di Giovanni Torrente
Sono passati oramai quasi quattro anni dall’approvazione del Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022 che ha disciplinato in maniera organica le pratiche di giustizia riparativa nel sistema penale italiano. Possiamo quindi utilizzare lo spazio del Rapporto per un primo – seppur sommario – bilancio dell’ingresso della giustizia riparativa nelle varie fasi del processo penale e dell’esecuzione delle pene. Considerata la cornice del rapporto, mi soffermerò principalmente su considerazioni che riguardano la fase esecutiva.
Secondo i più entusiasti fautori della riforma l’avvento della giustizia riparativa avrebbe dovuto favorire un vero e proprio mutamento di paradigma nell’ambito della giustizia penale
Si tratta di un bilancio molto complesso, in quanto l’efficacia di tali pratiche può essere analizzata da molti punti di vista. Secondo i più entusiasti fautori della riforma (Cartabia, Ceretti, 2020) l’avvento della giustizia riparativa avrebbe dovuto favorire un vero e proprio mutamento di paradigma nell’ambito della giustizia penale, con il passaggio da un modello punitivo ad uno di carattere restitutorio, tendente alla riconciliazione fra autore/vittima/comunità. D’altronde, molti studiosi di ispirazione abolizionista (Baratta, 2019; Hulsman, De Celis, 2019; Ferrari, Mosconi, 2021) hanno tradizionalmente affidato anche all’instaurazione di pratiche riparative e riconciliatorie l’alternativa allo strumento della giustizia penale. Non stupisce quindi che le aspettative nei confronti della fase di implementazione della riforma fossero molto elevate.
Da questo punto di vista, occorre da subito rilevare che, se dovessimo affidare la valutazione della riforma sulla capacità di produrre un mutamento di paradigma nell’ambito della penalità italiana, il giudizio non potrebbe che essere negativo. Non solo gli anni successivi all’introduzione della Legge non hanno visto affermarsi una crisi del modello punitivo, ma al contrario si stanno caratterizzando – come ampiamente certificato in questo Rapporto – come una nuova fase del populismo penale, dove proprio quelle dinamiche repressive e intolleranti che si sarebbero dovute contrastare (anche) attraverso la giustizia riparativa hanno invece visto il sopravvento producendo un vulnus alla cornice delle garanzie e allo Stato di diritto nel suo complesso. Il carcere, di fronte al nuovo incremento delle presenze, con l’affermarsi di un approccio autoritario nella gestione delle dinamiche interne, costituisce il portato ultimo di tale enfasi punitiva che appare in netto contrasto con gli ideali su cui si fondano le pratiche ristorative e riconciliative introdotte con la riforma.
Sembrerebbe quindi di non essere di fronte ad una inattuazione della riforma. Piuttosto, sembra trattarsi di una lenta attuazione all’interno della cornice della punitività
Ciò tuttavia non significa che la normativa, allo stato attuale, sia inattuata. Al contrario, seppur lentamente, assistiamo alla nascita e al moltiplicarsi di Centri per la giustizia riparativa, di master universitari rivolti ai futuri mediatori, di pratiche diffuse – seppur a macchia di leopardo – sul territorio. Financo nelle carceri peggiori, quelle dove durante le visite ci siamo preoccupati per le condizioni igieniche intollerabili, per l’insopportabile livello di sovraffollamento, per la tensione interna e per il disagio diffuso, in alcuni casi direttori e personale trattamentale ci hanno rassicurati sul fatto che, finalmente, nel loro istituto erano iniziate pratiche di giustizia riparativa con (piccoli) gruppi di detenuti. Sembrerebbe quindi di non essere di fronte ad una inattuazione della riforma. Piuttosto, sembra trattarsi di una lenta attuazione all’interno della cornice della punitività. Su questo punto occorre, a mio parere, un momento di riflessione per domandarsi il senso dell’implementazione di pratiche di giustizia riparativa nella cornice attuale della giustizia penale italiana.
Nel far questo proverò ad evidenziare quelli che, a mio parere, sono i “peccati originali” della riforma e che oggi stanno contribuendo a produrre gli effetti ambigui a cui assistiamo.
L’introduzione della giustizia riparativa nel sistema italiano non si è caratterizzata come un’alternativa al diritto penale
Il primo, è legato al fatto che l’introduzione della giustizia riparativa nel sistema italiano non si è caratterizzata come un’alternativa al diritto penale. Al contrario, le pratiche di giustizia riparativa, così come proposte, si collocano pienamente all’interno delle dinamiche e delle logiche della penalità. Da questo punto di vista è noto come, fra i fautori della giustizia riparativa vi siano posizioni diverse, tra chi ritiene che tali forme di giustizia debbano essere radicalmente alternative al diritto penale (Mosconi, 2024) e chi invece sostiene che gli effetti positivi delle pratiche riparative si possano collocare anche all’interno della cornice della penalità (Ceretti, Mannozzi, Mazzucato, 2024). In questa sede non intendo entrare nel dibattito teorico sul tema. Tuttavia, ciò che preme rilevare è il fatto che l’introduzione di pratiche di giustizia riparativa all’interno del campo penale sembrerebbe aver favorito un processo di istituzionalizzazione della stessa. Tale processo allo stato attuale pare quindi incidere sul potenziale rivoluzionario legato all’avvento di un nuovo paradigma, a favore di un ruolo ancillare rispetto alle logiche della penalità. Un primo esempio in tal senso è il proliferare di master dove nell’offerta formativa rivolta ai futuri mediatori prevalgono le componenti del diritto e della procedura penale.
