di Anna Acconcia
Le attuali direzioni politiche in materia penitenziaria evidenziano una marcata impronta securitaria, orientata al controllo e alla logica del sospetto, che si manifesta su più livelli.
Tra gli interventi più emblematici si possono ricordare, sul piano legislativo, l’introduzione del reato di rivolta carceraria — che ricomprende nell’area della tipicità anche condotte di resistenza passiva (art. 415-bis, comma 1 secondo periodo, c.p.) — e la previsione di operazioni sotto copertura negli istituti penitenziari (art. 15 d.l. 24/02/2026, n. 23 conv. con modif. in l. 24/04/2026 n. 54). Sul piano delle norme interne della pubblica amministrazione, invece, si segnalano le circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria volte a limitare la partecipazione della comunità esterna alla vita detentiva intramurale, soprattutto negli istituti in cui coesistono detenuti di media sicurezza e soggetti appartenenti a circuiti quali l’alta sicurezza, i collaboratori di giustizia o i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis, comma 2, o.p.; a cui si aggiungono le misure di riorganizzazione della media sicurezza che hanno imposto nel 2022 il modello a custodia chiusa (Circolare DAP n. 3693/6143 del 18 luglio 2022), poi ribadito anche per i circuiti di alta sicurezza con la Circolare del 27 febbraio 2025.
In questo contesto sembra riaffiorare un modello di carcere dalle fattezze arcaiche, più incline a regressioni che a progressi
In questo contesto sembra riaffiorare un modello di carcere dalle fattezze arcaiche, più incline a regressioni che a progressi, nel quale si alimentano opache dinamiche di potere sostenute da complessi e stratificati meccanismi di occultamento.
Anche il ricorso alla tecnologia e agli strumenti di sorveglianza appare espressione di una crescente tendenza al controllo con l’obiettivo di «fissare per garantire l’ordine, suddividere e registrare i movimenti».1
In carcere, infatti, il divario tra visibile e invisibile tende progressivamente a ridursi: chi è osservato non sa di esserlo, o al più può solo sospettarlo. Si supera, in questo modo, il tradizionale controllo del corpo affidato allo sguardo umano degli agenti di polizia penitenziaria per approdare a una sorveglianza costante e pervasiva, una sorta di “scannerizzazione” della persona, scomponibile e analizzabile, nel tentativo, forse, di afferrarne addirittura la dimensione interiore.
Questa dinamica, già ampiamente analizzata da Michel Foucault, riguarda il rapporto tra corpi e spazio con il paradosso di un ipercontrollo in un ambiente chiuso, dove la libertà di circolazione è già limitata e la presenza del personale di sicurezza è costante.
La peculiarità del ricorso alla videosorveglianza risiede nel venir meno della compresenza tra controllore e controllato
La peculiarità del ricorso alla videosorveglianza risiede nel venir meno della compresenza tra controllore e controllato: il corpo diventa accessibile allo sguardo elettronico, senza possibilità di sottrarsi o rifugiarsi altrove.
Si configura, così, «una sorveglianza permanente, esaustiva, onnipresente, capace di rendere tutto visibile, ma a condizione di rendere se stessa invisibile»,2 Le tecnologie di controllo consentono di ridurre il numero dei controllori, sostituibili in parte dalle macchine e di aumentare, però, il numero dei soggetti controllati e l’efficienza complessiva del sistema. Ne consegue un impoverimento della dimensione relazionale e dialettica, aggravando la condizione di passività tipica dell’esperienza detentiva.
È proprio tenendo ben presente i rischi connessi al potenziamento dei sistemi di sorveglianza, da intendersi in senso lato, che appare necessario considerare anche la possibile utilità delle videoriprese all’interno degli istituti penitenziari. Le videocamere, infatti, possono incidere non solo sui soggetti sorvegliati, ma anche sui sorveglianti, assumendo una funzione rilevante come mezzo di prova nel processo penale.
La sorveglianza all’interno delle carceri è affidata alla polizia penitenziaria chiamata a operare nel rispetto dell’ordinamento penitenziario, del relativo regolamento di esecuzione e delle circolari del DAP.
Come noto, la sorveglianza all’interno delle carceri è affidata alla polizia penitenziaria, quale dovere istituzionale del servizio (art. 24, comma 2, d.P.R. n. 82/1999), chiamata a operare nel rispetto dell’ordinamento penitenziario, del relativo regolamento di esecuzione e delle circolari del DAP.
