{"id":5610,"date":"2022-04-21T17:31:32","date_gmt":"2022-04-21T15:31:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/oltre-lemergenza-il-difensore-civico-tra-vecchie-e-nuove-criticita-2\/"},"modified":"2022-05-30T11:12:10","modified_gmt":"2022-05-30T09:12:10","slug":"il-carcere-e-la-tortura-antigone-nei-procedimenti-penali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/il-carcere-e-la-tortura-antigone-nei-procedimenti-penali\/","title":{"rendered":"Tortura"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>Susanna Marietti<\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.4) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=Tortura&u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5610\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"whatsapp\" class=\"ssba_whatsapp_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/web.whatsapp.com\/send?text=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5610\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/whatsapp.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"whatsapp\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on whatsapp\" \/><div title=\"Whatsapp\" class=\"ssbp-text\">Whatsapp<\/div><\/a><a data-site=\"twitter\" class=\"ssba_twitter_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=Tortura&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5610&via=\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><a data-site=\"linkedin\" class=\"ssba_linkedin_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?title=Tortura&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5610\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/linkedin.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"linkedin\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on linkedin\" \/><div title=\"Linkedin\" class=\"ssbp-text\">Linkedin<\/div><\/a><\/div><\/div>\u00a0    <div class=\"scaricapdf\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/18.-ANTIGONE_XVIIIrapporto_Tortura.pdf\" target=\"_blank\"><i class=\"fa fa-arrow-circle-down\" aria-hidden=\"true\"><\/i>  <\/a>\n    <\/div>\n    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>Il carcere e la tortura: Antigone nei procedimenti penali<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Sono tre i procedimenti penali che coinvolgono Antigone nei quali gi\u00e0 \u00e8 stato chiesto o disposto il rinvio a giudizio per il reato di tortura. Il pi\u00f9 avanzato \u00e8 quello relativo al carcere di San Gimignano, dove &#8211; per i cinque imputati che hanno deciso di non avvalersi del giudizio con rito abbreviato, non essendo la nostra associazione coinvolta nel procedimento gi\u00e0 concluso contro gli altri dieci &#8211; si \u00e8 in piena fase dibattimentale presso il Tribunale di Siena e dove Antigone si \u00e8 costituita parte civile. Vi sono poi i grandi procedimenti relativi agli istituti di Torino e Santa Maria Capua Vetere, che vedono un elevato numero di parti coinvolte e dove Antigone \u00e8 persona offesa.[\/vc_column_text][vc_column_text]Nel procedimento che riguarda presunti episodi avvenuti nel carcere di Monza e nel quale Antigone \u00e8 costituita parte civile, la parte relativa all\u2019ipotesi di tortura \u00e8 stata archiviata nonostante l\u2019opposizione dell\u2019associazione e si procede adesso per altri reati.[\/vc_column_text][vc_column_text]Vi \u00e8 poi l\u2019esposto presentato da Antigone il 7 aprile 2020 in relazione a quanto raccontato all\u2019associazione da alcuni parenti di persone detenute nel carcere di Melfi, che denunciavano violenze nei confronti dei loro cari come ritorsione per la protesta del 9 marzo precedente che ha seguito lo scoppio dell\u2019emergenza sanitaria. Secondo la ricostruzione di Antigone, nella notte tra il 16 e il 17 marzo alcuni detenuti sarebbe stati denudati e percossi anche con l\u2019uso di manganelli, nonch\u00e9 insultati e messi in cella di isolamento. Nelle dichiarazioni che sarebbero stati costretti a firmare si sosteneva di essere caduti accidentalmente. In molti sarebbero poi stati sottoposti a lunghi trasferimenti nei quali non sarebbe stato loro permesso di usare un bagno. Il 3 maggio 2021 la Procura ha avanzato richiesta di archiviazione, contro la quale Antigone ha presentato opposizione. Si tratta adesso di vedere se l\u2019opposizione verr\u00e0 accolta o se il procedimento finir\u00e0 su un binario morto.