A ciò si aggiunge il fatto che la riforma ha visto iniziare il processo di implementazione in una fase caratterizzata dal riaffiorare del populismo punitivo nel linguaggio politico, in primis attraverso lo strumento della decretazione d’urgenza, ma anche attraverso circolari interne all’amministrazione penitenziaria che hanno mutato, peggiorandola, la qualità della vita all’interno degli istituti. Come noto, tale populismo ha ampiamente utilizzato la figura della vittima come strumento per perorare politiche di tolleranza zero. Ciò si è tradotto anche nel fatto che l’accesso a forme di diversion quali la messa alla prova, così come ai benefici penitenziari, siano stati sempre più condizionati al compimento di forme di risarcimento nei confronti della vittima, o della comunità del suo complesso. Sembrerebbe essere avvenuto un fenomeno, quindi, in base al quale la partecipazione a programmi di natura restitutoria e/o riparativa divenga la conditio sine qua non ai fini della concessione dei benefici premiali previsti dall’ordinamento. Tutto ciò ovviamente in barba alla disposizione che prevede che la partecipazione a tali programmi possa essere valutata dal giudice a solo beneficio del reo.
In un contesto povero, conflittuale e anomico come il carcere italiano di questi anni, la possibilità di partecipare a programmi di giustizia riparativa è chiaramente riservata a pochi
Tale fenomeno è ovviamente particolarmente evidente in carcere. In un contesto povero, conflittuale e anomico come il carcere italiano di questi anni, la possibilità di partecipare a programmi di giustizia riparativa è chiaramente riservata a pochi. Questo non per volontà dei singoli detenuti o degli operatori, ma soprattutto per mancanza di risorse. Ecco quindi che la partecipazione a tali programmi, secondo le classiche dinamiche del carcere, non è necessariamente riservata a coloro che si mostrino maggiormente interessati ad una forma di riavvicinamento alla vittima o a pratiche di restituzione sociale, ma semplicemente a chi è più reattivo nello sfruttare quelle poche risorse che il carcere offre. Secondo le classiche tipologie di adattamento al contesto istituzionale suggerite da Erving Goffman (1961) si tratta di coloro che sono in grado di colonizzare l’istituzione totale raggiungendo quelle (poche) risorse che essa offre. Un accesso, quindi, ampiamente selettivo che favorisce coloro che risiedono in aree del carcere con maggiori offerte trattamentali e che hanno la capacità di prevedere i benefici che potrebbero trarre dalla partecipazione ai programmi proposti. Da questo punto di vista, difficilmente quella parte della popolazione detenuta che risiede nelle zone più povere del carcere, lontano dalle sezioni ad alta intensità trattamentale, riuscirà ad accedere a tali programmi e a godere dei benefici connessi.
Il passo successivo sarà il fatto che il Tribunale di sorveglianza potrà valutare con favore la partecipazione a programmi di giustizia riparativa, finendo inevitabilmente con il privilegiare quella parte minoritaria della popolazione detenuta che possiede risorse individuali o relazionali che gli permetta di accedere all’opportunità riparativa.
Dal mio punto di vista, le contraddizioni cui stiamo assistendo muovono dalla scelta originaria di aver collocato pratiche che per loro natura sono esterne alla logica punitiva della penalità pienamente all’interno di tale logica senza considerarne l’impatto sulla selettività dei processi di criminalizzazione.
La collocazione della giustizia riparativa all’interno del campo penale la sottopone alle “regole del gioco” proprie della penalità
Tale scelta ha inoltre implicato la piena collocazione delle pratiche riparative all’interno della logica trattamentale della pena. È qui appena il caso di ricordare l’autorevole letteratura che ha criticato la natura eccessivamente correzionale del nostro sistema penale e penitenziario, soprattutto là dove ha adottato la logica della premialità nell’amministrazione dell’ordine interno (Ferrajoli, 2016). La collocazione della giustizia riparativa all’interno del campo penale la sottopone alle “regole del gioco” proprie della penalità. Ecco quindi che – trasferita all’interno della materialità del carcere – la partecipazione a tali programmi perde quella spontaneità da cui dovrebbe muoversi ogni percorso riparativo, per divenire un beneficio concesso ad alcuni che, proprio sulla base di tale privilegio, potranno forse accedere ad ulteriori benefici. Ciò naturalmente non vuole escludere che vi siano persone detenute che potranno trovare una forma di giovamento, di riflessione o financo di ravvedimento grazie alla partecipazione ad un programma riparativo. Ma la questione, dal mio punto di vista, è sistemica, là dove i percorsi ristorativi sono inseriti all’interno di una cornice, quella del penitenziario, dominata dalla logica del premio e della punizione.
