{"id":5772,"date":"2022-04-27T16:02:56","date_gmt":"2022-04-27T14:02:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/il-carcere-e-la-tortura-antigone-nei-procedimenti-penali-2\/"},"modified":"2022-05-30T11:12:36","modified_gmt":"2022-05-30T09:12:36","slug":"salute-mentale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/salute-mentale\/","title":{"rendered":"Salute mentale"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>di Michele Miravalle<\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.3) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=Salute mentale&u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5772\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"whatsapp\" class=\"ssba_whatsapp_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/web.whatsapp.com\/send?text=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5772\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/whatsapp.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"whatsapp\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on whatsapp\" \/><div title=\"Whatsapp\" class=\"ssbp-text\">Whatsapp<\/div><\/a><a data-site=\"twitter\" class=\"ssba_twitter_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=Salute mentale&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5772&via=\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><a data-site=\"linkedin\" class=\"ssba_linkedin_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?title=Salute mentale&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5772\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/linkedin.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"linkedin\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on linkedin\" \/><div title=\"Linkedin\" class=\"ssbp-text\">Linkedin<\/div><\/a><\/div><\/div>\u00a0    <div class=\"scaricapdf\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/19.-ANTIGONE_XVIIIrapporto_SaluteMentale.pdf\" target=\"_blank\"><i class=\"fa fa-arrow-circle-down\" aria-hidden=\"true\"><\/i>  <\/a>\n    <\/div>\n    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>Pazze galere. Esiste una \u201cquestione psichiatrica\u201d nel sistema dell\u2019esecuzione penale?<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Era la primavera del 2017 quando gli ultimi due \u201cinternati per vizio di mente\u201d uscirono dall\u2019(ex) Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.<br \/>\nQuel giorno si chiuse definitivamente la storia manicomiale italiana. Gli Ospedali psichiatrici, sia quelli civili, dismessi con la l. 180\/1978, che quelli giudiziari, superati dalla l. 81\/2014, diventavano cos\u00ec \u201csolo\u201d oggetto di studio per gli storici.<br \/>\nSul piano formale e normativo, l\u2019Italia si confermava dunque Paese affezionato alla sua tradizione di de-istituzionalizzazione della salute mentale. Il sistema-Italia, dalla \u201cliberazione\u201d dei manicomi civili ad opera di Franco Basaglia e dei suoi allievi e colleghi, ha preferito strumenti e interventi sul paziente-cittadino, che possano prescindere dall\u2019internamento in luoghi chiusi, definiti dalla sociologia, <em>istituzioni totali<\/em>.<br \/>\nLa tanto storica quanto non procrastinabile chiusura dei luoghi dell\u2019internamento non ha tuttavia sciolto tutte le questioni sul tappeto e, in alcuni casi, le ha acuite, come nel contesto dell\u2019esecuzione penale, laddove la \u201cquestione psichiatrica\u201d incontra la \u201cquestione criminale\u201d.<br \/>\nIn questo articolo ricostruiamo come, nel biennio 2021-2022, sia successi fatti significativi riguardanti i pazienti psichiatrici autori di reato, sia dentro al carcere che fuori dal carcere, in quei luoghi dove si eseguono le misure di sicurezze (le Rems, ma anche le comunit\u00e0 psichiatriche territoriali che accolgono pazienti provenienti dal circuito penale).[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Le carceri-manicomio. Il nodo delle Articolazioni per la tutela della salute mentale.<\/strong><\/p>\n<p>Proprio in corrispondenza del faticoso percorso di chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, gli Osservatori di Antigone nel corso delle loro visite di monitoraggio degli istituti penitenziari, ad ogni latitudine, hanno iniziato a registrare un crescente tensione sul punto salute mentale. Frasi come \u201c<em>qui sta diventando un manicomio<\/em>\u201d, \u201c<em>e lui come le gestiamo?<\/em>\u201d, \u201c<em>questa persona non dovrebbe stare qui, in carcere<\/em>\u201d, \u201c<em>segnaliamo ogni giorno allo psichiatra, ma l\u2019unica cosa che fa \u00e8 aumentare le terapie<\/em>\u201d sono scampoli di dialogo ricorrenti, pronunciate, con diverse sfumature e intensit\u00e0, da molti degli operatori incontrati durante le visite.