{"id":5505,"date":"2022-04-15T16:25:18","date_gmt":"2022-04-15T14:25:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/stranieri-2\/"},"modified":"2022-05-30T11:18:39","modified_gmt":"2022-05-30T09:18:39","slug":"detenuti-stranieri-e-irregolarita-del-soggiorno-in-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/detenuti-stranieri-e-irregolarita-del-soggiorno-in-italia\/","title":{"rendered":"Diritti migranti. Stranieri e detenzione"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>Serena Greco<\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.4) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=Diritti migranti. 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Inoltre, lo stesso potr\u00e0 formulare apposita domanda di protezione internazionale<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_1');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_1');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_5505_1_1\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">1)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_5505_1_1\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>\u00a0 con il coinvolgimento delle Commissioni Territoriali \u2013 ottenendo il relativo permesso di richiedente asilo &#8211; o, secondo la novellata disciplina, anche di protezione speciale<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_2');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_2');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_5505_1_2\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">2)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_5505_1_2\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>. Ciascun permesso di soggiorno dovr\u00e0 essere poi tempestivamente rinnovato presso la competente Questura ed entro i termini di legge, previa verifica della permanenza delle condizioni che ne avevano giustificato il rilascio.<\/p>\n<p>Le conseguenze del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, e quindi della condizione di irregolarit\u00e0 dello straniero in Italia, sono disciplinate dagli artt. 13 e segg. del Testo Unico Immigrazione.<\/p>\n<p>In particolare, l&#8217;art. 13, comma 2, L. n. 286 del 1998, espressamente richiamato dall&#8217;art. 16, comma 5, della stessa legge, prevede l\u2019espulsione amministrativa quale conseguenza dell\u2019irregolarit\u00e0 del soggiorno Italia, disposta qualora lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nei termini di legge, ovvero quando il permesso di soggiorno \u00e8 stato revocato, annullato o rifiutato, o \u00e8 scaduto da pi\u00f9 di sessanta giorni e non ne \u00e8 stato chiesto il rinnovo.<\/p>\n<p>L\u2019art. 16, comma 5 stabilisce invece che nei confronti dello straniero, identificato e detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell&#8217;articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, \u00e8 disposta l&#8217;espulsione in quanto misura alternativa alla detenzione, introdotta dall\u2019ordinamento a fini deflazionistici.<\/p>\n<p>La legge persegue l&#8217;obiettivo facendo in modo che fuoriescano dal circuito penitenziario, e siano subito rimpatriati, i condannati comunque non reintegrabili nella comunit\u00e0 nazionale, perch\u00e9 sprovvisti di titolo per rimanervi, gi\u00e0 non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per i quali non sussistano prevalenti esigenze di tutela della loro incolumit\u00e0 e salute o delle loro relazioni familiari<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_3');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_3');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_5505_1_3\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">3)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_5505_1_3\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>.<\/p>\n<p>Alla luce di tali previsioni, mantenere la regolarit\u00e0 del soggiorno in Italia, anche e soprattutto per i detenuti stranieri, \u00e8 indispensabile per non incorrere nelle gravi conseguenze previste dalla legge, quali, appunto, l\u2019espulsione dal territorio italiano e lo sradicamento \u2013 fisico, sociale e culturale &#8211; che tale provvedimento comporta.<\/p>\n<p>Ed infatti, sebbene durante il periodo di detenzione lo stato di irregolarit\u00e0 del detenuto non condizioni in modo rilevante il diritto ad usufruire di cure mediche e svolgere attivit\u00e0 lavorativa, il godimento di tali diritti potrebbe invece essere compromesso a fine pena, dunque proprio nel delicato periodo di reinserimento socio-lavorativo dell\u2019ex-detenuto<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_4');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_4');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_5505_1_4\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">4)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_5505_1_4\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;][\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Il rinnovo del permesso di soggiorno dal carcere<\/strong><\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, la condizione detentiva non \u00e8 giuridicamente di ostacolo alla presentazione della domanda amministrativa di rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce delle generali facolt\u00e0 accordate dall&#8217;art. 123 c.p.p., comma 1. Tuttavia, si tratta di una procedura che non avviene in modo automatico nel contesto intramurario e che prevede l\u2019attivazione in prima persona dello straniero detenuto.