Carcere e territorio: il diritto allo spazio

di Francesca Stanizzi

Il carcere viene considerato da sempre come un’istituzione fumosa di cui si conosce poco e che bisogna tenere lontano dallo sguardo delle persone libere, espressione di ciò con cui non si desidera confrontarsi. Sarebbe, invece, necessario iniziare a prestare attenzione e a prendersi cura di tali luoghi, in linea con il dettato costituzionale e anche per ricordare che, in quanto luogo vivo, è importante che venga riconosciuto meritevole di dignità e rispetto.

Lo spazio penitenziario è invero immaginato e realizzato con l’idea di riproporre anche visivamente i concetti di chiusura, controllo e coercizione: gli ambienti sono spogli, riprodotti sempre uguali a se stessi, angusti, depersonalizzati e adattati per essere condivisi con estranei.1 Finché la prospettiva resta quella di raffigurare il carcere esclusivamente come luogo di contenimento anziché come spazio all’interno del quale immaginarsi persone a prescindere dalla mera espiazione della pena, resterà complesso restituire umanità all’istituzione stessa. Lo spazio di vita è parte integrante della pena e ne condiziona inevitabilmente l’evolversi e la psiche dei singoli.

Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 si è consolidata la tendenza ad allontanare le carceri dal tessuto urbano

L’approccio si ripropone anche nel pensare al rapporto escludente con il territorio. Metafora calzante rispetto a questa idea di esclusione è rappresentata dal muro di cinta: ti muovi intorno al medesimo, lo osservi, ti ci abitui, ma non puoi valicarlo. All’interno di quel muro c’è uno spazio immenso fatto di persone con le quali non puoi entrare in contatto.2 A rafforzare questo rapporto di estraneità, tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 si è consolidata la tendenza ad allontanare le carceri dal tessuto urbano. Tale inclinazione, giustificata in origine da ragioni igieniche e dalla scelta di separare il luogo della detenzione dal Tribunale, ha portato ad una sempre maggiore segregazione.3 Il nuovo orientamento presenta una spinta opposta rispetto ai collocamenti precedenti, quando gli istituti erano in centro città, ovvero venivano assorbiti dal tessuto cittadino che si sviluppava intorno. Tale centralità andrebbe esaltata come un valore, riconoscendo importanza alla storia di quei luoghi e al senso di appartenenza che possono suscitare. 4

In Italia vi sono oggi 189 istituti penitenziari per adulti. Di questi, circa il 45% presenta un collocamento extra-urbano

Guardando più nello specifico alla situazione attuale, in Italia vi sono oggi 189 istituti penitenziari per adulti. Di questi, circa il 45% presenta un collocamento extra-urbano, difficilmente raggiungibile usufruendo del trasporto pubblico. Dunque, in assenza di mezzi propri e senza una ragione per transitare per quel luogo, di fatto il carcere scompare dalla città. Serpeggia la convinzione che il carcere, vista quella che è stata fissata come la sua propria funzione -detenere, punire- non possa essere luogo all’interno del quale esercitare la propria volontà, anche nel senso di creare uno spazio “bello” e vivibile. L’istituto deve essere buio, spoglio, scomodo. L’architettura interna ed esterna ripropone con forza le convinzioni sociali: ci si trova in carcere per espiare una pena, non vi è spazio per altro.

Il carcere è di fatto un non luogo, intendendosi per tale uno spazio di passaggio e che, in quanto privo di personalizzazione, crea ansia in chi lo vive

