{"id":4322,"date":"2021-03-02T17:26:56","date_gmt":"2021-03-02T16:26:56","guid":{"rendered":"http:\/\/antigone.filarete.it\/il-rapporto-tra-genitorialita-e-detenzione-le-madri-recluse-a-pozzuoli-2\/"},"modified":"2021-05-04T22:15:10","modified_gmt":"2021-05-04T20:15:10","slug":"pari-dignita-al-lavoro-penitenziario-in-memoria-di-luca-santini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/pari-dignita-al-lavoro-penitenziario-in-memoria-di-luca-santini\/","title":{"rendered":"Pari dignit\u00e0 al lavoro penitenziario: in memoria di Luca Santini"},"content":{"rendered":"<section class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>Elia De Caro e Gennaro Santoro <\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (7.4.18) simplesharebuttons.com --><div id=\"ssba-classic-2\" class=\"ssba ssbp-wrap left ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:left\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"email\" class=\"ssba_email_share\" href=\"mailto:?subject=Pari%20dignit\u00e0%20al%20lavoro%20penitenziario:%20in%20memoria%20di%20Luca%20Santini&body=%20https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4322\"><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/email.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Email\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Email this to someone\" \/><div title=\"email\" class=\"ssbp-text\">email<\/div><\/a><a data-site=\"\" class=\"ssba_facebook_share\" href=\"http:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4322\"  target=\"_blank\" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on Facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"\" class=\"ssba_twitter_share\" href=\"http:\/\/twitter.com\/share?url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4322&text=Pari%20dignit%C3%A0%20al%20lavoro%20penitenziario%3A%20in%20memoria%20di%20Luca%20Santini%20\"  target=&quot;_blank&quot; ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"Twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Tweet about this on Twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><\/div><\/div>     <div class=\"scaricapdf\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/35.-ANTIGONE_XVIIrapporto_PariDignita\u0300-.pdf\" target=\"_blank\"><i class=\"fa fa-arrow-circle-down\" aria-hidden=\"true\"><\/i>  <\/a>\n    <\/div>\n    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>Pari dignit\u00e0 al lavoro penitenziario. In memoria di Luca Santini<\/span><\/h4><h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 sottotitolo\" style=\"\"><span><\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Con il messaggio INPS n.909 del 5 marzo 2019 si \u00e8 instaurata la disdicevole prassi del mancato riconoscimento della Naspi (gi\u00e0 indennit\u00e0 di disoccupazione ) a detenuti ed ex detenuti che abbiano svolto lavoro alle dipendenze dell&#8217;Amministrazione penitenziaria per i loro periodi di quiescenza dal lavoro.<\/p>\n<p>Tale decisione rappresenta un manifesto regresso rispetto a precedenti decisioni della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in tema dei diritti dei detenuti e lavoro quale &#8220;il diritto dei detenuti lavoratori, cos\u00ec come i liberi cittadini, a percepire una remunerazione corrispondente alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro prestato, al riposo settimanale e annuale, ai benefici previdenziali e in generale a un trattamento che deve essere mutuato su quello della societ\u00e0 libera&#8221;.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 ha seriamente preoccupato molti detenuti e i componenti delle loro famiglie i quali hanno visto il rigetto delle loro domande e la perdita di un sostegno al loro reddito, spesso gi\u00e0 molto contenuto, ed hanno dovuto affrontare con maggiori difficolt\u00e0 il rientro in societ\u00e0. Ne sono nate diverse segnalazioni ai Garanti dei detenuti e alle associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei detenuti.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>L\u2019iniziativa di Antigone<\/strong><\/p>\n<p>Antigone, unitamente ad alcuni garanti regionali (Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Toscana), ha sin da subito indirizzato all&#8217;INPS una lettera di protesta per tale messaggio che illegittimamente diniega prestazioni previdenziali dovute e una lettera di sensibilizzazione indirizzata alle organizzazioni sindacali al fine di provvedere attraverso i patronati all&#8217;invio delle domande di prestazione previdenziale. Nel medesimo tempo anche i patronati si sono organizzati al fine di ricorrere avverso le determinazioni negative assunte dall&#8217;INPS.