[\/vc_column_text][vc_column_text]Un altro esposto presentato da Antigone il 20 aprile 2020 ha riguardato il carcere di Pavia. Il quadro degli eventi \u00e8 simile a quello di Melfi: familiari di persone detenute denunciano violente ritorsioni nonch\u00e9 trasferimenti arbitrari a seguito della protesta del marzo precedente. Alcuni detenuti sarebbero stati denudati, lasciati senza cibo, picchiati e insultati, prima di essere trasferiti senza poter avvisare i parenti n\u00e9 portare con s\u00e9 i propri effetti personali. L\u2019indagine era stata archiviata dal giudice di pace ma i legali di alcuni detenuti che avevano denunciato gli eventi si erano opposti all\u2019archiviazione. Nel maggio 2021 il Gip di Pavia ha accolto l\u2019opposizione e disposto nuove indagini per approfondire l\u2019accaduto.[\/vc_column_text][vc_column_text]In fase di indagini preliminari anche gli altri due procedimenti nei quali Antigone ha presentato un esposto per tortura, relativi alle carceri di Palermo Pagliarelli, dove i fatti riguarderebbero le presunte violenze subite da un detenuto nel gennaio 2020 al momento del suo ingresso in istituto, e Milano Opera, dove di nuovo nel marzo 2020 numerosi familiari di persone detenute hanno riferito ad Antigone di gravi abusi che sarebbero stati subiti dai loro cari come ritorsione per le proteste avvenute allo scoppio della pandemia.[\/vc_column_text][vc_column_text]Ma entriamo adesso maggiormente nel merito dei primi quattro procedimenti menzionati, per i quali gi\u00e0 si evidenzia un\u2019interpretazione del reato di tortura da parte della magistratura inquirente o giudicante.[\/vc_column_text][vc_column_text]L\u2019episodio avvenuto nel carcere di San Gimignano, per come riportato dal Tribunale di Siena nel decreto che dispone il giudizio, \u00e8 il seguente: quindici poliziotti penitenziari, tra cui i cinque imputati in questo procedimento, si riuniscono presso il reparto di isolamento, indossano guanti di lattice e si dirigono verso la cella di M.A. Il detenuto esce dalla cella per recarsi alla doccia e, colto di sorpresa, viene preso per le braccia, spinto brutalmente nel corridoio e colpito con un pugno alla testa. Il decreto che dispone il rinvio a giudizio si sofferma sul fatto che l\u2019uomo perde le ciabatte. Viene poi gettato a terra, circondato per fare schermo alle telecamere, preso a calci e nel contempo minacciato e ingiuriato con frasi come \u201cPerch\u00e9 non te ne torni al tuo paese!\u201d e \u201cNon ti muovere o ti strangolo!\u201d. Agli altri detenuti del reparto viene urlato: \u201cinfami, pezzi di merda, vi facciamo vedere chi comanda a San Gimignano!\u201d. M.A. viene alzato da terra e nuovamente spintonato per spingerlo a camminare. Poi viene di nuovo buttato sul pavimento, immobilizzato faccia a terra e gravato del peso di uno dei poliziotti che gli sale col ginocchio sulla schiena. A quel punto gli vengono tolti i pantaloni e viene trascinato in una nuova cella, mentre lo si afferra per la gola e gli si torce un braccio. Una volta in cella continua a essere picchiato con schiaffi e pugni prima di venire abbandonato seminudo senza coperte n\u00e9 materasso almeno per la prima notte.