In controtendenza, in molti, anche diversi architetti,5 si sono interrogati su come uno studio approfondito delle trasformazioni del panorama penitenziario italiano potesse condurre verso l’adozione di soluzioni maggiormente dignitose e inclusive. La struttura costituisce una forma di linguaggio che si esprime attraverso lo spazio. Occupare uno spazio è esercizio di una libertà, di movimento e di accesso a quel luogo, che in tal modo finisce per appartenerti anziché limitarsi a contenerti. Ciò passa anche dalla realizzazione di spazi da condividere con le persone che insieme a te si muovono nella medesima area. 6
Il carcere è di fatto un non luogo, intendendosi per tale uno spazio di passaggio e che, in quanto privo di personalizzazione, crea ansia in chi lo vive.7 Del resto, questa visione restrittiva e repressiva appartiene a un tempo in cui il carcere e la detenzione si imponevano come nuove forme punitive discostandosi dal passato di pene corporali in senso stretto, per cui bisognava conservare un filo conduttore con la precedente visione della punizione. Ma parliamo, appunto, di una concezione appartenente al passato e che si può iniziare a ripensare in senso diverso. 8

La pena non può limitarsi al trascorrere di un tempo stabilito dal Giudice in un contesto privativo della libertà; deve essere riempita di senso anche alla luce di quello che è il dettato costituzionale.9
La struttura penitenziaria dovrebbe iniziare ad essere concepita come strumento per favorire l’integrazione dell’interno con l’esterno, e ciò passa sia attraverso la gestione dello spazio interno che consentendo al tessuto sociale di avvicinarsi al sistema carcere. Sotto il primo profilo occorre ripensare gli spazi sociali interni al fine di favorire il contatto, la socialità, il lavoro, la formazione, lo spazio da dedicare ai propri familiari e, ancor di più, a se stessi per non perdere totalmente l’abitudine allo spazio individuale, sacro per molte persone libere e inesistente per chi si trova in carcere.10 Sotto il secondo profilo, significa favorire il sistema viabilità inteso in senso ampio, come elemento di materiale e concreto accesso, cercando di decostruire la convinzione che la sicurezza passi necessariamente attraverso la segregazione.

Il problema afferisce sempre ai corpi, da collocare e ricollocare in base alle esigenze istituzionali

L’impatto dell’edilizia penitenziaria

L’istituzione si è sempre mostrata inadeguata nel rispondere ai bisogni del sistema penitenziario, soprattutto rispetto alle esigenze evidenziate. Non esiste un ragionamento complesso che riporti al centro la persona, ma il problema afferisce sempre ai corpi, da collocare e ricollocare in base alle esigenze istituzionali. Infatti, uno dei tentativi più recenti di rispondere al problema di grave sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani risale al 2009 quando il Consiglio dei Ministri varò un “Piano straordinario carceri” il cui fine era proprio quello di incrementare i posti disponibili.11 In particolare, con ordinanza del 2010 venne nominato un Commissario straordinario con lo scopo di attuare il piano che avrebbe portato, complessivamente, alla realizzazione di oltre 21.000 nuovi posti, tra nuove costruzioni (il piano prevedeva la messa in funzione di 18 nuovi istituti penitenziari) e manutenzione di strutture già esistenti. Il piano venne completamente disatteso: molti dei progetti previsti sono stati abbandonati e non portati a termine. L’esigenza di ricorrere a misure di emergenza era molto sentita al tempo: vi erano, infatti, al 31 dicembre 2011, 66.897 persone detenute, con una capienza regolamentare fissata a 45.700 posti. Il sovraffollamento, strutturale e sistemico, risultava pari a circa il 151% sull’intero territorio nazionale.12
Oggi, il tema del sovraffollamento è tornato ad essere particolarmente sentito, dato che i numeri della popolazione detenuta si stanno allineando con quelli che hanno portato alla condanna dell’Italia da parte della CEDU. Al 30 aprile 2026 le persone presenti in carcere erano 64.436 su 51.265 posti regolamentari. Il dato ufficiale del sovraffollamento era dunque pari al 125,7%. Tuttavia, l’indice di sovraffollamento reale si attesta al 138%, poiché su 51.264 posti regolamentari quelli realmente disponibili sono 46.331, 4.933 in meno.13
Per rispondere a tale situazione, torna il tema dell’edilizia penitenziaria. Infatti, con il D.L. n. 92/2024, conv. in L. 112/2024, all’art. 4-bis è stato nominato un nuovo Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, con il preciso scopo di far fronte al problema del sovraffollamento.

