{"id":5663,"date":"2022-04-26T13:02:30","date_gmt":"2022-04-26T11:02:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/i-diritti-lgbt-in-carcere-2\/"},"modified":"2022-05-30T11:17:14","modified_gmt":"2022-05-30T09:17:14","slug":"la-rinuncia-al-processo-la-nuova-tendenza-della-giustizia-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/la-rinuncia-al-processo-la-nuova-tendenza-della-giustizia-penale\/","title":{"rendered":"La rinuncia al processo. La nuova tendenza della giustizia penale"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>di Federica Brioschi e Dario di Cecca<\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.4) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=La rinuncia al processo. La nuova tendenza della giustizia penale&u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5663\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"whatsapp\" class=\"ssba_whatsapp_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/web.whatsapp.com\/send?text=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5663\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/whatsapp.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"whatsapp\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on whatsapp\" \/><div title=\"Whatsapp\" class=\"ssbp-text\">Whatsapp<\/div><\/a><a data-site=\"twitter\" class=\"ssba_twitter_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=La rinuncia al processo. La nuova tendenza della giustizia penale&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5663&via=\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><a data-site=\"linkedin\" class=\"ssba_linkedin_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?title=La rinuncia al processo. La nuova tendenza della giustizia penale&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5663\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/linkedin.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"linkedin\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on linkedin\" \/><div title=\"Linkedin\" class=\"ssbp-text\">Linkedin<\/div><\/a><\/div><\/div>\u00a0    <div class=\"scaricapdf\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/29.-ANTIGONE_XVIIIrapporto_RinunciaAlProcesso.pdf\" target=\"_blank\"><i class=\"fa fa-arrow-circle-down\" aria-hidden=\"true\"><\/i>  <\/a>\n    <\/div>\n    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>La rinuncia al processo. La nuova tendenza della giustizia penale. I risultati di una ricerca di Antigone<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]L\u2019equo processo \u00e8 uno dei principi fondamentali su cui si basano i sistemi giuridici di tutto il mondo e in ambito penale, dove in gioco c\u2019\u00e8 la libert\u00e0 personale, il rispetto di questo principio \u00e8 ancora pi\u00f9 importante. Tuttavia alcune recenti ricerche stanno evidenziando la crescita di una tendenza inversa che potrebbe andare a ledere questo principio a discapito di chi si trova invischiato nelle maglie dei sistemi penali.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]La scomparsa del processo, sintetizza eloquentemente la direzione presa da numerosi paesi, che tendono a sostituire il processo in piena regola con un qualche sistema di \u201ctrial waiver\u201d, letteralmente \u201crinuncia al processo\u201d.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Un rapporto pubblicato nel 2017 da Fair Trials intitolato \u201c<a href=\"https:\/\/www.fairtrials.org\/app\/uploads\/2022\/01\/The-Disappearing-Trial-report.pdf\">The disappearing trial<\/a>\u201d, la scomparsa del processo, sintetizza eloquentemente la direzione presa da numerosi paesi, che tendono a sostituire il processo in piena regola con un qualche sistema di \u201ctrial waiver\u201d, letteralmente \u201crinuncia al processo\u201d.