L’amicus curiae di Antigone e il rinvio della pena per condizioni inumane

di Ignazio Patrone

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze – che deve decidere in un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 35-ter OP, su impulso di un condannato detenuto nel carcere di Sollicciano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. articoli 147 del Codice penale e 47-ter, comma 1-ter, dell’Ordinamento penitenziario per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione e dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali.

Alla data di redazione della presente scheda la Corte non ha ancora fissato la data dell’udienza di discussione della questione. Antigone ha già predisposto il proprio Amicus curiae, che depositerà al momento della pubblicazione dell’ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale. Ne riportiamo qui un ampio stralcio.

Il nucleo centrale della ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze è costituito dalla mancata previsione nell’art. 147 del Codice penale della possibilità di un rinvio facoltativo della pena detentiva nel caso in cui le condizioni nelle quali il condannato si trova ad espiare la pena siano tali da poter essere qualificate come inumane e degradanti e costituiscano perciò un trattamento contrario all’art. 27 della Costituzione ed all’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Il Tribunale parte da una premessa esatta: i casi di rinvio facoltativo previsti dall’art. 147 del Codice penale sono tassativi e non ammettono interpretazioni estensive come sempre affermato dalla giurisprudenza.
Una seconda premessa del ragionamento del Giudice rimettente riguarda la limitata efficacia della riforma introdotta dal legislatore dopo la sentenza della Corte n. 279 del 2013: rileva il Tribunale di sorveglianza di Firenze come la stessa vicenda del giudizio del quale è investito dimostri senza ombra di dubbio l’impotenza dei rimedi correttivi introdotti nel 2013 quando le opere da compiere e gli ostacoli, anche amministrativi, da superare per porre rimedio alle gravissime carenze strutturali accertate siano tali da richiedere stanziamenti di spesa ed impegni che sfuggono, per la loro stessa dimensione, alla logica ed alle possibilità della mera ottemperanza ad un provvedimento del giudice di sorveglianza.

Le condizioni nelle quali avviene l’esecuzione della pena nel carcere di Sollicciano (e non solo)

