi no. Tra i motivi di questo scarto c\u2019\u00e8 probabilmente l\u2019inadeguatezza di alcune sanzioni (le sanzioni comminate dell\u2019Ordine dei Giornalisti e dal CSM sono molto rare) ma anche un problema culturale e deontologico che riguarda tanto i giornalisti quanto i magistrati e gli altri operatori della giustizia.<br \/>\nDi recente il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) si \u00e8 preoccupato di porre limiti chiari alla comunicazione di Giudici e Pubblici Ministeri, che in alcuni casi contribuisce a porre le basi per i cosiddetti processi mediatici. Lo ha fatto emanando delle linee guida che, tra le altre cose, prevedono l\u2019individuazione di Magistrati responsabili per le comunicazioni con i media, oltre alla creazione di uffici stampa di Tribunali e Procure &#8211; uffici che per\u00f2, a causa della mancanza di mezzi, spesso non vedono la luce.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Il meccanismo attuale fa s\u00ec che i giornalisti si trovino spesso in una relazione di dipendenza dalle autorit\u00e0 giudiziarie, che sono la loro fonte privilegiata[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Le falle nel sistema<\/strong><\/p>\n<p>Il sistema giudiziario fatica da tempo a garantire il segreto istruttorio nella fase iniziale del procedimento penale, cio\u00e8 a garantire che gli atti non verranno diffusi illegalmente (e dunque che non verranno pubblicati sulla stampa). La Corte di Cassazione, con la sentenza 173\/2000, ha affermato l\u2019incapacit\u00e0 sistemica a garantire tale segreto per gli gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero (PM) e del Giudice per le indagini preliminari (GIP). Si tratta di un reato, ma nella pratica i responsabili non vengono quasi mai individuati. Il sistema \u00e8 assuefatto alla pratica della fuga illegale di notizie.<br \/>\nQuesta per\u00f2 non \u00e8 l\u2019unica norma inapplicata. Il divieto di diffusione delle immagini che ritraggono persone in stato di arresto o nel corso della traduzione in carcere, ad esempio, per quanto previsto da diverse norme, non sempre viene rispettato dalle autorit\u00e0 giudiziarie e dalle Forze di Polizia. E ancora: dati sensibili come il nome, la nazionalit\u00e0, l\u2019et\u00e0 e la professione delle persone coinvolte, che dovrebbero essere citati solo quando l\u2019interesse pubblico lo richiede, sono spesso diffusi in maniera ingiustificata nel corso delle conferenze stampa o assieme ai video pubblicati autonomamente dalle Forze di Polizia, senza che vi siano esigenze di giustizia o polizia. Le sanzioni disciplinari per queste violazioni sono praticamente inesistenti.<br \/>\nUn altro problema annoso \u00e8 quello della pubblicazione sulla stampa di elementi penalmente irrilevanti, solitamente di intercettazioni telefoniche o ambientali che spesso riguardano anche persone estranee al procedimento, o interessate in modo del tutto marginale. A volte per\u00f2 una cosa pu\u00f2 essere penalmente irrilevante ma di interesse pubblico. E\u2019 l\u2019interesse pubblico il criterio che presiede alla pubblicazione di un atto o del contenuto di un atto processuale, ed \u00e8 valutato autonomamente dal giornalista. Che per\u00f2 dovrebbe sempre rispettare il limite della moderazione, e ci\u00f2 non avviene. La disponibilit\u00e0 di elementi penalmente irrilevanti (e spesso senza interesse pubblico) in vari casi \u00e8 conseguenza della cattiva prassi, in uso tra molti magistrati, di inserirli nei provvedimenti di custodia cautelare, che possono essere pubblicati, almeno nel contenuto. Questo proprio al fine di dare loro rilevanza mediatica.<br \/>\nIl meccanismo attuale fa s\u00ec che i giornalisti si trovino spesso in una relazione di dipendenza dalle autorit\u00e0 giudiziarie, che sono la loro fonte privilegiata. Le norme consentono l\u2019accesso diretto agli atti non pi\u00f9 coperti da segreto istruttorio \u2014 dunque senza passare da un magistrato \u2014 ma sono applicate in maniera arbitraria e parziale, e dunque ineffettiva. Nella prassi le informazioni passano da canali informali. La fuga di notizia \u00e8 il modo in cui di norma i media vengono a conoscenza dei procedimenti penali. Il fatto che da quel magistrato dipenda la disponibilit\u00e0 di notizie fa s\u00ec che un suo provvedimento venga criticato con pi\u00f9 difficolt\u00e0.