Oltre “la tesi delle mele marce”, al di là della tortura

di Margherita Rinalduzzi

Così, quando poi il detenuto tornava in sezione tutto pestato e pieno di lividi, quelli che lo riaccompagnavano ci dicevano che era caduto dalle scale. Lo ripetevano mille volte, in modo che comprendessimo bene. È strano come in carcere cada così spesso qualcuno dalle scale, per quanto sembrino scale normali, come quelle che ci sono nei condomini, nei ministeri o negli uffici. Non dovrebbero nascondere insidie. Anche i detenuti sembravano persone normali, gente che sapeva camminare, e quindi anche salire e scendere le scale. Senza cadere ogni volta. O magari, solo una volta al giorno.
tratto da Dentro di Sandro Bonvissuto

Non solo tortura: la violenza come trattamento inumano e degradante

Nel 2013, la sentenza “Torreggiani” della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo segnò uno spartiacque, condannando l’Italia per le condizioni inumane e degradanti dei propri istituti di pena. A partire da quel pronunciamento, nato dai ricorsi di migliaia di persone detenute, si è sviluppata una lunga stagione di riforme con l’obiettivo di mettere al centro la dignità della reclusione.
Oggi, tuttavia, i numeri dipingono un quadro persino più cupo: nel 2024, i Tribunali di Sorveglianza italiani hanno accolto oltre 5.800 istanze per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il tema è approfondito in un altro contributo di questo rapporto (INSERIRE COLLEGAMENTO Condizioni di detenzione inumane o degradanti e reclamo ex art. 35-ter dell’Ordinamento Penitenziario). Nello specifico, L’articolo 3 della CEDU sancisce, in maniera assoluta, quindi non soggetta a deroghe, il divieto di tortura o di trattamento inumano e degradante. Esso rappresenta un elemento costante in tutti gli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell’uomo e in gran parte delle Costituzioni moderne; come tale, la Corte ha più volte ribadito l’importanza del divieto definendolo “un principio fondamentale delle società democratiche”, espressione utilizzata dai giudici di Strasburgo per la prima volta nel caso Soering c. Regno Unito. Includendo non solo un divieto, bensì anche obblighi positivi in capo agli Stati aderenti, le autorità nazionali devono istituire un quadro legislativo protettivo e adottare misure operative al fine di difendere i soggetti potenzialmente a rischio tra cui rilevano, naturalmente, le persone private della libertà personale.
In questo contesto, il concetto di trattamento inumano ha smesso di riguardare esclusivamente la carenza materiale di spazio vitale, considerato tale se al di sotto della soglia minima dei 3 mq a detenuto. Infatti, tra le maglie della norma sulla proibizione della tortura, emerge sempre più spesso la piaga della violenza generalizzata: un clima di tensione costante in cui alle degradanti condizioni strutturali si affiancano drammatici casi di abusi e pestaggi sia tra detenuti sia nei confronti di questi da parte del personale di polizia penitenziaria.

L’Italia sembrerebbe violare i diritti fondamentali non solo nelle condizioni delle strutture, a tratti pessime, ma anche nella mancata tutela dell’integrità fisica di chi è sotto la responsabilità dello Stato

Tali episodi non possono più considerarsi casi isolati – la cosiddetta “tesi delle mele marce” – bensì sintomi di un sistema in crisi profonda. Con una popolazione detenuta che ha nuovamente superato la soglia critica delle 64.000 unità, picco che non si registrava proprio dagli anni della condanna europea, il sovraffollamento diventa il catalizzatore di una deriva autoritaria e violenta. L’Italia, quindi, sembrerebbe violare i diritti fondamentali non solo nelle condizioni delle strutture, a tratti pessime, ma anche nella mancata tutela dell’integrità fisica di chi è sotto la responsabilità dello Stato. E ciò vale sia per le persone private della libertà personale, “vite di scarto” nel nostro sistema e per questo facili e silenziosi bersagli, sia per gli agenti di polizia penitenziaria, corpo di polizia con il più alto tasso di suicidi in Italia.1
L’abnormità di tali fenomeni e la frequenza degli atti di violenza dimostrano che la privazione della libertà si è trasformata, illegalmente, in privazione della dignità e della sicurezza personale. Invero, se in virtù dell’’introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano all’articolo 613-bis, numerose vittime di abusi hanno finalmente trovato l’appiglio a cui aggrapparsi affinché venga fatta giustizia, spesso le violenze si manifestano in forme talmente variegate ed eterogenee che fuoriescono dal perimetro della fattispecie di cui all’art. 613-bis c.p., sia per le modalità di estrensicazione della condotta, sia perché non ‘coperte’ dalla stessa in quanto verificatesi prima del 2017, anno della sua introduzione nel codice penale italiano
Ciò che di seguito si vuole indagare – senza, peraltro, alcuna pretesa di esaustività data la vastità del tema – si muove lungo due direttrici diverse benchè correlate: da una parte, uno sguardo alla violenza intesa in senso materiale, come fatto di reato manifestatosi nelle forme più diversificate, ma restando al di fuori del perimetro di “tortura”; dall’altra, l’analisi della violenza delineata in senso sistemico, come naturale conseguenza di un sistema al collasso, degradante e degradato, instaurato su basi fragili e di cui vittime sono tutti i soggetti che gravitano all’interno dello stesso. Ed è proprio in un contesto del genere che le diverse forme di violenza coesistono, crescono e si rafforzano a vicenda, a volte con conseguenze drammatiche.

