Condizioni di detenzione inumane o degradanti e reclamo ex art. 35-ter

di Fabiola Pennavaria e Alice Giannini

A oltre un decennio dalla sentenza “Torreggiani” il sistema dei rimedi introdotto dal legislatore nazionale restituisce un quadro tutt’altro che rassicurante

A oltre un decennio dalla sentenza “Torreggiani” (Corte eur. diritti dell’uomo 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Gov. Italia, ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09; 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10), con cui la CEDU ha condannato l’Italia per la sistematica violazione dell’art. 3 della Convenzione, il sistema dei rimedi introdotto dal legislatore nazionale restituisce un quadro tutt’altro che rassicurante.

Se da un lato esso testimonia un adeguamento dell’ordinamento italiano agli standard convenzionali, dall’altro ne rivela persistenti fragilità sul piano applicativo, tali da confermare il carattere prevalentemente formale di questi rimedi e da porre in evidenza come la tutela dei diritti penitenziari continui a collocarsi in una zona di tensione fra riconoscimento normativo ed effettività.

Nel 2014, il legislatore nazionale è intervenuto introducendo mediante gli artt. 35-bis e 35-ter ord. penit. un sistema duale di tutela

Nell’adeguamento al diktat di Strasburgo, nel 2014, il legislatore nazionale è quindi intervenuto introducendo mediante gli artt. 35-bis e 35-ter ord. penit. un sistema duale di tutela, diversificato in ragione della condizione della persona detenuta e basato sulla complementarità dei due rimedi. Mentre il primo − operante nei casi di detenzione ancora in corso − si sostanzia in una riparazione in forma specifica, consistente nella riduzione della pena detentiva ancora da espiare nella misura di un giorno per ogni dieci durante i quali il richiedente ha subito il pregiudizio; il secondo − che opera nell’eventualità in cui non sia possibile esercitare una riduzione integrale, dacché il residuo di pena da espiare è inferiore all’“abbuono” ovvero giacché il periodo detentivo trascorso in violazione dell’art. 3 CEDU è stato inferiore a giorni quindici − si concretizza in una compensazione monetaria a tasso fisso in favore dell’istante, pari a otto euro per ciascuna giornata di nocumento subito.

Ebbene, pur nel favorevole apprezzamento espresso dai giudici europei nei confronti delle soluzioni adottate dall’ordinamento per i loro effetti depressurizzanti sul sovraffollamento delle carceri italiane (Corte eur. diritti dell’uomo 16 settembre 2014, Stella e altri c. Italia, ricorso n. 49169/09; Corte eur. diritti dell’uomo 16 settembre 2014, Rexhepi e altri c. Italia, ricorso n. 47180/10), sul piano interpretativo l’intervento correttivo del legislatore del 2014 si è presto rivelato esposto a significative incertezze, tanto sul versante strutturale quanto su quello applicativo.

Il concetto di dignità della persona detenuta ha finito per essere progressivamente ricondotto a una questione di metri quadrati

Ecco che il concetto di dignità della persona detenuta ha finito per essere progressivamente ricondotto a una questione di metri quadrati.

In una prima fase, la soglia dei 3 mq pro capite operava quale indice pressoché automatico di inadeguatezza delle condizioni detentive.

I successivi sviluppi giurisprudenziali, tanto convenzionali quanto nazionali, hanno tuttavia progressivamente attenuato tale automatismo, dando avvio a una valutazione sempre più articolata dei reclami.

In linea con gli orientamenti della Corte EDU e del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), la determinazione dello spazio minimo individuale avveniva secondo un criterio prettamente metrico, basato sul rapporto fra superficie della cella e numero di occupanti. Lo spazio disponibile veniva così calcolato considerando la superficie della camera detentiva al netto dei servizi igienici:

Tale approccio, di natura prevalentemente quantitativa, si è progressivamente rivelato inadeguato a cogliere la complessità delle condizioni di vita intramurarie, anche alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo.

L’andamento ondivago delle decisioni europee si è riflesso anche nei criteri di computo dello stesso spazio minimo individuale, oscillanti fra nozioni di “spazio vitale” ( = al lordo dei mobili, ossia da parete a parete), “spazio abitabile” (= sottraendo gli arredi fissi) e “spazio calpestabile” ( = sottraendo ogni ingombro).

Quest’ultimo metodo di calcolo è stato particolarmente influenzato dalla questione della scomputabilità dell’ingombro del letto − sia esso singolo o “a castello” − oggetto di una lunga e non sempre coerente elaborazione interpretativa sviluppatasi in assenza di un chiaro riferimento normativo . Ad oggi, in diverse pronunce della nostra Corte di Cassazione (Cass. 9 Settembre 2016, n. 52819, Sciuto; da ultimo, Cass. pen., sez. I, 26 febbraio – 3 Aprile 2025, n. 12849, La Bua) ritroviamo un metodo di calcolo più garantista (rispetto ad altri paesi, al CPT e alla Corte EDU) che sottrae dalla superficie della cella anche lo spazio occupato da “strutture tendenzialmente fisse” fra cui rientrano, appunto, i letti a castello:

Ed è proprio in questa schizofrenia ermeneutica che si inserisce la pronuncia della Grande Camera Muršić c. Croazia (Corte eur. diritti dell’uomo 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia, ricorso n. 7334/13) che ha abbandonato l’approccio rigidamente metrico per il calcolo dello spazio minimo. (Corte eur. diritti dell’uomo 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia, § 123).