<\/p>\n<p>Grazie soprattutto all\u2019opera e all&#8217;ingegno dell\u2019avvocato Luca Santini, purtroppo venuto a mancare alla fine del luglio del 2019, \u00e8 stato possibile unire le forze di Antigone, della Cgil e dell\u2019Inca-Cgil ed \u00e8 stata predisposta una guida per contrastare questa prassi discriminatoria. \u00c8 stato quindi predisposto un modello di ricorso gerarchico avverso la determinazione negativa dell&#8217;INPS da indirizzare al Comitato provinciale INPS territorialmente competente che \u00e8 quello di residenza dell&#8217;interessato. <span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_4322_1('footnote_plugin_reference_4322_1_1');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_4322_1('footnote_plugin_reference_4322_1_1');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_4322_1_1\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">1)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_4322_1_1\" class=\"footnote_tooltip\">In forza del novellato art 45 dell&#8217;ordinamento penitenziario il detenuto privo di residenza anagrafica acquisisce la residenza anagrafica nel territorio ove \u00e8 sito l&#8217;istituto mentre al condannato \u00e8 consentito optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove \u00e8 detenuto o internato. Tale opzione pu\u00f2 essere in ogni momento modificata.<\/span><\/span><script type=\"text\/javascript\"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_4322_1_1').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_4322_1_1', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });<\/script><\/p>\n<p>\u00c8 infatti indispensabile promuovere dapprima il ricorso gerarchico quale condizione di ammissibilit\u00e0 per il successivo ed eventuale ricorso al Giudice del Lavoro.<br \/>\nIl modello di ricorso \u00e8 stato promosso e diffuso dal Difensore civico di Antigone, dalla Cgil e dall\u2019Inca Cgil ed ha avuto una ampia circolazione. Dalle notizie in nostro possesso, tuttavia, i ricorsi amministrativi non hanno comportato un ripensamento dell\u2019INPS e sono pertanto stati presentati ricorsi giurisdizionali.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]<b>Di recente, il 15 dicembre del 2020, il Tribunale del Lavoro di Venezia ha accolto il ricorso contro il diniego dell\u2019INPS al riconoscimento della Naspi ad un detenuto<\/b>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Di recente, il 15 dicembre del 2020, il Tribunale del Lavoro di Venezia ha accolto il ricorso contro il diniego dell\u2019INPS al riconoscimento della Naspi ad un detenuto<\/strong> affermando nettamente il carattere discriminatorio della prassi dell\u2019Istituto di previdenza.<\/p>\n<p>Il ricorrente era stato detenuto fino al 27 marzo 2019 presso il carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia all\u2019interno del quale ha svolto attivit\u00e0 lavorativa in favore dell\u2019Amministrazione penitenziaria dal maggio 2018 alla scarcerazione in qualit\u00e0 di addetto all\u2019assistenza di soggetto disabile. Successivamente alla scarcerazione, in data 3 maggio 2019, l\u2019interessato aveva presentato la domanda volta alla percezione della Naspi, rigettata in data 23maggio 2019 secondo quanto previsto dal messaggio INPS n.909 del 5 marzo 2019 sopra citato.<\/p>\n<p>Dunque il caso in esame non riguarda la richiesta della Naspi per periodi di non lavoro in carcere tra un turno e l\u2019altro di lavoro prestato alle dipendenze dell&#8217;Amministrazione penitenziaria, quanto piuttosto il diritto alla Naspi per il caso di un detenuto che ha prestato attivit\u00e0 di lavoro in favore dell\u2019Amministrazione penitenziaria cessato per scarcerazione, dunque, involontariamente.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Una buona notizia<\/strong><\/p>\n<p>Correttamente, il Giudice del lavoro ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, ovvero: A) lo stato di disoccupazione involontario, B) la dichiarazione di immediata disponibilit\u00e0 allo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa al Centro per l\u2019Impiego; C) almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l\u2019inizio del periodo di disoccupazione, D) 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l\u2019inizio del periodo di disoccupazione. <em>Nulla quaestio<\/em>, sul caso sottoposto al Giudice del Lavoro di Venezia, sulla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere B), C) e D). Sul punto A), ossia, sullo stato di disoccupazione involontario, il Giudice del Lavoro, nel mettere in discussione il contenuto del messaggio INPS sopra menzionato, propone un parallelo con l\u2019involontariet\u00e0 della risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari e le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternit\u00e0 ex art. 55 d.lgs 151\/2001, entrambe ipotesi in cui \u00e8 pacificamente riconosciuta &#8211; dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa &#8211; la possibilit\u00e0 di accesso alla Naspi; concludendo che \u201c<strong>Anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro penitenziario per scarcerazione la cessazione del rapporto di lavoro non \u00e8 riconducibile alla volont\u00e0 del lavoratore<\/strong>, e pertanto con la scarcerazione il detenuto-lavoratore si trova involontariamente disoccupato. Ragionare diversamente condurrebbe infatti a conclusioni contrarie alle finalit\u00e0 del lavoro penitenziario e alla tendenziale equiparabilit\u00e0 di tale prestazione lavorativa al c.d. lavoro libero pi\u00f9 volte ribadito dalla Corte Costituzionale.