{"id":6205,"date":"2023-02-27T09:19:42","date_gmt":"2023-02-27T08:19:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione-femminile\/dialogo-con-tamar-pitch-2\/"},"modified":"2023-06-05T11:36:43","modified_gmt":"2023-06-05T09:36:43","slug":"le-norme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/le-norme\/","title":{"rendered":"Le norme"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 autore\" style=\"\"><span>Patrizio Gonnella<\/span><\/h4>[vc_column_text]<!-- Simple Share Buttons Adder (8.5.5) simplesharebuttons.com --><div class=\"ssba-classic-2 ssba ssbp-wrap aligncenter ssbp--theme-1\"><div style=\"text-align:N\"><span class=\"ssba-share-text\">Share this...<\/span><br\/><a data-site=\"facebook\" class=\"ssba_facebook_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?t=Le norme&u=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6205\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/facebook.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"facebook\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on facebook\" \/><div title=\"Facebook\" class=\"ssbp-text\">Facebook<\/div><\/a><a data-site=\"whatsapp\" class=\"ssba_whatsapp_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/web.whatsapp.com\/send?text=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6205\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/whatsapp.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"whatsapp\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on whatsapp\" \/><div title=\"Whatsapp\" class=\"ssbp-text\">Whatsapp<\/div><\/a><a data-site=\"twitter\" class=\"ssba_twitter_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=Le norme&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6205&via=\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/twitter.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"twitter\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on twitter\" \/><div title=\"Twitter\" class=\"ssbp-text\">Twitter<\/div><\/a><a data-site=\"linkedin\" class=\"ssba_linkedin_share ssba_share_link\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?title=Le norme&url=https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6205\"  style=\"color:; background-color: ; height: 48px; width: 48px; \" ><img src=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-content\/plugins\/simple-share-buttons-adder\/buttons\/somacro\/linkedin.png\" style=\"width: 35px;\" title=\"linkedin\" class=\"ssba ssba-img\" alt=\"Share on linkedin\" \/><div title=\"Linkedin\" class=\"ssbp-text\">Linkedin<\/div><\/a><\/div><\/div>\u00a0    <div class=\"scaricapdf\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/69.-ANTIGONE_DonneDetenute_Norme.pdf\" target=\"_blank\"><i class=\"fa fa-arrow-circle-down\" aria-hidden=\"true\"><\/i>  <\/a>\n    <\/div>\n    [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;]<h4 class=\"grve-element grve-align-left grve-title-no-line grve-h4 titolo\" style=\"\"><span>Le norme per le donne detenute: analisi e mancanze<\/span><\/h4>[vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]<span style=\"font-weight: 400; color: #eeb74f;\">La legge in vigore si limita a prevedere che le donne siano separate dagli uomini (articolo 14 legge 354 del 1975)<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Non sono solo le norme a cambiare la qualit\u00e0 della vita nelle carceri, ma di certo le norme hanno un peso, non solo regolativo ma anche di orientamento culturale.