<br \/>\nSono frasi tutte riconducibili a quell\u2019eterno conflitto tra \u201cbisogno di cura\u201d ed \u201cesigenze di sicurezza\u201d che il carcere \u00e8 chiamato a bilanciare. L&#8217; abbraccio mortale\u201d tra Giustizia e Salute. Tra diritti che confliggono e faticano a convivere. Non sono questioni nate oggi, si tratta di nodi riconducibili alle radici stesse della questione criminale: l\u2019inquadramento teorico e la \u201cgestione\u201d operativa della <em>mens rea<\/em> e\u0300 infatti l\u2019essenza delle scienze criminologiche.<br \/>\nUna questione che, ancora oggi, rimane da governare.<br \/>\nDa quelle frasi registrate durante le visite, si evince un dubbio cruciale: se gli Opg venivano definitivi \u201cmanicomi-carcere\u201d, la loro chiusura ha implicato che gli istituti penitenziari si siano trasformati in carceri-manicomio?[\/vc_column_text][vc_column_text]Si tratta di un tema con radici antiche, gia\u0300 nel 1876 ad Aversa, nella casa penale per invalidi ospitata nel convento cinquecentesco di San Francesco da Paola, nasceva la prima \u201csezione per maniaci\u201d, che poteva ospitare fino a diciannove persone. Vi erano rinchiusi i \u201c<em>delinquenti impazziti, che rappresentano scene di terrore e che portano scompiglio<\/em>\u201d, cosi\u0300 li descrive Filippo Saporito, psichiatra e storico direttore del manicomio di Aversa. Erano pazzi e criminali allo stesso tempo, troppo pazzi per stare in un carcere, troppo criminali per un manicomio civile.[\/vc_column_text][vc_column_text]Tradizionalmente infatti, nel gergo criminal-penitenziario la macro-categoria di persone con patologia psichiatrica autori di reato si divide in due gruppi, i \u201cfolli-rei\u201d e i \u201crei-folli\u201d.<br \/>\nPer \u201cfolli-rei\u201d si intendono le persone giudicate incapaci di intendere e volere, ma socialmente pericolose e dunque il gruppo di persone per cui sono state pensati gli Opg prima e le Residenze per le Misure di sicurezza (Rems), oggi.[\/vc_column_text][vc_column_text]Per \u201crei-folli\u201d si intende invece quella categoria onnicomprensiva di persone giudicate capaci di intendere di volere, riconosciute colpevoli di un reato e per questo condannate a pena detentiva, per i quali la patologia psichica si aggrava o insorge successivamente all\u2019ingresso in carcere, tanto da renderne incompatibile la condizione di salute con lo stato detentivo (c.d. infermita\u0300 psichica sopravvenuta ex art. 148 c.p.) oppure da rendere necessario un periodo di \u201cosservazione\u201d per valutare la compatibilita\u0300 con il carcere (ex art. 111.5 reg. esecuzione ord. pen.). Fino al superamento degli Opg, tali \u201cgruppi\u201d erano distinti sul piano normativo, ma indistinti sul piano delle risposte di cura\/controllo. Per tutti, si aprivano le porte dell\u2019Opg. A partire dalle l. 9\/2012 e, poi, con la l. 81\/2014 anche le risposte sanzionatorie e trattamentali cambiano: per i \u201crei-folli\u201d devono essere trovati gli strumenti di cura esclusivamente all\u2019interno del sistema penitenziario, essendo negata loro, per legge, qualsiasi \u201calternativa\u201d (la detenzione domiciliare, il ricovero in un luogo di cura, un affidamento \u201cterapeutico\u201d).<br \/>\nE\u0300 dunque in quel carcere, psicopatogeno e \u201cfabbrica di handicap\u201d (Gallo e Ruggiero, 1989; Ronco, 2018; Sterchele, 2021), che si deve trovare al proprio interno luoghi e strumenti adatti a curare e controllare, allo stesso tempo, il reo-folle. Si sono cosi\u0300 organizzate, per via amministrativa e regolamentare, senza precisa copertura normativa, le Articolazioni per la tutela della salute mentale (c.d. Atsm), sezioni a prevalente gestione sanitaria, concentrate in pochi istituti, almeno uno per regione, con un compito quasi impossibile: curare il disagio psichico in un luogo di espiazione di pena. Un ossimoro, che ha prodotto sistematiche violazioni dei diritti individuali e gravi problemi gestionali, piu\u0300 volte sottolineati dalla rete dei Garanti delle persone private della liberta\u0300, dalle associazione per la tutela dei diritti umani e dal Comitato Europea per la Prevenzione della Torture durante le visite ispettive svolte nel nostro Paese.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]Le sezioni Atsm oggi attive in Italia sono concentrate in 32 istituti penitenziari e sono in tutto 34 (29 maschili, 5 femminili). Vi sono ospitati 261 uomini e 21 donne, dunque meno di 300 persone in totale.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Le sezioni Atsm oggi attive in Italia sono concentrate in 32 istituti penitenziari e sono in tutto 34 (29 maschili, 5 femminili). Vi sono ospitati 261 uomini e 21 donne, dunque meno di 300 persone in totale.