\u201d<\/p>\n<p>La sentenza \u00e8 da salutare con favore in quanto esplicitamente afferma \u201cche la negazione del beneficio della Naspi ai soli detenuti alle dipendenze dell\u2019Amministrazione penitenziaria confliggerebbe con il principio di uguaglianza di cui all\u2019art. 3 Costituzione, in quanto accedendo all\u2019interpretazione dell\u2019Inps i detenuti alle dipendenze dell\u2019Amministrazione penitenziaria sarebbero gli unici, nell\u2019ordinamento, a versare la contribuzione atta a finanziare la Naspi senza potersene avvantaggiare.\u201d<\/p>\n<p>Tale principio \u00e8 da condividere appieno, in primo luogo, perch\u00e8 evita discriminazioni tra chi ha lavorato, durante l\u2019esecuzione della pena, a favore di soggetti diversi dall\u2019Amministrazione penitenziaria, e che ha accesso alla Naspi, e chi ha lavorato alle dipendenze dell\u2019Amministrazione penitenziaria, che non avrebbe accesso alla Naspi secondo il messaggio Inps in commento.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][vc_column_text]<b>Una differente interpretazione che non riconosca il diritto alla Naspi anche durante la detenzione carceraria riteniamo che confliggerebbe con la stessa funzione trattamentale assegnata dal legislatore al lavoro carcerario<\/b>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>La turnazione del lavoro in carcere<\/strong><\/p>\n<p>Il principio affermato dal Tribunale del Lavoro di Venezia potrebbe essere utilizzato anche per affermare il diritto alla Naspi per il detenuto durante la detenzione e nei periodi \u201cforzati\u201d di astensione al lavoro legati alla turnazione tipica del lavoro penitenziario. A patto, ovviamente, che siano soddisfatti gli altri requisiti di legge in precedenza menzionati.<\/p>\n<p><strong>Una differente interpretazione che non riconosca il diritto alla Naspi anche durante la detenzione carceraria riteniamo che confliggerebbe con la stessa funzione trattamentale assegnata dal legislatore al lavoro carcerario<\/strong> atteso che anche il sostegno economico durante il percorso di reinserimento ha un\u2019indubbia valenza trattamentale. Per utilizzare le argomentazioni utilizzate dal Giudice del Lavoro di Venezia nella sentenza in commento, anche nel diverso caso qui proposto, si potrebbe sostenere che anche durante la detenzione e l\u2019involontaria sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, legata alla turnazione a sua volta derivante dalla scarsit\u00e0 di opportunit\u00e0 lavorative in carcere \u201cla remunerazione e la tutela previdenziale\/assicurativa svolgono un ruolo fondamentale sia per il riconoscimento che viene attribuito all\u2019attivit\u00e0 lavorativa svolta, sia per l\u2019innegabile effetto positivo sul processo di \u201cmodificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale\u201d (art. 1, co 2, Regolamento recante norme sull&#8217;ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libert\u00e0 DPR 230\/2000).\u201d Dunque, se alla cessazione del rapporto di lavoro in ragione della turnazione, pur ricorrendone gli altri presupposti, non fosse riconosciuta la tutela della disoccupazione anche la funzione rieducativa della pena sarebbe vanificata: se infatti il lavoro penitenziario ha una finalit\u00e0 di recupero e reintegrazione ugualmente la disponibilit\u00e0 di un sostegno economico nel delicato processo di reinserimento nella societ\u00e0, durante il periodo detentivo, ha un\u2019indubbia valenza trattamentale, tesa a non vanificare gli sforzi di riabilitazione profusi nel corso dell\u2019espiazione della pena.