<\/p>\n<p>A tal fine, egli potr\u00e0 rivolgersi all\u2019ufficio Matricola o all\u2019ufficio educatori, che forniranno l\u2019apposito modulo da compilare e firmare per la Questura. \u00c8 consigliabile sempre conservare una copia della richiesta, cos\u00ec da poterla esibire in Questura una volta scarcerati, al fine di dimostrare di essersi attivati per il rinnovo del permesso mentre questo era ancora valido<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_5');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_5');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_5505_1_5\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">5)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_5505_1_5\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>.<\/p>\n<p>Anche i Giudici, chiamati a pronunciarsi sulle opposizioni ai decreti di espulsione per i casi di mancato rinnovo del permesso di soggiorno di detenuti stranieri o sulla legittimit\u00e0 delle sentenze del Giudice di pace, competenti per tale materia, hanno ribadito che in tema di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dello straniero in stato di detenzione, deve specificamente ritenersi che il direttore dell&#8217;istituto carcerario, tra l&#8217;altro obbligato all&#8217;inoltro di ogni comunicazione afferente alla corrispondenza personale del detenuto, sia tenuto all&#8217;inoltro, al ritiro e alla consegna della documentazione diretta alla e proveniente dalla Questura in base alla previsione dell&#8217;art. 10 quarto comma regolamento di attuazione del T.U. sull&#8217;immigrazione reso con D.P.R N. 394 del 1999<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_6');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_6');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_5505_1_6\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">6)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_5505_1_6\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>.<\/p>\n<p>Nonostante la previsione di tale procedura, tuttavia, emerge la difficolt\u00e0, o meglio l\u2019impossibilit\u00e0, per molti detenuti stranieri di rinnovare il permesso di soggiorno dal carcere.<\/p>\n<p>Nel 2019, nel corso delle 98 visite in carcere fatte dell\u2019Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione, abbiamo chiesto se in quegli istituti era possibile per i detenuti stranieri fare richiesta di protezione internazionale, e nel 58% ci \u00e8 stato detto che era possibile. Alla domanda, invece, sull\u2019effettiva possibilit\u00e0 di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno dal carcere, la risposta affermativa riguardava il 64.3% degli istituti.<\/p>\n<p>A causa anche delle difficolt\u00e0 comunicativa e della mancata comprensione della prassi legislativa, i detenuti stranieri potrebbero, dunque, sfuggire alla possibilit\u00e0 di godere dei propri diritti, ma anche all\u2019esatto adempimento dei loro doveri. La conseguenza \u00e8 un&#8217;irregolarit\u00e0 amministrativa che condizioner\u00e0 la permanenza del detenuto in Italia e il comminarsi di eventuali espulsioni, spesso difficili da sanare.<\/p>\n<p>Le criticit\u00e0 legate allo stato di detenzione dello straniero sono specificamente correlate alla nozione di \u201cforza maggiore\u201d di cui all\u2019art. 13 lett b) del Testo Unico Immigrazione, che potrebbe giustificare il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, e quindi evitare allo straniero di incorrere nelle gravi conseguenze supra esposte.<br \/>\nI Giudici, su tale specifico punto, hanno pi\u00f9 volte statuito che lo stato di detenzione non possa costituire una causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, con la conseguenza che la mancata presentazione di istanza di rinnovo durante il periodo di restringimento in carcere debba ascriversi a mera negligenza dell&#8217;extracomunitario detenuto<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_7');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_7');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_5505_1_7\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">7)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_5505_1_7\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>.<\/p>\n<p>Allo stesso modo, \u00e8 stata ritenuta illegittima l\u2019espulsione come misura alternativa alla detenzione del detenuto straniero che abbia tempestivamente presentato domanda di permesso di soggiorno in ordine alla quale ancora non sia stata assunta la decisione da parte della competente autorit\u00e0 amministrativa.