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-map\" data-src=\"visualisation\/9613574\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]Un numero ridottissimo di persone detenute, circa lo 0,5% della popolazione detenuta che va per\u00f2 approfondito e studiato con precisione.<br \/>\nEvidenziando due punti.[\/vc_column_text][vc_column_text]Il primo, \u00e8 legato a dove viene \u201ctrattata\u201d la salute mentale nelle carceri italiane: come monitorato da Antigone nel 2021, la percentuale media di persone detenute \u201cin terapia psichiatrica\u201d (che assumono cio\u00e8 terapia prescritte dal medico, in maniera continuativa e non eccezionale, n\u00e9 sporadica) \u00e8 infatti del 40,4%. In altre parole, mediamente 4 detenuti su 10, fanno regolare uso di psicofarmaci a fronte, occorre supporre, di un qualche disagio psichico, magari non grave, ma che comunque suggerisce un trattamento farmacologico.<br \/>\nOccorrerebbe un\u2019analisi epidemiologica pi\u00f9 precisa, ma certamente quei numeri fotografano una tendenza evidente a tutti coloro che varcano le soglie di una sezione detentiva: la psichiatrizzazione degli spazi detentivi.<br \/>\nStiamo dunque parlando di circa 25 mila persone, a fronte delle \u201csole\u201d 300 ospitate nelle Atsm.[\/vc_column_text][vc_column_text]Visti questi numeri, \u00e8 evidente che le Atsm non sono i soli luoghi dove le persone con patologia mentale, anzi, le Atsm costituiscono un microcosmo dove vengono destinati i casi pi\u00f9 gravi (non solo sul piano strettamente medico-sanitario). C\u2019\u00e8 insomma un universo, ben pi\u00f9 consistente, di persone con patologie psichiche anche gravi che vivono \u201caltrove\u201d, spesso in sezioni \u201ccomuni\u201d delle carceri italiane.[\/vc_column_text][vc_column_text]Si tratta di un dato non per forza negativo, anzi, che pu\u00f2 temperare lo \u201cstigma\u201d che accompagna la persona con patologia psichica, purch\u00e8 sia garantito il diritto alla cura e all\u2019assistenza anche in quei luoghi \u201caltri\u201d, diversi dalle Atsm.[\/vc_column_text][vc_column_text]Il secondo punto, strettamente legato alle Atsm riguarda il loro funzionamento e la capacit\u00e0 di essere luoghi di cura e non di sistematica lesione della dignit\u00e0 umana.<br \/>\nE\u2019 infatti proprio visitando una delle Articolazioni italiane, tra le pi\u00f9 grandi d\u2019Italia, quella del carcere di Torino, l\u2019<a href=\"https:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2021\/11\/20\/ho-visitato-la-sezione-psichiatrica-del-carcere-di-torino-spero-che-cio-che-ho-visto-non-si-ripeta-mai-piu\/6397545\/\">ormai celebre reparto Sestante<\/a>, che Antigone ha scoperto situazioni allarmanti e indegne. Oggi quella sezione \u00e8 chiusa ed in ristrutturazione, la Procura di Torino ha aperto un fascicolo d\u2019indagine per verificare la commissione di reati da parte di operatori penitenziari e sanitari. Ma quel caso lascia aperto il nodo di come \u201cregolare\u201d le Articolazioni sia sul piano normativo e regolamentare che sul piano operativo.<br \/>\nOccorre individuare, al pi\u00f9 presto, modelli di funzionamento omogenei, aprire un confronto tra operatori della salute mentale e operatori penitenziari per condividere, affinch\u00e9 le Articolazioni diventino davvero luoghi dove si possa promuovere la cura e non solo la neutralizzazione delle persone.[\/vc_column_text][vc_column_text]Questa \u00e8 infatti la netta sensazione che ogni osservatore di Antigone ha quando entra in molte delle Atsm italiane. Se, fortunatamente, non sono stati rilevati casi o segnali di contenzione meccanica del paziente, Antigone \u00e8 testimone di presenza di \u201cspazi\u201d e singole celle utilizzate per svolgere la contenzione \u201cambientale\u201d. Anche laddove questi spazi non sono previsti, occorre fare chiarezza sull\u2019utilizzo di metodi di contenzione chimico-farmacologica basata su massiccio uso di psicofarmaci, a soli fini di \u201cneutralizzazione\u201d del paziente psichiatrico in carcere.[\/vc_column_text][vc_column_text]Il tema della gestione delle Atsm, con la chiusura degli Opg, \u00e8 diventato molto rilevante. la legge 81\/2014 ha infatti reso impossibile \u201cscaricare\u201d sulle Rems i casi pi\u00f9 problematici sul piano psichiatrico. Fino ad allora, l\u2019\u2019istituzione penitenziaria aveva infatti la possibilita\u0300 di avere un\u2019istituzione di scarico verso cui indirizzare tutti i casi problematici e di difficile gestione.