di Maria Vittoria Tatangelo
La protesta, nel suo significato più profondo, è un atto di dissenso e di richiesta di ascolto. Protestare significa rendere visibile un problema, denunciare un’ingiustizia, rivendicare un diritto negato. Etimologicamente, il termine deriva dal latino protestari, composto da pro (davanti, in favore di) e testari (testimoniare, attestare): protestare significa dunque testimoniare pubblicamente, portare avanti una testimonianza di fronte agli altri. 1 Nelle democrazie costituzionali questo diritto è riconosciuto come fondamentale: la Costituzione italiana tutela la libertà di manifestare il proprio pensiero (art. 21), di riunirsi (art. 17) e di associarsi (art. 18). Questo scudo di garanzie non si arresta davanti alle mura di un carcere: il diritto di protestare contro condizioni degradanti o per rivendicare tutele dovrebbe essere pienamente riconosciuto anche a chi si trova in stato di detenzione. Il detenuto è e rimane persona, con tutta la dignità che ne deriva. Nella storica sentenza numero 349 del 1993, la Corte ha chiarito che il detenuto rimane una persona e conserva un residuo di libertà che lo Stato deve proteggere. Qualsiasi compressione delle sue facoltà di espressione o di protesta non può mai essere arbitraria, ma deve limitarsi alla misura strettamente necessaria alle sole esigenze di sicurezza e ordine penitenziario. Più di recente, con la sentenza numero 10 del 2024, la Consulta ha ribadito questo orientamento, ricordando che la dignità umana e i diritti legati alla personalità non possono essere negoziati o cancellati dalla pena. Questo solido orientamento nazionale trova una sponda fondamentale nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). La Corte di Strasburgo ha più volte riconosciuto che i detenuti mantengono i diritti garantiti dalla Convenzione, compresa la libertà di espressione e il diritto di denunciare i trattamenti disumani o degradanti subiti all’interno degli istituti. Per il diritto europeo, così come per la nostra Corte Costituzionale, consentire al detenuto di far sentire la propria voce significa riaffermare che la sanzione penale non può trasformarsi in una totale negazione dell’individuo, il quale, pur privato della libertà, resta a tutti gli effetti un soggetto di diritto.
Eppure, con l’introduzione del reato di rivolta penitenziaria nel 2025, l’ordinamento italiano ha compiuto un passo nella direzione opposta: quella della criminalizzazione della protesta collettiva in carcere, anche quando si tratta di forme di resistenza non violenta.
Protestare in carcere è strutturalmente diverso dal protestare in libertà. Chi è detenuto non può partecipare a manifestazioni pubbliche, non può scrivere liberamente sui giornali, non può organizzarsi in assemblee aperte alla città. Il carcere, per sua natura, riduce drasticamente gli strumenti a disposizione di chi voglia far sentire la propria voce. Le modalità con cui la protesta si esprime all’interno degli istituti penitenziari sono dunque profondamente condizionate da questo contesto di costrizione.
Le forme più comuni di protesta in carcere vanno dallo sciopero della fame alle “battiture” al rifiuto del vitto, al rifiuto di rientrare in cella dopo l’ora d’aria
Le forme più comuni di protesta in carcere vanno dallo sciopero della fame individuale o collettivo, ai battimenti sulle sbarre delle celle (le cosiddette “battiture”), al rifiuto del vitto, al rifiuto di rientrare in cella dopo l’ora d’aria. Accanto a queste forme di resistenza passiva, esistono manifestazioni più attive: urla e schiamazzi collettivi, richiesta di parlare con il direttore o con il Magistrato di sorveglianza, salita sui tetti, esposizione di striscioni alle finestre. In casi più gravi, le proteste possono degenerare in atti di vandalismo, danneggiamento delle strutture, e in rari casi in vere e proprie sommosse.