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Gli stranieri detenuti accedono in misura inferiore, in termini percentuali, anche alle misure alternative, probabilmente a causa di un sistema normativo di espulsioni che scoraggia dall\u2019investire su progetti sociali di reinserimento.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>La domanda di protezione internazionale e le misure alternative<\/strong><\/p>\n<p>Per ci\u00f2 che concerne la domanda di protezione internazionale formulata dallo straniero durante lo stato di detenzione, si richiama un\u2019interessante pronuncia del Tribunale di Torino, adito mediante ricorso d\u2019urgenza ex art 700 cpc, al fine di ordinare alla Questura di Torino l\u2019immediata registrazione della domanda di protezione internazionale formulata ai sensi dell\u2019art. 26 D.Lgs. 25\/2008. Il richiedente, detenuto straniero, aveva manifestato mediante missiva indirizzata all\u2019Ufficio Immigrazione della Questura di Torino la volont\u00e0 di presentare domanda di protezione internazionale, dichiarazione di volont\u00e0 trasmessa al medesimo Ufficio per il tramite del legale di fiducia anche a mezzo PEC, senza tuttavia avere ricevuto riscontro alcuno, nonostante i solleciti effettuati.<\/p>\n<p>L\u2019Amministrazione convenuta aveva, inoltre, erroneamente ritenuto che dovesse essere necessaria la presenza fisica del richiedente, requisito che non \u00e8 prescritto dalla legge e che nel caso di specie sarebbe di difficile attuazione, alla luce dello stato di detenzione del richiedente.<\/p>\n<p>Per i giudici, la situazione giuridica a tutela della quale il richiedente chiedeva un provvedimento d\u2019urgenza ex art. 700 c.p.c. aveva natura di diritto soggettivo e, con riferimento al \u201cpericulum in mora\u201d, non era in dubbio che l&#8217;omessa registrazione della domanda di protezione internazionale recasse pregiudizio al richiedente in quanto non solo, pi\u00f9 in generale, lo priva di una condizione di certezza circa la regolarit\u00e0 della sua permanenza nel territorio nazionale ma &#8211; nel caso di specie &#8211; lo espone al rischio specifico di un rimpatrio, laddove sia data esecuzione al provvedimento espulsivo di cui il predetto \u00e8 gi\u00e0 stato destinatario. La richiesta del ricorrente veniva dunque accolta, e la Questura intimata a registrare la domanda di protezione internazionale.<\/p>\n<p>Lo stato di regolarit\u00e0 del detenuto straniero risulta di particolare rilevanza anche in relazione ad altri aspetti, quali la concessione di misure alternative alla detenzione.<\/p>\n<p>\u00c8 stato riscontrato, infatti, come gli stranieri detenuti accedono in misura inferiore, in termini percentuali, anche alle misure alternative, probabilmente a causa di un sistema normativo di espulsioni che scoraggia dall\u2019investire su progetti sociali di reinserimento. Essi costituiscono il 17,5% delle persone prese in carico dal sistema dell\u2019esecuzione penale esterna mentre sono pi\u00f9 del 31% tra i presenti in carcere<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_8');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_8');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_5505_1_8\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">8)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_5505_1_8\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>.<\/p>\n<p>Si tratta di riflessioni ed interpretazioni che gi\u00e0 hanno coinvolto la giurisprudenza italiana; in particolare, la Corte di cassazione aveva inizialmente aderito all&#8217;orientamento secondo cui la condizione di irregolarit\u00e0 dello straniero precludesse senz&#8217;altro l&#8217;accesso alle misure alternative. Secondo tale prospettiva, in quanto contra legem la permanenza dello straniero nello Stato, l\u2019esecuzione della pena in regime di misura alternativa non potrebbe che avvenire in violazione o comunque elusione delle norme che regolano il fenomeno dell\u2019immigrazione.<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 2007, ha ritenuto costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 per violazione dell\u2019art. 27, comma 3 della Costituzione, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, privo del permesso di soggiorno sia in ogni caso precluso l&#8217;accesso alle misure alternative alla detenzione.<\/p>\n<p>La lettura restrittiva delle norme, infatti, precludeva l&#8217;accesso ai benefici ed escludeva dal processo riabilitativo un&#8217;intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice &#8211; il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato &#8211; che di per s\u00e9 non \u00e8 univocamente sintomatico n\u00e9 di una particolare pericolosit\u00e0 sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, n\u00e9 della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. Rilevava ulteriormente che l&#8217;assoluta preclusione all&#8217;accesso alle misure alternative alla detenzione, nei casi in esame, prescindeva dalla valutazione prognostica attinente alla rieducazione, al reinserimento sociale del condannato e alla prevenzione del pericolo di reiterazione di reati, con prevalenza della finalit\u00e0 repressiva su quella rieducativa.