[\/vc_column_text][vc_column_text]L\u2019esempio pi\u00f9 famoso di <em>trial waiver<\/em> \u00e8 probabilmente rappresentato dal <em>plea bargaining<\/em> statunitense, che si stima venga utilizzato nella stragrande maggioranza dei casi che arrivano di fronte alle corti federali. Si tratta di una tipologia di patteggiamento che presenta delle peculiarit\u00e0 che lo rendono unico nel suo genere. Ad esempio pu\u00f2 essere utilizzato per qualsiasi reato e oggetto del patteggiamento possono essere sia i capi d\u2019accusa cos\u00ec come l\u2019entit\u00e0 della pena. Inoltre i diritti e le garanzie che circondano questo rito non tutelano appieno la persona imputata che, se priva di assistenza legale, pu\u00f2 anche ritrovarsi sola a patteggiare con il prosecutor, il pubblico ministero americano, senza comprendere pienamente i propri diritti o senza conoscere l\u2019esistenza di altre strategie difensive.[\/vc_column_text][vc_column_text]Ma il <em>plea bargaining<\/em> non \u00e8 l\u2019unico tipo di rito preso in esame. Infatti i sistemi di <em>trial waiver<\/em> includono tutti quei riti in cui l\u2019imputato, in cambio di benefici o incentivi di natura giudiziaria (come una riduzione della pena o capi di imputazione meno gravi), decide di cooperare con le autorit\u00e0 giudiziarie o eventualmente confessare di aver compiuto un reato. Fra i riti che ricadono in questa definizione si trovano le varie forme di patteggiamento (<em>guilty plea, plea bargaining<\/em>), riti abbreviati o procedimenti sommari (<em>summary procedures<\/em>). Una caratteristica comune non \u00e8 solo il fatto di non essere dei processi completi, ma anche che l\u2019imputato, accettando di procedere con uno di questi riti, deve rinunciare ad alcuni dei diritti che un processo completo gli garantirebbe appieno.[\/vc_column_text][vc_column_text]I benefici e gli incentivi per l\u2019imputato possono essere diversi e dipendono anche dal tipo di sistema giuridico in cui il rito \u00e8 inserito.<\/p>\n<p>Sulla base degli incentivi\/benefici, Fair Trials individua quattro tipologie di riti e trial waiver:<\/p>\n<ul>\n<li>I riti che applicano benefici sulla pena, in cui ricadono non solo gli sconti di pena, ma anche la possibilit\u00e0 di applicare una tipologia di pena meno afflittiva.<\/li>\n<li>I riti in cui \u00e8 possibile agire sulle prove, ovvero in cui in cambio di concessioni da parte dell\u2019imputato, il pubblico ministero non presenta al giudice alcune delle prove che aggraverebbero la situazione dell\u2019imputato oppure le presenta in una maniera pi\u00f9 favorevole.<\/li>\n<li>I riti in cui il capo di imputazione viene modificato in uno meno grave o addirittura cancellato in cambio di informazioni o di una confessione da parte dell\u2019imputato.<\/li>\n<li>I riti in cui l\u2019imputato decide di cooperare con l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, per esempio testimoniando contro altri o fornendo informazioni in cambio di uno sconto di pena o un capo di imputazione meno grave.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]I riti pi\u00f9 comuni fra le giurisdizioni con sistemi di <em>trial waiver<\/em> appartengono alla prima categoria, ovvero quelli con uno sconto di pena (68%), seguono i riti in cui \u00e8 prevista la cooperazione dell\u2019imputato (circa il 50%) e i riti i cui benefici vanno ad agire sul capo di imputazione (44%); pi\u00f9 rari invece i riti che concedono vantaggi sulla prova (12%). Chiaramente la differenza fra i <em>trial waivers<\/em> non \u00e8 sempre netta per via della diversa regolamentazione dei riti in ogni sistema. Inoltre \u00e8 chiaro che alcuni di questi riti sono pi\u00f9 tipici nei sistemi di <em>common law<\/em>, in cui il pubblico ministero ha un margine di discrezionalit\u00e0 maggiore sulle prove e sui capi di imputazione.