Carcere e recidiva

di Anna Maratea

L’articolo 27, comma 3, della nostra Costituzione sancisce che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»: è questo il punto da cui partire per un corretto inquadramento del fenomeno della recidiva.

Nella giurisprudenza costituzionale si trovano diversi modi di intendere il concetto di rieducazione, tutti riconducibili a interventi orientati a favorire il reinserimento del condannato ai fini del suo graduale ritorno alla vita all’interno della società. Se è questa la finalità, allora appare evidente come la ricaduta nel reato possa essere considerata quantomeno uno dei sintomi del fallimento del percorso rieducativo. L’individuazione del tasso di recidiva, infatti, rappresenta uno degli argomenti centrali quando si discute intorno all’effettività della pena.

La portata dell’argomento emerge con particolare evidenza alla luce dei dati sui reingressi in carcere. Infatti, dei 63.499 detenuti presenti al 31 dicembre 2025, solo il 40,8% era alla prima carcerazione; di conseguenza, si può dedurre che il 59,2% avesse già conosciuto almeno una precedente esperienza detentiva.

La fascia più rappresentata è quella dei detenuti che hanno alle spalle fino a quattro precedenti esperienze detentive, oltre a quella in corso, che costituiscono circa il 45,9% del totale dei presenti.

I dati forniti dall’Amministrazione Penitenziaria distinguono inoltre tra soggetti con fino a quattro carcerazioni precedenti, da cinque a nove e dieci o più. La fascia più rappresentata è quella dei detenuti che hanno alle spalle fino a quattro precedenti esperienze detentive, oltre a quella in corso, che costituiscono circa il 45,9% del totale dei presenti e oltre i tre quarti della popolazione detenuta con precedenti carcerazioni (il 77,5% dei detenuti con precedenti carcerazioni); seguono i detenuti con da cinque a nove (10,6% del totale dei presenti) e, infine, quelli con dieci e oltre (2,7% del totale dei presenti).

Particolarmente significativo appare inoltre il dato relativo alla cittadinanza. Circa due detenuti italiani su tre (65,6%) presentavano precedenti esperienze detentive, mentre tra gli stranieri il rapporto scendeva a meno di uno su due (45,3%), nonostante si possa presumere che i detenuti italiani dispongano, almeno potenzialmente, di reti sociali, linguistiche e territoriali maggiormente favorevoli ai percorsi di reinserimento sociale.

La percentuale di detenuti stranieri con precedenti esperienze detentive diminuisce sensibilmente all’aumentare del numero delle carcerazioni pregresse: il 40,7% aveva alle spalle fino a quattro precedenti esperienze detentive, il 4,2% da cinque a nove e lo 0,4% dieci o più.

L’analisi diacronica dell’andamento dei dati tra il 2010 e il 2025 mostra una tendenziale stabilità della struttura interna della popolazione detenuta rispetto alle precedenti esperienze detentive, nonostante la significativa oscillazione della popolazione detenuta complessiva: dai 67.961 detenuti presenti nel 2010 si passa infatti ai 62.536 del 2013, sino a raggiungere il valore minimo di 54.134 presenze nel 2021 per poi risalire ai 63.499 del 2025.

La quota più ampia continua a essere rappresentata dai detenuti che hanno alle spalle da una a quattro precedenti carcerazioni: 42,6% nel 2010, 43,8% nel 2013, 46,7% nel 2021 e 45,9% nel 2025. Restano sostanzialmente stabili anche le percentuali dei detenuti con cinque o più precedenti ingressi in carcere.

Anche il rapporto tra detenuti italiani e stranieri non presenta variazioni particolarmente significative, ad eccezione dei dati relativi ai detenuti stranieri senza precedenti esperienze detentive: tra il 2010 e il 2025, la quota è diminuita di circa dieci punti percentuali (64,6% nel 2010 e 54,7% nel 2025).

Tali dati devono, tuttavia, essere interpretati con cautela. 