[\/vc_column_text][vc_column_text]Si tratta di un meccanismo che gli studiosi delle istituzioni totali conoscono bene. Il carcere avrebbe continuato ad affollare le Rems, come prima faceva degli Opg, usando l\u2019etichetta di malattia mentale, come \u201cscusa\u201d per delegare ad altri la gestione di quell&#8217;individuo. L\u2019unico modo di rompere questo meccanismo, era distinguere la risposta sanzionatoria, precludendo, per legge, la possibilita\u0300 di ricorrere al ricovero in Rems. Come avevamo gi\u00e0 raccontato nel XVI Rapporto, proprio su questo punto, era intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n. 99\/2019). Investita della questione dalla Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza n. 13382, 22 marzo 2018) sulla compatibilita\u0300 costituzionale della differenza tra grave patologia fisica e psichica, impedendo ai malati psichici di usufruire delle possibilita\u0300 date ai malati fisici e, principalmente, del rinvio della pena ex art. 147 c.p. e della detenzione domiciliare ex art. 47, terzo comma, 1-ter (la c.d detenzione domiciliare \u201cin deroga\u201d o \u201cumanitaria\u201d). Dopo quella la decisione della Corte, se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichico, il giudice potra\u0300 disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere, potendo concedere, anche quando la pena residua e\u0300 superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare \u201cumanitaria\u201d, o \u201cin deroga\u201d, cosi\u0300 come gia\u0300 accade per le gravi malattie di tipo fisico. In particolare, il giudice dovra\u0300 valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalita\u0300 che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovra\u0300 quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosita\u0300, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell\u2019istituto penitenziario, la necessita\u0300 di salvaguardare la sicurezza collettiva.[\/vc_column_text][vc_column_text]Che la questione psichiatrica all\u2019interno delle carcere sia diventata terreno di scontro tra visioni e prospettive inconciliabili, lo dimostra il fatto che nella riforma dell\u2019Ordinamento penitenziario approvata nel 2018, a cavallo tra due legislature furono stralciate le proposte (gia\u0300 approvate in prima lettura) riguardanti la \u201cnecessita\u0300 di potenziare l\u2019assistenza psichiatrica negli istituti di pena\u201d di cui all\u2019art. 1 dello stesso articolo. Tali norme, secondo la ratio della legge delega originaria, avrebbero dovuto essere coordinate con le novita\u0300 previste da altri punti della stessa delega (in particolare ex art. 1 comma 16 lett. c) e d) che prevedeva la \u201crevisione della disciplina delle misure di sicurezza personali\u201d), per addivenire ad un intervento integrale in tema di salute mentale ed esecuzione penale, che interessasse certamente l\u2019Ordinamento penitenziario, ma anche il codice penale e il codice di procedura penale. Con precisione chirurgica invece, in seconda lettura, sono stati espunti tutti i riferimenti alla tutela della salute mentale nel contesto penitenziario. Dunque l\u2019armonizzazione dell\u2019ordinamento penitenziario rispetto alle novita\u0300 in tema di misure di sicurezza rimane ancora un processo incompiuto. Eppure dagli operatori penitenziari e sanitari proviene un deciso allarme legato all\u2019aumento dei casi di disagio psichico in carcere, spesso trattato attraverso un uso massiccio di terapie farmacologiche. Certamente l\u2019intervento normativo non avrebbe risolto il problema, ma avrebbe influito sulla diffusione di pratiche virtuose. Proposte come l\u2019introduzione di una specifica tipologia di affidamento in prova per i soggetti con disagio psichico (simile a quella prevista per le persone tossicodipendenti) o la definizione di un chiaro perimetro normativo che regoli le sezioni penitenziarie specializzate nel trattamento del disagio psichico, chiarendo, ad esempio, la competenza circa le modalita\u0300 di accesso e i rapporti con i servizi di salute mentale esterni sono rimaste lettera morta. Quello di come evitare l\u2019effetto carcere-manicomio rimane forse il piu\u0300 complicato dei nodi \u201cconseguenti\u201d alla riforma.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Le misure di sicurezza psichiatriche: le Rems e la libert\u00e0 vigilata.<\/strong><\/p>\n<p>Era atteso che che il 2022 si sarebbe aperto con almeno tre decisioni importanti in tema di \u201cfolli-rei\u201d: due della Corte Europea dei diritti dell\u2019Uomo, il caso Sy e il caso Ciotta, e una della Corte Costituzionale, a seguito dell\u2019Ordinanza 131\/2021 su impulso della questione sollevata dal giudice di Tivoli. Ad oggi, possiamo commentare due delle tre decisioni, che analizziamo insieme, nonostante le differenze nel merito.<br \/>\nIl tema \u00e8 \u201cfare un tagliando\u201d al percorso di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, capendo ci\u00f2 che ha funzionato, ed \u00e8 molto, e ci\u00f2 che invece va corretto. \u00c8 stato un percorso tortuoso, iniziato con la riforma della sanit\u00e0 penitenziaria nel 1999 e passato attraverso la vergogna pubblica delle immagini di degrado e abbandono girate nei sei Opg italiani dalla Commissione d\u2019inchiesta del Senato nel 2012. quel percorso ha portato alla creazione di una trentina di residenze sanitarie (le Rems), capillarmente diffuse sul territorio e con un limite massimo di venti posti fissato per legge.