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]<b>In materia di diritto al lavoro in carcere la legge penitenziaria \u00e8 ispirata al principio secondo cui il detenuto che lavora deve vedersi riconosciuti gli stessi diritti del cittadino libero<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]D\u2019altronde sono numerose le disposizioni che suggeriscono una siffatta interpretazione. Come \u00e8 noto, <strong>in materia di diritto al lavoro in carcere la legge penitenziaria \u00e8 ispirata al principio secondo cui il detenuto che lavora deve vedersi riconosciuti gli stessi diritti del cittadino libero<\/strong>. La Legge 354\/1975 (ordinamento penitenziario) prevede, infatti, che &#8220;l&#8217;organizzazione e i metodi&#8221; del lavoro penitenziario &#8220;devono riflettere&#8221; quelli del lavoro nella societ\u00e0 libera (Art. 20 comma 3); che &#8220;la durata&#8221; delle prestazioni lavorative non pu\u00f2 superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e che alla stregua di tali leggi deve essere garantita, tra l&#8217;altro, &#8220;la tutela assicurativa e previdenziale&#8221; (Art. 20 comma 13); infine, che la remunerazione deve essere stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico &#8220;previsto dai contratti collettivi di lavoro&#8221; (Art.22). L&#8217;orientamento dettato dal legislatore nazionale \u00e8 in sintonia con quello emergente dalle Regole penitenziarie europee (Raccomandazione R 2006 \u2013 2) secondo cui in modo particolare &#8220;i detenuti che lavorano devono essere inseriti nel sistema nazionale della previdenza sociale&#8221; (Art. 26, punto 17).<\/p>\n<p>La Corte costituzionale si \u00e8 pronunciata in modo particolare sulla questione del diritto alla retribuzione dei lavoratori detenuti, rilevando, gi\u00e0 nella sentenza n.1087\/1988, che il lavoro del detenuto \u00e8 un diritto e che, pertanto, avendo perso la sua vecchia natura &#8220;afflittiva&#8221;, non si pu\u00f2 pi\u00f9 &#8220;dubitare che il rapporto che ivi si instaura \u00e8 disciplinato dal diritto comune negli elementi essenziali tra cui la retribuzione [&#8230;] per quanto non possa ritenersi che tale genere di lavoro sia del tutto identico [a quello svolto in libert\u00e0], specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per le finalit\u00e0 cui \u00e8 diretto e che deve raggiungere, non pu\u00f2 assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto, specie alla stregua dei precetti costituzionali (artt. 35 e 36 Cost.)&#8221;. La Corte costituzionale si \u00e8 espressa anche sul diritto alle ferie retribuite dei lavoratori detenuti, dichiarando con la sentenza n. 158 del 2001, l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 20, della Legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non riconosceva il diritto al riposo annuale retribuito (o alla relativa indennit\u00e0 sostitutiva) al detenuto che avesse prestato la propria attivit\u00e0 lavorativa alle dipendenze dell&#8217;Amministrazione penitenziaria. In sostanza i detenuti lavoratori, cos\u00ec come i liberi cittadini, hanno diritto a una remunerazione corrispondente alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 prestata, al riposo settimanale e annuale, ai benefici previdenziali, in generale a un trattamento che deve essere mutuato su quello della &#8220;societ\u00e0 libera&#8221;. Alla luce di tali principi appare francamente immotivata la decisione di non riconoscere l&#8217;involontaria sospensione del lavoro, a causa della turnazione, al detenuto anche durante l\u2019espiazione della pena.<\/p>\n<p>Non vi \u00e8 ragione d&#8217;altra parta per negare che nel caso di specie la condizione di disoccupazione del lavoratore sia del tutto involontaria, in quanto la cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 stata unilateralmente stabilita dall&#8217;Amministrazione, n\u00e9 \u00e8 in alcun modo prevedibile il momento in cui il lavoratore verr\u00e0 riammesso in servizio. Sembra logico quindi accordare a un lavoratore che si trovi privo di impiego e di stipendio, per cause indipendenti dalla propria volont\u00e0, la tutela tipica prevista dall&#8217;ordinamento contro la disoccupazione per le generalit\u00e0 dei consociati.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]<strong>Possiamo attestare che ci sono pervenute numerose segnalazioni sulla mancata percezione della Naspi sia da detenuti che da persone che avevano da poco terminato di espiare la pena<\/strong>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Nell\u2019esperienza del difensore civico <strong>possiamo attestare che ci sono pervenute numerose segnalazioni sulla mancata percezione della Naspi sia da detenuti che da persone che avevano da poco terminato di espiare la pena<\/strong> e che si sono viste private di un necessario supporto nel difficile cammino di rientro in societ\u00e0.<\/p>\n<p>Il lavoro intrapreso con la Cgil e l\u2019Inca <span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_4322_1('footnote_plugin_reference_4322_1_2');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_4322_1('footnote_plugin_reference_4322_1_2');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_4322_1_2\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">2)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_4322_1_2\" class=\"footnote_tooltip\">Si ringraziano l\u2019Inca cgil, la Cgil con cui si \u00e8 instaurata una fruttuosa collaborazione e Giampaolo Romanzi del difensore civico che ha reperito la sentenza del tribunale di Venezia e trattato molte segnalazioni pervenute al difensore in tema di disconoscimento della Naspi.