Le videoriprese effettuate nell’ambito del carcere, quali supporti all’attività di sorveglianza propria della polizia penitenziaria, non hanno natura investigativa e non sono disciplinate da una specifica normativa processuale. Esse sono finalizzate alla vigilanza sui detenuti e sugli internati, ovunque si trovino, e al controllo del rispetto delle disposizioni che regolano la vita dell’istituto, in particolare con riguardo ai soggetti sottoposti a regimi detentivi speciali o a isolamento sia giudiziario sia disciplinare. Nel caso del regime speciale di cui all’art. 41-bis o.p., ad esempio, la videosorveglianza assume carattere continuativo traducendosi, in concreto, nell’installazione di telecamere fisse che riprendono costantemente, e quasi integralmente, la cella di detenzione.
La videosorveglianza può assumere anche una funzione protettiva: non tanto giustificata dalla pericolosità del detenuto, quanto volta a garantire la tutela della persona
In una prospettiva rovesciata, la videosorveglianza può assumere anche una funzione protettiva: non tanto giustificata dalla pericolosità del detenuto, quanto volta a garantire la tutela della persona. Da questa angolatura, le videoriprese possono acquisire rilievo nel processo penale, contribuendo a rendere effettivo l’art. 13, comma 4 della Costituzione, secondo cui «è punita ogni violenza fisica o morale esercitata su persone sottoposte a restrizioni della libertà personale», tenuto conto, tra l’altro, dell’emersione di una serie di violenze, maltrattamenti e torture a danni dei detenuti.
Di 103 carceri visitate in almeno 60 di queste sono sicuramente presenti le videocamere e in 27 le videocamere sono collocate anche nelle sezioni di isolamento
In base alle visite svolte dall’Osservatorio di Antigone nel 2025, probabilmente proprio a causa di fatti tanto drammatici di cui si ha sempre più spesso notizia, di 103 carceri visitate in almeno 60 di queste sono sicuramente presenti le videocamere e in 27 le videocamere sono collocate anche nelle sezioni di isolamento.
Solo per citare alcuni esempi: nella Casa circondariale di Padova le registrazioni delle aree interne vengono conservate tre/quattro settimane, mentre quelle delle aree esterne hanno un tempo di conservazione più breve; nella Casa circondariale di Pistoia per un mese; nella Casa circondariale di Terni per quindici giorni; nella Casa circondariale di Verona Montorio una settimana; nella Casa di reclusione di Castelfranco Emilia non c’è un tempo prestabilito; nella CC di Brindisi le registrazioni sono solo video e non audio e vengono conservate per dieci giorni.
Prassi tra loro diversificate – specie con riguardo ai tempi e alla modalità di conservazione delle videoriprese
Questa è una prima parziale fotografia che ci restituisce l’idea di prassi tra loro diversificate – specie con riguardo ai tempi e alla modalità di conservazione delle videoriprese – e alcune perplessità rispetto all’effettiva utilità di filmati i cui periodi di custodia sono brevi a fronte del maggior tempo richiesto per l’emersione di alcune tipologie di fenomeni. Il tema, dunque, non pare privo di implicazioni importanti e merita nel prossimo futuro un’attenta riflessione e un serio approfondimento per individuare soluzioni in grado di bilanciare esigenze di effettività della tutela ed esigenze di riservatezza.
Accanto alla fissità dei dispositivi di videosorveglianza, sta assumendo sempre maggiore interesse la cosiddetta body cam, dispositivo di video ripresa in mobilità in sperimentazione, indossato dal personale di polizia penitenziaria.
Il dispositivo, potendo registrare potenziali condotte penalmente rilevanti, risulterebbe di supporto all’accertamento dei fatti, alla ricostruzione della dinamica e all’individuazione dei responsabili
Lo strumento parrebbe adempiere a due possibili funzioni: da un lato potrebbe limitare e/o bloccare le condotte aggressive da parte della persona detenuta e dall’altro potrebbe ridurre le condotte violente da parte degli agenti stessi. In entrambi i casi il dispositivo, potendo registrare potenziali condotte penalmente rilevanti, risulterebbe di supporto all’accertamento dei fatti, alla ricostruzione della dinamica e all’individuazione dei responsabili.
