XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione

Le tossiche politiche sulle droghe

Le tossiche politiche sulle droghe

Le tossiche politiche sulle droghe

1024 576 XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione

Paola Bevere, Elia De Caro

Le tossiche politiche sulle droghe. Cannabis e referendum, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2022

Nel report Prison and drugs in Europe del 2021 pubblicato dall’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, si ribadisce che in Europa vi sono circa 850.000 persone detenute di cui il 18% è reclusa per uso o possesso di droghe, ma vi sono anche persone in carcere per reati commessi in relazione all’uso di sostanze (ad esempio i delitti contro il patrimonio, dovuti alla dipendenza). Inoltre, emerge come l’Italia mantenga il primato di persone detenute per violazione della normativa in materia di stupefacenti, con il 30% circa di popolazione detenuta per la violazione del Testo unico in materia di stupefacenti (DPR 309/1990). Principalmente la sostanza più utilizzata e punita è la cannabis, seguita dalla cocaina.
Nel XII Libro Bianco sulle droghe i dati presenti illustrano come la war on drugs, in atto da 60 anni, sia stata un fallimento totale per la politica criminale, sociale, economica, di salute pubblica. La mera repressione produce solo carcerazione e fa crescere il prezzo al dettaglio delle sostanze.
Secondo la Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2021 (su dati del 2020) le operazioni di Polizia finalizzate al contrasto della cannabis sono state 12.066 con sequestri di kg 19.868,69 per la marijuana e di kg 58.827,66 per tutte le sostanze. Sono state sequestrate 414.396 piante di cannabis. I Tribunali accusano gli effetti della legislazione antidroga che solo nel 2020 ha prodotto 92.875 procedimenti penali per la sola violazione dell’art 73 Testo Unico. Sono state coinvolte 189.707 persone tra uomini e donne. Sono invece 45.467 le persone che rispondono ex art 74 D.P.R.309/90 (associazione finalizzata al traffico) con un numero pari a 4.681 procedimenti penali l’anno. L’enorme mole di procedimenti giudiziari pesa come un macigno sul comparto della giustizia e, in generale, sull’organizzazione degli uffici dei Tribunali producendo tempi di fissazione delle udienze lunghi e dilatori: solo il 46% dei procedimenti si trova in primo grado del giudizio, il 13% in secondo grado e l’1,0% in Cassazione. Nel 2020 il 29% dei soggetti condannati con sentenza definitiva era recidivo. Le denunce ex art. 73 D.P.R.309/90 sono state 28.889, di cui 13.586 solo per cannabis mentre quelle per art. 74 D.P.R.309/90 sono state 3.372. Gli arresti 20.641 mentre dalla libertà sono state denunciate 10.414 persone di cui 10.192 stranieri. L’età media dei soggetti denunciati si attesta tra i 20 /24 anni.
In questo quadro si è inserito il referendum di iniziativa popolare promosso da “cannabislegale”1), il quale aveva posto il quesito denominato “Abrogazione parziale di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, investendo tre disposizioni del d.P.R. 309/90.

L’intento dei promotori era quello di rimuovere la coltivazione fra le condotte vietate. La Corte con la sentenza di inammissibilità n. 51 del 2 marzo 2022 ha rilevato come:

i proponenti non abbiano inteso incidere sul primo comma dell’art. 26 del testo unico, rimuovendo il divieto assoluto della coltivazione della cannabis. Tale divieto rimanda, al successivo articolo 28, alle sanzioni previste dalla legge, specificatamente indicando, quanto al profilo sanzionatorio, la fattispecie della fabbricazione (prevista dall’art. 73 comma 1, altra rispetto alla coltivazione, pur presente). Il mantenimento di tali disposizioni e dell’art. 27 permetterebbe quindi di tener fermo il divieto di coltivazione al di fuori delle autorizzazioni, ma limitato ad una condotta volta alla fabbricazione. L’impianto così descritto, nell’interpretazione dei proponenti, escluderebbe dall’area della punibilità la coltivazione casalinga c.d. “rudimentale” della pianta per l’infiorescenza di cannabis (che, in quanto tale, non richiede alcuna procedura particolare che possa essere definita lavorazione in senso stretto) e manterrebbe invece punibile la produzione massiva – che per dimensioni e lavorazioni necessarie integrerebbe una condotta di fabbricazione o produzione – sia di cannabis e dei suoi derivati (hashish e concentrati in genere) che di papavero da oppio e pianta di coca, che necessitano di lavorazioni particolari per la trasformazione rispettivamente in eroina e cocaina, ossia in quelle sostanze poi immesse effettivamente sul mercato. Con il ritaglio abrogativo descritto si darebbe peraltro recepimento alla sentenza a Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione n. 12348/2020 (ud. 19 dicembre 2019, Presidente Carcano – Relatore Andronio), che ha ritenuto non punibile questo tipo di coltivazione, rudimentale e a fini di uso personale.