Commissario dovrebbe garantire oltre 10.900 posti detentivi in più sul triennio 2025-2027

Gli obiettivi del Commissario, in accordo con il Ministero della Giustizia e il Ministero dei Trasporti, dovrebbero garantire oltre 10.900 posti detentivi in più sul triennio 2025-2027.

Né il ricorso all’edilizia penitenziaria né i tentativi di ampliare l’accesso alle alternative, tuttavia, hanno mai realmente funzionato. Si configura un problema endemico rispetto al sovraffollamento, la cui causa va ricercata nelle istanze securitarie e di controllo che continuano a rafforzarsi. La risposta securitaria in genere si confronta con un tessuto sociale che la alimenta a causa di una diffusa e crescente percezione di insicurezza.14

I trasferimenti: norme e applicazione

La distribuzione delle persone recluse all’interno dei vari istituti penitenziari italiani fa riferimento ad una serie di norme contenute nella legge sull’Ordinamento Penitenziario. Tali norme sono state introdotte con l’idea di contenere le presenze entro numeri non elevati e, inoltre, di prediligere il collocamento della persona in stanza singola. I numeri attuali, ovviamente, non consentono di rispettare tali prescrizioni.

Altro aspetto di fondamentale importanza afferisce al mantenimento dei legami familiari, anche qui partendo dal dettato costituzionale e dagli articoli 29 e 31 della Costituzione, in particolare. In linea con i precetti costituzionali, nell’ordinamento penitenziario sono stati inseriti gli artt. 14 e 42, modificati in seguito dal D.Lgs. n. 123 del 2018 nel quale si affermava che, laddove non fosse possibile individuare un collocamento di prossimità al nucleo familiare, si deve tenere comunque conto del centro di riferimento sociale inteso in senso ampio. Eventuali scostamenti devono essere giustificati da specifici motivi. La questione si complica se si introduce il tema del diritto all’affettività. Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza del 2024, ha affermato la rilevanza del diritto all’affettività e alla sessualità, confermando come siano diritti fondamentali che non possono essere aprioristicamente compressi dall’esecuzione di una pena. Lo spazio da dedicare all’intimità con il partner rappresenta un momento all’interno del quale è possibile rinsaldare un legame anche a fronte di una quotidianità che non esiste più nel momento in cui ci si trova a scontare una pena. Ciò passa necessariamente attraverso l’individuazione di uno spazio da dedicare a tal fine.

Guardando nel dettaglio le norme citate, l’art. 14 o.p.15
è la norma che contiene i principali criteri allocativi sia soggettivi che oggettivi, recando con sé l’idea che si debba pervenire ad una forma di equilibrio tra queste plurime esigenze. L’art. 42, invece, accoglie la normativa relativa ai trasferimenti.16
Anche nel disporre i trasferimenti, si ribadisce l’importanza di assicurare continuità ai legami affettivi, così come la necessità di assicurare un percorso adeguato tramite studio, lavoro e formazione. La normativa trova il suo completamento nel Regolamento di Esecuzione il quale, all’art. 83, esprime la predilezione per collocamenti e trasferimenti che pongano in prima linea le esigenze dell’interessato, la cui volontà deve essere tenuta in debita considerazione dall’amministrazione.17

A fronte di plurime circolari e interventi normativi- gli istituti non vengano dotati di strumenti adeguati per rispettare le prescrizioni