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Almeno fino al 2019 &#8211; circa l\u201980% dei trattenuti- proveniva direttamente dal carcere o aveva da poco finito di scontare la detenzione.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>I centri di permanenza per il rimpatrio<\/strong><\/p>\n<p>Preme aggiungere, inoltre, come anche lo straniero detenuto, al termine dell\u2019esecuzione della pena o destinatario di un provvedimento di espulsione ai sensi dell\u2019articolo 16, comma 5 del Testo Unico Immigrazione, rischierebbe di essere trattenuto presso un CPR (Centri di permanenza per il rimpatrio).<\/p>\n<p>Si tratta di luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione, quindi strutture simil carcerarie per ragioni meramente amministrative che privano i trattenuti dei diritti e delle garanzie previsti dal sistema della giustizia penale.<\/p>\n<p>Alcuni osservatori privilegiati sostengono che &#8211; almeno fino al 2019 &#8211; circa l\u201980% dei trattenuti- proveniva direttamente dal carcere o aveva da poco finito di scontare la detenzione.<\/p>\n<p>Il trattenimento nei CPR, alla luce dei dati raccolti<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_9');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_9');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_5505_1_9\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">9)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_5505_1_9\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span> e le prassi riscontrate, non soddisfa la sua finalit\u00e0 originaria \u2013 il superamento degli ostacoli che impediscono il rimpatrio \u2013 per acquisire invece una natura sanzionatoria e simbolica, per punire con la privazione della libert\u00e0 personale degli individui che non hanno commesso un reato, ma che sono \u201ccolpevoli\u201d di essere irregolari.<\/p>\n<p>Il trattenimento presso un CPR costituisce, infatti, un unicum tra le ipotesi di privazione della libert\u00e0 personale, non motivata da finalit\u00e0 punitive, altres\u00ec priva di scopi di prevenzione o esigenze di tutela della sicurezza e dell\u2019ordine pubblico.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]La stessa assenza di reali prospettive di reintegrazione potrebbe, dunque, determinare la permanenza dello straniero nel circuito della delinquenza e della commissione di ulteriori reati.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Proposte di riforma<\/strong><br \/>\nAlla luce delle considerazioni finora svolte, si pu\u00f2 rilevare come la condizione di regolarit\u00e0 del soggiorno in Italia del detenuto straniero intersechi diversi ed eterogenei profili di vulnerabilit\u00e0 dello stesso.<\/p>\n<p>A tal proposito, si richiama la relazione formulata dalla Commissione per l\u2019Innovamento penitenziario, consegnata alla Ministra della Giustizia Cartabia nel mese di dicembre 2021<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_10');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_5505_1('footnote_plugin_reference_5505_1_10');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_5505_1_10\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">10)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_5505_1_10\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>, contenente alcune proposte di modifica dell\u2019ordinamento penitenziario che, a legislazione invariata, potrebbero determinare un significativo miglioramento della qualit\u00e0 della vita nell\u2019esecuzione penale. A tal fine, la Commissione ha esaminato la normativa vigente, rilevando cos\u00ec le esigenze di interventi in grado di rispondere alle carenze di effettivit\u00e0 della tutela dei diritti fondamentali, con riferimento anche alle suddette specificit\u00e0 dei detenuti stranieri.<\/p>\n<p>In particolare, \u00e8 rilevante la modifica proposta dalla Commissione dell\u2019attuale art. 35 del d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, che prevede un\u2019integrazione del primo comma in tali termini: \u00abDeve essere altres\u00ec garantita la possibilit\u00e0 di accedere alle procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno e la facolt\u00e0 di manifestare la volont\u00e0 di chiedere protezione internazionale in presenza delle condizioni di legge\u00bb.<\/p>\n<p>Inoltre, viene proposta anche l\u2019aggiunta del 4 comma del medesimo articolo, stabilendo che<em> \u00abGli stranieri privi di permesso di soggiorno, per il tempo dell\u2019esecuzione di misure privative della libert\u00e0 personale, hanno titolo alla permanenza nel territorio nazionale e, quando sia disposta in loro favore una misura alternativa che preveda lo svolgimento di una attivit\u00e0 lavorativa, possono stipulare contratti di lavoro per la durata della misura\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Le modifiche proposte mirano ad ampliare le garanzie in favore dei detenuti stranieri, in particolare esplicitando come la detenzione non possa interdire o ritardare l\u2019accesso alle domande per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l\u2019ottenimento di protezione internazionale, nonch\u00e9 ad assicurare la conoscenza degli atti relativi alla vita interna nella lingua di appartenenza. Quanto proposto, rileva la Commissione, \u00e8 in linea con le previsioni delle Regole penitenziarie europee, come aggiornate nel 2020, in particolare nella Regola n. 37.