Sessualità in carcere. La situazione a due anni dalla sentenza della Corte

di Federica Delogu e Alessandro Maculan

Lo spazio penitenziario è stato storicamente inteso come un luogo in cui, alla privazione della libertà personale, si aggiungeva la privazione sessuale e dell’intimità. «Un vero e proprio diritto costituzionalmente fondato eppure castrato dal nostro ordinamento penitenziario» (Pugiotto, 2019). Fino al gennaio del 2024, quando una sentenza della Corte Costituzionale è intervenuta sull’obbligo di controllo a vista da parte del personale penitenziario durante i colloqui delle persone recluse, dichiarando l’illegittimità costituzionale della parte dell’articolo 18 della legge sull’ordinamento penitenziario che lo prevedeva.

La Corte ha stabilito che «l’intimità degli affetti non può essere sacrificata dall’esecuzione penale oltre la misura del necessario

A partire dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Spoleto, la Corte ha stabilito che «l’intimità degli affetti non può essere sacrificata dall’esecuzione penale oltre la misura del necessario, venendo altrimenti percepita la sanzione come esageratamente afflittiva, sì da non poter tendere all’obiettivo della risocializzazione».

In questo modo ha riconosciuto il diritto alla sessualità mediante incontri intimi per la persona reclusa con «il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente».

«A livello puramente politico, la sentenza entra in rotta di collisione diretta con il principio per cui la pena debba essere, oltre che privazione della libertà personale, incapacitazione dell’essere umano, amputazione del suo corpo e dei suoi desideri.» (De Vito, 2024).

Nel 2012, sullo stesso tema, la Consulta aveva dichiarato la questione inammissibile, pur sottolineando «una esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale» e invocato un intervento legislativo che regolasse la materia.

Dodici anni di silenzio da parte del Parlamento che hanno imposto alla Corte «di ricondurre a legittimità costituzionale una norma irragionevole nella sua assolutezza e lesiva della dignità delle persone»

A quella sentenza erano seguiti dodici anni di silenzio da parte del Parlamento che hanno imposto alla Corte «di ricondurre a legittimità costituzionale una norma irragionevole nella sua assolutezza e lesiva della dignità delle persone».

Così, mentre il controllo auditivo da parte del personale di polizia penitenziaria era escluso salvo eccezioni, non era prevista nessuna eccezione per la prescrizione del controllo visivo «e proprio questa assolutezza espone la disposizione censurata a un giudizio di irragionevolezza per difetto di proporzionalità», che finiva per risolversi in una «compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona».

Con la sentenza 10/2024 è stato inoltre stabilito che la disciplina dei permessi premio non può essere ritenuta idonea a risolvere il problema dell’affettività in quanto, come Antigone aveva sottolineato nella memoria presentata e accettata dalla Corte, è rivolta a un numero esiguo di persone recluse ed è connessa alla premialità.

Il mancato godimento del diritto all’affettività non può che influire negativamente sulle relazioni affettive stabili

A ciò si aggiunge che il mancato godimento del diritto all’affettività non può che influire negativamente sulle relazioni affettive stabili, che risultano così, anche per anni, «frustrate dalla protratta impossibilità di coltivarle nell’intimità di incontri riservati, con quell’esito di “desertificazione affettiva” che è l’esatto opposto della risocializzazione», e coinvolge inevitabilmente anche la persona della coppia che non vive la condizione detentiva e subisce in questo modo un «pregiudizio indiretto», nonostante sia estranea al reato e alla condanna.

La sentenza, pur riconoscendo che «la complessità dei problemi operativi che ne scaturiscono sollecita ancora una volta la responsabilità del legislatore, ove esso intenda approntare in materia un quadro normativo di livello primario» è di «diretta applicabilità» (Pugiotto, 2025). Vale a dire, che nell’attesa di un intervento legislativo, «quel diritto andrà assicurato dagli altri due poteri, amministrativo e giurisdizionale». (Pugiotto, 2025).

Pugiotto individua, oltre alla natura additiva della sentenza, altri due pilastri che permettono di indicare una strategia che renda effettivo il diritto: la doverosità di un’attuazione diffusa del giudicato costituzionale e «l’esatta dimensione del diritto riconosciuto, che va garantito in tutta la sua estensione, senza inciampare su ingiustificate riserve mentali» (2025), di modo che non si cada nel rischio di escludere la sessualità per ricomprenderla nel più ampio diritto all’affettività.

L’amministrazione penitenziaria «in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti» è dunque chiamata a rendere effettivo il diritto individuando e allestendo gli spazi idonei.