Le ultime notizie riportano che, a partire dal 17 novembre 2025, il corpo di polizia penitenziaria ha dato avvio a un periodo di sperimentazione prodromico all’introduzione delle body cam, quali sistemi di videosorveglianza mobile pensati per documentare le attività di servizio più delicate. La prima fase di sperimentazione ha coinvolto 58 istituti penitenziari, oltre al Gruppo di intervento operativo di Roma e all’IPM di Casal del Marmo.
La body cam, quindi, è un dispositivo di registrazione audio-video portatile dalle dimensioni ridotte, indossato dall’operatore di regola sul gilet o applicato tramite appositi kit che ne consentono l’aggancio. L’apparecchio, privo di schermo LCD, non permette la diretta riproduzione dei filmati, la memoria non è removibile, presenta un segnale luminoso quando è in funzione e, in caso di batteria scarica, la registrazione è assicurata fino al momento dello spegnimento. Al termine del servizio o per la ricarica della batteria, la body cam va riposta in una colonnina (cd. docking station) in modo che avvenga il trasferimento dei contenuti, con indicazione della data e dell’orario delle riprese, all’archivio elettronico della Centrale operativa nazionale del DAP per il download di tutti i dati presenti all’interno di ciascun dispositivo e per la successiva cancellazione della memoria locale affinché sia nuovamente utilizzabile dall’agente successivo.
Secondo quanto raccomandato dalle Linee Guida del DAP, la body cam va attivata in presenza di eventi critici e di situazioni eccezionali previa autorizzazione del Direttore o del Comandante
Secondo quanto raccomandato dalle Linee Guida del DAP (08/04/2025.0158350.U -0040774), la body cam va attivata in presenza di eventi critici e di situazioni eccezionali: aggressioni, rivolte, perquisizioni straordinarie, tentativi di evasione o di grave resistenza, previa autorizzazione del Direttore o del Comandante e fatti salvi i casi di necessità ed urgenza in cui, però, il singolo agente sarà tenuto a giustificare, nella relazione di servizio, le motivazioni dell’attivazione del dispositivo. Dunque, lo strumento non è pensato per monitorare il lavoro degli agenti – anzi è assolutamente vietato un simile utilizzo –,ma quale ausilio allo svolgimento delle attività in modo trasparente, per una maggior tutela tanto del personale che dei diritti delle persone detenute, a condizione, però, che il dispositivo venga attivato e utilizzato in modo corretto e trasparente.
Uno dei profili di maggiore criticità riguarda proprio il rapporto tra sicurezza e privacy specie tenuto conto dell’invasività dei sistemi e della delicatezza dati raccolti
Benché il sistema sia stato approvato dal Garante della Privacy, uno dei profili di maggiore criticità riguarda proprio il rapporto tra sicurezza e privacy specie tenuto conto dell’invasività dei sistemi e della delicatezza dati raccolti, altamente sensibili come quelli biometrici, invariabili nel tempo e sempre più utilizzati come strumento di accessibilità a informazioni riservate (dati biometrici che, però, di regola non potrebbero essere memorizzati).
L’utilizzo in carcere di avanzati strumenti tecnologici solleva una serie di interrogativi ancora aperti e che richiamano a delle specifiche, e forse ancora attuali, preoccupazioni, ma al contempo può rappresentare una importante risorsa. Occorre, però, un impiego ragionato ed equilibrato che tenga conto delle specifiche caratteristiche di contesto, delle vulnerabilità delle persone ristrette e dei rischi collegati a un utilizzo non rigoroso che mistificherebbe le finalità proprie dei dispositivi trasformandoli da strumenti di protezione e salvaguardia dei diritti a meri strumenti di sorveglianza, controllo e ulteriore esercizio di potere, forza e coercizione.
D. Calenda – C. Fonio (a cura di), Sorveglianza e società, Bonanno, Acireale-Roma, 2009.
C. Fonio, La videosorveglianza. Uno sguardo senza volto, Franco Angeli, Milano, 2007.
C. Fonio, Oltre il panopticon? Foucault e la videosorveglianza, in Studi di Sociologia, aprile-giugno 2006, 2, pp. 267-276.
M. Foucalt, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1976.
D. Garland, La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano, 2004.
D. Lyon, L’occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza, Feltrinelli, Milano, 1997.