{"id":5736,"date":"2022-04-27T09:52:03","date_gmt":"2022-04-27T07:52:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/suicidi-e-autolesionismo-2-2\/"},"modified":"2022-05-30T11:00:20","modified_gmt":"2022-05-30T09:00:20","slug":"41-bis-e-alta-sicurezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/41-bis-e-alta-sicurezza\/","title":{"rendered":"41 bis e Alta sicurezza"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span><\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.4) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=41 bis e Alta sicurezza&u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5736\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"whatsapp\" class=\"ssba_whatsapp_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/web.whatsapp.com\/send?text=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5736\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/whatsapp.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"whatsapp\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on whatsapp\" \/><div title=\"Whatsapp\" class=\"ssbp-text\">Whatsapp<\/div><\/a><a data-site=\"twitter\" class=\"ssba_twitter_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=41 bis e Alta sicurezza&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5736&via=\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><a data-site=\"linkedin\" class=\"ssba_linkedin_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?title=41 bis e Alta sicurezza&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5736\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/linkedin.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"linkedin\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on linkedin\" \/><div title=\"Linkedin\" class=\"ssbp-text\">Linkedin<\/div><\/a><\/div><\/div>\u00a0    <div class=\"scaricapdf\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/6.-ANTIGONE_XVIIIrapporto_41Bis.pdf\" target=\"_blank\"><i class=\"fa fa-arrow-circle-down\" aria-hidden=\"true\"><\/i>  <\/a>\n    <\/div>\n    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>41 bis e Alta sicurezza<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Nel 2020 sono stati applicati 118 nuovi decreti di disposizione del \u201ccarcere duro\u201d a cui si aggiungono 20 riapplicazione di persone che sono tornate in quel regime, un calo consistente rispetto al 2019, quando i nuovi decreti erano stati 161. Tale calo viene per\u00f2 compensato dalle proroghe, che sono state 610 (erano state 552 nel 2019).[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Al novembre 2021, le persone al 41 bis sono 749 (13 donne). Per avere dati di maggior dettaglio occorre analizzare i dati della Relazione annuale del Ministero sull\u2019amministrazione della Giustizia, aggiornati al novembre 2020, quando le persone al 41bis erano 748 (731 uomini e 13 donne, a cui si aggiungono 4 internati, tutti uomini), distribuite in 12 istituti penitenziari della Penisola, con una sola sezione femminile e una casa di lavoro per persone in misura di sicurezza.<br \/>\nSi tratta di numeri in linea con quelli dell\u2019anno precedente (2019), quando si contavano 747 persone (735 uomini e 12 donne).<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-map\" data-src=\"visualisation\/9557002\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>Il regime penitenziario speciale del carcere duro \u00e8 oggi diventato uno strumento ineludibile (ed indiscutibile) della \u201cguerra alla mafia\u201d. La difficolt\u00e0 maggiore \u00e8 quella di districarsi tra funzioni manifeste e latenti di questo regime detentivo. La sua introduzione \u00e8 avvenuta con d.l n. 306\/1992, a cavallo delle stragi mafiose del 1992, diventando presto uno degli strumenti normativi pi\u00f9 utilizzati per il contrasto alla criminalit\u00e0 organizzata. Rimasto una misura \u201cemergenziale\u201d, solo con la l. 279\/2002 \u00e8 diventato cardine del sistema a tempo indeterminato (e nel 2009, con la l. 94\/2009 \u00e8 stato adeguato ad alcuni rischi di incostituzionalit\u00e0, data l\u2019incoerenza con il principio rieducativo della pena).