In primo luogo, con riferimento ai dati relativi ai detenuti stranieri, questi potrebbero essere sottostimati: come evidenziato nelle note alle tabelle fornite dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ciò potrebbe derivare dalle note difficoltà di identificazione delle persone straniere spesso prive di documenti d’identità o dalle procedure amministrative di espulsione che spesso seguono la scarcerazione delle persone che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale in assenza (o sono rimasti privi) di un regolare titolo di soggiorno. Tuttavia, è doveroso precisare che pur tenendo conto di tali possibili spiegazioni, il divario tra detenuti italiani e stranieri rimane particolarmente ampio, tale da non poter essere integralmente spiegato soltanto attraverso i limiti della rilevazione statistica. Tra l’altro, una persona straniera, ancor più se gravata da precedenti penali, è maggiormente esposta alla selettività del controllo penale; ciò rende difficile ritenere che il divario rilevato possa essere spiegato esclusivamente dai limiti della rilevazione statistica.

I dati sulle carcerazioni precedenti mancano di qualsiasi indicazioni minimamente rilevanti su possibili “fattori recidivanti”

In secondo luogo, i dati sulle carcerazioni precedenti mancano di qualsiasi indicazioni minimamente rilevanti su possibili “fattori recidivanti”, quali, ad esempio, fattori biografici, tipologia di reato, luogo di espiazione della pena, circuito o regime di detenzione o anni di condanna. 

Tale aspetto si ricollega a una delle principali criticità riscontrabili nel calcolo del tasso di recidiva: la limitata disponibilità di dati a livello istituzionale. Sebbene molte informazioni vengano raccolte con riferimento alla popolazione detenuta nel suo complesso, mancano infatti dati specifici relativi alle precedenti carcerazioni e, più in generale, alla recidiva.

Inoltre, è del tutto assente una rilevazione statistica che integri i dati sulla recidiva in senso tecnico-giuridico ex art. 99 c.p. 1

Da ciò emerge un ulteriore profilo problematico relativo alla possibilità di determinare quantitativamente il fenomeno in oggetto: la definizione stessa di recidiva. Alla recidiva giuridica si affianca la recidiva in senso cd. penitenziario.

Come anticipato, la prima è disciplinata dall’art. 99 c.p. e ricorre nel caso in cui un soggetto, «dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro». Tale forma di recidiva è circoscritta ai soli delitti dolosi, con esclusione dei delitti colposi e delle contravvenzioni. L’ordinamento disciplina diversi “livelli” di recidiva a seconda della gravità del comportamento e della tempistica con cui il nuovo reato è stato commesso. L’esecuzione penale non è immune dagli effetti derivanti dall’eventuale dichiarazione di recidiva, soprattutto se avviene nella forma di recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. 

Soprattutto a seguito della legge n. 251 del 2005, c.d. ex Cirielli, è divenuta significativa la disparità di trattamento, nella fase dell’esecuzione della pena, tra i soggetti al primo reato e coloro che presentano una carriera deviante. La riforma ha infatti ridotto in maniera considerevole le possibilità di accesso ai benefici premiali e alle misure alternative per i soggetti qualificati come recidivi.

Il riferimento è, ad esempio, alla disciplina dei permessi premio ex art. 30-ter ord. pen.
Com’è noto, i permessi premio rappresentano uno degli strumenti centrali del principio di progressività trattamentale, poiché assolvono alla funzione di consentire al detenuto un graduale riavvicinamento alla società attraverso temporanei “assaggi di libertà”.

Per i recidivi reiterati, l’art. 30-quater ord. pen. prevede l’espiazione di una quota di pena significativamente più ampia al fine di poter richiedere al Magistrato di Sorveglianza la valutazione per l’accesso al beneficio.

D’altra parte, la recidiva cd. penitenziaria, invece, «fa riferimento al rientro in carcere dopo aver già concluso una pena detentiva, a seguito della commissione di un nuovo reato». Questa definizione rappresenta quella maggiormente impiegata nell’ambito dell’analisi sociologica e che «offre maggiori possibilità di cogliere in nessi tra processi di criminalizzazione, reentry in society e processi di esclusione sociale» 2.

Le statistiche sulle carcerazioni precedenti non includono né la prima, né la seconda.

I dati prodotti dalle istituzioni o dagli studi scientifici sono costruiti sulla base di parametri non omogenei e, proprio per tale ragione, risultano difficilmente comparabili tra loro.

La pluralità di definizioni adottate per descrivere il fenomeno della recidiva incide inevitabilmente anche sulle modalità della sua rilevazione. Ne consegue che i dati prodotti dalle istituzioni o dagli studi scientifici sono costruiti sulla base di parametri non omogenei e, proprio per tale ragione, risultano difficilmente comparabili tra loro.