Secondo una prospettiva sociologica consolidata negli studi penitenziari, la distinzione analitica tra disturbance e riot — proposta da Matthews (2009) — è particolarmente utile per comprendere il fenomeno: scioperi della fame e proteste rumorose afferiscono alla prima categoria, mentre i riots si caratterizzano come una vera e propria contesa sul controllo degli spazi, aggredendo più radicalmente la questione della legittimità della gestione istituzionale. Come ricordano Ronco, Sbraccia e Verdolini nel numero monografico della rivista Antigone dedicato alla violenza penale, anche in caso di successo i reclusi controllano gli spazi solo per brevi periodi: prima di capitolare possono ottenere risultati attraverso pratiche di mediazione e trattativa, e quando questa condizione non si realizza, “il lascito di distruzione rimane l’ultima opzione comunicativa di tipo pro-attivo”.2
Le cause che alimentano queste proteste sono note e documentate. Il sovraffollamento cronico degli istituti italiani, le condizioni igieniche precarie, la carenza di attività trattamentali, la distanza dai familiari, il disagio psichiatrico non adeguatamente trattato, le sospensioni dei colloqui, i trasferimenti improvvisi: sono tutti fattori che possono innescare, anche in modo repentino, reazioni collettive di dissenso. Come osservano Ronco, Sbraccia e Verdolini, “la dimensione della pura distruttività potrebbe perdere di centralità ed essere ricollocata in un quadro più ampio e frastagliato di forme di protesta e ribellione, di pratiche di comunicazione e mediazione tra gruppi di detenuti e referenti istituzionali”.
L’analisi sociologica invita a non cedere alla tentazione di attribuire etichette di irrazionalità alle azioni collettive dei detenuti
Quanto ai contenuti della protesta, l’analisi sociologica invita a non cedere alla tentazione di attribuire etichette di irrazionalità alle azioni collettive dei detenuti. Lo “scontro di razionalità” — come lo definiscono i medesimi autori — si riferisce a diversi, contrapposti processi di significazione: chi governa un istituto e chi vi è ristretto attribuiscono sensi radicalmente diversi alle medesime realtà. Riconoscere questa complessità non significa giustificare la violenza, ma comprendere che criminalizzare ogni forma di protesta collettiva equivale a silenziare le ragioni di chi non ha altre voci.
Nell’autunno del 2023 ha iniziato a circolare la bozza di un disegno di legge governativo (n. 1660) recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”. Il testo, presentato alla Camera il 22 gennaio 2024, conteneva tra le sue misure più controverse l’introduzione di un nuovo reato: la rivolta in istituto penitenziario. Antigone ha compreso sin da subito che si trattava del più grave attacco alla libertà di protesta nella storia della Repubblica.3
Il percorso parlamentare si è concluso con l’approvazione definitiva al Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 12 aprile 2025 del cosiddetto decreto sicurezza (D.L. n. 48 del 2025, convertito con L. 80/2025), che ha introdotto nel codice penale il reato di rivolta in istituto penitenziario. Il provvedimento, di 39 articoli, ha introdotto complessivamente 14 nuovi reati e nove aggravanti, ottenendo 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione.
Il reato, rubricato “Rivolta all’interno di un istituto penitenziario”, è collocato all’art. 415-bis del codice penale
Il reato, rubricato “Rivolta all’interno di un istituto penitenziario”, è collocato all’art. 415-bis del codice penale, tra i delitti contro l’ordine pubblico, immediatamente dopo il reato di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415) e immediatamente prima del reato di associazione per delinquere (art. 416). Come ha osservato il commentatore Vittorio Sassi, questa scelta del legislatore veicola un messaggio implicito ma inequivoco: i detenuti che protestano “sono da considerarsi al pari di associati a delinquere, o addirittura criminali mafiosi”, e “l’accento viene posto sulle illecite modalità della protesta per silenziare le finalità perseguite”.4
Si tratta di un reato a concorso necessario. Il primo comma punisce con la reclusione da uno a cinque anni “chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, partecipi a una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite”.
Tre detenuti che si rifiutino pacificamente di rientrare in cella o di ricevere il vitto — anche senza ricorrere ad alcuna violenza — potrebbero incorrere nel reato di rivolta
Il secondo periodo del medesimo comma introduce la precisazione più controversa: “ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza”. Questo significa, in concreto, che tre detenuti che si rifiutino pacificamente di rientrare in cella o di ricevere il vitto — anche senza ricorrere ad alcuna violenza — potrebbero incorrere nel reato di rivolta.