Un fenomeno difficile da quantificare

Nell’ambito dell’analisi qui svolta, focalizzata sulla quantificazione della diffusione di episodi violenti nel contesto carcerario, quali abusi e maltrattamenti commessi da agenti di polizia penitenziaria nei confronti di persone detenute, si è riscontrata una certa difficoltà nel reperimento di dati capaci di fornire un quadro chiaro.
In tal senso, non sorprende la riluttanza da parte dell’amministrazione nel concedere l’accesso ai numeri inerenti ai reati più diffusi e alle relative condanne delle forze dell’ordine: da una parte, le statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia tendono a non contenere riferimenti specifici e dettagliati sul tema della violenza che vede coinvolto il personale di polizia penitenziaria; dall’altra, si riscontra un’effettiva difficoltà di accesso alle testimonianze dirette. In effetti, la comunicazione resta un tema critico nelle carceri italiane. Se da un lato gran parte dei detenuti vittime di violenze è restio nel denunciare, sia per il timore di ripercussioni personali sia per un senso di rassegnazione fisiologica a fronte dell’ingiustizia sistemica, anche gli agenti che lavorano nei reparti spesso faticano a confrontarsi con i vertici in ordine alle grosse difficoltà riscontrate sul posto di lavoro. Questo fenomeno viene definito “distanza relazionale” nello studio di Roberto Cornelli, Prima indagine sul personale lombardo della Polizia Penitenziaria.
Invero, la trasparenza di questo genere di dati si traduce prevalentemente nel prodotto di attività di osservazione e monitoraggio effettuata all’interno degli istituti penitenziari promosse o da soggetti della società civile o da figure istituzionali come i Garanti – nazionale e territoriali – le cui relazioni2 forniscono una panoramica di indubbia utilità soprattutto per le tematiche più delicate, e per questo maggiormente occulte.
Allo stesso tempo, una fedele mappatura di parte del contenzioso instaurato su fatti di questo genere è rinvenibile nel sito web di Antigone, con riferimento ai processi nei quali l’associazione è coinvolta come parte offesa costituita parte civile.
Da ultimissimo Luca Rondi, giornalista della rivista Altreconomia, nell’ambito dell’inchiesta sul collasso della polizia penitenziaria pubblicata il febbraio scorso, ha usufruito, tra le altre cose, di alcuni dati forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), Ministero della Giustizia, a seguito di richiesta tramite accesso civico generalizzato avanzata da lui e dal collega Duccio Facchini.

Le forme di violenza

Con riferimento alle direttrici di cui sopra, l’OMS ha elaborato un interessante studio sul tema della violenza, da cui emergono due connotazioni decisamente utili ai fini della presente analisi. In particolare, si fa riferimento alla violenza diretta quando essa risulta perpetrata direttamente da un aggressore che intende danneggiare fisicamente (es. pestaggi, risse, omicidi, aggressioni, uso eccessivo della forza) o psicologicamente (es. umiliazione, discriminazione) gli altri o le cose; d’altro lato, si definisce strutturale (o indiretta) la violenza declinata in modalità sistematiche, strutturali o istituzionalizzate attraverso le quali le persone sono ostacolate nell’accesso alle risorse necessarie per soddisfare i loro bisogni fondamentali o nel raggiungimento della qualità della vita che sarebbe altrimenti possibile.
Distinzione simile viene riportata nelle pubblicazioni di Johan Galtung, sociologo e matematico norvegese nonché uno degli studiosi più celebri sui temi della pace e del conflitto. In particolare, Galtung ha teorizzato il modello del Triangolo della violenza, individuando le diverse forme in cui la stessa può esplicarsi: una violenza diretta, fisica o verbale, che produce effetti visibili e che si manifesta in un solo avvenimento; una violenza strutturale, insita nelle strutture sociali e che si verificherebbe quando l’istituzione impedisce agli individui o ai gruppi di sviluppare il rispettivo potenziale; infine una violenza di tipo culturale, costituita dalle retoriche legittimanti la violenza strutturale, quali l’ideologia, la retorica ed il linguaggio.3

