XVII rapporto sulle condizioni di detenzione

I rapporti con i famigliari al 41 bis: il diritto ai colloqui

I rapporti con i famigliari al 41 bis: il diritto ai colloqui

I rapporti con i famigliari al 41 bis: il diritto ai colloqui

1024 538 XVII rapporto sulle condizioni di detenzione

Rosina Mollo

I rapporti con i famigliari al 41 bis: il diritto ai colloqui

Tra i casi affrontati dal Difensore Civico ve n’è uno apparso particolarmente emblematico dei problemi legati al tema dei colloqui dei detenuti in 41bis o.p.. Il Difensore è stato contattato dalla figlia di un detenuto, recluso nel carcere di una regione diversa da quella di appartenenza, la quale domandava se fosse possibile far incontrare la nipote al padre sottoposto al c.d. “carcere duro”. La donna, diventata madre da pochi mesi, desiderava infatti che il nonno, almeno per una volta, potesse tenere in braccio la bambina. In tempi normali un simile incontro sarebbe stato molto difficile da realizzarsi, per via delle restrizioni previste per tali detenuti, ma comunque possibile tenendo conto che tali soggetti possono avere un contatto, seppur breve, con i propri figli o nipoti ex filio minori. Purtroppo, con le restrizioni dovute al Covid-19, tale possibilità è venuta completamente meno e gli incontri familiari sono stati sempre più ridotti.
Per di più andare in un’altra regione per svolgere un colloquio in carcere con un familiare recluso non è mai stato annoverato tra i motivi validi per spostarsi dai numerosi decreti che si sono susseguiti negli ultimi mesi.
Eppure, considerata l’importanza della risocializzazione e la necessità di poter interagire con l’ambiente che li attende oltre le sbarre, così come previsto pure dalle Regole Penitenziarie Europee1) Per approfondire http://www.osservatorioantigone.it/upload2/uploads/docs/Reportepo.pdf, per i detenuti i colloqui visivi rappresentano il principale contatto con il mondo esterno, oltre a essere un tangibile segno di non abbandono da parte della collettività (la stessa che dovrebbe accoglierli una volta terminato di scontare la loro pena).
Ciò, in maniera decisamente ridotta, vale altresì per i detenuti sottoposti a regime speciale, per i quali i colloqui con i propri cari assumono un’accezione di maggior valore, salvaguardando non solo le relazioni affettive, ma anche il minimo contatto familiare. Le modalità di colloquio in questi casi, però, sono talmente stringenti da far risultare l’incontro con le persone care completamente svuotato del suo intrinseco significato di incentivo alla rieducazione.

Cosa dicono le norme

Per comprendere l’approccio differente all’istituto è sufficiente considerare che i detenuti al c.d. carcere duro possono beneficiare di un solo colloquio al mese, a fronte dei sei spettanti ai detenuti comuni. I detenuti soggetti al regime 41bis o.p. hanno quindi a disposizione non più di sessanta minuti ogni trenta giorni per concretizzare il loro diritto a mantenere salvi i legami affettivi. Essi inevitabilmente appaiono pochi sia per compensare la mancanza prolungata di contatti per chi è recluso sia per colmare l’assenza duratura del genitore per il figlio (o del nonno per il nipote), il quale subisce in prima persona gli effetti negativi del carcere.
Tuttavia, il numero dei colloqui non è la sola differenza, poiché cambiano altresì le modalità di svolgimento delle visite. Gli incontri dei reclusi non speciali, quando non sono presenti esigenze di sicurezza o sanitarie, avvengono senza il vetro divisore. Il contatto fisico tra le parti è possibile e tutto si svolge in appositi locali adibiti sotto il solo controllo visivo della polizia penitenziaria. Nel corso del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, anche le limitazioni apportate a questi colloqui sono state svariate (dai vetri in plexiglass per dividere il detenuto dai familiari interlocutori alla sospensione degli incontri con i figli minori, fino alla completa interruzione di ogni possibile contatto con l’esterno), ma si è tentato di compensarle con l’aumento delle telefonate e la possibilità di effettuare videochiamate tramite skype, ed è presumibile, e sicuramente auspicabile, che una volta rientrato l’allarme si torni il più velocemente possibile alla normalità (già di per sé abbastanza critica).
È tutto molto difforme, invece, per i detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41bis o.p., verso i quali quanto fin qui detto non trova riscontro. Difatti per loro sono previste delle restrizioni specifiche e aggiuntive, poiché la ratio del c.d. carcere duro è quella di recidere i collegamenti fra personalità di spicco delle associazioni di criminalità organizzata e gli affiliati delle stesse. Si cerca allora di ridurre la possibilità che questi soggetti possano in qualche modo gestire e dirigere gli affari delittuosi all’esterno del carcere o esercitare un’influenza criminale.2) Le relative restrizioni sono previste dalle lettere b), c) ed e) del comma 2quater dell’art. 41bis o.p.; oltre a quelle attinenti ai colloqui, affrontate in questo scritto, vi sono anche la limitazione dei beni ricevibili dall’esterno e la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza. Il colloquio mensile deve avvenire con regolarità e in locali predisposti ad impedire che tra i colloquianti possa esservi uno scambio di cose e oggetti. Le sale dove si svolgono i colloqui dei detenuti comuni, appunto, non sono certo le stesse di quelle impiegate in presenza dei 41bis. La spiegazione è data dal fatto che i colloqui vis à vis di quest’ultimi vengono sempre videoregistrati e sottoposti a controllo auditivo3)L’audioregistrazione deve essere, invece, preventivamente prevista da autorizzazione motivata dall’autorità competente. e si svolgono con vetri divisori a tutta altezza interposti fra il detenuto e i familiari e che rendono impossibile qualsiasi loro contatto, in una sala con pannelli isofonici, microfoni e citofoni. Invero, l’esiguità del tempo a disposizione, le modalità di svolgimento del colloquio e la mancanza di privacy unite alle restrizioni alla corrispondenza certamente non favoriscono il mantenimento dei contatti con i propri cari e l’esercizio del diritto all’affettività.