I commi successivi introducono un sistema articolato di aggravanti: per i promotori, organizzatori o direttori della rivolta (pena da due a otto anni); per l’utilizzo di armi; per i casi di morte o lesioni gravi o gravissime, con un tetto massimo di venti anni di reclusione.
Illustri commentatori hanno evidenziato numerosi e rilevanti profili di incostituzionalità della norma, a partire dalla violazione del principio di tassatività e determinatezza, che impone al legislatore di descrivere in modo chiaro e preciso le condotte penalmente rilevanti.5
Il legislatore ha infatti introdotto il reato di rivolta senza fornirne una definizione normativa (se si esclude il contesto emergenziale dell’art. 41-bis ord. penit.), né la soglia minima di tre partecipanti appare idonea a circoscrivere la fattispecie. Questa indeterminatezza attribuisce al giudice un’ampia discrezionalità, finendo per estendere la risposta penale a condotte sino ad oggi gestite sul piano puramente disciplinare.
L’elemento di maggiore irragionevolezza — risiede nell’aver attribuito rilevanza penale alla resistenza passiva collettiva
Ulteriori censure riguardano i principi di offensività e ragionevolezza (art. 3 Cost.). La norma configura una duplicazione simbolica e punitiva, poiché le condotte violente o i danneggiamenti sono già repressi dai reati comuni (artt. 337, 635 e 419 c.p.). La vera cesura sistematica — e l’elemento di maggiore irragionevolezza — risiede nell’aver attribuito rilevanza penale alla resistenza passiva collettiva, tradizionalmente considerata lecita dalla giurisprudenza.6
Equiparare l’inerzia non violenta alla violenza attiva non solo riflette una pretesa di obbedienza assoluta incompatibile con il dissenso pacifico, ma unisce sotto lo stesso titolo di reato condotte dall’offensività profondamente eterogenea. Tale irragionevolezza si riflette anche nella struttura ibrida della fattispecie, che richiede l’evento dell’impedimento degli atti dell’autorità solo per la condotta passiva.
A ciò si aggiunge il severo automatismo introdotto dall’art. 34 del “decreto sicurezza”, che inserisce il neonato art. 415-bis c.p. tra i reati ostativi (art. 4-bis ord. penit.)
A ciò si aggiunge il severo automatismo introdotto dall’art. 34 del “decreto sicurezza”, che inserisce il neonato art. 415-bis c.p. tra i reati ostativi (art. 4-bis ord. penit.). La preclusione dell’accesso alle misure alternative, estesa persino a chi abbia partecipato alla sola resistenza passiva, contrasta con i principi di proporzionalità e finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.). Poiché il reato è proprio — potendo essere commesso solo da soggetti già detenuti — la sanzione finisce per configurarsi come un prolungamento della pena dall’uso essenzialmente afflittivo, sganciato da concrete esigenze di tutela ulteriori rispetto a quelle già presidiate dall’ordinamento.
Infine, la norma presenta una peculiare criticità anche sotto il profilo soggettivo: il reato può essere commesso esclusivamente da persone già private della libertà personale. La nuova condanna, pertanto, si innesta necessariamente su una pena già in esecuzione, determinandone l’ulteriore prolungamento. Anche sotto questo aspetto, la dottrina ha evidenziato il rischio di un uso essenzialmente afflittivo della sanzione penale, sganciato da effettive esigenze di tutela ulteriori rispetto a quelle già presidiate dall’ordinamento.
I dati pubblicati dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale offrono una misura concreta del fenomeno delle proteste collettive negli istituti penitenziari italiani e consentono di valutare, almeno in termini quantitativi, la potenziale esposizione al nuovo reato di rivolta penitenziaria.7
Nel suo report annuale, il Garante classifica tra gli “eventi critici” sia le rivolte vere e proprie sia le manifestazioni di protesta collettiva, distinguendole in una sottotabella dedicata agli “atti turbativi dell’ordine e della sicurezza”. I dati 2024-2025 sono i seguenti:
Il dato che colpisce maggiormente non è quello degli episodi definiti “rivolte” — che anzi diminuiscono — ma quello degli “atti turbativi dell’ordine e della sicurezza”, che aumentano da 203 a 259
Il dato che colpisce maggiormente non è quello degli episodi definiti dal Garante “rivolte” — che anzi diminuiscono, passando da 7 a 4 tra 2024 e 2025 — ma quello degli “atti turbativi dell’ordine e della sicurezza”, che aumentano da 203 a 259 (+27,6%). È su questa categoria che si concentra il rischio applicativo più rilevante del nuovo reato.