Resta, tuttavia, inevitabilmente estranea a ogni rilevazione statistica la c.d. cifra oscura della criminalità, dal momento che non tutte le condotte devianti vengono effettivamente accertate o perseguite.

Alla questione definitoria e alla limitata disponibilità di dati si affianca un ulteriore elemento critico: la frammentarietà dei sistemi informativi istituzionali deputati alla raccolta di dati significativi. Infatti, le informazioni relative ai percorsi individuali sono distribuite tra archivi distinti, facenti capo a soggetti diversi e non sempre comunicanti tra loro. 

In assenza di un sistema integrato capace di seguire continuativamente la persona nei diversi passaggi attraverso il circuito penale e penitenziario, la ricostruzione dei percorsi risulta inevitabilmente parziale e discontinua.

Nel panorama scientifico italiano, sono poche le ricerche che hanno indagato il fenomeno della recidiva sotto il profilo quantitativo e presentano diversi profili di criticità metodologica. Molti degli studi disponibili, infatti, risalgono ormai a diversi anni fa e si concentrano prevalentemente sulla popolazione detenuta o sulla recidiva nel rapporto tra carcere ed esecuzione penale esterna. Si tratta, inoltre, di ricerche spesso condotte in contesti territorialmente circoscritti e caratterizzate da un limitato dialogo con la letteratura internazionale sul tema. 

Pur con i limiti evidenziati, tali studi consentono di mettere in luce alcune dinamiche rilevanti del fenomeno.

Tra le ricerche più frequentemente richiamate in materia vi è quella condotta da Fabrizio Leonardi nel 2007, Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva.

Gli studi che hanno analizzato le differenze nei tassi di recidiva tra esperienza carceraria e percorsi di esecuzione penale esterna mostrano come l’esecuzione della pena al di fuori del carcere sia associata a una minore probabilità di rientrare nel circuito penale3.

Tra le ricerche più frequentemente richiamate in materia vi è quella condotta da Fabrizio Leonardi nel 2007, Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva. Lo studio prende in esame i soggetti che avevano concluso nel 1998 un periodo di affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario ai sensi dell’art. 47 ord. pen. sia terapeutico ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n. 309/1990, confrontandone i percorsi successivi con quelli di un campione di detenuti scarcerati nello stesso anno senza avere beneficiato di misure alternative. Attraverso l’analisi dei dati del casellario giudiziale, Leonardi verifica se, nei sette anni successivi, tali soggetti abbiano riportato nuove condanne definitive. 4

I risultati evidenziano una marcata differenza tra i due gruppi. Tra gli affidati in prova, l’81% non commette ulteriori reati e soltanto il 19% risulta recidivo. Al contrario, tra coloro che hanno espiato integralmente la pena in carcere, il 68,5% incorre in una nuova condanna definitiva nel periodo di osservazione. 

Lo studio mette inoltre in luce alcuni fattori correlati alla recidiva. In particolare, i soggetti più giovani risultano maggiormente esposti al rischio di commettere nuovi reati: nella fascia compresa tra i 18 e i 25 anni il tasso di recidiva degli affidati raggiunge il 25,1%, superando la media generale del campione. Analogamente, la recidiva risulta meno frequente tra le donne (12,6%) rispetto agli uomini (19,7%). Leonardi osserva inoltre che il tempo medio intercorrente tra la conclusione dell’affidamento e la commissione di un nuovo reato è pari a circa 25 mesi. La distribuzione temporale delle recidive mostra tuttavia come il rischio sia particolarmente elevato nei primi anni successivi alla conclusione della misura: il 50% delle recidive si verifica entro 21 mesi, il 75% entro 37 mesi e il 90% entro 54 mesi.