La lunga assenza di una specifica criminalizzazione delle forme più dure di violenza si è arrestata nel 2017 quando è stato inserito nel codice penale l’articolo 613-bis dal titolo “Tortura

Nel contesto carcerario italiano, ciascuna delle forme di violenza sopra descritte si manifesta con una certa frequenza, secondo declinazioni distinte e con le ripercussioni più disparate. Trattasi, infatti, di un fenomeno proteiforme e con molteplici cause, la cui individuazione, anche nel singolo gesto, non può che risultare di assoluta delicatezza. La lunga assenza di una specifica criminalizzazione delle forme più dure di violenza, da cui derivano conseguenze piscofisiche di un certo rilievo, si è arrestata nel 2017 quando, con la legge 14 luglio 2017 n. 110, è stato inserito nel codice penale l’articolo 613-bis dal titolo “Tortura”. Ebbene, fino a quel momento in Italia non si riscontrava alcuna fattispecie incriminatrice indirizzata alla condotta di chi, con l’ausilio di violenza, minaccia o crudeltà, cagioni acute sofferenze fisiche o un trauma psichico ad un individuo. E ciò, vale la pena ricordarlo, a dispetto degli obblighi di criminalizzazione di tali condotte frequentemente invocati su più piani, tanto a livello interno – come previsto ai sensi dell’art. 13 comma 4 della Costituzione (“È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”) – quanto a fronte delle numerose sollecitazioni sul piano sovranazionale e internazionale.4

Aldilà, poi, delle richieste provenienti dall’alto, Antigone ha svolto un ruolo determinante nella proposta di legge per introdurre il reato di tortura, inserendsosi da sempre nei dibattiti sul modello di legalità penal-processuale e sulla sua evoluzione, data l’attenzione costante all’esecuzione della pena ponendo lo sguardo sul carcere con l’aspirazione a renderlo un luogo più trasparente. Per questo, da trent’anni l’associazione è un punto di riferimento per le vittime di abusi in carcere, mettendo così in luce la diffusione del fenomeno e le gravi difficoltà nel gestirne le conseguenze, sia dal punto di vista legale che, specialmente, emotivo.
Per comprendere al meglio quali siano le condotte a cui ci si riferisce, è necessario un breve accenno alla struttura del reato di tortura. La fattispecie delineata dall’art. 613-bis c.p. abbraccia due modalità alternative di configurazione del reato: da un lato, la tortura viene integrata da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli e reiterate nel tempo; dall’altro, può realizzarsi attraverso un unico atto lesivo che comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. La sua contestazione in sede processuale, ponderata e densa di elementi interpretativi5, dimostra sia l’importanza della scelta del Parlamento di introdurre suddetta fattispecie, sia l’obbligo di svolgere, in capo all’autorità giudiziaria che procede, attente valutazioni compiute caso per caso. Qualora, dunque, la condotta sia stata posta in essere prima del 2017 o non rientri nel perimetro delineato dall’art. 613-bis c.p., si tende a riferirsi genericamente a “fatti di violenza”, inquadrati poi nelle varie norme del codice penale. Si pensi ai reati di lesioni personali ai sensi degli artt. 582 e ss. cp.; abuso di autorità contro arrestati o detenuti ex art. 608 cp.; o ancora, tutte le varie ipotesi di falso ideologico ex art. 479 c.p.

“Non è consentito l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza anche passiva, nell’esecuzione degli ordini impartiti.”

Ad ogni modo, come evidenziato da Pavarin, una discussione sul tema della prevenzione e del contrasto all’uso illegittimo della forza pubblica esige una precondizione, ossia quella di accettare che il fenomeno esista nelle sue molteplici configurazioni, ormai assurgendo a piaga del sistema penitenziario italiano. I casi e le modalità di utilizzo della forza non sono rimessi alla valutazione discrezionale degli agenti di polizia penitenziaria bensì risultano rigorosamente stabiliti dalla legge e, nello specifico, dall’art. 41 L.354/1975 secondo cui “non è consentito l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza anche passiva, nell’esecuzione degli ordini impartiti.” Dunque i pubblici ufficiali sono legittimati all’uso della forza soltanto qualora sia effettivamente proporzionata e necessaria all’espletamento delle proprie funzioni, essendo quindi “l’ultima spiaggia” a cui poter attingere.