Cosa dicono le pratiche

È importante tener presente però che i detenuti, seppur in regime speciale, hanno diritto a mantenere i contatti con la loro famiglia4)L’art. 24 delle Regole Penitenziarie Europee prevede che “le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali” e che “le autorità penitenziarie devono aiutare i detenuti a mantenere un contatto adeguato con il mondo esterno, fornendo loro l’assistenza sociale appropriata a tal fine”. , così come necessitano di tutela i legami familiari dei loro congiunti. Perfino su questo punto si incontrano però notevoli disparità di trattamento che vanno ad incidere negativamente soprattutto sui diritti dei minori. I colloqui dei detenuti comuni possono avere luogo anche in spazi all’aria aperta, le cc.dd. aree verdi e questa modalità di colloquio è di solito impiegata per gli incontri con i figli piccoli5) Per approfondimenti https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/XIrapportoCRC2020_compressed.pdf .. Per evitare che i bambini siano danneggiati dallo svolgimento dei colloqui all’interno del carcere, subendo dei possibili traumi legati alla situazione anormale che si trovano a vivere, gli istituti penitenziari dovrebbero essere dotati di aree esterne attrezzate. Nella pratica molti istituti penitenziari non sono arredati adeguatamente alle visite dei familiari detenuti da parte dei minori, i quali non vengono sufficientemente resi esenti dal turbamento o dall’impressione causati dalla rudezza del carcere. Tali sensazioni, che sono presenti e spiacevoli per chiunque si approcci per la prima volta a questo ambiente, sono amplificate nei bambini, tanto che la maggior parte delle volte, per evitare turbamenti e stati di disagio, si evita completamente di portarli in carcere, con la conseguenza che difatti l’incontro fra figlio e genitore detenuto (o nonno e nipote) non avviene, a discapito del diritto alla genitorialità di uno e del diritto ad avere garantiti l’affettività e i legami familiari dell’altro. Le difficoltà per i minori che vanno a trovare in carcere un familiare in regime speciale sono acuite dalle più stringenti modalità di colloquio. Sono ugualmente previste (teoricamente) sale adatte all’attesa “a portata di bambino”, ma le modalità di colloquio sono comunque abbastanza scabre. Ecco perché quanto previsto a salvaguardia dei figli minori dei detenuti comuni, seppur di non notevole incisione, non è equivalente a ciò che è previsto per i familiari minori del detenuto in regime speciale. Basti pensare che fin dall’inizio della pandemia e del conseguente stato di emergenza sanitaria, i colloqui tra minori e detenuti in 41bis sono stati completamente interrotti. Finanche la possibilità di svolgere gli incontri via Skype, prevista per i detenuti comuni, non ha avuto seguito per quelli in regime speciale6)https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-23&atto.codiceRedazionale=20C00207 ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale del 23/06/2020, con cui il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale del divieto per i detenuti in 41bis di effettuare colloqui audiovisivi mediante piattaforma Skype., almeno durante tutto il 2020. A inizio del nuovo anno, un’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Roma7)Ordinanza n. 290/2021 del 30/11/2020 (depositata il 15.01.2021) del Magistrato di Sorveglianza di Roma sui videocolloqui tramite Skype per i detenuti in 41bis o.p.. ha permesso i colloqui via skype, o altra piattaforma digitale garantita, per un detenuto in 41bis o.p. sul costrutto della necessità di rispettare il principio di proporzionalità delle restrizioni. Porre dei limiti alle modalità di svolgimento dei colloqui certamente equivale a causare un pregiudizio tangibile al detenuto e pertanto la conversazione visiva a distanza, con simultanea riproduzione della voce e dell’immagine dei soggetti, è stata valutata come un’evoluzione delle modalità di contatto tra persone, risultando adatta a sostituire l’incontro familiare e trovando valore nel bilanciamento tra l’affettività di cui devono godere il detenuto e i suoi familiari e la finalità di sicurezza intrinseche al regime speciale. Quest’ordinanza è particolarmente significativa, soprattutto tenendo presente che già in tempi normali, sempre