[\/vc_column_text][vc_column_text]Nella legislazione penitenziaria italiana ci sono pochi riferimenti alla condizione specifica delle donne detenute. Le donne costituiscono una minoranza della popolazione carceraria, e il modello penitenziario prescelto \u00e8, sia nelle norme che nella sua traduzione pratica, prevalentemente concepito per gli uomini. Manca un insieme dettagliato di norme e standard capace di tener conto delle esigenze specifiche delle donne detenute. La legge in vigore si limita a prevedere che le donne siano separate dagli uomini (articolo 14 legge 354 del 1975). La parola \u2018donna\u2019 compare altre sei volte nell\u2019Ordinamento penitenziario, ma mai con uno sguardo olistico alla specificit\u00e0 dei bisogni personali. La pi\u00f9 recente innovazione \u00e8 del 2018 quando la famosa montagna partor\u00ec il topolino. Nonostante nel disegno di legge delega di riforma dell\u2019Ordinamento penitenziario fosse indicata la necessit\u00e0 di una norma <em>ad hoc<\/em> che, seguendo il modello delle European Prison Rules del Consiglio d\u2019Europa (Regola 34), affrontasse tutte le particolarit\u00e0 della detenzione femminile con una prospettiva di genere, invece ci si \u00e8 limitati a modificare l\u2019articolo 19 introducendo il seguente comma: \u00abTramite la programmazione di iniziative specifiche, \u00e8 assicurata parit\u00e0 di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale\u00bb. Nella legge del 1975 le donne sono altres\u00ec citate a proposito della necessit\u00e0 di assicurare ispezioni e traduzioni con personale dello stesso sesso, nonch\u00e9 per la loro condizione di madri, presenti o future. Non altro.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]<span style=\"color: #eeb74f;\">Le Regole Penitenziarie Europee dedicano un pi\u00f9 ampio spazio alla condizione delle donne. Si parla di bisogni non solo fisici, ma anche professionali, sociali e psicologici, cos\u00ec delineando un\u2019identit\u00e0 femminile che non \u00e8 solo biologica ma \u00e8 anche biografica e sociale<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Come detto, invece, in ambito europeo le Regole Penitenziarie Europee dedicano un pi\u00f9 ampio spazio alla condizione delle donne. La citata Regola 34, tra l\u2019altro, prevede che: \u00abLe autorit\u00e0 devono porre un\u2019attenzione particolare ai bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle donne detenute al momento di prendere decisioni che coinvolgono qualsiasi aspetto della detenzione\u00bb. Dunque si parla di bisogni non solo fisici, ma anche professionali, sociali e psicologici, cos\u00ec delineando un\u2019identit\u00e0 femminile che non \u00e8 solo biologica ma \u00e8 anche biografica e sociale.[\/vc_column_text][vc_column_text]Nella successiva Regola 81 si prevede che debba esserci un personale penitenziario formato e specializzato a lavorare con le donne (oltre che con minorenni, stranieri e malati psichici). Dunque le specificit\u00e0 penitenziarie richiedono attenzione su tanti livelli, compresi quelli organizzativi, formativi, strutturali. Invece la donna nell\u2019Ordinamento penitenziario italiano \u00e8 considerata principalmente nella sotto-identit\u00e0 di madre. In parte se ne \u00e8 resa conto la stessa amministrazione penitenziaria, che pur non facendo il passo lungo e necessario di una pi\u00f9 complessa riorganizzazione degli uffici, per colmare il <em>gap<\/em> che divide la nostra legge rispetto alle regole europee, nel 2008<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_6205_1('footnote_plugin_reference_6205_1_1');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_6205_1('footnote_plugin_reference_6205_1_1');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_6205_1_1\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">1)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_6205_1_1\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span> ha proposto un regolamento ministeriale per le sezioni e gli istituti femminili. Viene messo a disposizione degli istituti periferici un regolamento-tipo che dovrebbe valere dappertutto a esclusione delle sezioni di Alta Sicurezza. Si ammette in modo esplicito che la circolare \u00abmira a colmare una grave lacuna dell&#8217;organizzazione penitenziaria, favorendo l&#8217;introduzione su tutto il territorio nazionale, pur con gli adattamenti necessari a ciascuna realt\u00e0 locale, di una regolamentazione specifica che tenga conto delle peculiarit\u00e0 dell&#8217;esecuzione penale riguardante il genere femminile\u00bb. Compare la parola \u2018genere\u2019. Si riconosce che \u00abforse anche a causa dell\u2019esiguit\u00e0 