Secondo il diritto internazionale, l’uso della forza da parte delle autorità di polizia è consentito solo se in linea con i seguenti principi cumulativi: il principio di legalità, il principio di necessità, il principio di proporzionalità e il principio di precauzione. Quando si parla di ‘uso della forza, tali principi vengono rinforzati ulteriormente dal richiamo ad essi nei Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull’uso della forza e delle armi da fuoco, nelle Mandela Rules e nell’EPR6. In particolare, nel momento in cui una persona è privata della libertà, qualsiasi ricorso alla forza fisica non cagionato dal suo stesso comportamento è indicatore di degrado della dignità umana e, in virtù di ciò, costituisce una violazione dell’articolo 3 della CEDU, come già sopra accennato7.

In merito alla propensione sistemica all’uso della forza in carcere, sia come violenza diretta sia nella sua forma strutturale, alcuni spunti interessanti possono rintracciarsi negli studi pubblicati da Roberto Cornelli, con attenzione specifica al ruolo assunto in dette dinamiche dal personale di polizia penitenziaria. In questi, si evidenzia il tentativo di contestare la “tesi delle mele marce” al fine di mettere in luce, invece, la semantica del gesto violento che emerge nell’intersezione tra diversi processi di legittimazione dell’azione di polizia. Tra i vari spunti si afferma, ad esempio, come l’eccesso di forza non possa dipendere da una condizione di stress che inibisce istantaneamente la capacità di restare lucidi, e quindi di fermare la propria azione violenta attivando diverse modalità di gestione dell’evento critico10. I gravi fatti accaduti, sia prima che dopo il 2017, si estendono a macchia di leopardo su tutto il territorio italiano e tale diffusione non può più essere considerata come sintesi di fatti isolati, assurgendo ormai a condizione inumana e degradante del carcere in Italia.

I verbali redatti dagli agenti erano falsi e finalizzati a coprire episodi di violenza avvenuti all’interno della struttura

Casi rilevanti e statistiche sul tema

Esempio emblematico, nonché con risoluzione recentissima, di fatti di violenza commessi da agenti di polizia penitenziaria, risiede nel procedimento per violenze avvenute nel carcere di Ivrea nel 2016. Nello specifico, il 24 marzo 2026 il Tribunale di Ivrea ha condannato 8 agenti di Polizia penitenziaria per il reato di falsità in atti con pene inflitte di 1 anno e 6 mesi (con un’unica eccezione di 1 anno e 8 mesi). La sentenza conferma che i verbali redatti dagli agenti – i quali attribuivano le ferite dei detenuti a cadute o incidenti accidentali – erano falsi e finalizzati a coprire episodi di violenza avvenuti all’interno della struttura. Ebbene, gli autori materiali delle violenze erano stati accusati di mere lesioni, accuse per le quali è inevitabilmente intervenuta la prescrizione, poiché all’epoca dei fatti il reato di tortura non era ancora presente nell’ordinamento italiano. Come sopra accennato, anche questo caso è nato da una lettera di denuncia di alcuni detenuti inviata all’associazione Antigone. Nonostante due richieste di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, l’associazione si è opposta con fermezza, ottenendo nel 2020 l’avocazione delle indagini da parte del Procuratore Generale di Torino. Come evidenziato dall’avvocato Simona Filippi e dal presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, “Le violenze ci furono e si tentò sistematicamente di insabbiarle. La determinazione paga. In qualche modo la giustizia arriva” ricordando, altresì, come questa vicenda abbia dato, ai tempi, una spinta decisiva alla campagna per l’introduzione del reato di tortura in Italia.

Invece di essere soccorso, il sig. M. ha subito un provvedimento disciplinare ed è stato collocato in isolamento