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Questo a tranquillizzare coloro che, temevano un\u2019interpretazione restrittiva delle varie forme plurali presenti nel testo[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Tutto si \u00e8 svolto in un tempo contenuto e continuativo, senza che episodi analoghi si siano ripetuti in pi\u00f9 giorni diversi o in momenti distinti del giorno. Questo a tranquillizzare coloro che, al momento della promulgazione della legge che ha introdotto il reato di tortura nel codice penale italiano, temevano un\u2019interpretazione restrittiva delle varie forme plurali presenti nel testo dell\u2019art. 613-bis c.p. riferite all\u2019agire del soggetto &#8211; le violenze o minacce gravi e le pi\u00f9 condotte, che diventano entrambe essenziali a configurare il reato qualora non si dimostri la crudelt\u00e0 n\u00e9 il trattamento inumano e degradante &#8211; che avrebbe escluso eventi non ripetuti a distanza di tempo. D\u2019altronde gi\u00e0 la sentenza della Cassazione n. 37317, risalente a meno di un anno dopo l\u2019introduzione del reato (15 maggio 2018), nel rigettare in sede cautelare i ricorsi di tre uomini accusati di tortura, specifica come per configurare tale reato sia sufficiente l\u2019evento in questione, consistito nell\u2019aver attuato violenze e minacce nei confronti della vittima che si trovava in un\u2019automobile in un episodio non superiore nella ricostruzione difensiva a 57 minuti.[\/vc_column_text][vc_column_text]Una successiva sentenza &#8211; la n. 50208 dell\u201911 ottobre 2019, anch\u2019essa riguardante la fase cautelare ed episodi estranei al contesto carcerario &#8211; si sofferma sulla locuzione \u201cmediante pi\u00f9 condotte\u201d presente nella formulazione dell\u2019art. 613-bis. Si afferma esplicitamente che tale locuzione pu\u00f2 essere \u201crelativa non gi\u00e0 solo ad una pluralit\u00e0 di ordine temporale con episodi eventualmente reiterati nel tempo, ma anche alla perpetrazione di pi\u00f9 contegni violenti nello stesso contesto cronologico\u201d. La Corte apprezza la ricostruzione del Tribunale del riesame che differenzia in questo le \u201cpi\u00f9 condotte\u201d dalle \u201ccondotte reiterate\u201d degli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), che prevedono una riproduzione dei comportamenti in successivi contesti temporali, e sottolinea come una diversa interpretazione lascerebbe prive di tutela molte situazioni, tra cui i fatti della Diaz del luglio 2001 che sono addirittura all\u2019origine di quelle condanne della Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo che hanno determinato un\u2019accelerazione nell\u2019introdurre il reato di tortura nell\u2019ordinamento italiano.[\/vc_column_text][vc_column_text]Alla luce di queste considerazioni si spiega anche l\u2019opposizione di Antigone alla richiesta di archiviazione per la parte riguardante l\u2019ipotesi di tortura in relazione ai presunti eventi che sarebbero accaduti nell\u2019estate 2019 all\u2019interno del carcere di Monza. Nell\u2019agosto di quell\u2019anno Antigone era stata raggiunta dalla telefonata di una persona che denunciava una violenta aggressione subita dal fratello. L\u2019uomo sarebbe stato preso a calci e a pugni nel corridoio della sezione da vari poliziotti penitenziari. In particolare, come si apprende dal decreto che dispone il rinvio a giudizio per altri reati, l\u2019uomo era stato condotto in infermeria poich\u00e9 da una settimana era in sciopero della fame e della sete. Mentre quattro poliziotti penitenziari lo stavano trasportando su una barella presso quel reparto, uno di loro ha cominciato a colpirlo con pugni e schiaffi al volto e alla testa mentre gli altri tre lo immobilizzavano, per poi tutti farlo cadere sul pavimento provocandogli gravi lesioni. Uno di loro, \u201ccon pi\u00f9 azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi\u201d, attraverso minacce che poi vengono qualificate come gravi (in un\u2019occasione dicendo alla vittima: \u201ca Monza sai quanti di loro hanno fatto la fine di Cucchi\u201d), lo costringeva a dichiarare il falso per spiegare i traumi sul corpo.[\/vc_column_text][vc_column_text]I Pm, nella richiesta di archiviazione che verr\u00e0 accolta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, sostengono infondata la notizia di reato relativa all\u2019art. 613-bis c.p., in quanto non sarebbero integrati gli elementi costitutivi del crimine di tortura. Le indagini avrebbero evidenziato come le condotte ascritte agli indagati, affermano i Pm, \u201cconfigurino un episodio occasionale che non ha cagionato nessuno degli eventi richiesti dal citato articolo e che in ogni caso non \u00e8 sorretto dall\u2019elemento soggettivo del reato\u201d.