[\/vc_column_text][vc_column_text]Ma quanti paesi presentano una qualche tipologia di <em>trial waiver<\/em>? Sui 90 censiti dalla ricerca di Fair Trials, 66 presentavano nei propri ordinamenti una qualche forma di <em>trial waiver<\/em>. Erano infatti 19 le giurisdizioni che presentavano riti di questo tipo anche prima del 1990 (tra cui l\u2019Italia e gli Stati Uniti), fra il 1990 e il 1999 se ne sono aggiunte 13 (tra cui il Brasile e l\u2019Australia), seguite da altre 22 fra il 2000 e il 2009 (come l\u2019Albania e il Sud Africa) e infine da altre 12 fra il 2010 e il 2015 (fra cui la Romania e la Finlandia). Al tempo della stesura della ricerca altri 5 paesi stavano considerando l\u2019introduzione di uno di questi riti. Tuttavia non \u00e8 soltanto l\u2019aumento delle giurisdizioni che utilizzano questi riti a destare preoccupazione, ma anche l\u2019incidenza del loro uso, che in molte giurisdizioni sembra essere aumentata fino addirittura a diventare la principale forma di risoluzione dei procedimenti penali. In altri casi invece questo non si \u00e8 verificato, come nel nostro paese, dove, secondo i dati ISTAT, negli ultimi anni i patteggiamenti rappresentano circa l\u20191-2% dei rinvii a giudizio.[\/vc_column_text][vc_column_text]Una ricerca pi\u00f9 recente a cui ha partecipato anche Antigone, \u201c<em><a href=\"https:\/\/www.fairtrials.org\/app\/uploads\/2022\/01\/TWSE-report.pdf\">Efficiency over justice: Insights into trial waiver systems in Europe<\/a><\/em>\u201d, ha fatto luce su alcuni aspetti problematici presentati dai sistemi di <em>trial waiver<\/em> in alcuni paesi dell\u2019Unione Europea: Albania, Cipro, Italia, Slovenia e Ungheria.<br \/>\nIn particolare la ricerca evidenzia come i sistemi di <em>trial waiver<\/em> siano spesso indicati come la soluzione a tanti dei problemi che affliggono i sistemi penali in Europa.<br \/>\nFra le problematiche pi\u00f9 comuni rilevate si trova l\u2019arretrato giudiziario e il conseguente aumento della durata dei procedimenti. Questi fenomeni sono spesso causati dall\u2019esiguit\u00e0 delle risorse (umane e monetarie) che devono occuparsi di un numero di casi sempre maggiore, a volte dovuto alla tendenza di creare sempre pi\u00f9 fattispecie di reato per gestire problematiche sociali complesse. Purtroppo non sono solo i reati ad aumentare, ma anche le pene a diventare sempre pi\u00f9 severe. Questi due fenomeni vanno poi a gravare sui sistemi penitenziari, che molte volte sono sovraffollati e presentano condizioni di detenzione assai precarie.[\/vc_column_text][vc_column_text]Per far fronte a tutte queste complesse problematiche, in alcune giurisdizioni sono stati introdotti sistemi di<em> trial waiver<\/em> oppure il loro uso \u00e8 stato ampliato. La ragione addotta \u00e8 quella della necessit\u00e0 di migliorare l\u2019efficienza dei sistemi penali, per esempio velocizzando la risoluzione di alcuni casi per ridurre l\u2019arretrato giudiziario oppure riducendo il tempo speso da magistrati e giudici sui casi pi\u00f9 semplici permettendo quindi un risparmio di tempo e risorse pubbliche che possono essere investiti in casi pi\u00f9 importanti. Purtroppo per\u00f2 \u00e8 molto difficile stabilire se nei fatti l\u2019introduzione di <em>trial waivers<\/em> permetta di raggiungere questi obiettivi di efficienza o risparmio.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]L\u2019utilizzo di sistemi di <em>trial waiver<\/em> porta con s\u00e9 numerose problematiche che ricadono sulla persona imputata. Una di queste \u00e8 il mito del consenso informato. Tutte le giurisdizioni che presentano sistemi di <em>trial waiver<\/em> implicano la volontariet\u00e0 della scelta del tipo di rito, tuttavia nei fatti questa non si concretizza cos\u00ec come vorrebbe la legge.