<br \/>\nE\u2019 la prima volta che nel sistema dell\u2019esecuzione penale italiano viene introdotto il \u201cnumero chiuso\u201d. Un principio tanto banale, quanto rivoluzionario: il numero di ospiti in Rems non pu\u00f2 mai derogare la capienza massima e dunque le Rems non possono essere \u201csovraffollate\u201d. Ci\u00f2 ha prodotto una \u201clista di attesa\u201d di persone che attendono di essere ricoverate in Rems. I casi pi\u00f9 critici, sono coloro che trascorrono questa attesa in carcere, come nel caso di Giacomo Sy, che ha scelto la strada del ricorso Cedu.<br \/>\nDunque, il focus della Corte, al netto del caso singolo, era proprio questo meccanismo: \u00e8 in linea con le disposizioni Cedu il trattenimento di una persona in carcere, quando esiste una valutazione peritale, confermata dal giudice, che ne ordina la collocazione in luogo di cura?<br \/>\nLa Corte EDU non prende posizione sulla scelta normativa del \u201cnumero chiuso\u201d, ma valuta il merito della questione, dichiarando che occorre garantire il livello di cure adeguato alle condizioni psico-fisiche, a prescindere dal luogo in cui si svolge la privazione della libert\u00e0.<br \/>\nLa Corte Costituzionale, interrogata dal giudice di Tivoli, si \u00e8 pronunciata su una questione simile,. Riconoscendo, dopo articolata istruttoria, la costituzionalit\u00e0 della legge 81\/2014 e dunque, giudicando positivamente, il percorso di superamento dell\u2019OPG. Vengono tuttavia indicati punti di frizione con i principi costituzionali, la necessit\u00e0 di dare esecuzione tempestiva alle misure giudiziarie chiedendo di affrontare il problema della lista di attesa demandando analisi di dettaglio e soluzioni ai diversi attori istituzionali e non escludendo, anzi auspicando, un intervento normativo.<br \/>\nLa Corte invoca infatti una complessiva ed urgente riforma di sistema, che assicuri al ricovero in Rems \u201cun\u2019adeguata base legislativa\u201d, garantendo al contempo \u00abil potenziamento e la realizzazione e il buon funzionamento, sull\u2019intero territorio nazionale, di un numero di Rems sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati rispetto alle necessit\u00e0 di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettivit\u00e0\u201d.<br \/>\nUn passaggio critico delle motivazioni della Corte riguarda la natura della misura di sicurezza detentiva che unirebbe insieme privazione della libert\u00e0 e coercizione alle cure. Una lettura che suscita molte perplessit\u00e0 in quanto per il malato mentale autore di reato non dovrebbero valere le leggi n. 180\/1978 e n. 219\/2017, ma ancor pi\u00f9 perch\u00e9 sul piano medico psichiatrico non vi pu\u00f2 essere cura senza il consenso, la partecipazione, la responsabilit\u00e0 e la prospettiva della libert\u00e0. Se dovesse persistere una tale lettura della misura di sicurezza si aprirebbe un interrogativo sul senso di una gestione sanitaria delle REMS.[\/vc_column_text][vc_column_text]Alla luce di queste decisione, del giudice di Strasburgo e di quello Costituzionale, proviamo a sintetizzare alcuni nodi aperti e irrisolti:[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>La dimensione delle Rems. L\u2019anomalia lombarda.<\/strong><\/p>\n<p>Il 27,4% (151 persone, di cui 133 uomini e 18 donne) della popolazione sottoposta a misura di sicurezza detentiva in Rems e\u0300 concentrata in un solo luogo, il sistema poli-modulare di Rems di Castiglione delle Stiviere, in Lombardia.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed\" data-src=\"story\/1336307\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]Dunque piu\u0300 di una persona internata su quattro \u201crisiede\u201d nell\u2019unica Rems lombarda. Per i critici, e\u0300 questa una grave stortura del sistema ed un \u201ctradimento\u201d dello spirito della riforma. Non e\u0300 questa la sede per un\u2019attenta disamina sui punti critici e di forza del c.d. \u201cmodello Castiglione\u201d, ne\u0301 sulle ragioni politiche, amministrative e sanitarie che hanno portato Castiglione delle Stiviere ad essere, nel bene e nel male, un \u201cmodello\u201d.