La norma, come si è visto, afferma che sia sufficiente che tre o più persone detenute pongano in essere atti di resistenza — anche passiva — che impediscano il compimento di atti di servizio necessari alla gestione dell’ordine. Molti degli episodi classificati dal Garante come “atti turbativi” potrebbero astrattamente integrare questa fattispecie.
Il dato del Garante introduce un elemento di riflessione sistemica che va al di là del singolo episodio. Il reato di rivolta penitenziaria, per come è costruito, rischia di innescare una spirale perversa che si autoalimenta, con effetti devastanti su un sistema già al limite della tenuta.
Il meccanismo è il seguente. Le condizioni detentive — sovraffollamento, carenza di attività, disagio psichiatrico diffuso — generano tensioni e malcontento. Il malcontento si traduce in proteste collettive. Le contestazioni del reato di rivolta per questi episodi produrranno condanne che, trattandosi di un reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, non solo allungheranno la durata della detenzione di chi è già ristretto, ma precluderanno l’accesso alle misure alternative che avrebbero potuto favorire un percorso di uscita. Il risultato è un incremento del numero delle persone detenute.
Questo incremento aggraverà il sovraffollamento, che il sistema penitenziario italiano fatica già a sostenere: alla fine del 2024, gli istituti ospitavano oltre 62.000 persone a fronte di una capienza regolamentare di circa 47.000 posti, con un tasso di sovraffollamento che riporta alla memoria i numeri che avevano portato alla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Torreggiani. Più persone in meno spazio, con meno risorse e meno personale, significa più tensioni: e più tensioni significano più proteste. Le quali, a loro volta, produrranno nuove contestazioni del reato di rivolta.
Il circolo vizioso si chiude su se stesso, e non contiene alcun meccanismo interno di correzione. Al contrario: ogni giro della spirale lascia il sistema in condizioni peggiori di quelle di partenza. Il carcere diventa più affollato, più teso, più costoso — sia in termini economici (il costo stimato delle sole prime contestazioni di aprile 2025 supera i 18,5 milioni di euro) sia in termini umani — e sempre meno capace di svolgere quella funzione rieducativa che l’art. 27 della Costituzione pone come finalità della pena.
Il dato del Garante, in questo senso, non è solo una statistica: è la fotografia di un sistema che segnala il suo malessere attraverso le uniche forme di comunicazione rimaste a chi è privato della libertà. Criminalizzare quel segnale non lo elimina: lo trasforma in condanne, e le condanne in altro sovraffollamento, che produrrà altri segnali.
Trattandosi di una fattispecie di recente introduzione, non è ancora possibile disporre di dati consolidati relativi all’applicazione giurisprudenziale e alle condanne
Trattandosi di una fattispecie di recente introduzione, non è ancora possibile disporre di dati consolidati relativi all’applicazione giurisprudenziale e alle condanne. Tuttavia, una ricognizione delle prime contestazioni formali consente già di tracciare un quadro orientativo.
Belluno – Carcere di Baldenich (maggio 2025)
Uno dei primi casi di applicazione riguarda i gravi disordini scoppiati nel maggio 2025. La protesta, originata da un pestaggio tra detenuti, è rapidamente degenerata in violenti scontri con il ricorso ad armi improvvisate, causando il ferimento di alcuni agenti. La Procura ha ipotizzato il nuovo reato nei confronti di otto persone detenute e ne ha richiesto il rinvio a giudizio. Il procedimento si trova attualmente nella fase dell’udienza preliminare.
Bologna – Istituto Penale Minorile (aprile 2025)
La Procura di Bologna ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di dieci giovani detenuti per una violenta rissa degenerata in ribellione organizzata contro il personale: gli indagati avrebbero eretto barricate, lanciato oggetti contro gli agenti e provocato il ferimento del comandante della Polizia Penitenziaria.