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Tuttavia l\u2019utilizzo di sistemi di <em>trial waiver<\/em> porta con s\u00e9 numerose problematiche che ricadono sulla persona imputata. Una di queste \u00e8 il mito del consenso informato. Tutte le giurisdizioni che presentano sistemi di <em>trial waiver<\/em> implicano la volontariet\u00e0 della scelta del tipo di rito, tuttavia nei fatti questa non si concretizza cos\u00ec come vorrebbe la legge. Infatti spesso si tratta di fattori sistemici a creare pressione sulla persona imputata affinch\u00e9 non scelga un rito completo.[\/vc_column_text][vc_column_text]Per esempio un pubblico ministero oberato dai casi aperti potrebbe mettere alle strette un imputato facendogli credere di avere molte pi\u00f9 prove a suo carico di quante effettivamente ne abbia e offrirgli uno sconto di pena in cambio di una confessione o informazioni che potrebbero aiutarlo nella risoluzione di altri casi.[\/vc_column_text][vc_column_text]Un altro tema sensibile \u00e8 rappresentato dalla tutela del diritto alla difesa. In molti paesi gli avvocati che rientrano in una qualche forma di patrocinio a spese dello stato (che pu\u00f2 anche coincidere automaticamente con la nomina d\u2019ufficio) a causa delle remunerazioni basse sono costretti a occuparsi di pi\u00f9 e pi\u00f9 clienti contemporaneamente. Ci\u00f2 implica la necessit\u00e0 di spendere poco tempo su ogni caso e questo pu\u00f2 portare l\u2019avvocato a desiderare di concludere il procedimento nel pi\u00f9 breve tempo possibile e quindi a scegliere una strategia difensiva pi\u00f9 rapida che potrebbe non essere pienamente vantaggiosa per il proprio cliente (per esempio consigliando di patteggiare invece di richiedere delle indagini difensive pi\u00f9 approfondite).[\/vc_column_text][vc_column_text]In molti sistemi sono le forze dell\u2019ordine a giocare un ruolo fondamentale nelle indagini e anche in questi casi, come evidenziato da un <a href=\"https:\/\/www.osce.org\/files\/f\/documents\/2\/a\/467172.pdf\">rapporto di Fair Trials e l\u2019OSCE<\/a>, i rischi possono essere molteplici. Per esempio pu\u00f2 capitare che gli obiettivi che devono essere raggiunti dalle forze dell\u2019ordine (come ad esempio un determinato numero di condanne), i poteri di cui vengono investiti e la possibilit\u00e0 di offrire un accordo agli imputati influenzino le tecniche investigative utilizzate. Infatti una delle conseguenze pi\u00f9 gravi dei sistemi di <em>trial waiver<\/em> basati sulla confessione da parte dell\u2019imputato (come il <em>guilty plea<\/em>) \u00e8 l\u2019utilizzo da parte delle forze dell\u2019ordine di tecniche di interrogatorio coercitive fino ad arrivare a maltrattamenti o addirittura alla tortura al fine di ottenere una confessione. In questo contesto appare evidente come anche una persona innocente possa essere portata ad ammettere la propria colpevolezza.[\/vc_column_text][vc_column_text]Anche un problema sistemico come l\u2019eccessiva durata dei procedimenti pu\u00f2 incutere paura nell\u2019imputato, che magari ritiene di non avere i mezzi necessari per affrontare un lungo processo e crede che una \u201cscorciatoia\u201d utilizzando un <em>trial waiver<\/em> sia una soluzione pi\u00f9 veloce e conveniente, ma in realt\u00e0 l\u2019utilizzo di questi riti pu\u00f2 portare altre conseguenze meno note e potrebbe portare anche a ricevere alla fine una sentenza pi\u00f9 dura di quanto non si otterrebbe utilizzando un altro rito.