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/9610977\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]L\u2019anomalia di Castiglione ha radici antiche, e\u0300 stato infatti il primo tra gli Ospedali psichiatrici giudiziari ad essere \u201csanitarizzato\u201d e dunque gestito dalla sanita\u0300 regionale lombarda in via esclusiva, vedendo impiegati nei suoi padiglioni professionalita\u0300 esclusivamente socio-sanitarie. In questo senso, la Lombardia aveva precorso una delle finalita\u0300 piu\u0300 ambiziose della riforma: la sanitarizzazione dei luoghi dell\u2019esecuzione delle misure di sicurezza, rinunciando del tutto a ricorrere al supporto della polizia penitenziaria e delle forze dell\u2019ordine nella gestione ordinaria della sicurezza interna e perimetrale della struttura. Mentre in tutti gli altri Opg italiani (con la sola, parziale e problematica, eccezione di Reggio Emilia, dove, a partire dagli anni Duemila alcuni reparti furono sanitarizzati) i poliziotti penitenziari operavano nei reparti di degenza, esattamente come in qualsiasi carcere, in Lombardia no.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-map\" data-src=\"visualisation\/9611174\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]In Lombardia dunque il passaggio da Opg a Rems non ha prodotto in quel luogo sostanziali trasformazioni, se non di denominazione. Eppure la stessa Regione Lombardia, chiamata dal Governo fin dal 2012 a redigere piani di riforma degli Opg, aveva previsto di soddisfare il requisito della \u201cterritorialita\u0300\u201d delle misure di sicurezza, affiancando a Castiglione delle Stiviere (nei progetti originali, erano qui previsti 240 posti, pari alla capienza \u201cstorica\u201d di quel luogo), altre tre strutture (nelle province di Como, Brescia e Milano) per un totale di ulteriori 40 posti. Quel piano originario fu poi ridimensionato e oggi Castiglione delle Stiviere e\u0300 l\u2019unico luogo in Lombardia dove eseguire la misura di sicurezza del ricovero in Rems.<br \/>\n[\/vc_column_text][vc_column_text]In un momento storico in cui, causa pandemia, si sta riaprendo la riflessione su quali siano i modelli che meglio interpretano il diritto alla salute costituzionalmente garantito, occorre aprire una riflessione franca, ragionata e non ideologica se questa \u201canomalia lombarda\u201d debba continuare o se si debbano promuovere modelli diversi. Perche\u0301 piu\u0300 di un quarto di pazienti sottoposti a ricovero in Rems debbono concentrarsi in un solo luogo? Non vi sono evidenze di carattere socio-demografico che giustifichino il fatto che in Lombardia vi sia il triplo dei ricoverati rispetto anche alle altre regioni piu\u0300 popolose d\u2019Italia (43 in Campania, 46 in Sicilia, 60 nel Lazio).[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/9612146\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Le posizioni giuridiche delle persone internate<\/strong><\/p>\n<p>Tra i dati quantitativi piu\u0300 problematici, vi e\u0300 quello relativo alle posizioni giuridiche dei ricoverati. La suddivisione che qui interessa e\u0300 tra ricoveri provvisori (art. 206 c.p.) e definitivi (art. 222 c.p.). Nel primo gruppo rientrano coloro che sono ancora sottoposti a procedimento penale, i c.d. definitivi sono invece coloro che sono gia\u0300 stati prosciolti perche\u0301 non imputabili, ma sottoposti a misura di sicurezza perche\u0301 socialmente pericolosi.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/9613293\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]Una differenza rilevante dal nostro punto di vista, e\u0300 che la competenza a decidere sulle misure provvisorie e\u0300 dei giudici di cognizione (nella quasi totalita\u0300 dei casi, i giudici per le indagini preliminari), sulle misure definitive (revoche, proroghe, trasformazione delle misure) decide invece la magistratura di sorveglianza. I numeri ci dicono che i due gruppi sono quantitativamente ormai omogenei e che la tendenza degli ultimi anni e\u0300 quella di un lieve ma costante incremento delle misure provvisorie e di una stabilita\u0300 di quelle definitive. Se, con una certa approssimazione giuridica, paragoniamo le misure di sicurezza provvisoria alle condanne non definitive e alle misure cautelari in carcere, scopriamo una rilevante differenza: le persone in Rems in attesa di una sentenza definitiva sono sensibilmente di piu\u0300 di quelle in carcere (quasi il 50% in Rems, intorno al 30% in carcere, dato che, comunque, e\u0300 tra i piu\u0300 alti d\u2019Europa). Possono essere molte le spiegazioni del dato, su tutte il fatto che quando viene decisa una misura provvisoria ci troviamo tendenzialmente piu\u0300 vicini alla commissione del reato ed e\u0300 dunque possibile che la situazione psicopatologica della persona sia ancora in fase acuta. Va considerato che la persona in misura provvisoria verosimilmente e\u0300 meno conosciuta dai servizi psichiatrici territoriali \u2013 salvo che non abbia una pregressa presa in carico per altri motivi diversi dalla commissione del reato. Sono questi alcuni dei fattori che rendono piu\u0300 difficile l\u2019individuazione di un Programma terapeutico individuale (il c.d. PTRI) e di soluzioni \u201calternative\u201d alla Rems. Il giudice, in attesa di definire il processo e di ricevere i risultati delle perizie e delle consulenze tecniche psichiatriche, sara\u0300 dunque piu\u0300 propenso a optare per una misura piu\u0300 custodiale come il ricovero in Rems.