In base a ciò la nozione giuridica di coltivazione deve ora essere circoscritta, per dare spazio alla distinzione tra coltivazione “tecnico-agraria” e coltivazione “domestica” e non può essere, in particolare, condivisa, sul punto, l’affermazione (contenuta, ad esempio, nella richiamata sentenza n. 17983 del 2007), secondo cui la coltivazione domestica è riconducibile alla nozione di detenzione, la quale è penalmente irrilevante se finalizzata al consumo personale. In tal senso, la stessa sentenza Di Salvia del 2008, nel sottolineare la distinzione ontologica fra coltivazione e detenzione, afferma che la coltivazione, a differenza della detenzione, è attività suscettibile di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti, ma tale affermazione non si attaglia alle coltivazioni domestiche di minime dimensioni, intraprese con l’intento di soddisfare esigenze di consumo personale, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti. Si tratta, però, di un parametro che, per poter operare con sufficiente certezza, deve essere ancorato a presupposti oggettivi – in parte già individuati dalla giurisprudenza (ex plurimis, Sez. 3, n. 21120 del 31/01/2013, Colamartino, Rv. 255427; Sez. 6, n. 6753 del 09/01/2014, M., Rv. 258998; Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014, Piredda, Rv. 260170 e Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168) – che devono essere tutti compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti, l’oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore. Secondo le Sezioni Unite:

In conclusione, potranno rilevare, al fine di escludere la punibilità: a) un’attuale inadeguata modalità di coltivazione da cui possa evincersi che la pianta non sarà in grado di realizzare il prodotto finale; b) un eventuale risultato finale della coltivazione che non consenta di ritenere il raccolto conforme al normale tipo botanico, ovvero abbia un contenuto in principio attivo troppo povero per la utile destinazione all’uso quale droga (Sez. 6, n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi, Rv. 255732). Questa soluzione – lo si ribadisce – ha il duplice merito di rispettare l’autonomia concettuale della coltivazione rispetto alla detenzione (nel senso che può ontologicamente aversi coltivazione senza detenzione, cioè senza produzione in atto di sostanza stupefacente), e di venire incontro all’esigenza, che appartiene alla sfera della logica ancor prima che a quella della politica criminale, di evitare che l’effettiva sussistenza del reato dipenda dal dato, puramente contingente, rappresentato dal momento dell’accertamento. Diversamente opinando, del resto, potrebbero essere ritenute penalmente irrilevanti coltivazioni industriali, anche di larghe dimensioni e potenzialmente molto produttive, per il solo fatto di trovarsi in un arretrato stadio di sviluppo (come ben evidenziato nella citata sentenza Sez. 3, n. 21120 del 31/01/2013, Colamartino)2).

Vi è, dunque, una graduazione della risposta punitiva rispetto all’attività di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni: devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo – alle condizioni sopra elencate – per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto; la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990; alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l’art. 131-bis c.p., qualora sussistano i presupposti per ritenerne la particolare tenuità, nonché, in via gradata, l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravità del fatto.
La richiesta del referendum popolare abrogativo era sul seguente quesito:

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 1, limitatamente all’inciso «coltiva»; Articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 4, limitatamente alle parole «la reclusione da due a sei anni e»; Articolo 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre mesi. I promotori, in particolare, sostenevano, con riferimento alla prima parte del quesito, che l’unico frammento di impunità che vi è ritagliato attiene esclusivamente alla coltivazione rudimentale finalizzata all’immediato uso personale, restando preclusa, dalla normativa di risulta, la possibilità di detenzione e successiva cessione della sostanza, con ciò rispettando altresì le Convenzioni in materia. Con riferimento, poi, alla seconda parte del quesito, la proposta referendaria mirava all’eliminazione delle sole pene detentive (da due a sei anni), tenendo ferma la multa da euro 5.164 a 77.468. Quanto, infine, alla terza parte, si richiedeva di espungere dall’art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti la sola lettera a), al fine di eliminare una sanzione che ha natura particolarmente afflittiva e che senz’altro, sostiene il Comitato, incide considerevolmente sui diritti fondamentali della persona, quali la libertà di circolazione e financo il diritto al lavoro che spesso viene ingiustamente inciso in occasione della comminazione della sospensione della patente di guida

Nella memoria nell’interesse dell’Associazione Antigone e Cild è stato precisato che “I temi sottesi ai quesiti referendari sono stati al centro della VI Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze promossa e presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e svoltasi il 27 e 28 novembre 2021 a Genova. Nel documento finale della Conferenza si prende atto del fallimento della c.d. war on drugs e, di contro, si auspica un minor ricorso alle pene detentive soprattutto per le condotte – qual è la coltivazione domestica per uso personale – di minor offensività». In particolare, si legge nel documento finale:

La prima causa del sovraffollamento penitenziario è la recidiva nel reato. Se ne deduce il fallimento della pena detentiva, così come configurata nelle attuali prassi, nell’assolvere la funzione riabilitativa. L’idea che la detenzione possa rappresentare lo stimolo al cambiamento si svuota di significato se l’esperienza del carcere comporta ulteriori conseguenze negative per la ridotta disponibilità trattamentale, soprattutto se il sovraffollamento carcerario priva il detenuto non solo della sua libertà, ma anche di altri diritti. La riduzione delle fattispecie incriminatorie, in combinazione con un più esteso e qualificato ricorso alle misure alternative alla detenzione, produrrebbero un’elevata deflazione del circuito carcerario. Rispetto alla riforma del DPR 309/90, e in particolare all’art.73, il Tavolo Tecnico propone di: 1) sottrarre all’azione penale alcune condotte illecite contemplate nelle 22 fattispecie dell’art.73, commi 1 e 1bis, come la coltivazione di cannabis a scopo domestico e la cessione di modeste quantità per uso di gruppo, e introdurre la “finalità del profitto” per tutte le condotte tipizzate.

Dunque, i quesiti referendari, in perfetta sintonia con gli esiti della Conferenza sopra riportati, tendevano a mitigare le sanzioni previste per la coltivazione domestica di cannabis destinata all’uso personale.

Tale mitigazione del trattamento sanzionatorio diminuirebbe i costi sociali del sovraffolamento penitenziario, stante il grande impatto che hanno i reati a vario titolo legati agli stupefacenti sulle presenze in carcere. Secondo i dati dell’ultimo rapporto Antigone, al 30 giugno 2021, quando le presenze complessive in carcere si attestavano a 53.637, i detenuti per violazione del Testo Unico sulle droghe erano 19.260 (il 15,1% sul totale delle imputazioni). Nel corso del 2020 sono stati 10.852 i detenuti in ingresso negli istituti penitenziari per questo reato, il 30,8% sul totale. Nel 2020 il 38,6% delle persone che sono entrate negli istituti penitenziari era tossicodipendente. Nel 2005 erano il 28,41%.

Per analizzare nello specifico l’impatto delle carcerazioni per coltivazione domestica, a fronte dell’assenza di statistiche relative alle condanne per la coltivazione di cannabis, può farsi riferimento alla centralità dei cannabinoidi nella nella c.d. war on drugs: dai dati annuali rilasciati dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga riguardanti numero di operazioni e chilogrammi sequestrati, emerge che nell’arco di quindici anni, dal 2004 al 2018, sono state condotte 320.643 operazioni antidroga; di queste, 171.034 hanno riguardato la cannabis (il 53,3%), per un totale di 850 tonnellate di cannabis sequestrate, contro meno di 66 tonnellate di cocaina e 17 di eroina3).
La Corte Costituzionale, glissando su questi aspetti legati alle politiche proibizioniste, non è entrata nel merito, ma si è limitata ad osservare quelli tecnico/giuridici legati ai quesiti referendari.
In premessa, il Giudice delle leggi ha ricordato le precedenti iniziative referendarie in materia.