Una successiva ricerca dello stesso autore, Tossicodipendenza e alternative alla detenzione: il rischio di recidiva tra gli affidati in prova al servizio sociale (2009), approfondisce il ruolo della dipendenza da sostanze nel determinare il rischio di reiterazione del reato. L’indagine evidenzia come i soggetti tossicodipendenti affidati in prova al servizio sociale presentino un tasso di recidiva pari a circa il 31%, contro il 16% registrato tra gli affidati non tossicodipendenti. Particolarmente significativo è il confronto tra affidamento terapeutico e affidamento ordinario: il 31,6% degli affidati terapeutici e il 31,2% degli affidati ordinari tossicodipendenti commette un nuovo reato nel periodo di osservazione. Secondo Leonardi, tali risultati inducono a ritenere che il maggiore rischio di recidiva sia riconducibile principalmente alla condizione di tossicodipendenza e non alla diversa tipologia di misura alternativa applicata. 5

Le conclusioni cui giunge Leonardi trovano conferma anche nelle ricerche condotte sugli effetti dell’indulto del 2006. Il monitoraggio dei beneficiari del provvedimento mostra infatti che i soggetti provenienti dall’esecuzione penale esterna presentano tassi di recidiva inferiori rispetto a quelli registrati tra coloro che sono hanno finito di eseguire la pena direttamente in carcere. A circa due anni dall’entrata in vigore della legge, il tasso di rientro in carcere risultava pari al 26,97% tra gli ex detenuti e al 18,57% tra i soggetti che avevano anticipato la conclusione di una misura alternativa. Anche tali dati sembrano corroborare l’ipotesi secondo cui l’esecuzione della pena al di fuori del carcere sia associata a una minore probabilità di rientro nel circuito penale. 6

Le ricerche che hanno invece analizzato il fenomeno attraverso metodologie e strumenti di tipo statistico-economico hanno evidenziato l’esistenza di una correlazione tra la recidiva e la qualità della vita penitenziaria.

Le ricerche che hanno invece analizzato il fenomeno attraverso metodologie e strumenti di tipo statistico-economico hanno evidenziato l’esistenza di una correlazione tra la recidiva e la qualità della vita penitenziaria: più essa è improntata a modelli aperti e non meramente afflittivi, più si abbassa il rischio di recidiva. 

In questa prospettiva, particolare rilievo assume la ricerca condotta da Giovanni Mastrobuoni e Daniele Terlizzese sul carcere di Bollate. 7

La ricerca prende le mosse da una domanda semplice ma tutt’altro che scontata: il modo in cui si vive il carcere può incidere sul rischio di commettere nuovi reati una volta tornati in libertà? Più precisamente, gli autori si interrogano sull’effetto che condizioni detentive improntate alla responsabilizzazione delle persone detenute, al reinserimento sociale e al rispetto della dignità individuale possono avere sulla recidiva rispetto ai modelli carcerari tradizionali.

Il carcere di Milano Bollate rappresenta un caso particolare nel panorama italiano. Le celle rimangono aperte per gran parte della giornata, i detenuti si muovono con maggiore autonomia all’interno dell’istituto, assumono maggiori responsabilità nella gestione della vita quotidiana e hanno accesso a opportunità lavorative e formative molto più ampie rispetto a quelle normalmente disponibili negli altri istituti. Si tratta, in altre parole, di un modello fondato sulla responsabilizzazione della persona detenuta piuttosto che sul solo controllo.

Gli autori sono consapevoli che i detenuti assegnati a Bollate vengono normalmente selezionati dall’amministrazione penitenziaria sulla base di caratteristiche ritenute compatibili con il modello trattamentale dell’istituto. Ciò pone un evidente problema metodologico: la minore recidiva osservata potrebbe essere almeno in parte spiegata dalla composizione del campione, formato da soggetti considerati maggiormente adatti a un regime aperto.

Per verificare che i risultati non siano semplicemente il riflesso della selezione iniziale dei detenuti, la ricerca include anche un gruppo di soggetti trasferiti a Bollate per esigenze connesse al sovraffollamento di altri istituti penitenziari. L’analisi di questo secondo gruppo consente agli autori di valutare se la riduzione della recidiva sia associata alle peculiarità del modello detentivo di Bollate oppure alle caratteristiche delle persone che vi vengono assegnate.

Un anno trascorso a Bollate è associato a una riduzione del rischio di recidiva superiore a dieci punti percentuali rispetto a un anno trascorso in altri istituti.

Un primo risultato dello studio mostra che i detenuti selezionati per l’assegnazione a Bollate presentano tassi di recidiva inferiori di circa dodici punti percentuali rispetto ai detenuti trasferiti nell’istituto per ragioni legate al sovraffollamento.