ai fini di bilanciare la necessità di sicurezza e i motivi che determinano la detenzione al carcere duro con il diritto del minore a preservare le sue relazioni familiari e la sua salute, è permesso(“Circolare GDAP 3676/6126 del 2/10/2017” )) per il congiunto con non più di dodici anni, che il colloquio con il detenuto in 41bis o.p. avvenga senza il vetro divisorio. A tal fine esiste, infatti, la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti8)https://www.bambinisenzasbarre.org/testo-protocollo-dintesa/ . , un protocollo di intesa del 2018 tra il Ministero della Giustizia, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e Bambinisenzasbarre Onlus che prevede, sulla scia della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, una serie di direttive e obiettivi per salvaguardare il minore che sia costretto a scontrarsi con la realtà carceraria a causa della reclusione di un genitore. Tra le previsioni enucleate dalla Carta compaiono l’esigenza di assicurare un possibile contatto con il genitore detenuto e la necessità di fornire assistenza adeguata ai minori, tramite anche la presenza di strutture accessibili ai minori con disabilità, o altre particolari esigenze, e con la predisposizione di appositi spazi per bambini sia all’interno delle sale di attesa che delle sale dei colloqui. È contemplata un’attuazione progressiva di tale previsione, con la necessità che sia resa effettiva quantomeno nelle case di reclusione, perché la detenzione carceraria di un soggetto difatti non riguarda solo la sua persona, ma si riflette indirettamente sui componenti del suo nucleo familiare. Per i detenuti soggetti al regime 41bis però un ulteriore limite è dato dall’età del bambino. Infatti è previsto che solo i minori di dodici anni possano essere a contatto fisico con il proprio caro detenuto. Inizialmente il limite di età del minore era stabilito a sedici anni, ma in seguito è stato ridotto a dodici. I ragazzi di età ricompresa tra i tredici e i diciassette anni non hanno quindi il diritto a trascorrere il colloquio senza vetro divisorio. In compenso è stato però cambiato il modo in cui avveniva il contatto fisico. Prima dell’ultima circolare del DAP del 2017 volta a rendere omogeneo il regime 41bis, il minore di 12 anni poteva trascorrere soltanto 10 minuti dell’intera ora di colloquio a contatto con il proprio parente detenuto e per i restanti 50 minuti doveva invece rimanere con l’accompagnatore. Dal 2017 invece fortunatamente il minore di 12 anni può trascorrere l’intero colloquio al di là del vetro divisorio. Nonostante ciò, è evidente che per i detenuti in regime 41bis o.p. la cura del legame con i familiari, che passa principalmente per i colloqui de visu, è molto più difficile, se non impossibile, rispetto agli altri detenuti.

References

References
1  Per approfondire http://www.osservatorioantigone.it/upload2/uploads/docs/Reportepo.pdf
2  Le relative restrizioni sono previste dalle lettere b), c) ed e) del comma 2quater dell’art. 41bis o.p.; oltre a quelle attinenti ai colloqui, affrontate in questo scritto, vi sono anche la limitazione dei beni ricevibili dall’esterno e la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza.
3 L’audioregistrazione deve essere, invece, preventivamente prevista da autorizzazione motivata dall’autorità competente.
4 L’art. 24 delle Regole Penitenziarie Europee prevede che “le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali” e che “le autorità penitenziarie devono aiutare i detenuti a mantenere un contatto adeguato con il mondo esterno, fornendo loro l’assistenza sociale appropriata a tal fine”.
5  Per approfondimenti https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/XIrapportoCRC2020_compressed.pdf .
6 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-23&atto.codiceRedazionale=20C00207 ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale del 23/06/2020, con cui il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale del divieto per i detenuti in 41bis di effettuare colloqui audiovisivi mediante piattaforma Skype.
7 Ordinanza n. 290/2021 del 30/11/2020 (depositata il 15.01.2021) del Magistrato di Sorveglianza di Roma sui videocolloqui tramite Skype per i detenuti in 41bis o.p..
8 https://www.bambinisenzasbarre.org/testo-protocollo-dintesa/ .