[\/vc_column_text][vc_column_text]Infine a volte il sistema giuridico permette all\u2019imputato di rinunciare a un avvocato anche quando sceglie di avvalersi di un <em>trial waiver<\/em> e ci\u00f2 significa decidere per proprio conto di utilizzare una tipologia di rito senza conoscere appieno le conseguenze di tale scelta. Questo pu\u00f2 andare a penalizzare soprattutto le fasce pi\u00f9 deboli della popolazione e gli stranieri, che magari non possono permettersi un avvocato di fiducia, hanno generalmente un livello di istruzione pi\u00f9 basso o una scarsa conoscenza della lingua che non permette una piena comprensione dei propri diritti; di conseguenza possono essere facilmente Indotti a rinunciare al loro diritto alla difesa.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>L\u2019Italia e la \u201crinuncia al processo<\/strong><\/p>\n<p>Recentemente l\u2019Associazione Antigone ha svolto una ricerca nell\u2019ambito del progetto <a href=\"https:\/\/www.antigone.it\/upload2\/uploads\/docs\/TWSE%20Domestic%20Report%20-%20Italy.pdf\"><em>Trial Waiver Systems in Europe<\/em><\/a>, coordinato da <em>Fair Trials Europe<\/em>, con l\u2019obiettivo di raccogliere e comparare informazioni sull\u2019uso dei riti alternativi nel processo penale in diversi paesi europei, sulla base delle quali sviluppare linee guida specifiche per ogni paese affinch\u00e9 tali procedimenti possano essere utilizzati senza compromettere il diritto di difesa.<br \/>\nNel processo penale italiano, come noto, esistono diversi procedimenti considerati speciali o \u201calternativi\u201d, poich\u00e9 si distaccano dal modello base omettendo una delle fasi processuali (udienza preliminare, dibattimento) o entrambe.[\/vc_column_text][vc_column_text]Tra questi il procedimento per decreto (artt. 459-464 c.p.p.), il giudizio direttissimo (artt. 449-452 c.p.p.) e il giudizio immediato (artt. 453-458 c.p.p.). Il giudizio direttissimo e immediato si limitano ad eliminare, su richiesta del pubblico ministero, l\u2019udienza preliminare per pervenire in modo pi\u00f9 veloce al dibattimento, prescindendo dal consenso dell\u2019imputato. Il procedimento per decreto, invece, pu\u00f2 essere ricompreso tra i riti che omettono il dibattimento. \u00c8, inoltre, considerato uno dei procedimenti speciali fondati sul consenso dell\u2019imputato in quanto il mancato esercizio dell\u2019opposizione da parte di questo viene equiparato a un implicito consenso alla rinuncia del dibattimento.[\/vc_column_text][vc_column_text]I riti alternativi su cui si si \u00e8 concentrata la ricerca italiana sono, tuttavia, il giudizio abbreviato (art 438-443 c.p.p.) e l\u2019applicazione della pena su richiesta delle parti o c.d. \u201cpatteggiamento\u201d (artt. 444 &#8211; 448 c.p.p.), analizzandone sia gli aspetti normativi e problematici, sia le questioni relative al diritto al giusto processo e all\u2019applicazione delle Direttive europee.<br \/>\nQuesti ultimi due procedimenti speciali, nei quali il giudice compie le sue valutazioni utilizzando gli atti raccolti in maniera unilaterale dalle parti, sono fondati sul consenso dell\u2019imputato. La rinuncia, da parte dell\u2019imputato, al diritto al dibattimento, aspetto centrale del diritto di difesa, \u00e8 compensata da alcuni benefici in suo favore, tra cui una riduzione della pena.[\/vc_column_text][vc_column_text]In particolare, a grandi linee, il giudizio abbreviato consente al giudice, su richiesta dell\u2019imputato, di pronunciare gi\u00e0 al momento dell\u2019udienza preliminare la decisione di merito, utilizzando, di norma, gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini. La decisione pu\u00f2 essere di condanna o anche di proscioglimento. In caso di condanna, tuttavia, la pena determinata dal giudice \u00e8 ridotta di un terzo. La riduzione di pena costituisce, cos\u00ec, un incentivo per l\u2019imputato, che compensa la scelta di rinunciare ai diritti che gli spettano nel dibattimento.