Un altro procedimento, di estrema rilevanza e ancora pendente, nasce nell’agosto 2019 quando Antigone riceve la segnalazione di un pestaggio avvenuto nel carcere di Monza. Un detenuto, il sig. M., sarebbe stato colpito con calci e pugni da alcuni agenti di polizia penitenziaria nel corridoio della struttura. Invece di essere soccorso, il sig. M. ha subito un provvedimento disciplinare ed è stato collocato in isolamento. A quel punto, Antigone ha presentato un esposto per denunciare l’accaduto. Durante le indagini è emerso anche il ruolo di un medico del carcere, accusato di non aver visitato l’uomo né dopo le violenze subite né al momento del suo ingresso in cella di isolamento. A seguito dell’opposizione da parte dell’associazione alla decisione della Procura di non procedere per il reato di tortura e per l’omissione del medico, nell’aprile 2021 si è svolta l’udienza preliminare e i cinque agenti sono stati condotti dinnanzi al Tribunale di Monza con le accuse di lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata, abuso d’ufficio e omessa denuncia a danno del Sig. M. Attualmente, è ancora in corso il dibattimento, che dovrebbe culminare a breve con il pronunciamento della sentenza definitiva.
Aldilà, quindi, dell’ennesimo caso di violenza fisica in sé, il caso – come molti altri, d’altronde – mette in luce il tentativo sistematico sia da parte degli agenti, ma talvolta anche in capo al personale medico sanitario, di occultare i fatti attraverso sanzioni illegittime, non rispettando i protocolli e usufruendo di documenti non veritieri (cd. violenza indiretta).
Altro caso di violenze, alle quali si è susseguito il tentativo di insabbiamento, emerge in un procedimento penale incardinato dinnanzi al Tribunale di Venezia per l’ipotesi di aggressioni che sarebbero state commesse da alcuni agenti di polizia penitenziaria a danno di un detenuto recluso nella Casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia. Anche qui, sebbene i fatti siano recenti – risultano avvenuti a febbraio 2024 – e il procedimento ai primi passi, si evidenzia la prassi tristemente frequente per cui a seguito di un pestaggio da parte di alcuni agenti di polizia penitenziaria nei confronti di un detenuto (come si legge nel capo di imputazione, “ […] al fine di nascondere la propria azione all’inquadratura delle telecamere di video sorveglianza, lo colpivano ripetutamente, nonostante egli fosse stato ampiamente neutralizzato procurandogli, in ragione dei ripetuti calci e pugni, lesioni giudicate guaribili in gg 30 di riposo, che determinavano un’impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per almeno gg 34.”) è stata messa in luce anche la condotta del medico che avrebbe falsamente attestato di aver svolto una visita medica finalizzata al nulla osta al trasferimento della vittima.

Le condotte di falso, tese a occultare la veridicità di quanto accaduto, si mostrano anch’esse come profondamente lesive della dignità della persona reclusa

In questi ultimi due casi emerge chiaramente come, al di là dei colpi inferti comunque da condannare, le violenze siano parte di in un circolo vizioso molto più ampio in cui le condotte di falso, tese a occultare la veridicità di quanto accaduto, si mostrano anch’esse come profondamente lesive della dignità della persona reclusa.
Al di là, poi, dei casi giudiziari in cui Antigone si è impegnata per la difesa dei diritti delle vittime costituendosi parte civile, ai fini della presente analisi è interessante mettere in luce anche i dati forniti dal Dap ed elaborati nell’ambito dell’inchiesta pubblicata su Altreconomia da Luca Rondi, già sopra citata.
Nello specifico, secondo la scheda riepilogativa del numero dei membri del personale del corpo di polizia penitenziaria nei cui confronti è stato iscritto un procedimento penale negli anni 2023, 2024 e fino al luglio 2025, sono 311 le unità individuate e i reati prevalentemente ascritti alle loro condotte risultano esere lesioni personali, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, produzione e traffico stupefacenti, tortura, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, abuso di autorità contro arrestati o detenuti e minaccia. In merito, invece al numero dei membri del personale raggiunti dal rinvio a giudizio, nei medesimi anni e tendenzialmente per le stesse fattispecie, sono 66 le unità totali; infine, il numero di coloro che sono stati raggiunti da condanna penale è pari a 65 unità.

Inoltre, emerge come al luglio 2025 le sanzioni applicate ai membri della polizia penitenziaria dal Ministero della Giustizia – comprensive di pena pecuniaria, sospensione dal servizio, destituzione e sospensione cautelare – siano pari a 251.

Il 36,7% degli intervistati ha risposto che sarebbe disposto a usare la forza 1) per non mostrare debolezza; 2) per non avere problemi in futuro con chi non obbedisce; 3) per rimettere al proprio posto chi insulta o offende; 4) per farsi rispettare

Come evidenziato anche nell’inchiesta, le informazio­ni ottenute sono da valutare con estrema cautela, dato il livello di aggregazione con cui sono state fornite. Ad ogni modo, l’analisi di Rondi offre una fotografia piuttosto inquietante: il carcere, invece di essere un luogo di rieducazione, sembra non smettere mai di “ammalarsi” al punto da coinvolgere nell’illegalità – peraltro, piuttosto variegata nelle forme – anche chi dovrebbe far rispettare la legge e tutelare le persone affidate alla custodia statale.
Infine, nell’ambito della “Prima indagine sul personale lombardo della Polizia Penitenziaria” pubblicata da Cornelli nel 2022, sono stati somministrati dei test a 845 agenti di polizia penitenziaria allo scopo di rilevare la loro percezione su cinque questioni: qualità del lavoro, gestione di eventi critici, orientamento professionale, legittimazione istituzionale ed anche, per quel che qui interessa, propensione all’uso della forza.
Nello specifico, il 36,7% degli intervistati ha risposto che sarebbe disposto a usare la forza in almeno una delle quattro seguenti situazioni: 1) per non mostrare debolezza; 2) per non avere problemi in futuro con chi non obbedisce; 3) per rimettere al proprio posto chi insulta o offende; 4) per farsi rispettare.11
Oltre alle statistiche e ai singoli casi in cui vi sia stata una palese violazione dell’art. 41 dell’ordinamento penitenziario, nell’azione posta in essere al di fuori dei parametri di proporzionalità e necessità, fonte di reale preoccupazione è il tipo di contesto in cui tutto ciò accade e continua a verificarsi con una frequenza spietata. Realtà in cui la rabbia e la violenza trovano spesso giustificazione in quelle estrinsecazioni del populismo penale mosse dalla paura, dall’insicurezza e da quelle voci che non smettono di ripetere “in fondo, se la sono cercata”.