[\/vc_column_text][vc_column_text]A parte il richiamo all\u2019elemento soggettivo, difficile da comprendere trattandosi del dolo generico (e proprio su questa scelta del legislatore si sono concentrate molte critiche nel dibattito che ha seguito la codificazione del reato), per quanto detto sin qui pare fuori luogo la menzione dell\u2019occasionalit\u00e0 dell\u2019episodio. Sul non costituire l\u2019episodio stesso causa di alcuno tra gli eventi richiesti dal 613-bis (acute sofferenze fisiche, un verificabile trauma psichico, un trattamento inumano e degradante), ci limitiamo a notare come la Cassazione si sia pi\u00f9 volte espressa anche in merito a come debba intendersi il verificabile trauma psichico, in tale maniera che rimane il legittimo dubbio se non fosse stato il caso di approfondire in dibattimento la questione, potendosi immaginare come un uomo in custodia, provato dallo sciopero della fame e della sete, fisicamente abusato e pi\u00f9 volte minacciato possa ben riportare un simile trauma.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Integra il trauma psichico anche un evento critico, sotto il profilo psicologico, che si presti a rapida risoluzione[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Ancora ci soccorre un\u2019interpretazione della Cassazione sui medesimi eventi (le angherie messe in atto da alcuni giovani contro un anziano disabile nel Comune di Manduria) cui si riferiva la gi\u00e0 citata sentenza n. 50208 dell\u201911.10.2019. \u201cIn ragione della ratio dell\u2019incriminazione &#8211; ravvisabile nella lesione della dignit\u00e0 umana (&#8230;)\u201d, si legge nella sentenza n. 47079 dell\u20198 luglio 2019 (la stessa che poco prima afferma con chiarezza come il trattamento inumano o degradante sia alternativo alle pi\u00f9 condotte, sciogliendo cos\u00ec un altro dubbio interpretativo posto nel dibattito pubblico, e come le pi\u00f9 condotte che configurano un reato eventualmente abituale possano comunque venire integrate anche solo da due eventi, \u201ce anche in un minimo lasso temporale, come un\u2019ora o alcuni minuti\u201d), per trauma psichico deve intendersi \u201cun evento che, per le sue caratteristiche, risulta \u2018non integrabile\u2019 nel sistema psichico pregresso della persona, minacciando di frammentarne la coesione mentale. In tale ottica, integra il trauma psichico anche un evento critico, sotto il profilo psicologico, che si presti a rapida risoluzione\u201d. Quanto alla verificabilit\u00e0 del trauma, che tante preoccupazioni ha destato nel dibattito che ha accompagnato la legge, la Corte \u00e8 chiara nell\u2019affermare che, potendo essere rilevante anche un trauma temporaneo, non deve considerarsi necessario il riscontro nosografico n\u00e9 quello peritale, ma \u201cla prova dell\u2019evento va ancorata a elementi sintomatici del trauma psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato\u201d.[\/vc_column_text][vc_column_text]Analogo concetto viene ripetuto dalla Cassazione nella pi\u00f9 recente pronuncia n. 32380 del 31 agosto 2021 riferita a un caso di vessazioni ai danni della partner, dove si ribadisce come l\u2019art. 613-<em>bis<\/em> non preveda che il trauma psichico sia durevole e che esso \u201cdeve essere provato nel corso del giudizio e non necessariamente attraverso perizia o altro accertamento tecnico\u201d, ma \u201cl\u2019accertamento pu\u00f2 essere ancorato ad elementi sintomatici del turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall\u2019agente ed anche da quest\u2019ultima, considerando tanto la sua astratta idoneit\u00e0 a causare l\u2019evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui \u00e8 stata consumata\u201d.[\/vc_column_text][vc_column_text]Gli altri due procedimenti penali per tortura che coinvolgono Antigone e che si voleva qui brevemente trattare sono entrambi, al momento in cui scriviamo, nella fase dell\u2019udienza preliminare. Si tratta dei procedimenti relativi agli istituti di Torino e Santa Maria Capua Vetere, che vedono un alto numero di parti e di imputazioni.