<br \/>\nNel patteggiamento, invece, il giudice applica la pena che \u00e8 stata concordemente chiesta dalle parti (imputato e PM), previo il controllo sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruit\u00e0 della pena richiesta. Anche in questo caso la decisione avviene \u201callo stato degli atti\u201d ed \u00e8 previsto un incentivo per l\u2019imputato: nel determinare la pena sulla quale si forma l\u2019accordo, si applica una riduzione fino a un terzo. A differenza del giudizio abbreviato, la sentenza di regola non \u00e8 appellabile ma pu\u00f2 essere sottoposta a ricorso in cassazione.[\/vc_column_text][vc_column_text]Rispetto ad analoghi modelli processuali degli altri sistemi penali europei, sono emerse alcune caratteristiche del giudizio abbreviato e del patteggiamento che ne spiegano il relativo successo. In generale, dalla ricerca \u00e8 emerso che i riti alternativi sembrano permettere di abbreviare la durata dei processi, ridurre i costi della giustizia penale e accorciare l\u2019attesa di una sentenza da parte dell\u2019imputato, rafforzando la certezza del diritto. Inoltre, in questi riti non \u00e8 necessaria la confessione da parte dell\u2019imputato; la sentenza (nel caso specifico dell\u2019abbreviato) pu\u00f2 essere anche di proscioglimento; sono possibili, anche se con alcuni limiti, le impugnazioni; \u00e8 prevista comunque e sempre la difesa tecnica da parte dell\u2019avvocato, cos\u00ec come \u00e8 previsto il controllo del rispetto delle garanzie da parte di un giudice. Le garanzie processuali sembrano, almeno secondo il dettato normativo, essere tutelate in modo soddisfacente.[\/vc_column_text][vc_column_text]Tuttavia vi sono diverse criticit\u00e0 da segnalare riguardo ai riti alternativi. Innanzitutto, il loro relativo successo deve essere contestualizzato e pu\u00f2 essere spiegato collocando tali istituti in un pi\u00f9 ampio discorso che riguarda i problemi sistemici della giustizia penale italiana.<br \/>\nDa una parte, essa continua a patire la eccessiva lunghezza e lentezza dei procedimenti penali e il cronico problema dell\u2019arretrato giudiziario.[\/vc_column_text][vc_column_text]Dall\u2019altra parte, negli ultimi decenni si \u00e8 assistito, sempre di pi\u00f9, al fenomeno che la dottrina ha definito \u201cpanpenalismo\u201d, ovvero la tendenza alla continua introduzione di nuove figure di reato nella legislazione penale per fare fronte ad una percezione di insicurezza da parte dei cittadini, spesso alimentata dai media o da alcuni esponenti della politica. Questo ha condotta a un generale e costante inasprimento delle sanzioni penali e a un aumento del ricorso a pene di tipo detentivo. Il risultato \u00e8 stato un\u2019espansione della sfera penale con conseguente ulteriore aggravamento del carico di lavoro dei tribunali.[\/vc_column_text][vc_column_text]Questi fattori comportano, da un punto di vista generale e di sistema, due conseguenze.<br \/>\nLa prima \u00e8 che il largo ricorso ai riti alternativi pu\u00f2 essere spiegato con la necessit\u00e0 di sopperire alle inefficienze del sistema, permettendo, in tal modo, di rinviarne la risoluzione in maniera incisiva e definitiva. Cos\u00ec, se da un lato questo pu\u00f2 comportare la diminuzione della durata dei processi e l\u2019aumento del numero di pratiche chiuse, bisogna verificare se la conseguenza possa essere una rinuncia alla completa applicazione dei principi costituzionali, soprattutto riguardo al diritto di difesa, come vedremo meglio pi\u00f9 avanti.<br \/>\nLa seconda conseguenza \u00e8 che, ciononostante, l\u2019efficacia deflattiva dei riti alternativi rischi comunque di essere attenuata e depotenziata dal costante aumento delle pene edittali e dall\u2019inserimento di nuove preclusioni al loro accesso.