<\/p>\n<p>La proposta di modifica dell\u2019art. 4 ha invece l\u2019obiettivo di chiarire che, in estrinsecazione del principio di parit\u00e0 di trattamento tra le persone detenute, anche allo straniero, a prescindere dalla legittimit\u00e0 del suo soggiorno nel territorio nazionale, deve essere garantito un trattamento volto alla risocializzazione, e dunque di piena presa in carico, nel contesto intramurario, al pari di chi \u00e8 regolarmente soggiornante e di possibile apertura alla concessione di misure alternative, secondo l\u2019insegnamento pacifico della gi\u00e0 menzionata sentenza della Corte costituzionale (sent. 78\/2007).<\/p>\n<p>In definitiva, anche alla stregua di quanto riportato, proprio la prospettiva dell\u2019espulsione potrebbe limitare l\u2019atteggiamento collaborativo del detenuto straniero irregolare; non \u00e8 difficile immaginare, infatti, la ristrettezza degli spazi effettivamente praticabili ai fini di un reinserimento socio-lavorativo di uno straniero irregolare. Si tenga conto, inoltre, che a parit\u00e0 di condizioni oggettive (precedenti criminali, gravit\u00e0 del reato ed entit\u00e0 della pena ancora da scontare) i detenuti italiani siano ammessi a fruire di benefici penitenziari (lavoro all\u2019esterno, permessi, misure alternative) con frequenza di gran lunga maggiore rispetto a quelli stranieri, a maggior ragione se questi risultano irregolari.<\/p>\n<p>La stessa assenza di reali prospettive di reintegrazione potrebbe, dunque, determinare la permanenza dello straniero nel circuito della delinquenza e della commissione di ulteriori reati.<\/p>\n<p>Per tali ragioni, l\u2019importanza e la necessit\u00e0 di mantenere la condizione di regolarit\u00e0 del detenuto straniero \u2013 fornendo apposito supporto burocratico e adeguatamente informativo &#8211; \u00e8 finalizzata ad evitare che il percorso rieducativo possa essere irrimediabilmente vanificato da un provvedimento di espulsione. Quest\u2019ultima, infatti, non sembra avere un significativo performante in ordine al percorso risocializzante del condannato, ed anzi recide quello intrapreso prima del provvedimento, contrastando cos\u00ec con l\u2019articolo 27, comma 3 della Costituzione.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019applicazione di tale sanzione alternativa alla detenzione determina una disparit\u00e0 di trattamento rispetto ai percorsi di pena dei detenuti italiani e stranieri \u201cregolari\u201d, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<div class=\"speaker-mute footnotes_reference_container\"> <div class=\"footnote_container_prepare\"><p><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_label pointer\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_5505_1();\">References<\/span><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_collapse_button\" style=\"display: none;\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_5505_1();\">[<a id=\"footnote_reference_container_collapse_button_5505_1\">+<\/a>]<\/span><\/p><\/div> <div id=\"footnote_references_container_5505_1\" style=\"\"><table class=\"footnotes_table footnote-reference-container\"><caption class=\"accessibility\">References<\/caption> <tbody> \r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_5505_1('footnote_plugin_tooltip_5505_1_1');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_5505_1_1\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>1<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">Si tratta, in particolare, dello status di rifugiato nei casi previsti dall\u2019Art. 1 punto 2, della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, riconosciuto a chi \u00abtemendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalit\u00e0, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui \u00e8 cittadino e non pu\u00f2 o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non pu\u00f2 o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra\u00bb; e della protezione sussidiaria, di cui all\u2019art. 14 del D. lgs. 251\/2007, che compete alle persone che non possiedono i requisiti per lo status di rifugiato ma che se ritornassero nel loro paese subirebbero un danno grave, quale a) la condanna a morte o all\u2019esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale\u201d.