Lo studio mostra inoltre che un anno trascorso a Bollate è associato a una riduzione del rischio di recidiva superiore a dieci punti percentuali rispetto a un anno trascorso in altri istituti per entrambi i gruppi, suggerendo che il risultato non dipenda soltanto dalla selezione iniziale dei soggetti, ma anche dalle caratteristiche del contesto detentivo.

Tra i contributi più recenti sul rapporto tra lavoro penitenziario e recidiva merita di essere richiamato il progetto Recidiva Zero promosso dal CNEL, secondo il quale il tasso di recidiva delle persone detenute coinvolte in attività lavorative si attesterebbe intorno al 2%, valore presentato nei documenti del progetto come una stima. Il dato ha contribuito ad alimentare il dibattito sul ruolo del lavoro penitenziario nei percorsi di reinserimento sociale, richiamando l’attenzione sul possibile legame tra occupazione e riduzione del rischio di reiterazione del reato. L’interpretazione del dato richiede tuttavia particolare cautela. La documentazione pubblicamente disponibile non consente infatti di ricostruire compiutamente le modalità attraverso cui tale stima è stata elaborata, né di confrontarla in modo omogeneo con le principali ricerche empiriche sulla recidiva, le quali generalmente esplicitano il campione osservato, il periodo di osservazione e i criteri adottati per la misurazione del fenomeno. 8

Ad ogni modo, pare evidente come il tema della recidiva finisca inevitabilmente per intrecciarsi con quello dell’effettività della funzione rieducativa della pena. I dati e le ricerche richiamate sembrano, infatti, mostrare come le modalità concrete di esecuzione della pena incidano significativamente sui percorsi successivi dei soggetti coinvolti e, più in generale, sulle possibilità di reinserimento sociale.

Tuttavia, assumere il tasso di recidiva come una sorta di oracolo interpretativo significa attribuire a un singolo indicatore numerico una capacità quasi assoluta di spiegazione e previsione di fenomeni estremamente complessi quali i percorsi di reinserimento sociale successivi all’esperienza penale 9.

Diventerebbe allora necessario interrogarsi, piuttosto, sulle modalità concrete attraverso cui i percorsi rieducativi vengono realizzati dentro e fuori dal carcere.

Un’attenta analisi sull’effettività della funzione rieducativa dovrebbe, anzitutto, interrogare il sistema sulla qualità del trattamento rieducativo concretamente praticato.

Se il carcere è caratterizzato da condizioni di sovraffollamento, scarsità di personale educativo, limitata tutela dei diritti fondamentali e insufficienza di opportunità formative o lavorative, diventa difficile sostenere che i percorsi concretamente realizzati siano realmente conformi alla funzione rieducativa costituzionalmente prevista.

Parallelamente, sarebbe necessario restituire alla nozione di rieducazione un’interpretazione costituzionalmente orientata, intesa come «reintegrazione sociale» piuttosto che come «trattamento» o «reinserimento»: espressioni che rischiano di rappresentare il detenuto come soggetto “anormale” da ricondurre a una presunta normalità 10.

In altri termini, il detenuto non dovrebbe essere concepito come mero destinatario passivo di un progetto elaborato da altri, bensì come soggetto attivo di un percorso orientato al recupero della propria capacità di autodeterminazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni e attraverso la progressiva riappropriazione della responsabilità del proprio tempo, delle proprie scelte, delle proprie risorse e del proprio ruolo sociale.

Adottare, al contrario, una concezione di impronta paternalistica e infantilizzante o in termini meramente correzionali e disciplinari finisce per svuotare di significato ogni possibilità di libera e spontanea adesione al c.d. trattamento, spogliando il detenuto della propria individualità e imponendo un adattamento forzato — o meramente opportunistico — a modelli comportamentali predeterminati.

Da ultimo, appare necessario guardare anche oltre l’esecuzione penale, interrogandosi su ciò che accade una volta conclusa l’esperienza detentiva e una volta che le persone fanno concretamente ritorno nella società.

Da ultimo, appare necessario guardare anche oltre l’esecuzione penale, interrogandosi su ciò che accade una volta conclusa l’esperienza detentiva e una volta che le persone fanno concretamente ritorno nella società. Il riferimento è al fenomeno Prisoner Reentry Process, ossia «quel processo di ritorno della persona detenuta in società, dopo una pena scontata almeno in parte in carcere» 11 orientato più all’analisi della desistenza che della recidiva e dove per desistenza si intende «lo studio delle condizioni e degli atteggiamenti che allontanano la persona con precedenti penali dall’intraprendere azioni che verranno di seguito appellate come devianti o criminali» 12 13.