La prima perseguiva lo scopo di liberalizzare la coltivazione, il commercio, la detenzione, l’uso della canapa indiana e dei suoi derivati (hashish e marijuana). Questa Corte (sentenza n. 30 del 1981) aveva dichiarato inammissibile il referendum perché esso – avendo ad oggetto la Tabella II (allora prevista dall’art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza») e, con riferimento al divieto assoluto di coltivazione, l’inciso «di piante di canapa indiana» di cui all’art. 26 della legge ora citata – si poneva in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in materia di disciplina della canapa indiana e dei suoi derivati, dovendo ritenersi preclusi i referendum che investano non soltanto le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ma anche quelle strettamente collegate all’esecuzione dei trattati medesimi.
Una seconda iniziativa referendaria – avente ad oggetto varie disposizioni del d.P.R. n. 309 del 1990, e la cui finalità, secondo la Corte, era quella «di rendere lecite e, quindi, prive di sanzione, le attività preliminari e connesse all’uso personale della canapa indiana e dei suoi derivati, quali hashish e marijuana» – è stata anch’essa dichiarata inammissibile con sentenza n. 27 del 1997 in ragione, parimenti, dei vincoli derivanti dalle Convenzioni internazionali. Dall’abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito referendario sarebbe derivata infatti l’esposizione dello Stato italiano a responsabilità nei confronti delle altre parti contraenti a causa della violazione degli impegni assunti in sede internazionale. Invece, è stato dichiarato ammissibile il referendum che concerneva l’uso personale di sostanze stupefacenti, anche in dose superiore a quella media giornaliera, e che mirava alla depenalizzazione dell’importazione, dell’acquisto e della detenzione limitatamente a tale uso, lasciando sussistere le sanzioni amministrative, sicché esso non si poneva in contrasto con gli obblighi internazionali assunti in materia dallo Stato italiano (sentenza n. 28 del 1993).

Il quadro degli obblighi internazionali rilevanti è definito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e dal relativo Protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, entrambi ratificati e resi esecutivi in Italia per effetto della legge 5 giugno 1974, n. 412; dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope di Vienna del 21 febbraio 1971; dalla Convenzione delle Nazioni Unite, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988, contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, ratificata e resa esecutiva in Italia per effetto della legge 5 novembre 1990, n. 328.
Rileva poi la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, la quale ha indicato anche la coltivazione della cannabis tra le condotte per le quali i singoli Stati devono applicare sanzioni penali. La direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017 ha modificato la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti».
Pertanto, il Giudice delle leggi ha osservato che:

Non vi è quindi dubbio che, alla stregua delle Convenzioni internazionali di Vienna e di New York, nonché della richiamata normativa europea, la canapa indiana e i suoi derivati rientrano tra le sostanze stupefacenti, la cui coltivazione e detenzione deve essere qualificata come reato e che solo la loro destinazione al consumo personale rende possibile l’adozione delle misure amministrative riabilitative e di reinserimento sociale diverse dalla sanzione penale (sentenza n. 28 del 1993).

In merito ai tre quesiti la Corte Costituzionale ha affermato che il referendum «non consente di scindere il quesito e quindi non offre possibilità di soluzioni intermedie tra il rifiuto e l’accettazione integrale della proposta abrogativa» (sentenza n. 12 del 2014).