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/9612847\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]I numeri sulla posizione giuridica evidenziano la difficolta\u0300 di trasformare davvero il ricovero in Rems in extrema ratio tra le misure a disposizione del giudice, soprattutto nella fase precedente alla conclusione del giudizio. Evidentemente i correttivi immaginati dalla riforma \u2013 tra cui l\u2019aggravio motivazione chiesto al giudice che deve esplicitare perche\u0301 non e\u0300 sufficiente nessuna delle altre misure previste alternative al ricovero in Rems \u2013 non sono sufficienti a \u201ccorreggere\u201d le storture di un sistema Rems-centrico. Dalle osservazioni svolte durante la ricerca, si intuisce che il ricovero in Rems avviene con maggior frequenza se l\u2019autorita\u0300 giudiziaria non entra in contatto (oppure entra in contatto tardivamnete) con i servizi di salute mentale territoriali. Laddove questo contatto avviene nelle ore immediatamente successive l\u2019iscrizione della notizia del reato, vi e\u0300 minor ricorso al ricovero provvisorio in Rems, in favore di altre soluzioni. Dove invece tale dialogo tarda, il ricovero in Rems pare invece la soluzione piu\u0300 ricorrente (e \u201crassicurante\u201d per rispondere alle istanze di sicurezza sociale). Occorre considerare che il paziente \u201cprovvisorio\u201d in Rems e\u0300 tendenzialmente di piu\u0300 difficile gestione, non tanto sul piano sanitario, ma da un punto di vista di \u201corganizzazione\u201d del servizio: finche\u0300 non arriva la decisione definitiva sull\u2019imputabilita\u0300 e la pericolosita\u0300 sociale, i servizi territoriali non si attivano per costruire il Piano terapeutico riabilitativo individualizzato (il c.d. PTRI) e dunque non si iniziano neanche ad \u201cimmaginare\u201d interventi alternativi al ricovero in Rems [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Le liste d\u2019attesa: come non sovraffollare le Rems.<\/strong><\/p>\n<p>Come detto, quella delle \u201cliste d\u2019attesa\u201d, cioe\u0300 di quelle persone che pur destinatarie di un ordine di ricovero in Rems non vi accedono, per mancanza di posti disponibili, e\u0300 forse tra le piu\u0300 intricate questione aperte dalla riforma, sia sul piano giuridico che politico. E\u0300 forse questo il terreno di maggiore attrito tra cultura giuridica e cultura sanitaria. \u201cIn attesa di posto in Rems\u201d era Valerio Guerrieri, morto suicida nel febbraio 2017 nella sua cella del carcere di Regina Coeli a Roma, nonostante il giudice avesse ordinato la misura di sicurezza. L\u2019idea che un ordine legittimamente posto dall\u2019autorita\u0300 non venga eseguito, o meglio non possa essere eseguito per mancanza di posti, e\u0300 una novita\u0300 assoluta nel campo dell\u2019esecuzione penale. Nel contesto italiano, nessun istituto penitenziario si rifiuterebbe di ospitare una persona destinataria di un ordine di carcerazione perche\u0301 e\u0300 stata raggiunta la capienza massima. Nel microcosmo Rems queste \u201cimpossibilita\u0300\u201d rappresentate dalla direzione sanitaria all\u2019autorita\u0300 giudiziaria sono invece prassi quotidiana, fin dai primi giorni di apertura delle nuove Residenze, motivo per il quale nessuna Rems ospita \u2013 ne\u0301 ha mai ospitato &#8211; un numero superiore di persone rispetto ai posti disponibili. Insomma, il sistema delle misure di sicurezza non conosce sovraffollamento, fenomeno invece endemico del contesto penitenziario italiano.[\/vc_column_text][vc_column_text]Sul tema e\u0300 tuttavia difficile avere una posizione minimamente oggettiva, basata su dati realistici e verificati. Le \u201cliste d\u2019attesa\u201d sono infatti gestite a livello regionale, senza criteri di priorita\u0300 condivisi e senza una banale condivisione dei numeri. Anche nella Relazione inviata alla Corte Costituzionale nell\u2019ambito dell\u2019istruttoria prodromica alla sentenza n. 22\/2022 i dati comunicati dal Ministero della Salute e quelli provenienti dal Ministero della Giustizia differivano.