[\/vc_column_text][vc_column_text]Per quanto riguarda il primo, gli imputati sono 25 e 13 le persone offese, tra cui 11 persone detenute o ex detenute e due associazioni (Antigone e l\u2019Associazione per la lotta contro le malattie mentali Onlus). Tre degli imputati &#8211; il direttore del carcere, il comandante di reparto di polizia penitenziaria e un agente di polizia penitenziaria &#8211; hanno optato per il rito abbreviato. Dei 29 capi che compongono la richiesta di rinvio a giudizio, 12 riguardano l\u2019art. 613-<em>bis<\/em>.[\/vc_column_text][vc_column_text]L\u2019atto configura un vero e proprio sistema di gestione penitenziaria fondato sull\u2019uso della violenza e dell\u2019intimidazione. Moltissimi gli episodi riportati. Non sempre \u00e8 chiara la scelta del Pm su come configurare il reato di tortura in relazione agli eventi esaminati. Dei 12 capi riguardati il 613-<em>bis<\/em>, in dieci gli elementi della fattispecie richiamati sono sempre gli stessi: le violenze gravi, la crudelt\u00e0, le acute sofferenze fisiche, il trattamento inumano e degradante. Nel capo 1 si aggiungono le minacce e il trauma psichico mentre nel capo 8 manca il trattamento inumano e degradante. Nell\u2019episodio riferito in quest\u2019ultimo si riporta come due agenti di polizia penitenziaria, dopo aver condotto in infermeria un detenuto, gli sputassero addosso mentre uno di loro pronunciava la frase \u201cfiglio di puttana, ti devi impiccare\u201d, e lo colpissero con violenti pugni al volto a seguito dei quali l\u2019uomo perder\u00e0 un dente incisivo superiore. Il trattamento inumano e degradante \u00e8 invece rinvenuto in episodi quali le violenze fisiche con calci e pugni, nonch\u00e9 colpi in faccia con un bastoncino di legno, nei confronti di un detenuto nel giorno del suo ingresso in carcere mentre veniva condotto in sezione. In un altro episodio dove si rinviene un trattamento inumano e degradante, si riportano schiaffi, pugni e calci inferti ancora al momento dell\u2019ingresso in carcere a un detenuto, che poi veniva lasciato a dormire per alcuni giorni sulla lastra di metallo della branda senza materasso, impedendogli inoltre di partecipare all\u2019ora d\u2019aria nonch\u00e9 di andare dal medico. Per quanto riguarda le minacce, che come si \u00e8 detto compaiono solo in uno dei capi riferiti alla tortura, il Pm sceglie in alcuni casi di aggiungere un ulteriore capo per contestare a parte il reato di violenza privata di cui all\u2019art. 610 c.p., che in alternativa alla violenza prevede appunto la minaccia.[\/vc_column_text][vc_column_text]Per quanto riguarda gli eventi avvenuti il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere quali risposta alla protesta del giorno precedente, essi sono tristemente noti per la rilevanza mediatica avuta dalla diffusione delle immagini riprese dalle videocamere interne all\u2019istituto. L\u2019atto di chiusura delle indagini preliminari individua un elenco di 120 indagati e 177 persone offese tra detenuti ed ex detenuti, cui si aggiungono, oltre ad Antigone, il Garante nazionale delle persone private della libert\u00e0 personale e la Onlus Il Carcere possibile. Il documento, che si compone di 175 pagine, si articola in 85 diversi capi. Tra questi, l\u2019art. 613-<em>bis<\/em> compare nei capi che vanno dal terzo al diciassettesimo.[\/vc_column_text][vc_column_text]Nella recente sentenza (ancora in sede cautelare) n. 8973 del 9 novembre 2021, la Cassazione riassume gli avvenimenti &#8211; che qualifica come una \u2018mattanza\u2019 &#8211; raccontando di \u201cuna violenza cieca ai danni di detenuti (&#8230;) che veniva esercitata addirittura su uomini immobilizzati, o affetti da patologie ed aiutati negli spostamenti da altri detenuti, e addirittura non deambulanti, e perci\u00f2 costretti su una sedia a rotelle. Oltre alle violenze, venivano imposte umiliazioni degradanti &#8211; far bere l\u2019acqua prelevata dal water, sputi, ecc. -, che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto, il tremore, lo svenimento, l\u2019incontinenza urinaria\u201d. Nei giorni successivi, quattordici detenuti ritenuti gli ispiratori della protesta sono stati \u201ccostretti senza cibo, e, per 5 giorni, senza biancheria da letto e da bagno, senza ricambio di biancheria personale, senza possibilit\u00e0 di fare colloqui con i familiari; tant\u2019\u00e8 che alcuni detenuti indossavano ancora la maglietta sporca di sangue, e, per il freddo patito di notte, per la mancanza di coperte e di indumenti, erano stati costretti a dormire abbracciati\u201d.