della percentuale di donne detenute, rimasta pressoch\u00e9 costantemente attestata intorno al 5% delle presenze complessive, si riscontra un\u2019evidente difficolt\u00e0 del sistema a elaborare accorgimenti organizzativi e offerte riabilitative idonei a cogliere e valorizzare la specificit\u00e0 della popolazione detenuta femminile\u00bb. Addirittura si scrive che: \u00abnel mondo penitenziario, sono andati diffondendosi linguaggi e codici valoriali riferibili essenzialmente agli uomini, basati su meccanismi di dominio e su modalit\u00e0 relazionali fondate sul potere e sulla forza. Ci\u00f2 ha determinato un&#8217;oggettiva difficolt\u00e0 nel riconoscere ed accogliere la complessit\u00e0 del \u2018femminile\u2019 inteso non sono come differenza di sesso ma anche come diversit\u00e0 dl sistemi simbolici e valoriali\u2026 Si rende, quindi, necessario un lavoro di sensibilizzazione finalizzato all&#8217;attivazione e alla costruzione di un impianto concettuale, metodologico e di intervento politico e sociale che riconosca e valorizzi la differenza di genere, cos\u00ec dando piena attuazione alle norme, nazionali ed internazionali, che tutelano i diritti delle persone ristrette\u00bb.[\/vc_column_text][vc_column_text]Dopo queste premesse ci si sarebbe potuti attendere una maggiore ambizione regolamentare. Invece restano ancora eccessive le assimilazioni tra uomo e donna nella vita quotidiana. Eppure le donne evadono meno, non commettono quasi mai atti di violenza e i magistrati di sorveglianza si fidano maggiormente di loro nella concessione di misure alternative alla detenzione. Seppur meritoriamente ispirato a una idea nuova di regolamentazione specifica della identit\u00e0 femminile, tornano anche nella circolare alcuni stereotipi. Ad esempio sulle vocazioni e le passioni femminili. L\u2019identit\u00e0 femminile di cui occuparsi pare sia in alcune regole quella della donna casalinga appassionata di sartoria, per cui la si autorizza a tenere con s\u00e9 il kit per il cucito, cosa che mai sarebbe pensabile prevedere anche per il pi\u00f9 tranquillo e \u2018sicuro\u2019 degli uomini.[\/vc_column_text][vc_column_text]Un\u2019attenzione adeguata \u00e8 data nella legislazione primaria e secondaria alle donne detenute madri. La legge italiana prevede un\u2019ampia possibilit\u00e0 di accesso alle alternative alla detenzione, sia nella fase pre-processuale che nell\u2019esecuzione della pena. La madre pu\u00f2 scegliere di tenere con s\u00e9 il bambino fino all\u2019et\u00e0 di tre anni. In questi casi, esistono sezioni e istituti speciali con un regime interno molto aperto e un alloggio simile a una casa normale. Tuttavia, la legge non prevede che l\u2019amministrazione penitenziaria si occupi delle attivit\u00e0 pi\u00f9 significative per i bambini, in particolare della possibilit\u00e0 di uscire dal carcere, che sono affidate a volontari. L\u2019art. 47-quinquies prevede una specifica misura alternativa (detenzione domiciliare speciale) per le donne con figli fino ai dieci anni di et\u00e0.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]<span style=\"color: #eeb74f;\">Nell\u2019Ordinamento penitenziario tutto \u00e8 tendenzialmente declinato al maschile, a partire dal linguaggio<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Nell\u2019Ordinamento penitenziario tutto \u00e8 tendenzialmente declinato al maschile, a partire dal linguaggio. Come detto, vi sono riferimenti alle donne qua e l\u00e0 in ordine sparso, con uno sguardo rivolto prioritariamente (o meglio quasi esclusivamente) alla donna qualora si trovi nella condizione di madre di bambino piccolo. Vi \u00e8 una considerazione normativa indiretta per la madre in quanto genitrice di un bambino di cui ha la potest\u00e0 di cura. All\u2019articolo 11 si prevede, come menzionato, che alle madri \u00e8 consentito di tenere presso di s\u00e9 i figli fino all&#8217;et\u00e0 di tre anni. Per la cura e l&#8217;assistenza dei bambini si prevede l\u2019organizzazione di appositi asili nido. Gli articoli 21-bis e 21-ter, introdotti in epoca