Anche qui si nota come -a fronte di plurime circolari e interventi normativi- gli istituti non vengano dotati di strumenti adeguati per rispettare le prescrizioni. Le singole carceri presentano differenti offerte trattamentali legate ad opportunità scolastiche, lavoro e formazione che dipendono dalle modalità di gestione dei fondi, dalla risposta del territorio, da un’attenzione generica a questo pezzo di mondo che fa parte del tessuto sociale in cui è inserito. Emerge qui un ulteriore problema: il singolo deve fare una scelta di opportunità, di bilanciamento tra la necessità di mantenere la vicinanza dei propri affetti e la ricerca di opportunità che gli consentano di formarsi, lavorare o trascorrere parte della propria giornata impegnato in attività diverse dalla permanenza passiva in istituto.18

Si prediligono politiche ampiamente punitive che richiedono continui collocamenti e ricollocamenti

Ora, l’ordinamento, accanto all’affermazione del principio di territorialità della pena, tiene altresì conto delle esigenze securitarie e organizzative e della posizione processuale delle persone recluse, che va ad incidere sulle opportunità di trattamento cui si può accedere. Il regolamento di esecuzione, all’art. 115, dispone che :”In ciascuna regione è realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettività complessiva soddisfi il principio di territorialità dell’esecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale”. Nella realtà vi sono continui spostamenti da un istituto ad un altro che non tengono in debita considerazione tutti gli aspetti rilevati. Si prediligono politiche ampiamente punitive che richiedono continui collocamenti e ricollocamenti, libertà di azione che viene in qualche modo giustificata alla luce della clausola di carattere generale contenuta nell’art. 14 o.p., ove si legge “salvi specifici motivi contrari”.19 Si muove in tal senso anche la Circolare DAP n. 3707/6152 del 28 settembre 2023, la quale riconosce una serie di strumenti disciplinari cui l’amministrazione può ricorrere al fine di garantire la gestione di una situazione di crisi, e finisce per validare in senso ampio i trasferimenti dettati da ragioni di sicurezza interna.

Non aiuta il rispetto delle prescrizioni la carenza di istituti che siano dotati di adeguate sezioni per accogliere in diversi circuiti le persone recluse. Stando ai dati resi disponibili dal Garante nazionale al 7 aprile 2026,20 vi erano 63.940 persone recluse in Italia. Di queste, l’1,7% (1.110) in custodia attenuata, il 38% (24.302) in sezioni ordinarie a trattamento intensificato, il 44,6% (28.523) in sezioni ordinarie chiuse, l’1,2% (741) in regime di cui all’art. 41bis, il 14,5% (9.264) in circuito di Alta sicurezza. Un’ulteriore interessante distinzione che il Garante fa afferisce alla distinzione specifica che riguarda anche la media sicurezza. Da qui emerge che quella dei comuni è la categoria predominante (46.074 persone, il 72,1% del totale); segue l’alta sicurezza, con 9.264 persone (14,49 % del totale); i protetti e altro: 7.222 persone (11,29 % del totale); il regime 41-bis o.p., 741 persone (1,16% del totale) e un residuo 1% non precisato.

Ora la distribuzione territoriale di specifici istituti in grado di accogliere le diverse persone non consente di rispettare le prescrizioni normative. Su 189 istituti penitenziari sono poco meno di 60 quelli dotati di circuiti di Alta sicurezza e intorno ai 60 anche gli istituti con un circuito precauzionale.21

La compagine governativa tende a sminuire o non considera il problema come qualcosa di reale. Quando, di recente, vi sono stati importanti trasferimenti che hanno interessato il circuito di alta sicurezza del carcere Due Palazzi di Padova (e il cui annuncio ha portato una persona detenuta a togliersi la vita), il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha assicurato che i trasferimenti tengono sempre conto delle esigenze affettive del singolo e dell’importanza del percorso trattamentale. La massiccia traduzione verso istituti sardi isolati dal tessuto urbano ha invece provocato un importante impatto sulla vita delle persone coinvolte. I vertici si trincerano dietro la priorità di presunte ragioni di sicurezza e del pieno rispetto della normativa penitenziaria, secondo un approccio cui siamo ormai abituati: non sono persone, dunque la loro soggettività non esiste.