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]La sentenza citata \u00e8 rilevante in quanto per la prima volta la Corte di Cassazione si pronuncia sul reato di tortura in un procedimento che riguarda l\u2019applicazione della fattispecie alla pubblica violenza di ufficiali dello Stato su persone in carcere[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]La sentenza citata \u00e8 rilevante in quanto per la prima volta la Corte di Cassazione si pronuncia sul reato di tortura in un procedimento che riguarda l\u2019applicazione della fattispecie alla pubblica violenza di ufficiali dello Stato su persone in carcere e dunque legittimamente private della libert\u00e0 personale. La discutibile configurazione del reato di tortura quale reato comune e non proprio di pubblici ufficiali aveva portato fin qui a pronunce della Corte tutte riguardanti episodi tra privati cittadini.[\/vc_column_text][vc_column_text]Richiamando le sentenze da noi sopra citate, la Corte ha ribadito che \u201cil delitto di tortura \u00e8 stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da pi\u00f9 condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell\u2019incolumit\u00e0 o della libert\u00e0 individuale e morale della vittima, che per\u00f2 comporti un trattamento inumano e degradante per la dignit\u00e0 della persona\u201d e che \u201cla locuzione \u2018mediante pi\u00f9 condotte\u2019 va riferita non solo ad una pluralit\u00e0 di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralit\u00e0 di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico\u201d. Riferendosi inoltre alla sentenza n. 4755 del 4 febbraio 2020 (anch\u2019essa riferita ai fatti gi\u00e0 menzionati avvenuti nel Comune di Manduria), la Corte ha parlato del dolo, specificando che \u201cin tema di tortura, anche quando il reato assuma forma abituale, per l\u2019integrazione dell\u2019elemento soggettivo non \u00e8 richiesto un dolo unitario, consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma \u00e8 sufficiente la coscienza e volont\u00e0, di volta in volta, delle singole condotte\u201d.[\/vc_column_text][vc_column_text]Concludiamo qui questo quadro generale dei procedimenti per tortura nei quali Antigone \u00e8 coinvolta, nonch\u00e9 di alcune interpretazioni che in questi anni hanno fatto luce sulla fattispecie ancora di recente introduzione. Uno strumento normativo, sebbene decisamente perfettibile, che sta dimostrando di avere comunque un\u2019efficacia nel perseguire un crimine di Stato che in passato troppe volte \u00e8 rimasto impunito.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Sono tre i procedimenti penali che coinvolgono Antigone nei quali gi\u00e0 \u00e8 stato chiesto o disposto il rinvio a giudizio per il reato di tortura. Il pi\u00f9 avanzato \u00e8 quello relativo al carcere di San Gimignano, dove &#8211; per i cinque imputati che hanno deciso di non avvalersi del giudizio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":5677,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false},"categories":[48],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5610"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5610"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5610\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5612,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5610\/revisions\/5612"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5677"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}