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]\u00c8 piuttosto necessario apportare dei cambiamenti culturali, come avvenuto per le foto e i nomi dei minori[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Una svolta necessaria<\/strong><\/p>\n<p>Molti atti non potrebbero essere pubblicati, ma lo sono lo stesso. Le sanzioni per violazione del divieto di pubblicazione sono molto tenui, ma un loro inasprimento o la creazione di nuovi reati non pare essere una soluzione desiderabile n\u00e9 tanto meno percorribile, in quanto ostacolerebbe la libert\u00e0 di stampa, ponendosi in contrasto con una consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU). E\u2019 piuttosto necessario apportare dei cambiamenti culturali, come avvenuto per le foto e i nomi dei minori che fino a qualche anno fa venivano pubblicati con regolarit\u00e0, ma oggi per fortuna questo non accade pi\u00f9, e non per effetto dell\u2019introduzione di un nuovo reato. Una svolta culturale avrebbe poi come ovvia conseguenza un maggiore rigore da parte dell\u2019Ordine dei giornalisti. Da pi\u00f9 parti \u00e8 stata avanzata la proposta di rendere effettive le sanzioni reputazionali per i giornalisti che violano i limiti di liceit\u00e0. Luigi Ferrarella, noto e stimato cronista giudiziario del Corriere della Sera, ha proposto la pubblicazione obbligatoria e in uno spazio in evidenza di condanne penali, sentenze di risarcimenti civili, sanzioni disciplinari e provvedimenti del Garante della privacy conseguenti a un trattamento illecito della notizia.<br \/>\nLa svolta culturale dovrebbe riguardare anche gli operatori della giustizia, chiaramente. I quali hanno approcci e capacit\u00e0 comunicative differenti. Contrariamente agli uffici giudiziari, ad esempio, le Forze di Polizia dispongono di siti internet e canali social gestiti in maniera professionale ma con toni spesso autocelebrativi e poco rispettosi della presunzione di innocenza e del diritto alla riservatezza. La diffusione di dati sensibili \u00e8 la norma, com\u2019\u00e8 la norma l\u2019assenza di condizionali nel presentare le ipotesi accusatorie.<br \/>\nI processi mediatici paralleli ai processi veri e propri non riguardano solo le personalit\u00e0 note del mondo politico o imprenditoriale. A fare le spese di una sovraesposizione mediatica sono anche le persone sprovviste di mezzi, specie su scala locale. Sono state avanzate proposte di rimedi compensativi per chi \u00e8 danneggiato dal processo mediatico, sul modello di quanto avviene per l\u2019ingiusta detenzione o per la durata irragionevole del processo. Nella riflessione degli operatori giuridici \u00e8 stata stata ipotizzata la presa in conto dell\u2019attenuante per le persone condannate, a compensazione di una sorta di violazione del principio <em>ne bis in idem<\/em> (secondo cui non si pu\u00f2 essere processati due volte per lo stesso fatto), che l\u2019esistenza di un processo mediatico violerebbe in parte. Per i prosciolti si \u00e8 ipotizzata una maggiore forza della sanzione reputazionale, con obbligo di pubblicazione delle sentenze e una compensazione monetaria. Tuttavia si tratta di proposte di difficile (e in alcuni casi non desiderabile) realizzazione, volte soprattutto a fare emergere il problema.<br \/>\nUn ragionamento sulla sovraesposizione mediatica delle persone coinvolte in procedimenti penali merita infine la presa in conto del diritto all\u2019oblio per chi subisce un processo (che riguarda i procedimenti penali conclusi). Molte persone una volta scontata la pena detentiva faticano a trovare lavoro perch\u00e9 il processo e la condanna restano indicizzate sui motori di ricerca. In molti casi c\u2019\u00e8 un interesse pubblico a ci\u00f2. In altri la questione \u00e8 pi\u00f9 dubbia. La Corte di Cassazione ha individuato nel tempo trascorso dai fatti e nell\u2019attualit\u00e0 dell\u2019interesse pubblico alla diffusione della notizia i criteri in base ai quali stabilire se la persistenza della notizia ha ragion d\u2019essere o se deve essere de-indicizzata.<br \/>\nIn tutti i casi si tratta di problemi che meritano riflessioni collettive e la ricerca di soluzioni in gradneo di garantire i diritti delle persone indagate, imputate e in alcuni casi anche condannate pi\u00f9 di quanto non accada oggi.<\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/www.antigone.it\/upload2\/uploads\/docs\/Mostroinprimapagina.pdf\">Qui un report<\/a> in cui si approfondiscono le questioni trattate in questo articolo)[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text] [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]A farne le spese non sono solo le garanzie per le persone coinvolte nei procedimenti penali, ma anche la serenit\u00e0 di giudizio del Magistrato, la sua effettiva imparzialit\u00e0 e la necessaria riservatezza delle indagini.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Molto spesso giornali e TV diffondono nomi e immagini di persone coinvolte in processi e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4245,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0},"categories":[9],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4318"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4318"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4318\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5465,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4318\/revisions\/5465"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4245"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}