L’ordinanza descrive ampiamente le condizioni materiali nelle quali si trovano le persone ristrette nel carcere di Sollicciano e lo fa per cognizione diretta dei componenti del Collegio.
Possiamo dire che quell’istituto costituisce una vera onta per un sistema penitenziario che è nella sua quasi totalità in una crisi che appare ancora senza rimedio: sovraffollamento, carenza drammatica di spazi, vetustà di molte strutture, conseguenti difficoltà, se non impossibilità, di organizzare quelle attività risocializzanti che pure sarebbero prescritte dall’art. 27 della Costituzione.
Nel 2025, a dimostrazione inequivocabile di una crisi generale di un sistema che rende disumane le condizioni della detenzione, i tribunali di sorveglianza italiani hanno accolto ben 5.837 istanze presentate da altrettanti detenuti per violazione dell’art. 3 della CEDU, ai sensi dell’articolo 35-ter dell’Ordinamento Penitenziario.
Nel caso di Sollicciano vogliamo aggiungere quelle del Garante regionale della Toscana nella Relazione per l’anno 2025 1 :
“Una recente ispezione della ASL nel carcere di Sollicciano, effettuata il 14.3.2025, e che ha preso in esame la sezione quarta del reparto giudiziario maschile, oltre che la sezione ATSM, ha evidenziato questa drammatica situazione. Gli ispettori hanno trovato umidità e muffa nelle celle, condizioni igieniche assenti nei bagni, in molti dei quali non funzionava lo scarico del water o quello del lavandino, presenza di cimici ed altri insetti, in sostanza una condizione inumana, degna delle peggiori censure”, aggiungendo che “la situazione [è] insostenibile” ed appare necessaria “la chiusura del carcere di Sollicciano o quantomeno delle parti descritte nella ispezione. Questa situazione è offensiva innanzitutto della dignità personale, comunque la si voglia definire [enfasi nostra]”.
La nostra Associazione, a seguito di una visita effettuata il 21 marzo 2025 con magistrati di Magistratura Democratica, ha rilevato una situazione “drammaticamente peggiorata” rispetto al passato con condizioni Inaccettabili. Il rapporto nostro ha evidenziato infiltrazioni d’acqua, muri neri per la muffa, camere infestate da cimici e altri parassiti e frequenti interruzioni nell’erogazione di acqua calda e nel riscaldamento. Magistratura Democratica e Antigone sono giunte a chiedere la chiusura degli spazi detentivi.
Nessuno può negare sulla base dei dati disponibili che il sistema penitenziario italiano si trova nel suo complesso in una situazione di degrado umanitario del tutto insostenibile: si tratta di condizioni che sono ormai purtroppo inquadrabili quali fatti notori, ciò che costituisce una vera e propria onta per il nostro Paese e per il nostro sistema di giustizia penale.
Purtroppo, tutti gli appelli, pur se autorevolissimi, rivolti al legislatore al fine di trovare soluzioni idonee a far cessare questo stato di cose sono finiti nel nulla.
Senza voler andare troppo indietro nel tempo, ricordiamo che Il Presidente della Repubblica Napolitano, nel suo unico messaggio alle Camere del 2013, sottoponeva “all’attenzione del Parlamento l’inderogabile la necessità di porre fine, senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni contestate all’Italia dalla Corte di Strasburgo”; la Corte costituzionale, nello stesso anno, si riservava, “nel caso di inerzia legislativa” di adottare in un eventuale successivo procedimento “le necessarie decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità (sentenza n. 279 del 2013)”; il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo secondo discorso di insediamento ha ricordato che “dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale del detenuto”; Papa Francesco, per la prima volta nella storia, ha aperto una porta del Giubileo nella “basilica” del carcere, esortando a ridare speranza ai reclusi, anche con provvedimenti di clemenza.
La sentenza della Corte costituzionale n. 279/2013 intervenne in un momento già allora di grave crisi del sistema penitenziario italiano, non a caso segnato non solo dalla giurisprudenza della Corte Edu (casi Sulejmanovic del 2009 e Torreggiani del 2013) ma anche dal messaggio alle Camere riunite dell’8 ottobre del 2013 del Presidente Napolitano sulla drammaticità delle condizioni carcerarie.
La situazione di allora è riassumibile in questi numeri che evidenziavano la necessità di provvedimenti urgenti: a fine dicembre 2013 i detenuti erano 62.536. In quel momento storico il totale del personale di Polizia penitenziaria era pari a 37.590 unità. La capienza regolamentare era pari a 49.592 posti.
Ma i dati odierni, al 30 aprile 2026, sono persino più allarmanti. I detenuti sono 64.436 esattamente 1.900 di più rispetto a quel momento storico fortemente messo sotto accusa da Corti e autorità istituzionali. La capienza regolamentare dei nostri istituti è oggi pari a 51.265 posti, 1.673 in più di allora, meno dunque della crescita delle presenze, e per stessa ammissione del Ministero della Giustizia, i posti effettivamente disponibili sono 46.353. Il tasso di affollamento reale del sistema è dunque oggi del 139%, e in moltissimi istituti si registrano da tempo numeri analoghi a quelli che si registravano ai tempi in cui intervenire era a dire del Capo dello Stato “un imperativo morale e giuridico”. Infine, i poliziotti penitenziari sono al 31 dicembre del 2025 37.143, dunque vi sono oggi 447 agenti in meno rispetto al 2013.