[\/vc_column_text][vc_column_text]Dal punto di vista pratico dell\u2019impatto dei riti alternativi sul numero della popolazione detenuta, possiamo fare una considerazione basandoci sulle <a href=\"https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_10&facetNode_3=1_5_16&contentId=SST165666&previsiousPage=mg_1_14\">rilevazioni statistiche disponibili relativamente agli ultimi trenta anni<\/a>. Sulla base di queste, possiamo rilevare che il numero delle presenze in carcere ha subito un graduale e costante aumento nel corso degli anni. Nell\u2019arco di questo periodo, ci sono stati solo alcuni momenti in cui la popolazione detenuta ha subito un significativo calo, peraltro sempre destinato ad essere momentaneo e subito seguito da una progressiva risalita. Il calo dei numeri \u00e8 dovuto a due indulti nel 1991 e nel 2006, alle misure deflattive con carattere temporaneo adottate nel 2014 in seguito alla condanna da parte della Corte EDU nel celebre caso Torreggiani c. Italia e, da ultimo, nel 2020, alla adozione di misure alternative alla detenzione per contenere il rischio di contagio da Covid-19 nelle carceri. Pertanto, non sembra potersi dimostrare alcuna correlazione diretta tra la variazione, sia in aumento che in diminuzione, della popolazione carceraria e il ricorso ai riti alternativi nel processo penale.<br \/>\nCi sono, inoltre, degli ulteriori profili problematici che possono emergere dal confronto tra la teoria del funzionamento dei riti alternativi e la loro attuazione nella pratica.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]\u00c8 stato evidenziato che potrebbe esserci un vulnus al principio costituzionale di pubblicit\u00e0 del processo, poich\u00e9 i riti alternativi prevedono, spesso, lo svolgimento camerale delle udienze; cos\u00ec come c\u2019\u00e8 il rischio di comprimere il diritto, sempre costituzionalmente garantito, alla oralit\u00e0, visto che i riti alternativi sono \u2013 con l\u2019eccezione del giudizio abbreviato condizionato \u2013 sempre decisi allo stato degli atti, sulla base degli elementi raccolti prima dell\u2019apertura del processo.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Tra coloro che sono stati intervistati nel corso della ricerca, infatti, soprattutto gli avvocati hanno evidenziato alcune potenziali criticit\u00e0. Ad esempio, \u00e8 stato evidenziato che potrebbe esserci un vulnus al principio costituzionale di pubblicit\u00e0 del processo, poich\u00e9 i riti alternativi prevedono, spesso, lo svolgimento camerale delle udienze; cos\u00ec come c\u2019\u00e8 il rischio di comprimere il diritto, sempre costituzionalmente garantito, alla oralit\u00e0, visto che i riti alternativi sono \u2013 con l\u2019eccezione del giudizio abbreviato condizionato \u2013 sempre decisi allo stato degli atti, sulla base degli elementi raccolti prima dell\u2019apertura del processo.[\/vc_column_text][vc_column_text]Con particolare riguardo al rito abbreviato, bisogna aggiungere che la sua scelta viene considerata di natura abdicativa. Il che implica che il materiale di prova assunto dal P.M. (e dalla polizia giudiziaria) nel corso delle indagini preliminari viene sottratto ad ogni eccezione o possibilit\u00e0 di deduzione di inutilizzabilit\u00e0 o nullit\u00e0 relativa, derivante da eventuali vizi riguardanti le modalit\u00e0 di assunzione della prova stessa.[\/vc_column_text][vc_column_text]Un altro aspetto problematico riguarda gli imputati appartenenti alle categorie pi\u00f9 deboli, soprattutto dal punto di vista sociale ed economico, per cui, a volte, l\u2019accordo sulla pena potrebbe non essere il risultato \u201cconsensuale\u201d di una effettiva negoziazione ma una imposizione della Procura, poich\u00e9 accettare un patteggiamento \u00e8, spesso, l\u2019unico modo per evitare l\u2019incarcerazione.