<\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_5505_1('footnote_plugin_tooltip_5505_1_2');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_5505_1_2\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>2<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\"> Si tratta della protezione umanitaria prevista dall\u2019art. 5 co. 6 d.lgs n. 286\/1998, abrogata nel 2018 e superata dalla protezione speciale e complementare (che \u00e8 stata successivamente rivisitata attraverso il dl n. 130\/2020 convertito nella L. n. 173\/2020), che prevede il divieto di espulsione, respingimento o estradizione di una persona verso uno Stato \u00abqualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti\u00bb, tenendo anche in considerazione se, nello Stato di origine, vi siano sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani. Si prevede, inoltre, la necessit\u00e0 di valutare se l\u2019allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare, a tale fine, sono la natura e l\u2019effettivit\u00e0 dei vincoli familiari dell\u2019interessato, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonch\u00e9 l\u2019esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d\u2019origine.<\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_5505_1('footnote_plugin_tooltip_5505_1_3');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_5505_1_3\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>3<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">Cassazione penale, sent. n. 50487\/2019.<\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_5505_1('footnote_plugin_tooltip_5505_1_4');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_5505_1_4\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>4<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\"><a href=\"https:\/\/openmigration.org\/idee\/lespulsione-dello-straniero-in-carcere-e-la-funzione-rieducativa-della-pena\/\">L\u2019espulsione dello straniero in carcere e la funzione rieducativa della pena<\/a>, su Openmigration.it.<\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_5505_1('footnote_plugin_tooltip_5505_1_5');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_5505_1_5\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>5<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">Si veda, a tal proposito, la Guida per la persona straniera privata della libert\u00e0 personale, curata da ASGI, APS, Associazione per gli Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione Clinica Legale Carcere e Diritti II (Dipartimento di Giurisprudenza, UniTo), dove viene riferito che l\u2019esigenza di elaborare tale opuscolo \u00e8 emersa dall\u2019osservazione dell\u2019elevato numero di detenuti stranieri che necessitano di informazioni in merito all\u2019ottenimento o al mantenimento della regolarit\u00e0 di soggiorno in Italia.<br \/>\n<\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_5505_1('footnote_plugin_tooltip_5505_1_6');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_5505_1_6\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>6<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">Corte di Cassazione, n. 6780\/2017.<\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_5505_1('footnote_plugin_tooltip_5505_1_7');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_5505_1_7\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>7<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\"><span style=\"font-weight: 400;\">Cassazione civile, ordinanza n. 19105\/2015; Cassazione penale, sentenza n. 50457\/2017; Cassazione penale, sentenza n. 41370\/2009; Cassazione civile, ordinanza n. 28328\/2017.<\/span><\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_5505_1('footnote_plugin_tooltip_5505_1_8');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_5505_1_8\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>8<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">Report di CLID <a href=\"https:\/\/cild.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/ReportCPR_Web.pdf\">Buchi neri &#8211; La detenzione senza reato nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR)<\/a>.<\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_5505_1('footnote_plugin_tooltip_5505_1_9');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_5505_1_9\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>9<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\">Si considerino, inoltre, i Report di ASGI, quali: <a href=\"https:\/\/www.asgi.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/PER-SITO_-Il-libro-nero-del-CPR-di-Torino.pdf\">CPR di Torino: Libro Nero<\/a>; <a href=\"https:\/\/www.asgi.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Report-CPR-Milano.pdf\">Via Corelli, diritti negati al CPR di Milano<\/a>.<\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_5505_1('footnote_plugin_tooltip_5505_1_10');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_5505_1_10\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>10<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\"><a href=\"https:\/\/www.sistemapenale.it\/it\/documenti\/innovazione-sistema-penitenziario-relazione-finale-commissione-ruotolo\">Innovazione del sistema penitenziario: la Relazione finale della Commissione Ruotolo<\/a>, su Sistemapenale.it.<\/td><\/tr>\r\n\r\n <\/tbody> <\/table> <\/div><\/div><script type=\"text\/javascript\"> function footnote_expand_reference_container_5505_1() { jQuery('#footnote_references_container_5505_1').show(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_5505_1').text('\u2212'); 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