Il precedente della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 379 del 2013 la Corte ha già esaminato due questioni simili a quella oggi proposta dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, allora incentrate sul sovraffollamento carcerario.
La Corte, con la sua sentenza sopra citata, ha accertato l’illegittimità, ex art. 27 della Costituzione, dell’art. 147 del Codice penale, affermando che quello di un intollerabile sovraffollamento è “un fenomeno che, pur con intensità diverse, sta investendo da tempo il sistema penitenziario italiano e ha determinato una situazione che non può protrarsi, data l’attitudine del sovraffollamento carcerario a pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili dell’esecuzione penale e ad incidere, comprimendolo, sul “residuo” irriducibile della libertà personale del detenuto, gli uni e l’altro espressione del principio personalistico posto a fondamento della Costituzione repubblicana (sentenza n. 1 del 1969)”.
Ha peraltro ritenuto che “Il sovraffollamento però non può essere contrastato con lo strumento indicato dai rimettenti, che, se pure potesse riuscire a determinare una sensibile diminuzione del numero delle persone recluse in carcere, giungerebbe a questo risultato in modo casuale, determinando disparità di trattamento tra i detenuti, i quali si vedrebbero o no differire l’esecuzione della pena in mancanza di un criterio idoneo a selezionare chi debba ottenere il rinvio dell’esecuzione fino al raggiungimento del numero dei reclusi compatibile con lo stato delle strutture carcerarie. L’obbiettivo dei rimettenti del resto non è quello di introdurre nel sistema uno strumento capace di porre termine al sovraffollamento carcerario, ma quello di apprestare una tutela per la persona che si trovi a subire un trattamento penale non conforme ai principi fissati dall’art. 27, terzo comma, Cost.”
Riteniamo che questa obiezione possa oggi essere superata.
Anzitutto la prospettiva posta dalla odierna ordinanza non è quella di porre rimedio al sovraffollamento, quanto piuttosto quella di trovare una soluzione, rimessa alla autorità giudiziaria competente, per “ristabilire una condizione di legalità dell’esecuzione della pena nel caso concreto”, senza ricercare effetti indulgenziali o deflattivi riservati al legislatore”. Uno strumento, insomma, destinato a far cessare la sottoposizione della persona ristretta ad un regime carcerario disumano nel quale la sua dignità personale e la sua stessa salute vengano calpestate ogni giorno dalle condizioni materiali della detenzione.
La pena è già un male, legalmente inflitto: se essa stessa diventa, per le condizioni nelle quali viene espiata, un male in sé ed ulteriore rispetto alla perdita della libertà ci si trova fuori dal perimetro dell’art. 27 Cost. e dell’art. 3 CEDU.
Richiamiamo la sentenza di codesta Corte n. 26 del 1999. Il condannato è, secondo la Corte, titolare di diritti, non di meri interessi legittimi o aspettative. «La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso – anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile – è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale»213.

Riteniamo inoltre superati i superati i rimedi “amministrativi” suggeriti dalla Corte costituzionale con la sentenza citata ed indicati ne “lo spostamento del detenuto in un’altra camera di detenzione o il suo trasferimento in un altro istituto penitenziario”. La perdurante situazione di tutto il sistema penitenziario rende pressoché inutile, se non impossibile, un simile tipo di rimedio e sul punto non ci pare necessario aggiungere altro.

Le responsabilità internazionali del nostro Paese in relazione alle condizioni delle prigioni

Secondo la Raccomandazione Rec (2006)2 del Comitato dei ministri degli stati membri del Consiglio d’Europa, nota come European Prison Rules 2.

  1. Tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell’uomo.
  2. Le persone private della libertà conservano tutti i diritti che non sono tolti loro secondo la legge a causa della loro condanna o in conseguenza della loro custodia cautelare.
  3. Le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.
  4. Le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse.
  5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera”.

Non si tratta di semplici disposizioni di soft law: la Corte Europea infatti le utilizza, unitamente ad altri parametri, al fine di valutare se vi sia stata violazione delle disposizioni della Convenzione europea. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha ampiamente richiamato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa alle condizioni della detenzione e sul punto non riteniamo di dover nulla aggiungere.
Abbiamo infine ricordato come secondo la Corte di Lussemburgo. Il carattere assoluto del diritto garantito dall’articolo 4 della Carta è confermato dall’articolo 3 della CEDU, cui corrisponde suddetto articolo 4 della Carta. Invero, come emerge dall’articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, non è possibile alcuna deroga all’articolo 3 della CEDU. Gli articoli 1 e 4 della Carta, nonché l’articolo 3 della CEDU, sanciscono uno dei valori fondamentali dell’Unione e dei suoi Stati membri. Per tale ragione, in ogni circostanza, anche in caso di lotta al terrorismo e al crimine organizzato, la CEDU vieta in termini assoluti la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti, qualunque sia il comportamento dell’interessato.