<br \/>\nIl \u201ccarcere duro\u201d consiste in un catalogo di limitazioni volte a ridurre la frequenza dei contatti con l\u2019esterno degli esponenti di vertice delle organizzazioni criminali, per evitare che, dal carcere, continuino a comandare. Si tratta dunque di uno strumento preventivo (ed infatti \u00e8 applicato indistintamente a persone condannate o in attesa di giudizio), che mira a \u201cisolare\u201d la persona dal resto dell\u2019organizzazione criminale, ma vista la rigidit\u00e0 del suo contenuto \u00e8 evidente che assuma anche un significato repressivo-punitivo ulteriore rispetto allo status di privazione della libert\u00e0. Un regime detentivo che si definisce \u201cduro\u201d , non pu\u00f2 non evocare l\u2019idea di un sistema intransigente che mira a \u201cfar crollare\u201d (anche sul piano psicofisico) chi vi viene sottoposto, puntando, sempre in forma latente, alla \u201credenzione\u201d, cio\u00e8 alla collaborazione con la giustizia, principale \u201ccriterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata\u201d (cfr. sent. Corte Cost., n. 273\/2001). Proprio l\u2019effettiva \u201ccollaborazione\u201d fa venir meno l\u2019applicazione di questo regime.<br \/>\nL\u2019assegnazione dei detenuti 41-bis all\u2019interno dei reparti avviene tenendo in considerazione l\u2019area geografica di operativit\u00e0 dell\u2019organizzazione di appartenenza, le esigenze sanitarie nonch\u00e9 eventuali divieti d\u2019incontro o incompatibilit\u00e0 segnalati dall\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria.<br \/>\nI detenuti al 41 bis sono obbligatoriamente in cella singola, senza eccezioni. Sono due al giorno le ore di socialit\u00e0 in gruppi composti da massimo quattro persone. La legge stabilisce che i detenuti al 41-bis possano effettuare un colloquio al mese dietro a vetro divisorio (tranne che per i minori di 12 anni) della durata di un\u2019ora (sei i colloqui mensili per i detenuti \u201ccomuni\u201d, senza barriere divisorie) e videosorvegliati da un agente di polizia penitenziaria (e, su ordine dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziarie, anche eventualmente \u201cascoltato\u201d dallo stesso agente). Nel caso in cui i detenuti non effettuino il colloquio visivo mensile, possono essere autorizzati, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, a svolgere un colloquio telefonico con i familiari, che devono recarsi presso l\u2019istituto penitenziario pi\u00f9 vicino al luogo di residenza al fine di consentire l\u2019esatta identificazione degli interlocutori. La partecipazione alle udienze \u00e8 esclusivamente \u201cda remoto\u201d in videoconferenza.<br \/>\nChi decide chi deve stare al 41 bis? La decisione avviene con decreto motivato del ministero della Giustizia &#8211; anche su impulso del Ministero dell\u2019Interno &#8211; di norma su proposta del pubblico ministero incaricato delle indagini e sentita la Direzione nazionale Antimafia e le forze di polizia.<br \/>\nDevono sussistere due presupposti: l\u2019uno \u201coggettivo\u201d, cio\u00e8 la commissione di uno dei delitti \u201cdi mafia\u201d previsto dall\u2019art. 4 bis c. 1 ord. pen., l\u2019altro \u201csoggettivo\u201d, occorre infatti dimostrare la presenza di \u201celementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un\u2019associazione criminale, terroristica ed eversiva\u201d. L\u2019applicazione del regime dura 4 anni e pu\u00f2 essere prorogata se ne sussistono ancora i presupposti (in particolare quello \u201csoggettivo\u201d della la capacit\u00e0 di mantenere collegamenti con l\u2019associazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza).<br \/>\nContro decreto ministeriale di applicazione o di proroga si pu\u00f2 proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, anche se questo \u201caccentramento\u201d delle decisione al solo giudice romano, \u00e8 stato oggetto di critica anche da pi\u00f9 parti, compresi gli degli Stati generali dell\u2019Esecuzione penale.<br \/>\nNel 2020 sono stati applicati 118 nuovi decreti di disposizione del \u201ccarcere duro\u201d a cui si aggiungono 20 riapplicazione di persone che sono tornate in quel regime, un calo consistente rispetto al 2019, quando i nuovi decreti erano stati 161. Tale calo viene per\u00f2 compensato dalle proroghe, che sono state 610 (erano state 552 nel 2019).<br \/>\nLe persone al 41bis, in ragione della gravit\u00e0 dei reati commessi scontano pene lunghe, 298 sono condannati all\u2019ergastolo, di cui 209 con sentenza definitiva, su un totale di persone con ergastolo di poco meno di 1.800 persone. Nel 2019 gli ergastolani al 41bis erano 284.