[\/vc_column_text][vc_column_text]Come emerge anche da alcune delle interviste condotte, non sono rari i casi in cui l\u2019imputato poco facoltoso, non potendosi permettere economicamente attivit\u00e0 difensive complesse o perizie tecniche di alto livello, rischi di essere spinto a preferire il rito alternativo anche al prezzo della rinuncia ad alcune garanzie del dibattimento.[\/vc_column_text][vc_column_text]Si pone, inoltre, il problema della consapevolezza nella scelta dell\u2019accesso al rito alternativo, soprattutto per gli alloglotti. Nel caso degli stranieri, la scelta del rito alternativo e l&#8217;anticipazione della (eventuale) sentenza di condanna possono avere rilevanti conseguenze sul titolo di soggiorno dell&#8217;interessato, essendo sufficiente la condanna in primo grado per la revoca del permesso di soggiorno. La garanzia del diritto alla traduzione e all&#8217;interpretariato, l\u2019effettiva formazione giuridica degli interpreti e dei mediatori possono avere una grande rilevanza per una scelta consapevole.[\/vc_column_text][vc_column_text]Al perseguimento degli obiettivi della riforma contribuiscono anche i principi e criteri direttivi relativi all\u2019estensione dell\u2019ambito applicativo e degli effetti premiali di alcuni riti alternativi. Si segnalano, in particolare:<br \/>\nCon la legge 27 settembre 2021, n. 134 (\u00abDelega al Governo per l\u2019efficienza del processo penale nonch\u00e9 in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari\u00bb) \u00e8 stata approvata in via definitiva la nuova riforma della giustizia penale. Gli obiettivi sono quelli di rendere pi\u00f9 rapido ed efficiente il procedimento penale, innanzitutto riducendone i tempi. Tra i vari interventi adottati dal Legislatore, c\u2019\u00e8 anche il potenziamento di alcuni strumenti deflattivi gi\u00e0 esistenti, sia di natura sostanziale che processuale, tra cui gli stessi riti alternativi.[\/vc_column_text][vc_column_text]In particolare, \u00e8 stato esteso l\u2019accordo alle pene accessorie nel caso del c.d. \u00abpatteggiamento allargato\u00bb e, in ogni caso, l\u2019estensione dell\u2019accordo alla confisca facoltativa e la riduzione degli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena; \u00e8 stata prevista un\u2019ulteriore riduzione della pena, nella misura di un sesto, per l\u2019imputato che decida di optare per il giudizio abbreviato (e non impugni la decisione); \u00e8 stato ampliato l\u2019ambito applicativo del procedimento per decreto e l\u2019ulteriore riduzione della pena pecuniaria in caso di pagamento tempestivo e mancata opposizione; infine, \u00e8 stato esteso l\u2019ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova. Si tratta, senz\u2019altro, di piccoli passi in avanti, e per questo apprezzabili. Tuttavia i principali nodi, soprattutto con riguardo alla effettivit\u00e0 delle garanzie procedurali e al rispetto del pieno esercizio del diritto di difesa, restano ancora irrisolti.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]L\u2019equo processo \u00e8 uno dei principi fondamentali su cui si basano i sistemi giuridici di tutto il mondo e in ambito penale, dove in gioco c\u2019\u00e8 la libert\u00e0 personale, il rispetto di questo principio \u00e8 ancora pi\u00f9 importante. Tuttavia alcune recenti ricerche stanno evidenziando la crescita di una tendenza inversa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":5677,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false},"categories":[9],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5663"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5663"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5663\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5664,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5663\/revisions\/5664"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5677"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5663"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}