Ne è derivata l’emersione di un approccio “multifattoriale”, nell’ambito del quale, accanto al dato spaziale, assumono rilievo ulteriori elementi – i c.d. fattori compensativi – quali la durata della detenzione, l’accesso all’aria aperta, le condizioni igienico-sanitarie, le opportunità trattamentali e, più in generale, le condizioni materiali di vita nel carcere oggetto di reclamo.

Ciò non elimina il rilievo del dato spaziale in sede giurisdizionale, ma ne limita il ruolo all’interno di una valutazione complessiva.

Difatti la Corte EDU, con un intervento che è solo apparentemente chiarificatore, ha contribuito a rimettere in discussione i criteri valutativi, imponendo ai giudici nazionali di confrontarsi non più soltanto con un dato, per così dire, “catastale” ma con una serie di elementi non predeterminati e dalla natura disparata.

Senz’altro la pluralità dei fattori extra-spaziali considerati consente una valutazione più aderente al caso concreto. Tuttavia essa amplia anche inevitabilmente il margine di discrezionalità dei giudici

Senz’altro la pluralità dei fattori extra-spaziali considerati consente una valutazione più aderente al caso concreto. Tuttavia essa amplia anche inevitabilmente il margine di discrezionalità dei giudici. Dall’analisi dei reclami emerge, infatti, come elementi analoghi possano essere di volta in volta valorizzati in modo difforme o, talvolta, addirittura del tutto ignorati.

Anche carenze evidenti, quali il malfunzionamento dei sistemi di riscaldamento, in alcuni casi vengono ridimensionate alla luce di valutazioni contestuali, ad esempio in ragione delle condizioni climatiche medie del territorio. Non è raro, poi, che situazioni anche critiche vengano declassate a meri disagi connaturati alla carcerazione.

Il risultato è una valutazione spesso disomogenea dei provvedimenti, in cui situazioni detentive analoghe possono condurre a esiti divergenti, oscillando fra il riconoscimento del pregiudizio e la sua totale esclusione.

La multifattorialità, concepita per avvicinare la valutazione al caso concreto, finisce così per restituire un quadro frammentario, nel quale il livello di tutela dei diritti dipende in misura significativa dalla sensibilità del singolo magistrato di sorveglianza e dalle prassi applicative degli uffici.

Si tratta di numeri elevati che dimostrano come nel nostro sistema penitenziario la carcerazione in condizioni contrarie al senso di umanità non rappresenti assolutamente un’eccezione

Questa variabilità trova riscontro anche nei dati.

Nel 2024 sono pervenute agli uffici di sorveglianza italiani 11.440 istanze; ne sono state decise 10.097. Di queste 5.837, pari al 57,81%, sono state accolte. Gli accoglimenti erano stati 4.731 nel 2023 a fronte di 8.234 decisioni, pari al 57,5%.

Si tratta di numeri elevati e che continuano a crescere col tempo, che dimostrano come nel nostro sistema penitenziario la carcerazione in condizioni contrarie al senso di umanità non rappresenti assolutamente un’eccezione.

Se ai tempi della sentenza Torreggiani si parlava di circa 4.000 ricorsi pendenti con potenziale esito positivo, oggi il nostro sistema registra numeri di gran lunga superiori. A ciò si aggiunge che i dati ottenuti da Antigone sono relativi esclusivamente le domande presentate ai sensi dei primi due commi dell’art. 35-ter. Ciò significa che i 5.837 accoglimenti del 2024 non includono gli esiti dei reclami proposti da coloro che hanno già espiato la pena. Il terzo comma dell’art. 35-ter, infatti, permette a coloro che hanno subito un pregiudizio durante la detenzione di ottenere un risarcimento di fronte al tribunale civile. Non abbiamo dati su quante volte il giudice civile ha concesso il risarcimento. Possiamo però affermare con certezza che il numero di accoglimenti, inteso come tutte le forme di riparazione previste dall’art. 35-ter, è sicuramente di gran lunga superiore a 12 anni fa e in netto aumento rispetto all’anno scorso.

Particolarmente significative risultano le evidenze territoriali, le quali non restituiscono tanto una geografia delle condizioni delle singole carceri italiane, quanto piuttosto la cartina di tornasole delle modalità di impiego dei fattori compensativi nelle decisioni, anche a parità di presupposti fattuali.

Se è strutturalmente inevitabile che la valutazione giudiziale, in quanto rimessa all’apprezzamento umano, presenti margini di diversità, la misura di tali scostamenti solleva tuttavia interrogativi sulla capacità del nostro sistema di assicurare un livello di tutela effettivamente uniforme.

Le differenze riscontrate finiscono così per rivelare non solo la flessibilità del modello, elemento certamente virtuoso, ma soprattutto persistenti discrasie applicative, che incidono sull’effettività delle garanzie dei diritti fondamentali, rispetto alla quale non è ammissibile arretrare.