La richiesta referendaria è diretta innanzi tutto ad espungere, dall’art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti, la parola «coltiva», termine che – nell’interpretazione prospettata dal Comitato promotore riguarderebbe solo la coltivazione domestica “rudimentale” della pianta di cannabis”. In conclusione, ha osservato che “Deve infatti considerarsi che – in ragione della reviviscenza del testo vigente prima della legge n. 49 del 2006 nel contesto normativo di cui si è detto sopra sub punto 4 – la condotta di coltivazione, ricompresa nella catalogazione del comma 1 (unitamente a quelle di produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita ed altre ancora), si riferisce testualmente alle Tabelle I e III dell’art. 14, che concernono le droghe “pesanti” e non già la cannabis, la quale è compresa invece nella Tabella II.
Quindi la condotta di chi «coltiva», prevista dal comma 1 dell’art. 73, è testualmente quella relativa alle piante indicate nella Tabella I (la Tabella III non ne contiene alcuna): il papavero sonnifero e le foglie di coca; inoltre, in mancanza di specificazioni, si tratta della coltivazione tout court, quale che sia la sua estensione, pure agraria e finanche massiva. La coltivazione della canapa è, invece, contemplata nel comma 4 dell’art. 73, che riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle II e IV previste dall’art. 14 e che, quanto alle condotte sanzionate penalmente, richiama quelle dei commi precedenti e segnatamente del comma 1. Sicché è solo come conseguenza indiretta dell’eventuale abrogazione referendaria della parola «coltiva» nel comma 1 della stessa disposizione che sarebbe parimenti depenalizzata altresì la coltivazione della canapa, prevista dalla Tabella II, pure essa nella dimensione agricola, in ipotesi finanche massiva.

Secondo la Corte, il quesito referendario conduceva a depenalizzare direttamente la coltivazione delle piante della Tabella I, da cui si estraggono le sostanze stupefacenti qualificate come droghe cosiddette “pesanti” (papavero sonnifero e foglie di coca), e indirettamente altresì la coltivazione della pianta di cannabis della Tabella II, peraltro nella dimensione anche agricola e non solo domestica.

9.3. Inoltre il risultato prefigurato dalla richiesta referendaria neppure verrebbe conseguito perché comunque rimarrebbe la fattispecie penale dell’art. 28 t.u. stupefacenti, che – in quanto non attinto dalla richiesta referendaria, come del resto ammette lo stesso Comitato promotore – continuerebbe a sanzionare la coltivazione non autorizzata di tutte le piante di cui all’art. 26, comprendendo così sia quelle della Tabella I (papavero sonnifero e foglie di coca), sia quelle della Tabella II (canapa), con la sola eccezione, espressamente prevista, della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’art. 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea. Anche in caso di esito affermativo della consultazione referendaria, quindi, rimarrebbe vigente la prescrizione dell’art. 28, che prevede, al comma 1, che chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nel precedente art. 26, è assoggettato alle sanzioni penali (oltre che amministrative) stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse (ossia quelle dell’art. 73). L’art. 26 a sua volta richiama le Tabelle dell’art. 14, come sostituito dal d.l. n. 36 del 2014, come convertito, che contemplano, appunto, le piante sia di papavero sonnifero, sia di coca, sia di canapa.
9.4 In definitiva, mentre apparentemente, per quella che è la dichiarata intenzione del Comitato, il quesito referendario mirerebbe soltanto a depenalizzare la coltivazione, non agricola ma domestica “rudimentale” (o minimale), della canapa indiana (cannabis), in realtà esso – per quello che è invece il suo contenuto oggettivo, l’unico rilevante – per un verso produrrebbe un risultato ben più esteso, riguardando direttamente ogni coltivazione delle piante per estrarre sostanze stupefacenti cosiddette “pesanti” (papavero sonnifero e foglie di coca) e indirettamente anche la coltivazione, agricola o domestica che sia, della pianta di canapa; risultato complessivo precluso dai vincoli sovranazionali sopra richiamati che non consentono l’ammissibilità di un referendum di questa portata”. Concludendo che il corpo elettorale si troverebbe di fronte all’alternativa ben “più ampia (in quanto comprensiva della depenalizzazione anche della coltivazione del papavero sonnifero e delle foglie di coca), quanto illusoria (rimanendo, in realtà, la rilevanza penale di tutte tali condotte); e ciò ridonda in irrimediabile difetto di chiarezza e univocità del quesito.