La resa dei conti

Eppure, le scelte che arrivano dal Ministero sembrano oggi andare in una direzione opposta rispetto alla ricerca di una soluzione a questa tragica piaga che affligge il nostro sistema penitenziario e ci pone, inevitabilmente, in imbarazzo di fronte agli standard di un qualsiasi Stato di diritto che si rispetti.
Esempio eclatante è la nomina a Direttore generale della formazione per il personale di polizia penitenziaria dell’ex provveditore della Regione Campania nonché funzionario più alto in grado attualmente a processo per la mattanza di Santa Maria Capua Vetere, in cui quasi trecento agenti picchiarono per ore oltre cento detenuti inermi. L’ex Provveditore, in particolare, è accusato di aver organizzato quella spedizione punitiva – nascosta dietro una legittima perquisizione straordinaria – e di aver poi cercato di insabbiare tutto. Stupisce come, fra tutti i funzionari e le funzionarie potenzialmente eleggibili, proprio lui sia stato ritenuto il migliore per ricoprire un incarico così delicato e certamente essenziale per il senso di speranza di qualche cambiamento radicale.
Il quadro fino ad ora illustrato non può che generare sconforto e desolazione, soprattutto in virtù del confronto tanto con l’art. 13, 4° comma della Costituzione – che punisce ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà – quanto con l’art. 27 Cost., in cui la rieducazione del condannato non può certamente esser compatibile con un clima di violenza e tensione.
Infatti, il superamento dei limiti da parte di agenti che pongono in essere atti violenti, oltre a configurare un male in sé, è un fattore che disturba nettamente l’opera rieducativa e che reca un danno incalcolabile all’intera comunità penitenziaria, presente e futura. Anche questo aspetto non può che rappresentare una condizione inumana e degradante per coloro i quali entrano nel circuito del sistema penitenziario italiano, sia nei panni di persona reclusa sia come soggetto che presta il proprio servizio, trovandosi a dover fare i conti con un contesto simile. Tutte vittime del medesimo sistema, in cui la repressione si manifesterebbe come l’unica chiave di volta possibile.
Sul tema del monitoraggio della violenza in carcere, si evidenziano alcuni spunti del Manuale per i meccanismi nazionali di prevenzione redatto da Philipp Hamed e Giuliana Monina del Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights, tradotto dall’Associazione Antigone e scritto nell’ambito del progetto UE “Migliorare la cooperazione giudiziaria nell’UE attraverso standard di detenzione armonizzati – il ruolo dei meccanismi nazionali di prevenzione“. In particolare, nel lavoro viene analizzato puntualmente il tema della violenza nel contesto penitenziario, fornendo molteplici stimoli sia per quanto attiene all’origine del fenomeno sia in ordine alle possibili soluzioni, tradotte poi in una guida pratica per i Garanti delle persone private della libertà personale di ciascun paese europeo che ne ha previsto l’istituzione.

È essenziale, pertanto, che gli agenti abbiano l’opportunità, nonché il diritto, di operare in un contesto etico che valorizzi l’obbligo di trattare tutti i detenuti con umanità e nel rispetto della dignità intrinseca della persona