pi\u00f9 recente<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_6205_1('footnote_plugin_reference_6205_1_2');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_6205_1('footnote_plugin_reference_6205_1_2');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_6205_1_2\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">2)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_6205_1_2\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>, assimilano il lavoro all\u2019esterno all\u2019assistenza dei figli. Queste norme insieme a quelle che seguono, in materia di donne in stato di gravidanza o di neo-madri, mettono al centro dunque non la donna in quanto tale ma la donna nel suo rapporto con il figlio che verr\u00e0 o che \u00e8 appena nato. Come detto \u00e8 la relazione madre-figlio che si vorrebbe preservare nell\u2019interesse superiore del minore.[\/vc_column_text][vc_column_text]Con le due leggi del 2001 e del 2011, approvate nell\u2019arco di un decennio, il legislatore, sull\u2019onda dell\u2019emozione data dall\u2019innocenza ristretta dietro le sbarre, ha cercato soluzioni che consentissero di andare oltre il modello detentivo classico, ogniqualvolta ci fossero donne con bimbi piccoli. Il legislatore ha provato a disegnare nei confronti della detenuta madre un sistema di speciali misure alternative alla detenzione e di attenuazioni alla reclusione ordinaria. Si individua un ventaglio di soluzioni alternative alla pena del carcere. Dalla ipotesi che pi\u00f9 gli assomiglia \u2013 la reclusione in un istituto a custodia attenuata \u2013 a quella pi\u00f9 lontana per caratteristiche, come la casa famiglia protetta.[\/vc_column_text][vc_column_text]Anche il precedente articolo 39 della legge in materia di isolamento per motivi disciplinari (che ne prevede la sospensione in caso di donne gestanti o puerpere) \u00e8 pensato principalmente in funzione dell\u2019esigenza prioritaria di conservare intatto il rapporto con la prole e di non creare danni irreversibili a quest\u2019ultima. Il successivo articolo 50 prevede che: \u00abSe l&#8217;ammissione alla semilibert\u00e0 riguarda una detenuta madre di un figlio di et\u00e0 inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibert\u00e0 di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431\u00bb.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]<span style=\"color: #eeb74f;\">Dunque pi\u00f9 che un\u2019attenzione specifica alla condizione femminile, nel tempo si \u00e8 strutturata un\u2019attenzione all\u2019identit\u00e0 di madre<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Dunque pi\u00f9 che un\u2019attenzione specifica alla condizione femminile, nel tempo si \u00e8 strutturata un\u2019attenzione all\u2019identit\u00e0 di madre. Un\u2019attenzione che per\u00f2 non \u00e8 rivolta alla madre <em>tout court<\/em>, ovvero anche a quella con figli piccoli o grandi fuori dall\u2019Istituto, bens\u00ec alla sola madre di bimbo molto piccolo costretto a stare in carcere per mancanza di altre soluzioni familiari. Sono i soli articoli 14, in materia di ubicazione delle donne e loro netta separazione dagli uomini, e 42-bis in materia di traduzioni (articolo introdotto nel 1992 in occasione delle modifiche dirette a irrigidire la legislazione penitenziaria nei confronti delle persone accusate o condannate per taluni crimini ritenuti pi\u00f9 gravi) a occuparsi della donna in quanto donna e non del solo caso della donna-madre.[\/vc_column_text][vc_column_text]Come si pu\u00f2 vedere l\u2019insieme delle disposizioni di legge non guarda in profondit\u00e0 alla differenza femminile. Una maggiore consapevolezza dell\u2019identit\u00e0 femminile \u00e8 presente invece all\u2019interno del Regolamento di esecuzione del 2000<span class=\"footnote_referrer\"><a role=\"button\" tabindex=\"0\" onclick=\"footnote_moveToReference_6205_1('footnote_plugin_reference_6205_1_3');\" onkeypress=\"footnote_moveToReference_6205_1('footnote_plugin_reference_6205_1_3');\" ><sup id=\"footnote_plugin_tooltip_6205_1_3\" class=\"footnote_plugin_tooltip_text\">3)<\/sup><\/a><span id=\"footnote_plugin_tooltip_text_6205_1_3\" class=\"footnote_tooltip\"><\/span><\/span>. All\u2019articolo 8 a proposito di igiene personale e all\u2019articolo 9 in materia di vestiario e corredo si introduce, seppur con molta cautela, il tema della specificit\u00e0 dei bisogni delle donne. Alle sole donne viene concessa la presenza del bidet in cella (art. 7), norma, tra l\u2019altro, solo parzialmente adempiuta. Nel tempo \u00e8 stata la sola condizione di madre di figlio infante ad avere un\u2019attenzione crescente.