Questo, come detto, succedeva nel gennaio del 2024.

Un anno dopo, la Corte di Cassazione, con la sentenza 8/2025, ha confermato l’ammissibilità del reclamo presentato da un detenuto che aveva ottenuto un rigetto dell’istanza di colloquio intimo, dichiarando che non può ritenersi che questo «costituisca una mera aspettativa», quanto piuttosto «una legittima espressione del diritto all’affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari» e possono essere negati solo «per ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della sicurezza, ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato».

Nell’aprile del 2025 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha pubblicato le linee guida emerse dal lavoro del gruppo di studio multidisciplinare (in cui non sono state incluse le associazioni del Terzo Settore), indirizzate ai singoli Provveditori per la predisposizione e l’organizzazione dei locali adibiti ai colloqui intimi. Si tratta di una disciplina che stabilisce termini e modalità di esplicazione del diritto all’affettività, ne individua i destinatari, fissa il numero degli incontri, durata e frequenza, con la conseguente determinazione delle misure organizzative interne.

Oggi, a oltre due anni dalla sentenza della Corte, la situazione negli istituti penitenziari italiani appare non molto distante da allora

Inoltre individua alcuni criteri di priorità perché presume che le richieste siano superiori rispetto alla disponibilità dei locali, per cui accorda la precedenza a chi non beneficia di permessi premio o altri benefici penitenziari che consentano di coltivare i rapporti affettivi all’esterno e alle persone detenute o imputate con pene più lunghe e che sono in detenzione da un periodo di tempo superiore.

Oggi, a oltre due anni dalla sentenza della Corte, la situazione negli istituti penitenziari italiani appare non molto distante da allora. Se è vero infatti che alcune esperienze sono state avviate, si può rilevare che si tratta di iniziative sporadiche, che rappresentano eccezioni in un panorama generale quasi sostanzialmente immutato. Mentre niente si muove sul piano legislativo.

«Il rischio è che la delega all’amministrazione penitenziaria si traduca nel riconoscimento soltanto sulla carta del diritto all’affettività inframuraria oppure, nel migliore dei casi, in un’attuazione del principio assolutamente diseguale.» (Giugni 2024).

Le stanze dell’affettività: una mappatura

La Casa Circondariale di Terni è tra i primi istituti ad essersi attivati, con una stanza allestita nell’estate del 2025 in prossimità dell’area colloqui, con un accesso autonomo dall’esterno che consente alle partner dei detenuti di raggiungere la stanza direttamente, senza attraversare l’istituto. Lo spazio, arredato con un letto matrimoniale, un tavolino e un bagno con doccia, è stato decorato con murales realizzati dai detenuti stessi, che si occupano anche dell’igienizzazione prima e dopo ogni colloquio. La biancheria è portata dalle partner e riportata a casa al termine dell’incontro. La stanza è operativa dal lunedì al sabato, con due colloqui al giorno della durata di due ore ciascuno. L’accesso è subordinato a una valutazione dell’équipe disciplinare dell’istituto e richiede la documentazione di una convivenza di almeno sei mesi o del vincolo matrimoniale. L’iniziativa è stata promossa dal Magistrato di Sorveglianza. Da gennaio la stanza risulta molto utilizzata, a conferma di una domanda significativa da parte della popolazione detenuta.

La Casa di Reclusione di Padova ha attivato la propria stanza dell’affettività nell’ottobre 2025, ricavandola nell’area colloqui già esistente, senza necessità di nuove costruzioni. Lo spazio è arredato con un letto matrimoniale, tavolo, sedie e televisore. È disponibile un solo giorno alla settimana — il lunedì, giorno in cui non si svolgono altri colloqui — con un massimo di tre incontri per giornata, della durata massima di due ore ciascuno. La richiesta è presentata dal detenuto, seguito dall’acquisizione del consenso della partner o del familiare autorizzato, con documentazione attestante la convivenza precedente alla carcerazione o il vincolo matrimoniale. Una ventina di detenuti sono stati autorizzati, ma solo circa dodici o tredici hanno effettivamente usufruito del colloquio. Nonostante molti detenuti abbiano fatto inizialmente richiesta, molte di queste sono state rigettate. L’attivazione è avvenuta a seguito della mobilitazione da parte della direzione dopo la circolare del DAP.