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/9623045\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]Senza una raccolta dati centralizzata e credibile, ogni presa di posizione sulla questione delle liste d\u2019attesa non potra\u0300 che essere ideologica e frutto della percezione individuale. Al netto di questa osservazione, l\u2019allungarsi delle liste d\u2019attesa pone due questioni: sull\u2019 \u201caccuratezza\u201d con cui vengono ordinati i ricoveri in Rems e su dove collocare le persone \u201cin attesa\u201d. Se infatti si analizzano le posizioni giuridiche delle persone in lista d\u2019attesa, si nota come la maggior parte siano \u201cprovvisori\u201d e dunque in attesa della conclusione del giudizio a loro carico. Una delle ipotesi che andrebbe approfondita e\u0300 se esiste, tra la magistratura di cognizione, una minor consapevolezza dell\u2019efficacia delle misure \u201calternative\u201d alla Rems, capaci comunque di rispondere alle esigenze di sicurezza. [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]<strong>Il \u201cfine\u201d della misura di sicurezza per pazienti psichiatrici. Durata del ricovero e percorsi di uscita.<\/strong><\/p>\n<p>Ci sono ulteriori due dati sui quali focalizzare l\u2019attenzione: l\u2019aumento della durata del ricovero in Rems e le \u201cdestinazioni\u201d dei pazienti una volta usciti dalla Rems.Entrambi i dati, pur con rilevanti differenze territoriali, fotografano una tendenza nazionale che dovrebbe preoccupare operatori e <em>policy makers<\/em>.[\/vc_column_text][vc_column_text]Al 30 novembre 2020 la durata media del ricovero in Rems fotografata dal sistema Smop e\u0300 di 236 giorni, tre anni fa, nel 2017 era di 206 giorni. Una crescita costante. Da un\u2019altra rilevazione svolta dal Garante nazionale delle persone private della liberta\u0300, la durata media del ricovero risulta ancora piu\u0300 lunga, nel 2017 era di 365 giorni, nel 2021 sarebbe di 703. Significa che una persona rimane internata in Rems per oltre due anni. Tra i capisaldi della legge 81\/2014 vi era la necessaria transitorieta\u0300 della Rems, questi dati iniziano a metterla in discussione. In prospettiva, tornera\u0300 a riproporsi la questione degli \u201cergastoli-bianchi\u201d, oggi vietati dalla l. 81\/2014, che causavano continue proroghe della misura di sicurezza detentiva? Le Rems, nelle intenzioni del legislatore e delle buone pratiche, devono invece diventare \u201ctappe\u201d di un percorso progressivo (la c.d. progressivita\u0300 terapeutica). L\u2019aumento della durata dei ricoveri fotografa un rischio di trasformazione delle Rems in cronicari, dove la durata del ricovero non dipende affatto dalle condizioni di salute, bensi\u0300 dalla lentezza della \u201cpresa in carico\u201d dei servizi territoriali. Pur con evidenti differenze tra territorio, al novembre 2020 i pazienti in Rems senza un Piano terapeutico riabilitativo individualizzato (il c.d. Ptri) erano il 60% del totale dei ricoverati. Senza il Ptri, non si riescono a trovare soluzioni altre diverse dalla Rems, con la conseguenza di allungare le liste d\u2019attesa e \u201cnegare\u201d il posto in Rems a persone ancora nella fase acuta della loro patologia. Legato al tema della durata dei ricoveri, vi e\u0300 la questione del \u201cdopo-Rems\u201d. Cosa succede quando termina la fase acuta del ricovero e il paziente e\u0300 pronto a lasciare la struttura.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"flourish-embed flourish-chart\" data-src=\"visualisation\/9610822\"><script src=\"https:\/\/public.flourish.studio\/resources\/embed.js\"><\/script><\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]I dati ci dicono che il \u201critorno in liberta\u0300\u201d e\u0300 un\u2019ipotesi sostanzialmente mai presa in considerazione dai giudici: dei 172 pazienti dimessi dalle Rems nel corso del 2020 (fino al 30 novembre) solo uno e\u0300 andato agli arresti domiciliari, mentre per il 72% dei pazienti dimessi (154) vi e\u0300 la trasformazione della misura in liberta\u0300 vigilata o l\u2019applicazione della licenza finale di esperimento. Alla necessita\u0300 di una riflessione approfondita sulla liberta\u0300 vigilata, quale architrave del sistema delle misure di sicurezza.<br \/>\n[\/vc_column_text][vc_column_text]<strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<p>E. GALLO e V. RUGGIERO (1989), <em>Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap<\/em>, Torino e , piu\u0300 recentemente<\/p>\n<p>D. RONCO (2018), <em>Cura sotto controllo<\/em>, Roma<\/p>\n<p>L. STERCHELE (2021), <em>Il carcere invisibile. Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell\u2019arcipelago carcerario<\/em>, Milano[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;50px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Era la primavera del 2017 quando gli ultimi due \u201cinternati per vizio di mente\u201d uscirono dall\u2019(ex) Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Quel giorno si chiuse definitivamente la storia manicomiale italiana. Gli Ospedali psichiatrici, sia quelli civili, dismessi con la l. 180\/1978, che quelli giudiziari, superati dalla l. 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