[\/vc_column_text][vc_column_text]Il nostro Ordinamento penitenziario, dunque, non riproduce fedelmente gli standard internazionali contenuti nelle Regole Penitenziarie Europee, nelle Regole Penitenziarie Onu (Mandela Rules, 2015) e nelle Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reato (cosiddette Regole di Bangkok, luglio 2010).<br \/>\nQueste ultime contengono alcune Regole che meriterebbero una loro traduzione nella nostra legislazione affinch\u00e9 acquisiscano cogenza.<\/p>\n<ul>In particolare le seguenti norme, per la loro potenziale capacit\u00e0 di migliorare la qualit\u00e0 delle condizioni detentive e di contrastare la recidiva, potrebbero avere un impatto positivo:<\/p>\n<li>Regola 5: \u00abGli alloggi delle donne detenute devono disporre di strutture e materiali necessari a soddisfare le esigenze igieniche specifiche delle donne, compresi gli assorbenti igienici forniti gratuitamente e una fornitura regolare di acqua da mettere a disposizione per la cura personale dei bambini e delle donne, in particolare di coloro che cucinano e di quelle incinte, che allattano o che hanno le mestruazioni\u00bb. Una norma di questo tipo ben potrebbe essere inserita nel Regolamento di esecuzione dell\u2019Ordinamento penitenziario.<\/li>\n<li>Regola 6, lettera e): \u00abLo screening sanitario delle donne detenute deve includere uno screening completo per determinare i bisogni primari di assistenza sanitaria, e deve anche determinare: (&#8230;) l\u2019abuso sessuale e altre forme di violenza che possono essere state subite prima dell&#8217;ammissione\u00bb.<\/li>\n<li>Regola 7, par. 1: \u00abSe viene diagnosticata l&#8217;esistenza di abusi sessuali o altre forme di violenza prima o durante la detenzione, la detenuta deve essere informata del suo diritto di ricorrere alle autorit\u00e0 giudiziarie. La detenuta deve essere pienamente informata delle procedure e dei passi da compiere. Se la detenuta accetta di intraprendere un&#8217;azione legale, il personale competente deve essere informato e deve immediatamente riferire il caso all&#8217;autorit\u00e0 competente per le indagini. Le autorit\u00e0 carcerarie devono aiutare queste donne ad accedere all&#8217;assistenza legale\u00bb.<\/li>\n<li>Regola 10, par. 1: \u00abAlle donne detenute devono essere forniti servizi sanitari specifici per genere almeno equivalenti a quelli disponibili nella comunit\u00e0\u00bb. Si tratta di prevedere indicazioni normative precise per chi opera nei servizi socio-sanitari delle Asl, affinch\u00e9 il trattamento medico non sia prevalentemente finalizzato alla diagnosi e alla terapia ma tendenzialmente verso la prevenzione. I numeri bassi della popolazione detenuta femminile ben consentirebbero uno screening medico generalizzato preventivo, nonch\u00e9 un\u2019attenzione alle storie di vita di ciascuna delle donne presenti nelle carceri, anche allo scopo di identificare tratti comuni nelle rispettive biografie. Non \u00e8 infrequente in esse ritrovare episodi di violenza sessuale o maltrattamenti nei contesti familiari e sociali di provenienza. L\u2019identificazione degli stessi potrebbe essere utile per avviare percorsi di analisi e sostegno psico-sociale, a loro finalizzati al recupero della memoria e di una prospettiva di emancipazione dai luoghi criminogeni e di dominio maschili. Gli operatori del servizio socio-sanitario devono costruire un ponte con gli altri operatori, affinch\u00e9 le storie di violenza subita siano anche al centro di una eventuale successiva azione legale. In ogni istituto penitenziario dovrebbe esserci uno sportello di orientamento legale che abbia anche una vocazione ad affrontare questioni di genere.