La Casa di Reclusione di Parma rappresenta un caso emblematico delle resistenze istituzionali che ancora caratterizzano l’applicazione della sentenza costituzionale. La stanza dell’affettività è stata aperta — nel settembre 2025 — solo a seguito di un lungo iter giudiziario: la direzione aveva in precedenza negato i colloqui intimi adducendo la mancanza di spazi adeguati, fino a quando la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32376 del 15 luglio 2025, ha definitivamente respinto il ricorso del Ministero della Giustizia. Lo spazio, collocato al piano terra del vecchio padiglione adiacente all’area colloqui, è arredato con un letto matrimoniale e un piccolo bagno. Dal momento dell’apertura, su circa trenta richieste pervenute nel corso dell’anno, solo sei o sette sono state accolte e un’unica persona ha effettivamente potuto usufruire del colloquio intimo. Ci è stato riferito che la quasi totalità delle richieste proviene da detenuti in alta sicurezza (AS1 e AS3).

La Casa Circondariale di Torino ha scelto una soluzione di respiro regionale: la stanza dell’affettività, aperta nel novembre 2025 al piano terra del padiglione E, è a disposizione non solo dei detenuti dell’istituto torinese, ma anche di quelli provenienti dagli istituti del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria. Chi proviene da un altro istituto viene accompagnato in giornata e riportato al proprio istituto al termine del colloquio. Lo spazio appare essenziale: un letto matrimoniale in ferro battuto con materassi, una tendina alla finestra, e un bagno attrezzato con doccia, bidet e prodotti per l’igiene forniti dall’istituto. I familiari accedono dalla sala colloqui portando con sé la biancheria necessaria. I colloqui durano un’ora e sono sostitutivi dei colloqui visivi ordinari. Le richieste vengono valutate ogni quindici giorni e la stanza è attiva tutti i giorni. Al momento della visita le richieste erano ancora poche — tre o quattro al mese — senza lista d’attesa. Un agente di polizia penitenziaria presidia l’esterno della stanza. L’attivazione è avvenuta su iniziativa della direzione, in seguito alla circolare del DAP.

La Casa Circondariale di Napoli Secondigliano presenta una situazione particolare: al momento della visita di Antigone, svoltasi a fine dicembre 2025, la stanza — dotata di doppi servizi, collocato in prossimità dell’ingresso del muro di cinta e accessibile sia dall’interno per la persona detenuta sia dall’esterno per il partner — era stata realizzata ma non ancora utilizzata. Emblematicamente, durante la visita non è stato possibile accedervi perché non si trovavano le chiavi. Attraverso lo sportello di Antigone sono state avviate alcune richieste dal reparto femminile, ma al momento non si registrano ancora colloqui effettuati.

La Casa di Reclusione “Pasquale de’ Santis” di Porto Azzurro (LI) è l’unico istituto toscano a essersi dotato di una stanza dell’affettività al momento attiva. Secondo quanto riportato dalla Garante comunale, la stanza è stata allestita all’inizio del 2026 e risponde ai requisiti di legge ma sono in corso attività di miglioramento dell’arredo, a cui sta lavorando un’associazione del Terzo settore in coordinamento con la direzione. La stanza è attiva una volta a settimana, il sabato, la stessa giornata di apertura dell’area verde. Al momento un solo detenuto ne ha usufruito mentre altre due richieste non sono state accolte per assenza di requisiti. È in preparazione un seminario di approfondimento sul tema a livello regionale organizzato dai Garanti toscani su proposta del Garante comunale di Volterra.

La Casa di Reclusione di Milano Bollate ha una stanza in funzione ed è previsto che possano accedervi anche i detenuti della Casa di Reclusione di Opera e della Casa Circondariale di San Vittore. Si trova in prossimità della sala colloqui.

Il panorama che emerge da questa prima mappatura è quello di un diritto riconosciuto sulla carta ma ancora difficile da esercitare

Un quadro ancora frammentato

Il panorama che emerge da questa prima mappatura è quello di un diritto riconosciuto sulla carta ma ancora difficile da esercitare nella pratica per la maggior parte delle persone recluse. Le stanze attivate sono poche, distribuite in modo disomogeneo sul territorio nazionale, e caratterizzate da regole di accesso spesso restrittive: il requisito della convivenza documentata o del matrimonio, l’esclusione di alcune categorie di detenuti, le valutazioni delle direzioni contribuiscono a limitare significativamente l’accesso effettivo. Intere regioni, tra cui il Lazio, non presentano al momento nessuna stanza attiva, mentre in diversi istituti sono stati individuati, ma non ancora arredati, i locali. Laddove le stanze sono state attivate, la domanda appare comunque sostenuta, a conferma che il bisogno di affettività e intimità è reale e diffuso tra la popolazione detenuta.