Interessante è il richiamo al concetto di sicurezza nella detenzione, sempre più riconosciuto come “dinamico” piuttosto che statico. In effetti, come può leggersi nel manuale, sembrerebbe che la sicurezza non dipenda solo da fattori “fissi”, come gli aspetti strutturali (muri, grate, sbarre, cancelli etc.) o procedurali (perquisizioni, movimenti controllati, allarmi, comunicazioni, gestione delle chiavi e categorizzazione etc.), bensì risulti intrinsecamente connessa a fattori mutevoli, tra i quali senza dubbio rileva il comportamento del personale penitenziario e il rapporto con i detenuti. Per questo, il personale dovrebbe operare secondo elevati standard professionali e personali. È essenziale, pertanto, che gli agenti abbiano l’opportunità, nonché il diritto, di operare in un contesto etico che valorizzi l’obbligo di trattare tutti i detenuti con umanità e nel rispetto della dignità intrinseca della persona (Articoli EPR 51.2. e 72 e seguenti). La realtà è che il benessere degli agenti di polizia penitenziaria è strettamente correlato a quello dei detenuti: un miglioramento dello stato delle carceri italiane dovrebbe essere nell’interesse di tutti.
Ebbene, una delle possibili soluzioni finalizzate ad una concreta deviolentizzazione del carcere risiede proprio in una mirata e rigorosa opera di formazione del personale di polizia penitenziaria. Infatti, essa dovrebbe coprire la proibizione e la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti, con un’istruzione basata sugli standard legali, sulla sicurezza (inclusa la sicurezza dinamica, la risoluzione dei conflitti e le alternative all’uso della forza, l’uso della forza e le restrizioni), sulle competenze mediche di base così come sui principi generali di assistenza sociale, criminologia, psicologia e salute mentale ed etica professionale.12
Nel contesto italiano, tutto ciò rimane ancora inapplicato. Come spiega Rondi, la trasformazione della polizia penitenziaria avvenuta nel 1990 in un corpo civile aveva l’obiettivo preciso di creare agenti “di prossimità”. Gli operatori non dovevano occuparsi solo della sicurezza, ma avrebbero dovuto soprattutto costruire un contatto quotidiano con i detenuti, osservandoli e collaborando con le istituzioni per il loro percorso. Purtroppo, questa visione sembra oggi messa da parte, come dimostra chiaramente il modo in cui gli stessi vengono istruiti. Prendendo come esempio il corso per la formazione per le nuove assunzioni iniziato a gennaio 2026, emerge uno squilibrio evidente tra la forza e il dialogo: su un totale di 592 ore, quasi la metà del tempo è assorbita da attività di addestramento fisico, mentre alle discipline che insegnano a relazionarsi con le persone o a comprendere i fenomeni criminali resta appena l’11% dello spazio. In pratica, mentre si dedicano decine di ore all’uso delle armi, alla difesa personale e all’ordine pubblico, si lasciano solo pochi frammenti di tempo alla mediazione culturale, alle tecniche di comunicazione e persino alla gestione del disagio psicologico degli stessi poliziotti.
In conclusione, la violenza nel contesto carcerario emerge come netta conseguenza di una vita detentiva degradata e di criticità sistemiche, riconducibili a una gestione carente e a politiche di reclutamento e formazione inadeguate. Tale fenomeno risulta, peraltro, alimentato da una «cultura del penale» che abusa del carcere come prima ratio per risolvere i conflitti sociali, finendo per riflettere nella violenza stessa, individuata così come unica risposta possibile. Risulta, quindi, indispensabile ridimensionare il sovraccarico normativo al fine di alleviare un’amministrazione penitenziaria ormai esausta, garantendo così una tutela effettiva dei diritti a fronte di una giustizia strutturalmente iniqua. Al di là, poi, dei possibili correttivi tecnici, occorre riconoscere che tale deriva configuri un trattamento inumano e degradante, specchio di quel «collasso morale dell’etica pubblica», definito tale da Pavarin, che mette seriamente a rischio la credibilità e l’autorevolezza dello Stato.