<\/span><\/span><script type=\"text\/javascript\"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_4322_1_2').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_4322_1_2', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });<\/script> ci ha permesso di dare una risposta alle tante sollecitazioni e richieste e ci impone di seguire l\u2019evoluzione di questa campagna al fine di far s\u00ec che intervengano ulteriori decisioni dei giudici di merito e di legittimit\u00e0 che consolidino il principio dell\u2019equiparazione tra il lavoro penitenziario e il lavoro c.d. libero.<\/p>\n<p>Del resto se l\u2019Italia \u00e8 una Repubblica democratica fondata sul lavoro inserire una discriminazione tra cittadini detenuti e liberi proprio in tale materia avrebbe una valenza simbolica nefasta che riteniamo vada contrastata con la promozione dei diritti.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/section><div class=\"speaker-mute footnotes_reference_container\"> <div class=\"footnote_container_prepare\"><p><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_label pointer\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_4322_1();\">References<\/span><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_collapse_button\" style=\"display: none;\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_4322_1();\">[<a id=\"footnote_reference_container_collapse_button_4322_1\">+<\/a>]<\/span><\/p><\/div> <div id=\"footnote_references_container_4322_1\" style=\"\"><table class=\"footnotes_table footnote-reference-container\"><caption class=\"accessibility\">References<\/caption> <tbody> \r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_4322_1('footnote_plugin_tooltip_4322_1_1');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_4322_1_1\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>1<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">In forza del novellato art 45 dell&#8217;ordinamento penitenziario il detenuto privo di residenza anagrafica acquisisce la residenza anagrafica nel territorio ove \u00e8 sito l&#8217;istituto mentre al condannato \u00e8 consentito optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove \u00e8 detenuto o internato. Tale opzione pu\u00f2 essere in ogni momento modificata.<\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_4322_1('footnote_plugin_tooltip_4322_1_2');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_4322_1_2\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>2<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">Si ringraziano l\u2019Inca cgil, la Cgil con cui si \u00e8 instaurata una fruttuosa collaborazione e Giampaolo Romanzi del difensore civico che ha reperito la sentenza del tribunale di Venezia e trattato molte segnalazioni pervenute al difensore in tema di disconoscimento della Naspi.<\/td><\/tr>\r\n\r\n <\/tbody> <\/table> <\/div><\/div><script type=\"text\/javascript\"> function footnote_expand_reference_container_4322_1() { jQuery('#footnote_references_container_4322_1').show(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_4322_1').text('\u2212'); } function footnote_collapse_reference_container_4322_1() { jQuery('#footnote_references_container_4322_1').hide(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_4322_1').text('+'); } function footnote_expand_collapse_reference_container_4322_1() { if (jQuery('#footnote_references_container_4322_1').is(':hidden')) { footnote_expand_reference_container_4322_1(); } else { footnote_collapse_reference_container_4322_1(); } } function footnote_moveToReference_4322_1(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_4322_1(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } } function footnote_moveToAnchor_4322_1(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_4322_1(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } }<\/script>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text] [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243; el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Con il messaggio INPS n.909 del 5 marzo 2019 si \u00e8 instaurata la disdicevole prassi del mancato riconoscimento della Naspi (gi\u00e0 indennit\u00e0 di disoccupazione ) a detenuti ed ex detenuti che abbiano svolto lavoro alle dipendenze dell&#8217;Amministrazione penitenziaria per i loro periodi di quiescenza dal lavoro. 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