Nel 2024 le richieste di supporto con tale finalità sono state 71, nel 2025 sono state 50 e nei primi mesi del 2026 sono state 26

L’esperienza del Difensore Civico

Al fine di riportare un’esperienza reale di quanto esposto sin qui, si può citare il lavoro svolto dall’ufficio del Difensore Civico dell’Associazione Antigone. Trattasi di un ramo dell’Associazione che svolge supporto diretto alle persone recluse in tutta Italia. Tra le problematiche che vengono sollevate con maggiore frequenza vi sono proprio questioni afferenti ai trasferimenti: nel 2024 le richieste di supporto con tale finalità sono state 71, nel 2025 sono state 50 e nei primi mesi del 2026 sono state 26. La quasi totalità delle richieste di supporto afferisce al bisogno di essere reclusi in un luogo prossimo al proprio nucleo familiare: spesso si tratta di persone che non fanno colloqui con i propri cari da mesi, se non addirittura anni. L’amministrazione non è in grado di fronteggiare tali istanze: interi provveditorati si pronunciano attraverso rigetti giustificati dalla condizione di grave sovraffollamento che non consente di far fronte alle esigenze manifestate.22

Si legge in alcune di queste richieste: “Buongiorno (…). Mio figlio è stato arrestato (…) e inizialmente era detenuto nel carcere di Lecce e aveva quindi la possibilità di vedere i propri cari una volta a settimana durante i colloqui. (…) è stato trasferito nel carcere di Trapani e da allora io e gli altri familiari non abbiamo avuto la possibilità di vederlo perché impossibilitati a muoverci come si evince dalle nostre certificazioni sanitarie. Il nostro avvocato ha richiesto l’avvicinamento (…) e ad oggi non abbiamo ricevuto nessun riscontro. Pertanto sono quasi 10 mesi che io non vedo mio figlio e a lui non è garantito il diritto di preservare le relazioni con i propri familiari, diritto fondamentale. Chiedo dunque un vostro aiuto, cosa posso fare per riuscire ad ottenere l’avvicinamento di mio figlio in un luogo che sia più raggiungibile per noi familiari? Per esempio una qualsiasi provincia della regione puglia? Grazie per la vostra attenzione”.

Ancora: “Spett.le Associazione Antigone, in seguito agli accordi telefonici intercorsi in data odierna, con la presente intendo sottoporre alla Vostra attenzione la situazione del mio coniuge, (…) attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Terni. (…) Desidero precisare che siamo legalmente coniugati e il nostro nucleo familiare risiede stabilmente a Vigevano (PV). Tuttavia, agli atti, mio marito risulta ancora anagraficamente residente presso la Casa Circondariale di Voghera. Inizialmente detenuto a Voghera, è stato trasferito a metà marzo 2025 a Santa Maria Capua Vetere e, successivamente (luglio 2025), presso l’istituto di Terni per motivi di sovraffollamento mentre lui aveva richiesto di essere trasferito per colloquio. A causa di questi spostamenti, l’ultimo colloquio visivo con me, i miei figli (avuti da una relazione precedente) e nostra figlia minore risale a marzo 2025. Criticità e necessità di riavvicinamento: L’attuale distanza geografica tra la Lombardia e l’Umbria rende impossibile l’esercizio del diritto al colloquio visivo. Ci muoviamo esclusivamente con i mezzi pubblici e i costi dei viaggi sono insostenibili per il nostro nucleo. Mio marito mi ha comunicato che L’area educativa di Terni ha già inviato al DAP la documentazione relativa a nostra figlia minore, che è stata ritenuta idonea. Tuttavia, il DAP ha comunicato che le carceri precedentemente indicate non dispongono di reparti conformi alla classificazione di mio marito. (…) è infatti un detenuto in Alta Sicurezza 3 (AS3) con la specifica di “protetto” (…).