Latina (ottobre 2025)
Sei imputati sono stati rinviati a giudizio per i disordini del 28 ottobre 2025. Cinque persone detenute avevano dato avvio alla protesta battendo le inferriate contro il regime chiuso adottato nell’istituto; la situazione è poi precipitata con la distruzione di mobilio, l’appiccamento di un incendio con coperte e bombolette di gas, e aggressioni agli agenti. L’udienza preliminare per i sei indagati complessivi è stata fissata al 13 marzo 2026.
Prato – Carcere “La Dogaia” (giugno e luglio 2025)
La Procura di Prato ha espressamente contestato il nuovo delitto di rivolta ex art. 415-bis c.p. in relazione a due distinti episodi: il primo, del 4 giugno 2025, ha coinvolto cinque detenuti; il secondo, del 5 luglio 2025, almeno dieci. Nel corso dei disordini alcuni detenuti avrebbero aggredito gli agenti con armi improvvisate, olio bollente e barricate, rendendo necessario l’intervento dei reparti antisommossa.
Rovigo – Istituto Penale per Minorenni (aprile 2026)
Il caso più recente riguarda quattro giovani detenuti indagati per i fatti dell’11 aprile 2026: nel pomeriggio, cinque detenuti avevano rifiutato di rientrare nelle celle e tentato di raggiungere il muro di cinta. L’intervento congiunto della Polizia Penitenziaria e dei Carabinieri si è protratto per oltre cinque ore. Il magistrato ha tuttavia precisato che l’episodio sarebbe stato caratterizzato soprattutto dal rifiuto ostinato di rientrare nelle sezioni, più che da una insurrezione organizzata.
L’insieme di questi casi rivela una tendenza applicativa già significativa: la norma viene invocata in contesti assai differenti per gravità e caratteristiche, confermando i dubbi dottrinali sulla scarsa determinatezza della fattispecie.
Al di là dei procedimenti già avviati, una serie di episodi verificatisi tra il 2025 e il 2026 presenta caratteristiche tali da poter astrattamente integrare la fattispecie, pur non avendo ancora dato luogo — per quanto è dato sapere — a contestazioni formali. L’elenco che segue non ha pretesa di completezza, ma intende documentare la diffusione e la varietà delle situazioni potenzialmente esposte alla nuova norma.
Piacenza (aprile 2025)
Il 15 aprile nasce una protesta in un’ala del carcere delle Novate: alcune persone detenute incendiano i materassi e un gruppo si barrica all’interno, con l’intervento di rinforzi da Parma e Modena. Il motivo scatenante sarebbe stato l’isolamento di una persona detenuta.
Ivrea (maggio 2025)
Il 29 maggio cinque persone detenute salgono sul tetto del carcere chiedendo di poter parlare con un magistrato, scendendo verso sera senza che la situazione degeneri. L’episodio si inserisce in un clima già teso: due giorni prima, nello stesso istituto, una persona aveva tentato di togliersi la vita.
Genova – Carcere di Marassi (giugno 2025)
Il 4 giugno alcune persone detenute salgono sui tetti, diverse celle vengono danneggiate e si registrano momenti di forte tensione con agenti feriti. La protesta è innescata da un episodio di brutale violenza interna ai danni di un diciottenne, sequestrato e gravemente ferito per circa quarantotto ore da quattro compagni di cella.
Porto Azzurro – Isola d’Elba (agosto 2025)
Il 3 agosto tre persone detenute pretendono l’apertura delle celle e, al rifiuto degli agenti, reagiscono con devastazioni, incendi e aggressioni. Sei poliziotti penitenziari finiscono al pronto soccorso per intossicazione da fumo.
Roma – Regina Coeli (agosto 2025)
Nella notte tra il 16 e il 17 agosto le persone detenute delle sezioni VI e III ritardano il rientro in cella, lanciano bombolette a gas e incendiano lenzuola. La protesta viene sedata alle cinque del mattino, in una struttura presidiata da soli dieci agenti per oltre mille persone detenute.
Spoleto e Terni (agosto-settembre 2025)
Proteste in entrambi gli istituti: a Terni vengono danneggiate telecamere e strutture interne, viene appiccato un incendio e almeno un agente resta ferito. A innescare le tensioni, il caldo intenso e i problemi con le docce prive di acqua ai piani più alti.