<br \/>\nAnche all\u2019interno delle sezioni speciali di \u201ccarcere duro\u201d esistono ulteriori distinzioni per livello di pericolosit\u00e0, le figure di spicco delle mafie vengono collocati infatti in 14 c.d \u201caree riservate\u201d collocate in 7 istituti, non previste dalla normativa, ma frutto di prassi organizzative consolidate, dove l\u2019isolamento \u00e8 accentuato.<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/9557302\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/9557409\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Al novembre 2021 le persone detenute nei circuiti di Alta Sicurezza erano 9.212, il gruppo largamente pi\u00f9 cospicuo \u00e8 l\u2019Alta sicurezza 3 che comprende oltre 9 mila detenuti (8.796 uomini e 218 donne), suddivisi in 55 istituti penitenziari dislocati sull\u2019intera penisola. Sono 82 (di cui 8 donne) nel circuito di Alta Sicurezza 2, 43 (2 donne) accusate o condannate per terrorismo internazionale di matrice islamica (erano 84 nel 2020) e 25 persone (6 donne) per terrorismo interno o nazionale.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Alta sicurezza<\/strong><br \/>\nSe nel caso del 41 bis si pu\u00f2 parlare, correttamente, di \u201cboss\u201d, intesi come figure apicali di organizzazioni mafiose o terroristiche, poich\u00e9 la collocazione in quel regime consegue a specifica valutazione della magistratura e delle forze di polizia sull&#8217;effettiva e attuale appartenenza all&#8217;organizzazione criminale.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 problematica \u00e8 la situazione delle persone in Alta sicurezza. L\u2019Alta sicurezza non \u00e8 infatti un \u201cregime detentivo\u201d, bens\u00ec un \u201ccircuito\u201d regolato non dalla legge, ma da una serie di circolari dell\u2019Amministrazione penitenziaria.<\/p>\n<p>Per essere considerati detenuti ad \u201calta pericolosit\u00e0\u201d rileva il solo reato commesso per cui si \u00e8 condannati o accusati. Se \u00e8 uno dei reati previsti nel (sempre pi\u00f9 lungo) elenco di cui all\u2019art 4 bis dell&#8217;Ordinamento penitenziario, allora si entra automaticamente in questo circuito. C\u2019\u00e8 in effetti una remota possibilit\u00e0 che la collocazione avvenga per decisione dell\u2019Amministrazione penitenziaria, ma si tratta di casi residuali. I circuiti di Alta sicurezza, regolati dalla gi\u00e0 citata circolare dell\u2019Amministrazione penitenziaria del 2009, sono suddivisi in tre livelli (Alta sicurezza 1, 2 e 3).<\/p>\n<p>L\u2019AS1 \u00e8 dedicato alle persone detenute detenute ed internate nei cui confronti sia stato dichiarato inefficace il decreto di applicazione del regime di cui all\u2019art. 41 bis o.p. (i c.d. <em>declassificati<\/em>); l\u2019AS2 \u00e8 invece pensat per detenuti accusati i condannati per delitti commessi con finalit\u00e0 di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell\u2019ordine democratico mediante il compimento diatti di violenza. L\u2019AS3 \u00e8 invece dedicato ai detenuti per delitti di cui agli art. 416 bis c.p (associazione di stampo mafiosi, ma senza ruoli apicali) o reati connessi all\u2019organizzazione per lo spaccio di stupefacenti.<\/p>\n<p>Al novembre 2021 le persone detenute nei circuiti di Alta Sicurezza erano 9.212, il gruppo largamente pi\u00f9 cospicuo \u00e8 l\u2019Alta sicurezza 3 che comprende oltre 9 mila detenuti (8.796 uomini e 218 donne), suddivisi in 55 istituti penitenziari dislocati sull\u2019intera penisola. Sono 82 (di cui 8 donne) nel circuito di Alta Sicurezza 2, 43 (2 donne) accusate o condannate per terrorismo internazionale di matrice islamica (erano 84 nel 2020) e 25 persone (6 donne) per terrorismo interno o nazionale. Sono rimaste soltanto due (Rossano e Sassari) le sezioni maschili destinate all\u2019As2, mentre a Roma-Rebibbia vi \u00e8 l\u2019unica sezione femminile.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Nel 2020 sono stati applicati 118 nuovi decreti di disposizione del \u201ccarcere duro\u201d a cui si aggiungono 20 riapplicazione di persone che sono tornate in quel regime, un calo consistente rispetto al 2019, quando i nuovi decreti erano stati 161. 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