Ci si confronta con la realtà di nuclei familiari frammentati che si trovano nella costrizione di investire soldi e tempo per potersi ricongiungere con un proprio caro

Le questioni che emergono sono diverse: anzitutto, ci si confronta con la realtà di nuclei familiari frammentati che si trovano nella costrizione di investire soldi e tempo per potersi ricongiungere con un proprio caro e che devono far fronte a trasferimenti continui e spesso improvvisi dei quali non conoscono le ragioni. Interessante, inoltre, notare come il collocamento all’interno di una circuitazione diversa dall’ordinaria acuisca il problema: già di per sé l’affollamento e le difficoltà di collegamento compromettono le relazioni; se si aggiunge una ulteriore necessità legata al collocamento all’interno di uno specifico circuito, la difficoltà da affrontare diventa ingestibile.

Conclusioni

Da quanto raccontato sino a qui emerge la profonda e persistente discrasia tra il dettato normativo e la realtà detentiva. Lo spazio penitenziario continua a riflettere le logiche punitive e coercitive che riducono i singoli a corpi da dislocare. Risulta evidente come le risposte così orientate siano risultate fallimentari nel coso del tempo.

In questa situazione, l’applicazione della normativa sui trasferimenti subisce una torsione in senso ampiamente punitivo. Le norme vengono piegate a ragioni di sicurezza interna, a discapito della tutela del diritto ai legami e, in generale, del diritto alla territorialità della pena. Non solo si priva la persona di uno spazio individuale dignitoso, ma interi nuclei familiari vengono privati di un ambiente in cui cercare di mantenere una parvenza di stabilità.

In conclusione, è urgente invertire questa rotta ideologica e materiale. Il carcere non può più essere un’istituzione invisibile e buia dedita al solo contenimento. Tale transizione richiede un radicale ripensamento dell’architettura penitenziaria, una vera e propria rivoluzione volta a superare l’idea del carcere come luogo di mera coercizione, ridefinendolo come spazio vivo.