Torino (novembre 2025)
Tra la serata del 17 e la notte del 18 novembre si verificano tre distinti episodi di disordini nel giro di cinque ore all’interno del padiglione C del carcere.
Lecce – Carcere di Borgo San Nicola (novembre 2025)
Il 15 novembre scoppia una protesta che causa il ferimento di sei tra ufficiali e agenti. Nei mesi successivi vengono identificate e iscritte nel registro degli indagati 29 persone detenute; la sostituta procuratrice ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Bologna – Carcere della Dozza (dicembre 2025)
La notte di San Silvestro una protesta coinvolge una cinquantina di persone in due sezioni del padiglione giudiziario, scatenata dal diniego di ricovero ospedaliero a un detenuto. Si conclude con dieci agenti al pronto soccorso per inalazione di fumo.
Cassino (gennaio 2026)
Il 29 gennaio una protesta nella seconda sezione degenera con lanci di oggetti contro gli agenti e incendi; l’esplosione di bombolette del gas da cucina rende necessario l’intervento dei vigili del fuoco.
Catania – Carcere di Piazza Lanza (marzo 2026)
Disordini nel reparto di isolamento: sei persone detenute danno il via a una protesta con minacce al personale, lancio di suppellettili, materassi dati alle fiamme, termosifoni divelti e telecamere danneggiate.
La Spezia (marzo 2026)
Il 31 marzo quattro persone detenute scatenano disordini protestando per l’assegnazione al lavoro, con devastazione degli spazi detentivi, telefoni sradicati e usati come armi, vetrate distrutte. Un agente resta gravemente ferito a un occhio.
Roma – Rebibbia (aprile e maggio 2026)
Il 6 aprile e il 2 maggio si verificano due distinte rivolte. Nel secondo episodio, nel reparto G12, alcune persone detenute appiccano un incendio nel corridoio utilizzando materassi e coperte per creare una barriera di fuoco e bloccando i cancelli con lenzuola annodate.
Agrigento (aprile 2026)
Il 30 aprile alcune persone detenute aggrediscono gli agenti, si impossessano delle chiavi delle celle e coinvolgono altri detenuti nel caos. La situazione è riportata sotto controllo dopo diverse ore; otto persone detenute vengono arrestate e gli arresti convalidati dall’autorità giudiziaria.
Il quadro complessivo che emerge da questa rassegna è quello di un sistema penitenziario strutturalmente sotto pressione, nel quale la protesta collettiva è un fenomeno ricorrente, radicato in condizioni materiali note e documentate. I dati del Garante Nazionale ne restituiscono la dimensione: 1.196 manifestazioni di protesta collettiva nel 2025, 259 episodi classificati come atti turbativi dell’ordine e della sicurezza, 4 rivolte in senso stretto. Sono numeri che descrivono un disagio diffuso, strutturale, che non si lascia ridurre alla semplice devianza individuale.
Il reato di rivolta penitenziaria aggiunge condanne a una situazione già critica, aumenta il numero delle persone detenute, aggrava il sovraffollamento, e alimenta le stesse tensioni che vorrebbe reprimere
Il reato di rivolta penitenziaria non risolve nessuno di questi problemi. Aggiunge condanne a una situazione già critica, aumenta il numero delle persone detenute, aggrava il sovraffollamento, e per questa via alimenta le stesse tensioni che vorrebbe reprimere. Come scrivono Ronco, Sbraccia e Verdolini, “la dinamica tipica dello scenario di crisi è minacciata da una prospettiva di irrigidimento e chiusura” che non può che “radicalizzare le patologie del potere del penitenziario”.
Antigone continuerà a monitorare l’applicazione di questa norma, a documentarne gli effetti concreti, e a sostenere ogni iniziativa giuridica e politica volta alla sua riforma. Le proteste in carcere non sono mai casuali: sono il segnale di un sistema in difficoltà, di diritti non rispettati, di condizioni insostenibili. Punire chi protesta non elimina quelle condizioni: le nasconde, finché possibile. Con costi umani e sociali che, prima o poi, presentano sempre il conto.