In merito al secondo quesito, la Corte ha rilevato la contraddittorietà che conseguirebbe all’eliminazione della pena detentiva, per l’irriducibile antinomia che ne deriverebbe con la fattispecie del comma 5 del medesimo art. 73 t.u. stupefacenti, disposizione non toccata dalla proposta abrogativa referendaria. Infatti si avrebbe che ai medesimi fatti di cui al comma 4, se ritenuti di «lieve entità», rimarrebbe invece applicabile la sanzione congiunta della reclusione e della multa. È vero come sottolinea il Comitato promotore nella sua memoria che questa Corte (sentenza n. 23 del 2016) ha affermato in proposito che, dopo la trasformazione della circostanza attenuante in reato autonomo, «non sussiste più alcuna esigenza di mantenere una simmetria sanzionatoria tra fatti di lieve entità e quelli non lievi». Ma ciò giustifica solo che il regime sanzionatorio del novellato comma 5 dell’art. 73 possa essere come in effetti è unico, senza distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, e non già che paradossalmente il fatto di «lieve entità» possa essere punito con la pena congiunta della reclusione e della multa e non lo sia invece il fatto non lieve o addirittura quello grave per la ricorrenza delle circostanze aggravanti dell’art. 80 t.u. stupefacenti (l’aumento di pena è, infatti, previsto con riferimento alla pena base, che per la fattispecie del comma 4 dell’art. 73, in caso di esito affermativo del referendum, sarebbe costituita dalla sola multa). Anche in questa parte la richiesta referendaria presenta, quindi, un irrimediabile profilo di inammissibilità per la manifesta contraddittorietà della normativa di risulta con l’intento referendario, in quanto la sanzione detentiva permarrebbe in riferimento ai medesimi fatti quando di «lieve entità».

Ciò ridonda in difetto di chiarezza giacché il quesito referendario chiederebbe all’elettore di operare una scelta illogica e contraddittoria: se eliminare, o no, la pena della reclusione per i fatti concernenti le droghe cosiddette “leggere”, conservandola invece per le medesime condotte se di «lieve entità»”

Per queste motivazioni, la richiesta di referendum popolare è stata dichiara inammissibile in relazione a tutti e tre i quesiti per contraddittorietà, difetto di chiarezza e univocità. In risposta il Comitato promotore ha commentato che:

più che evidenziare perché il quesito referendario sarebbe inammissibile in base alla Costituzione, le 19 pagine della sentenza della Consulta sono un apprezzamento speculativo delle circostanze che sarebbero state create dalla normativa di risulta. La Corte impiega metà sentenza a dare conto a se stessa di quale sia la normativa vigente del testo unico, evidentemente avendo incontrato qualche difficoltà ricostruttiva del testo oggetto dei quesiti.

Non può che ritenersi questa un’occasione persa di confronto con la politica, grande assente in questo dibattito sulla disciplina della cannabis, che meriterebbe una seria discussione nella aule parlamentari, per i risvolti sociali ed economici che implica.

References

References
1 Promotori: Associazione Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Antigone, Società Della Ragione, +europa, Possibile, Radicali Italiani, Sinistra Italiana, Potere Al Popolo, Rifondazione Comunista, Europa Verde, Arci, Dolce Vita, A Buon Diritto, Comunità Di San Benedetto Al Porto, Lega Italiana Per La Lotta All’aids – Lila, Coalizione Italiana Per I Diritti E Le Libertà Civili – Cild, Eumans, Volt Italia, Freeweed, Be Leaf Magazine, Lacasadicanapa, Cannabis&Cultura Piacenza, Spliff Break, Cannabis For Future, Bear Bush, Made In Canapa, Comitato Cicla, Icanapp, Monkey Weed, Green Pork, Ass. Cannabiservice, Miss Joint, The Hemp Club Milano, Official Fattone, United Activists 4freedom, Fatti Segreti, Sweed, Fattanza In Abbondanza, Kingston Grow Shop, Spinelli D’italia, Cannabis Cura Sicilia, Manifesto Collettivo, Cbd Gurgano, Canapass, Hempatia Vaping, Sinistra Anticapitalista, Inoltre Alternativa Progressista, Up Su La Testa, Movimento 5 Grammi, Agrocanapa, Canapaio Ducale Parma, Esseblog, Prossima, La Casa Del Popolo Di Afragola, Diem25, 6000 Sardine, Nonna Canapa, Associazione Per Il Rinnovamento Della Sinistra, Ornella Muti Hemp Club, Giovani Socialisti.
2 Cass. Pen. S.U. n. 12348/2020.
3 Antigone, Cild “Osservazioni a sostegno dell’ammissibilità della richiesta referendaria” del 11 febbraio 2022.