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  1. Canepa, S., Allestire per rieducare: Un dovere ripensare gli spazi nel carcere. in AND Rivista Di Architetture, Città E Architetti, 46 (2), 2024. Recuperato da https://and-architettura.it/index.php/and/article/view/664.
  2. Carta P.P., Musanti F., Pinna F., Pintor C., Attorno al carcere. Lo spazio pubblico tra storia e progetto, in Historical Prisons. Studi e proposte per il riuso del patrimonio carcerario della Sardegna, Cocco G. B. e Giannattasio C. (a cura di), ArcHistoR EXTRA 11, 2023.
  3. Marcetti, C., L’architettura che non c’è, In AntigoneRivista quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario. Oltre il tollerabile Sesto rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. Osservatorio Antigone, anno 4(1), 2009.
  4. Posocco P., Prendersi cura dei detenuti e prendersi cura dell’edificio, in Posocco P., Acierno M. (a cura di), Patrimonio recluso: Regina Coeli e le carceri storiche italiane, Siracusa, LetteraVentidue, 2025.
  5. Scarcella L., Il carcere come luogo per l’uomo: innovazione architettonica e tecnologica, in IDEAZIONE PENITENZIARIA CONVEGNO SI.DI.PE, Trieste 26-27 febbraio 2010.
  6. Nel testo si ragiona in termini di riappropriazione dello spazio, semplificando e tenendo per ora da parte il tema relativo alla totale assenza di privacy del contesto carcere, aggravata dal sovraffollamento.
  7. Di Croce D., Scarcella L., Gli spazi della pena nei modelli architettonici del carcere in Italia – Evoluzione storica – Caratteristiche attuali – Prospettive, 1998.
  8. Si veda ampiamente Posocco P., Acierno M. (a cura di), Patrimonio recluso: Regina Coeli e le carceri storiche italiane, Siracusa, LetteraVentidue, 2025.
  9. Burdese C., Spunti per una architettura penitenziaria secondo Costituzione, in OA.GE progettare gli spazi della pena secondo Costituzione, Genova Teatro dell’Area, 23.05.2023.
  10. Franchina A., Paterniti Martello C., Spazi e diritti nelle carceri italiane: Gli spazi detentivi nel sistema penitenziario italiano, alla luce delle visite effettuate dagli osservatori di Antigone nel 2017, in XIV rapporto sulle condizioni di detenzione Associazione Antigone.
  11. Porcu M., La condanna della damnatio memoriae. Il sistema detentivo storico sardo tra trasformazioni e dismissioni nel Novecento, in Historical Prisons. in Studi e proposte per il riuso del patrimonio carcerario della Sardegna, Cocco G. B. e Giannattasio C. (a cura di ), ArcHistoR EXTRA 11, 2023.
  12. Report ISTAT I Detenuti nelle carceri italiane, anno 2011, pubblicato il 18 dicembre 2012. Questa situazione porterà l’Italia ad essere condannata dalla Corte EDU per condizioni detentive in violazione dell’art. 3 CEDU con la sentenza dell’8 gennaio 2013 Torreggiani e altri c. Italia.
  13. Report analitico “Rispetto della dignità della persona privata della libertà personale”, Osservatorio penitenziario adulti (GNPL), Giovanni Suriano G. (a cura di), Aggiornamento 7 aprile 2026.
  14. Anastasia, S., Il carcere come questione sociale e le sue politiche, In La Rivista delle Politiche Sociali/Italian Journal of Social Policy, n. 4, 2019, p.159 ss.
  15. Art. 14 o.p.: “1. I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari. 2. Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l’individualizzazione del trattamento. 3. L’assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche. 4. È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all’arresto dai condannati alla reclusione. 5. È consentita, in particolari circostanze, l’ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza. 6. Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali. 7. Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. 8. L’assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.
  16. Art. 42 o.p.: “1. I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. 2. Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L’amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. 3. Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l’amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni. 4. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.
  17. La competenza a decidere rispetto ai trasferimenti è individuata dall’art. 85 del Regolamento di esecuzione, ai sensi del quale, laddove il trasferimento interessi istituti collocati in differenti distretti, decide il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Detenuti e Trattamento; laddove, invece, gli istituti si trovino all’interno del medesimo provveditorato, la competenza è incardinata presso il Provveditore regionale. Il termine per rispondere alle istanze, pari a 60 giorni (richiamato in una precedente circolare del 2014), è stato introdotto con il D.Lgs. 123/2018, e ha natura ordinatoria, non perentoria.
  18. Costantini M.S., Paoletti E., I trasferimenti delle persone detenute e il lavoro del Difensore Civico, in XIX rapporto sulle condizioni di detenzione, Associazione Antigone. Per una testimonianza si ascolti l’intervento del Prof. G. Torrente in occasione del convegno A 50 Anni Dalla Approvazione Dell’ordinamento Penitenziario Passato, Presente E Futuro Della Pena In Italia, Roma, 13 e 14 febbraio 2025.
  19. Menghini A., Carcere e Costituzione, Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti, Collana della facoltà di giurisprudenza, n. 39 (2022), Università degli studi di Trento.
  20. Report analitico “Rispetto della dignità della persona privata della libertà personale”, già citato.
  21. L’indicazione fornita è generica. Infatti, sia il circuito di alta sicurezza che il circuito precauzionale contemplano al loro interno una distinzione che comporta una ulteriore riduzione della reale distribuzione geografica.
  22. Antonelli S. e De Caro E., Il Difensore Civico di Antigone. Specchio delle emergenze in corso nelle carceri italiane, in XXI Rapporto sulle condizioni di detenzione, Associazione Antigone. L’articolo fa riferimento ad esempi specifici, da cui emerge il caso emblematico della Puglia, regione soggetta a una grave condizione di sovraffollamento. Lo stress cui sono sottoposti gli istituti impedisce di raccogliere le richieste e, anzi, comporta la necessità di imporre traduzioni di massa verso altri istituti.