<\/li>\n<li>Regola 22: \u00abLe punizioni con l\u2019isolamento o la segregazione disciplinare non devono essere applicate alle donne incinte, alle donne con neonati e alle madri che allattano in carcere\u00bb. Non esiste nella legge italiana una norma esplicita che vieti l\u2019isolamento per i gruppi vulnerabili. Quindi la legge penitenziaria italiana non \u00e8 in linea non solo con la Regola 22 delle Bangkok Rules ma anche con l\u2019articolo 45, comma 2, della Mandela Rules che prevede che proibisce l\u2019isolamento e misure simili in una serie di casi riguardanti persone vulnerabili e cita anche le donne e i bambini. L\u2019isolamento \u00e8 nocivo. Produce effetti devastanti per la salute psico-fisica. Un riferimento regolamentare specifico alle donne favorirebbe sicuramente un uso ancora pi\u00f9 ridotto della sanzione disciplinare della esclusione dalle attivit\u00e0 in comune.<\/li>\n<li>Regola 33, par. 1: \u00abTutto il personale incaricato di lavorare con le donne detenute deve ricevere una formazione relativa alle esigenze specifiche di genere e ai diritti umani delle donne detenute\u00bb. Sarebbe sicuramente utile un riferimento specifico nei piani formativi ai bisogni e ai diritti delle donne detenute. \u00c8 dalla formazione degli operatori di Polizia, dei direttori e degli educatori che passa un nuovo modello penitenziario che tenga conto delle differenze nell\u2019uguaglianza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]Infine, nella Legge 395\/1990, che smilitarizz\u00f2 il Corpo degli Agenti di Custodia e che modific\u00f2 il modello organizzativo introducendo i Provveditorati regionali dell\u2019Amministrazione Penitenziaria, non ci sono norme che affrontano la discriminazione di genere nei confronti del personale femminile. La Regola 29 delle Regole di Bangkok stabilisce che \u00able misure di rafforzamento delle capacit\u00e0 del personale femminile devono includere anche l&#8217;accesso a posizioni di responsabilit\u00e0 per lo sviluppo di politiche e strategie relative al trattamento e alla cura delle donne detenute\u00bb. La regola 30 delle Regole di Bangkok chiarisce che deve esserci un \u00abimpegno chiaro e sostenuto a livello dirigenziale nelle amministrazioni penitenziarie per prevenire e affrontare la discriminazione di genere nei confronti del personale femminile\u00bb. L\u2019articolo 32 delle Regole di Bangkok sottolinea, infine, la necessit\u00e0 di sviluppare e attuare \u00abpolitiche e regolamenti sulla condotta del personale penitenziario volti a fornire la massima protezione alle donne detenute da qualsiasi violenza fisica o verbale, abuso e molestia sessuale basata sul genere\u00bb. Di tutto questo ci sarebbe bisogno nella legislazione e nella pratica carceraria italiana.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<div class=\"speaker-mute footnotes_reference_container\"> <div class=\"footnote_container_prepare\"><p><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_label pointer\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_6205_1();\">References<\/span><span role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"footnote_reference_container_collapse_button\" style=\"display: none;\" onclick=\"footnote_expand_collapse_reference_container_6205_1();\">[<a id=\"footnote_reference_container_collapse_button_6205_1\">+<\/a>]<\/span><\/p><\/div> <div id=\"footnote_references_container_6205_1\" style=\"\"><table class=\"footnotes_table footnote-reference-container\"><caption class=\"accessibility\">References<\/caption> <tbody> \r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_6205_1('footnote_plugin_tooltip_6205_1_1');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_6205_1_1\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>1<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\"><span style=\"font-weight: 400;\">Circolare numero PU-GDAP-1a00-17\/09\/2008-0308208-2008 del 17 settembre del 2008 che istituisce il Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili.<\/span><\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_6205_1('footnote_plugin_tooltip_6205_1_2');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_6205_1_2\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>2<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\"><span style=\"font-weight: 400;\">Rispettivamente con leggi n. 40 dell\u20198 marzo del 2001 e n. 62 del 22 aprile del 2011, ovvero le due leggi che hanno cercato, senza riuscirci del tutto, di residualizzare la presenza in carcere di bambini sotto i tre anni costretti alla reclusione insieme alle loro mamme condannate.<\/span><\/td><\/tr>\r\n\r\n<tr class=\"footnotes_plugin_reference_row\"> <th scope=\"row\" class=\"footnote_plugin_index_combi pointer\"  onclick=\"footnote_moveToAnchor_6205_1('footnote_plugin_tooltip_6205_1_3');\"><a id=\"footnote_plugin_reference_6205_1_3\" class=\"footnote_backlink\"><span class=\"footnote_index_arrow\">&#8593;<\/span>3<\/a><\/th> <td class=\"footnote_plugin_text\"><span style=\"font-weight: 400;\">Anche nel Regolamento del 2000 approvato con d.p.r. n.230 vi sono norme dedicate alle donne-mamme e precisamente l\u2019articolo 14 (che non prevede limitazioni alla ricezione dei pacchi per le detenute madri con prole in carcere) e l\u2019articolo 19 (che assicura alle gestanti e alle madri con bambini l\u2019assistenza di specialisti in ostetricia e ginecologia. Prevede anche che il parto debba essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura. Inoltre dedica attenzione all\u2019assistenza pediatrica e ostetrica oltre che alla vita stessa del bambino).<\/span><\/td><\/tr>\r\n\r\n <\/tbody> <\/table> <\/div><\/div><script type=\"text\/javascript\"> function footnote_expand_reference_container_6205_1() { jQuery('#footnote_references_container_6205_1').show(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_6205_1').text('\u2212'); } function footnote_collapse_reference_container_6205_1() { jQuery('#footnote_references_container_6205_1').hide(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_6205_1').text('+'); } function footnote_expand_collapse_reference_container_6205_1() { if (jQuery('#footnote_references_container_6205_1').is(':hidden')) { footnote_expand_reference_container_6205_1(); } else { footnote_collapse_reference_container_6205_1(); } } function footnote_moveToReference_6205_1(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_6205_1(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } } function footnote_moveToAnchor_6205_1(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_6205_1(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } }<\/script>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text]\u00a0[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_empty_space height=&#8221;5px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8221;1\/4&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;citazione&#8221;]La legge in vigore si limita a prevedere che le donne siano separate dagli uomini (articolo 14 legge 354 del 1975)[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;3\/4&#8243;][vc_column_text]Non sono solo le norme a cambiare la qualit\u00e0 della vita nelle carceri, ma di certo le norme hanno un peso, non solo regolativo ma anche di orientamento culturale.[\/vc_column_text][vc_column_text]Nella [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":5975,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[9],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6205"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6205"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6205\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7158,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6205\/revisions\/7158"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5975"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6205"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rapportoantigone.it\/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}