  1. Cfr. l’analisi sul tema svolta da L. Mastrodonato, Il carcere è un campo di battaglia dove perdono tutti, Internazionale, 27 marzo 2024.
  2. Tra le varie, si evidenzia la Relazione al Parlamento del 2023 del Garante nazionale delle persone private della libertà personale curata dal collegio presieduto da Mauro Palma.
  3. J. Galtung, Violence, Peace, and Peace Research, in Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3 (1969), p. 174.
  4. Si rammentano sia l’adesione dell’Italia alla Convenzione ONU contro la tortura del 1984, nonché quanto disposto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con particolare riferimento alle sentenze Cestaro c. Italia e Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia.
  5. Viene messa così in luce la rilevanza dell’introduzione della nuova fattispecie penale da Mauro Palma, già Garante Nazionale delle persone private della libertà personale nella Relazione al Parlamento del 2023, p. 44.
  6. Norme di Mandela, articolo 82; EPR 64-67; i Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull’uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine (1990) A/C0NF.144/28/Rev.l, articoli 15 e seguenti; UNGA, ‘Codice di condotta per le forze dell’ordine’, Ris 34/169 del 17 dicembre 1979. Per maggiori dettagli si veda SRT (Melzer) “Uso extracustodiale della forza e la proibizione della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti” (2017) A/72/178, §§ 5ff e 16.
  7. CEDU, Tali v Estonia, n. 66393/10, 13 febbraio 2014, § 59; CEDU, Artyomov v Russia, n. 14146/02, 27 maggio 2010, § 145; CEDU, Bouyid v Belgio, n. 23380/09, 28 settembre 2015, § 101; vedi anche CEDU, Guide: Diritti dei detenuti
  8. R. Cornelli, La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza, Giappichelli, 2020. Specifica l’Autore: «Non che la capacità di gestione dell’emotività non conti, ma va considerata all’interno di dinamiche relazionali, culturali e istituzionali che vengono filtrate, cognitivamente ed emotivamente, dalla soggettività del singolo agente di polizia penitenziaria. Questi, re-interpretando ciò che accade durante un evento critico – che altro non è che un’interazione che in un dato momento si fa problematica – sulla base del proprio sguardo sul mondo nei termini di aspettative sociali e istituzionali circa l’appropriatezza e di legittimazioni del proprio agire, dà un senso a ciò che gli accade e interviene per come ritiene più giusto, coerente e utile».8. L’agente, così, sembrerebbe agire filtrando la realtà attraverso la propria sensibilità, le aspettative dei colleghi e la cultura del reparto in cui lavora. È come se la violenza, paradossalmente, avesse un suo “senso” per chi la pone in essere.
    Entrando nello specifico, tra i fatti di violenza più diffusi e recentemente provati in diversi procedimenti si riscontrano manganellate, calci, pugni, schiaffi, strattoni, umiliazioni, ripetuti in modo seriale e talvolta frutto dell’organizzazione delle cosiddette “squadrette”. Tale inciso è rilevante anche per evidenziare come spesso, dietro ciascuna azione violenta, non si celi il raptus del singolo agente bensì il fomento di un gruppo che tende a sostenersi a vicenda, perpetrando violenze fisiche e psicologiche nei confronti di un solo detenuto, tendenzialmente isolato. In questo modo, il significato dell’azione violenta trova giustificazione tanto per il singolo, secondo le dinamiche sopra menzionate, quanto per l’insieme, tramite una prassi di legittimazione collegiale e di difesa del proprio corpo.
    Invero, seppur a seguito dell’introduzione del reato di tortura ciascuna delle condotte appena elencate può finalmente esser valutata non più come singolo atto – ad esempio, quale configurazione di una ‘banale’ lesione o di un abuso di mezzi di correzione – bensì estrensicazione di una condotta più ampia, complessa e strutturata, ciò non significa che le stesse non assumano una forte rilevanza, in primis per chi le subisce9Sul tema, decisamente significativa è la decisione del 28 settembre 2015 in cui la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cfr. C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 settembre 2015, Bouyid c. Belgio) ha ritenuto che lo schiaffo inferto al volto da parte di un rappresentante delle forze dell’ordine nei confronti di un individuo che si trovi completamente soggetto al suo controllo costituisce un grave attacco alla dignità personale, poiché il viso rappresenta la parte del corpo che esprime l’individualità della persona, che manifesta la sua identità sociale e che costituisce il centro dei suoi sensi – la vista, la parola e l’udito – utilizzati per la comunicazione con gli altri (§ 104). Quando inflitto dagli agenti delle forze dell’ordine nei confronti delle persone sottoposte al loro controllo, ha aggiunto la Corte, lo schiaffo sottolinea quella relazione di superiorità-inferiorità che per definizione caratterizza il rapporto tra l’autorità e l’individuo in custodia.
  9. Sul punto, Cornelli spiega come non tutto vada ridotto all’emotività e anzi, i gesti violenti risultano essere spesso di origine culturale, come risultato di una strategia di controllo sociale per ristabilire l’ordine. Infatti: «Un ordine diverso da carcere a carcere, perfino da reparto a reparto, e che può essere anche molto lontano da ciò che l’ordinamento giuridico indica. Soprattutto se chi deve guidare le carceri in modo democratico e costituzionale cede alla logica della sottomissione violenta come unica modalità di relazione con le persone rinchiuse».
  10. Ciò quanto viene proposto nel Manuale citato, con riferimento agli artt. Art 10 CAT; articoli EPR 81.4 e 69.3; Mandela Rules, articolo 76(1); vedi anche CoE, “Guidelines Regarding Staff” §§ 7.2-7.3; CPT, “Juveniles Deprived of Their Liberty Under Criminal Legislation: Extract from the 24th General Report of the CPT’, Published in 2015 (2015) CPT/Inf(2015)1-part rev1, § 120; sulla formazione del personale si veda anche: Sharon Shalev, Kimmet Edgar, Custodia profonda: Segregation Units and Close Supervision Centres in England and Wales (Prison Reform Trust 2010) 7-12.