Le considerazioni svolte non hanno alcuna pretesa di esaustività. L’obiettivo del presente contributo è stato piuttosto quello di offrire una prima chiave di lettura della complessità che attraversa il fenomeno della recidiva, troppo spesso ricondotto a interpretazioni semplificate o affidato esclusivamente alla dimensione quantitativa del dato statistico.

  1. Fino al 2017, L’ISTAT ha raccolto i dati relativi alla recidiva ex art. 99 c.p.: https://esploradati.istat.it/.
  2. D. Ronco, V. Verdolini, Il detenuto ora è il mio vicino. Uno studio sul Prisoner Reentry Process, in Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, n. 7/2026, Edizioni scientifiche italiane, aprile 2026, p. 16.
  3. Tra le altre, v. E. Santoro, R. Tucci, L’incidenza dell’affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica, in Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 1, 2006; R. Sette, La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2016; L. Manconi, G. Torrente, Clemenza e recidiva: il caso del suicidio, in Politica del diritto, n. 1, 2012, pp. 141-176.
  4. Leonardi, Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2(7), 2007
  5. F. Leonardi, Tossicodipendenza e alternative alla detenzione: il rischio di recidiva tra gli affidati in prova al servizio sociale, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, n. 1, 2009, pp. 7-41
  6. Manconi, G. Torrente, Clemenza e recidiva: il caso del provvedimento di indulto del 2006, in Rassegna Italiana di Sociologia, Fasc. 4, ottobre-dicembre 2013.

    Per un monitoraggio dell’evoluzione dei tassi di recidiva dei beneficiari dell’indulto cfr. altresì G. Jocteau, G. Torrente, Indulto e recidiva: uno studio dopo sei mesi dall’approvazione del provvedimento, in Antigone, 2007, pp. 104-121; G. Torrente, Perché l’Indulto ha fatto bene al carcere e alla società. Indulto e recidiva: aggiornamento al 30 giugno 2009, in A Buon Diritto Onlus

  7.  Tra le altre, v. G. Mastrobuoni, D. Terlizzese, Rehabilitating rehabilitation: Prison conditions and recidivism, in Einaudi Institute for Economics and Finance EIEF Working Papers Series, 2014. 
  8. CNEL, Recidiva zero. Studio, formazione e lavoro in carcere: dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema in carcere e fuori dal carcere.
  9. Sul punto, cfr. J. Lorenzon, Dalla matematica della recidiva alla complessità del fine pena, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 3, 2020, pp. 631-64 e A. Sbraccia, Il rientro in società: nodi critici nell’analisi delle traiettorie di uscita dal penitenziario, in L. Decembrotto (a cura di), Adultità fragili, fine pena e percorsi inclusivi, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 67.81.
  10. Cfr. A. Baratta, Cárcel y Estado social. Por un concepto de “reintegración social” del condenado, In E. Olivas (a cura di), Problemas de Legitimación en el Stado social, Madrid, 1991, pp. 137 – 149.
  11. J. Travis, But They All Come Back: facing the Chellenges of Prisoner Reentry, Urban Institute Press, Washington Dc, 2005 e D. Ronco, V. Verdolini, Il detenuto ora è il mio vicino. Uno studio sul Prisoner Reentry Process, cit.
  12. J. Lorenzon, Dalla matematica della recidiva alla complessità del fine pena, cit. e D. Ronco, V. Verdolini, Il detenuto ora è il mio vicino. Uno studio sul Prisoner Reentry Process, cit.
  13. A livello nazionale, tra le ricerche che hanno curato l’aspetto qualitativo dei processi di reinserimento, v. L. Baccaro, G. Mosconi, Il girone dei dannati: ovvero il fenomeno della recidiva, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2, 212-37, 2004 e Ronco D., Torrente G., Pena e ritorno: una ricerca su interventi di sostegno e recidiva, Ledizioni, Milano, 2017. Per una disamina più esaustiva, anche sullo stato dell’arte delle ricerche internazionali v. J. Lorenzon, Dalla matematica della recidiva alla complessità del fine pena, cit.