È il reo a dover dimostrare la sua volontà/capacità di reingresso in società e non quest’ultima ad attivarsi attraverso forme di re-inclusione sociale
Inoltre, affidare alla giustizia riparativa compiti di natura trattamentale incide sulla logica del reinserimento sociale così come era stata intesa al momento della riforma dell’Ordinamento penitenziario. I classici “elementi del trattamento” individuati dal legislatore del 1975 rispondevano ad una visione criminologica in base alla quale il reo e la criminalità nel suo complesso dovevano essere considerati anche come il portato ultimo di disuguaglianze sociali che favoriscono la commissione dei reati. Non a caso, gli interventi proposti si fondavano su misure di welfare penalistico (lavoro, istruzione, formazione professionale) che avevano l’ambizione di incidere sulla condizione sociale del condannato al fine di favorirne il reinserimento sociale. Tale approccio, mai pienamente implementato, è stato in seguito progressivamente abbandonato a favore di una logica fondata sulla responsabilizzazione del singolo, sull’utilizzo dei criteri della meritevolezza e dell’affidabilità come strumenti ritenuti idonei a valutare le chances di reinserimento sociale del singolo. La logica comunitaria di stampo welfaristico sembra quindi essere stata sostituita da una di natura individualista, là dove è il reo a dover dimostrare la sua volontà/capacità di reingresso in società e non quest’ultima ad attivarsi attraverso forme di re-inclusione sociale.
I segnali di tale svolta individualista nella logica del trattamento appaiono molteplici. Alcuni paiono emblematici: il proliferare di forme di lavoro a titolo gratuito in nome della necessità di una restituzione sociale per il danno causato attraverso il reato; le diverse modalità di ricerca spasmodica di segnali che indichino una revisione critica del proprio passato deviante; la riparazione del danno come condizione essenziale per l’ottenimento di un beneficio penitenziario. Parallelamente, assistiamo alla progressiva diminuzione delle risorse volte al reinserimento lavorativo, scolastico e professionale dei condannati. La collocazione della giustizia riparativa nel campo penale mi sembra che si collochi pienamente in questa logica. Una popolazione detenuta sempre più povera, esclusa dalle dinamiche contemporanee del mercato del lavoro, e spesso autrice di reati per i quali la vittima non è immediatamente identificabile, dovrà quindi sempre meno fondare le proprie possibilità di reinserimento sociale su interventi che ne favoriscano processi di mobilità sociale a favore di processi di responsabilizzazione di stampo individualistico nell’ambito dei quali la partecipazione a programmi di giustizia riparativa rischia di essere un mero tassello che completa i processi di individualizzazione della responsabilità.
L’enfasi sulla resipiscenza del singolo sembra peccare di un’astrattezza nell’interpretazione del crimine e della criminalità punita che mal si concilia con le caratteristiche di coloro che, in grande maggioranza, popolano le carceri italiane
Ciò sembra stridere in particolar modo con quanto osservato durante le nostre visite in carcere. Di fronte una popolazione detenuta sempre più espressione di scelte politiche in materia di criminalizzazione dei fenomeni migratori e della crisi delle agenzie del controllo sociale informale nella gestione delle dipendenze e della marginalità sociale si avverte con forza la necessità di forme di sostegno di matrice neo-welfaristica. Al contrario, l’enfasi sulla resipiscenza del singolo sembra peccare di un’astrattezza nell’interpretazione del crimine e della criminalità punita che mal si concilia con le caratteristiche di coloro che, in grande maggioranza, popolano le carceri italiane.
Bibliografia essenziale di riferimento
Baratta, A. (2019). Criminologia e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale, Roma, Meltemi.
Cartabia, M., Ceretti, A. (2020), Un’altra storia inizia qui, Milano, Bompiani.
Ceretti, A., Mannozzi, G., Mazzucato C., a cura di, (2024), La disciplina organica della giustizia riparativa in Gatta, G. L., Gialuz, M., a cura di, Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Vol. 4., Torino, Giappichelli.
Ferrajoli, L. (2016). Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale, Napoli, Editoriale Scientifica.
Ferrari, L., Mosconi, G. (2021). Perché abolire il carcere. Le ragioni di «No Prison», Milano, Hoepli.
Goffman, E. (1961). Asylums: Essays in the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, New York, Doubleday.
Hulsman, L., De Celis, J.B. (2019), Pene perdute. Il sistema penale messo in discussione, Paderno Dugnano, Colibrì Edizioni.
Mosconi, G. (2024), Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista, Milano, Meltemi.